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Diritti civili

Il figlio trascurato dal genitore va risarcito dai danni patrimoniali e morali anche se li chiede a distanza di 40 anni dalla nascita

Il figlio trascurato dal genitore va risarcito dai danni patrimoniali e morali anche se li chiede a distanza di 40 anni dalla nascita. Cassazione: il comportamento dell’ascendente non è un illecito istantaneo e si prescrive da quando si sono configurate le condizioni per l’istanza di ristoro

Il figlio trascurato dal genitore naturale può ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali anche se ne fa richiesta dopo quarant’anni dalla nascita. Per la Corte di cassazione, con la significativa ordinanza n. 11097 pubblicata il 10 giugno 2020, il comportamento del padre naturale che ha ignorato il figlio non configura un illecito istantaneo e si prescrive da quando si sono verificata le condizioni per l’istanza di ristoro. Nella fattispecie, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un 50enne di Firenze che aveva chiesto i danni al padre naturale solo a quando aveva 43 anni. Con la decisione che ribalta i precedenti gradi di giudizio del Tribunale di Livorno e della Corte d’Appello di Firenze, la Suprema Corte hanno spiegato che questo danno endofamiliare non è generato da un illecito istantaneo. La prescrizione non decorre dalla nascita ma dal momento in cui si sono verificate tutte le condizioni, come ad esempio il ritrovamento del genitore, per chiedere il ristoro. In tal senso, ricordano giudici di piazza Cavour, che “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nei caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa”. In buona sostanza, il fatto illecito, qualora abbia carattere permanente, non può ritenersi consumato con riferimento al suo solo momento iniziale, bensì con riferimento a quello finale (cessazione del fatto generatore del danno), in quanto l’illiceità del comportamento lesivo non si esaurisce nel primo atto dell’agente, ma, in relazione al contenuto dell’attività e dell’attitudine di questa a produrre di continuo danno, perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta una violazione ininterrotta dell’altrui diritto, in tal caso, il diritto al ristoro dei danni sorge con l’inizio del fatto illecito generatore del danno medesimo, ma con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione ma inizia da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento. Al contrario nessuna influenza sul decorso della prescrizione ma il carattere permanente del danno prodotto da un fatto lesivo non permanente. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una decisione che apre nuove fronti nella tutela dei diritti di tutti quei figli trascurati dai genitori e che se non potranno vedersi restituiti anni di sofferenze e di carenze affettive, avranno la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di condotte genitoriali gravi come quella di ignorare la propria prole anche a distanza di anni da quando sono diventati maggiorenni.

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