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Solbiate Olona

Il CDS – Centro Diagnostico Solbiatese entra nel gruppo Cerba Healthcare Italia

Cerba Healthcare Italia, azienda del gruppo internazionale Cerba Healthcare, ha acquisito CDS – Centro Diagnostico Solbiatese Srl situato a Solbiate Olona, in provincia di Varese.

CDS è un presidio medico-sanitario accreditato al Ssr che serve un ampio bacino d’utenza nel Varesotto offrendo servizi come analisi di laboratorio, diagnostica per immagini, cardiologia, dermatologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, broncopneumologia, allergologia, medicina del lavoro.

Con l’entrata in Cerba Healthcare, il CDS di Solbiate Olona potenzierà la propria capacità di offrire prestazioni di eccellenza con tariffe competitive, seguendo il paziente in modo personalizzato e in tutte le fasi della sua vita, con un accento particolare sulla prevenzione.

Ad assistere Cerba Healthcare Italia per gli aspetti legali dell’operazione, lo studio legale Orrick con il team degli avvocati Attilio Mazzilli, Livia Maria Pedroni e Angelo Timpanaro e per gli aspetti finanziari e fiscali l’advisor Luca Marioli dello studio Marioli Menotti e Associati.

CDS – Centro Diagnostico Solbiatese di Solbiate Olona è stata assistita per gli aspetti contrattuali da Russo De Rosa Associati con gli avvocati Gianmarco Di Stasio e Caterina Giacalone e i dottori Alberto Russo e Dante Cairoli e per i profili finanziari e fiscali il dott. Giuseppe Provato dello studio BMP & Partners STP.

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SOCIETA'

Senior housing in crescita: +4% in Lombardia e +8% in Italia

In Lombardia e in Italia crescono le imprese e le attività legate al senior housing, secondo uno studio realizzato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che individua in 439 il numero delle imprese lombarde attive come residence per anziani (+4% in un anno, +28% in cinque anni) su un totale italiano di 4.204 (+8% in un anno e + 46% in cinque anni).

Hanno 1.030 localizzazioni delle imprese, che spesso hanno più unità locali, in Lombardia, in crescita del 9% in un anno e del 45% in cinque anni su un totale italiano di 8.545, + 8% e + 50%. Cresce in Italia il peso dei giovani imprenditori del settore: da 278  a 402 imprese in cinque anni. Bene anche le donne da 1.212  a 1.815 e gli stranieri da 112 fino a 282. E’ quanto emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati del registro delle imprese, relativi al quarto trimestre 2019.

Tra le province lombarde Pavia guida la classifica del senior housing con 100 imprese, +6% in un anno e + 61% in cinque anni. Segue Milano con 92 imprese, +2% in un anno e +44% in cinque anni. Seguono Brescia con 59, +7% e +11%, Bergamo, Varese e Como con circa 30 e con crescite in cinque anni intorno al 13 per cento. Cremona, Mantova, Lecco, Monza e Sondrio hanno circa 20 imprese, Lodi 13. Per localizzazioni prima Milano con 225, +67% in cinque anni, seguita da Pavia con 211 e Brescia con 132.

Sono 4.204 le imprese italiane attive, in crescita di 8% in un anno  e  di 46% in cinque, anni per un totale di 109 mila addetti  (+6% in un anno, +71% in cinque). Tra le province, più  attive  si segnalano Roma con 384 imprese (+10% in un anno e +54% in cinque, con circa 5 mila addetti), Palermo con 308 imprese (+ 3%, e +33% in cinque con 1622 addetti) e Catania con 269 imprese (+10% e +51%, con 1701 addetti). In termini percentuali le crescite maggiori si registrano in provincia di Torino +24% col raddoppio cinque anni e 167 imprese, Cuneo con +21% in in un anno e 64 imprese. A Salerno ci sono 56 imprese con una crescita annua del 17% e del 60% in cinque anni, con oltre 500 addetti, quasi raddoppiati in cinque anni. Per localizzazioni prima Roma con 617 seguita da Palermo con 464, con circa 400 Torino e Catania.

Nel 2019 in Lombardia gli addetti totali impiegati nel settore hanno registrato un aumento del 6% in un anno e del 38% in cinque anni, arrivando a 24mila. Sono cresciuti maggiormente a Pavia, quasi raddoppiati in cinque anni, da oltre mille a circa duemila. In un anno crescono Brescia, + 10% con circa tremila e Como, +11% che supera i mille. Como vede crescere gli addetti del 115 per cento in cinque anni.

Ha dichiarato Marco Dettori, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e presidente di Assimpredil Ance: “Per quanto riguarda la terza età cresce l’offerta di infrastrutture con servizi avanzati in grado di offrire una migliore vivibilità. L’edilizia e in particolare le nuove proposte rispondono alle esigenze della popolazione, accanto ai bisogni delle famiglie, con servizi sempre più mirati agli anziani, di solito con presenza di verde, in posizioni centrali e comunque ben collegati, organizzati anche per il tempo libero, in molti casi con la disponibilità di servizi sanitari”.

“Rispetto a senior housing, il mercato immobiliare dimostra dinamicità e attenzione, andando così sempre più incontro ai bisogni di un comparto trasversale e articolato come quello del sociale. Comparto che richiede una tempestiva e concreta capacità di adattarsi alle esigenze emergenti, in termini sia di prodotto che di servizi collegati” spiega Beatrice Zanolini, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e segretario di Fimaa Milano Monza Brianza.

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Trasporti

Pedemontana Lombarda avvia due gare per le tratte B2 e C

Autostrada Pedemontana Lombarda ha comunicato in una nota di avere avviato le due procedure di gara finalizzate alla realizzazione delle tratte B2-C.

In particolare, è stato pubblicato il bando di gara per l’individuazione del general contractor a cui verrà affidata la progettazione esecutiva e la realizzazione delle attività e delle opere relative alla costruzione delle Tratte B2-C, per un importo complessivo a base d’appalto di circa 1,4 miliardi di euro.

La domanda di partecipazione alla fase di prequalifica potrà essere presentata entro il 15 aprile 2020.

E’ stato inoltre pubblicato l’avviso di indizione della procedura volta al reperimento della provvista finanziaria (“Finanziamento Senior 1”), stimata in circa 2 miliardi di euro, necessaria alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle attività e delle opere relative alla costruzione delle Tratte B2-C.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla fase di prequalifica è fissata al 20 aprile 2020 (con possibilità di accreditarsi ad una fase di dialogo tecnico, entro il 2 aprile 2020).

Entrambe le procedure saranno gestite mediante la piattaforma telematica di Autostrada Pedemontana Lombarda.

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Cronaca

Indebitamento in Lombardia: l’emergenza non è solo sanitaria

In questi giorni si fa un gran parlare dell’emergenza sanitaria del coronavirus che sta colpendo l’Italia, interessando in particolar modo le regioni del nord. Questa, però, non è l’unica emergenza che interessa il nostro paese. Ne esiste anche un’altra, che ormai ha abbandonato le prime pagine dei giornali, quella economica che ha portato moltissimi imprenditori a contrarre debiti per salvare la propria azienda o cittadini a chiedere prestiti per far fronte ad una situazione difficile. Debiti che non sono più riusciti a saldare, e che sono cresciuti rapidamente, diventando opprimenti.

Gianmario Bertollo fondatore di Legge3Non tutte le storie, fortunatamente, finiscono male, anzi. Sono sempre di più quelle che vedono un lieto fine, come è stato per il signor Giuseppe, uomo che vive del bresciano, che ha visto finalmente la pubblicazione della sentenza che stralcia in parte il debito di 110.348 €, che aveva contratto nel tentativo di garantire la miglior vita possibile alla propria famiglia. Le cose non andarono come aveva sperato e quello che inizialmente era “solo un prestito”, è cresciuto rapidamente, sotto la spinta dei tassi d’interesse, fino a diventare ingestibile. Per questo il signor Giuseppe ha chiesto aiuto all’associazione Legge3.it, che si occupa di aiutare cittadini e imprese ad uscire da queste situazioni, ai sensi dei provvedimenti normativi introdotti nel 2012 (ma mai davvero pubblic izzati) con la legge numero 3, nota come Legge Salvasuicidi.

“Giuseppe ha sempre cercato di non fare mancare nulla alla propria famiglia. Per far fronte alle necessità non ha esitato a contrarre finanziamenti potendo contare sul suo stipendio e anche quello della moglie, ma gli eventi hanno finito con il prendere una piega diversa da quanto avrebbe sperato. – Ha commentato Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it – Una vicenda che non è poi così rara, a dirla tutta. Ma, grazie ai professionisti della nostra Associazione e, soprattutto, alla disponibilità e alla rapidità dell’OCC incaricato, ovvero, l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio competente, si è risolto tutto per il meglio in tempi rapidi. Giuseppe ha visto la riduzione del suo debito da 110.348 € a 16.800 €, che salderà in rate da 350 € al mese per i prossimi 4 anni. Dopo di che, sarà lib ero da tutti i debiti e potrà iniziare una nuova vita. Nella sentenza, si legge anche che il giudice ha bloccato, come previsto dalla legge, qualsiasi prelevamento dovuto alla cessione volontaria del quinto. Un provvedimento che è bene mettere in evidenza perché ancora oggi, dopo tanti anni e centinaia di sentenze, alcuni giudici continuano a negare questa evidenza”.

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ECONOMIA

Coronavirus e inadempimento contrattuale: causa di forza maggiore?

di Avv. Alessandro Bellofiore – BSVA – Studio Legale Associato

L’emergenza coronavirus sta avendo un fortissimo impatto sull’economia, sugli scambi e sui rapporti contrattuali interni e internazionali. Per quanto riguarda i rapporti commerciali i casi sono e saranno i più vari, ma i più frequenti saranno senz’altro rappresentati da ritardi o impossibilità di consegnare prodotti e materiali per difficoltà di approvvigionamento, con un effetto domino che renderà difficile ricostruire la catena delle responsabilità e circoscriverne l’ambito.

Si pensi, ad esempio, a un produttore italiano di elettrodomestici che abbia stipulato un contratto per la vendita di prodotti con un importatore statunitense il quale, a propria volta, si sia impegnato con i propri clienti. Supponiamo ora che il nostro produttore italiano acquisti parte dei componenti da un importatore tedesco di prodotti cinesi la cui produzione sia sospesa per ordine del governo cinese nell’ambito delle azioni volte a contrastare il propagarsi dell’epidemia. Quale sarà l’effetto finale del nostro caso? L’importatore statunitense sarà ritenuto responsabile del ritardo o della mancata consegna dei prodotti dai propri clienti e cercherà quindi di rivalersi sul produttore italiano il quale, a propria volta, chiederà di essere indennizzato all’importatore tedesco di componenti. Quest’ultimo non avrà altra possibilità se non quella di rivolgere le proprie domande risarcitorie al produttore cinese, il quale gli opporrà la propria assoluta impossibilità di poter adempiere ai propri obblighi per motivi di forza maggiore.

E’ chiaro che, trovandosi coinvolti in una simile catena, il rischio di restare con il cerino in mano è altissimo. Quali sono le regole che permetteranno agli eventuali giudici o arbitri di risolvere ciascuna delle controversie, attribuendo così il cerino a uno o più dei personaggi coinvolti?

In primo luogo, i giudici esamineranno le disposizioni del contratto che lega le parti in lite avanti a lui, al fine di comprendere quale sia la legge applicabile e se le parti abbiano disciplinato espressamente ipotesi come quella in esame.

Per semplicità limitiamo il nostro esempio alle liti che potrebbero coinvolgere il produttore italiano e ipotizziamo che i contratti che lo legano al fornitore tedesco e all’importatore statunitense prevedano l’applicazione della legge italiana.

Il giudice in prima istanza analizzerà le clausole contrattuali al fine di verificare se, e come, le parti abbiano inteso disciplinare ipotesi simili. Il contratto, ad esempio, potrebbe prevedere che il ritardo nella consegna non possa essere in alcun modo giustificato, stabilendo una penale per il ritardo, oppure le parti potrebbero aver pattuito una clausola di esonero di responsabilità della parte che non abbia potuto adempiere ai propri obblighi in quanto impossibilitata da eventi di caso fortuito o forza maggiore.

In quest’ultimo caso occorrerà valutare in primo luogo se la diffusione del coronavirus, che il 30 gennaio scorso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato “Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)” possa essere considerata una causa di forza maggiore, per poi analizzare con attenzione il testo contrattuale e verificare se il blocco della produzione di un componente in Cina possa essere considerato sufficiente a ridurre o eliminare la responsabilità dell’importatore tedesco, che non ha potuto garantire la fornitura dei componenti, o del produttore italiano, che non ha potuto eseguire la vendita a valle.

Quello di forza maggiore non è un concetto univoco, ma può variare da giurisdizione a giurisdizione e soprattutto da contratto a contratto, potendo le parti espressamente includere o escludere dalla nozione di forza maggiore determinati eventi. Con la conseguenza che l’incidenza della forza maggiore dovrà essere valutata caso per caso in relazione allo specifico rapporto contrattuale.

Tipicamente, a livello internazionale, secondo quanto affermato anche dai principi Unidroit, sono considerate cause di forza maggiore quelle circostanze estranee alla sfera di controllo della parte obbligata, che determinano un impedimento che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto, né poteva evitare o superare l’impedimento stesso o le sue conseguenze.

Tra queste i contratti sono soliti contemplare le catastrofi naturali, quali incendi, terremoti, alluvioni, inondazioni, uragani, etc. o eventi umani di particolare gravità, come guerre, atti terroristici, rivolte, scioperi, ordini del governo.

La diffusione del coronavirus viene in rilievo sia quale causa di impossibilità naturale, per l’impatto del virus sulla salute e quindi sulla possibilità della catena di approvvigionamento di fornire servizi, sia come conseguenza indiretta delle misure adottate dalle autorità pubbliche per contenere il virus. L’imposizione di quarantene, di limiti alla circolazione, la chiusura dei porti o dei traffici aerei hanno infatti un’incidenza inevitabile sulla corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

A sostegno degli imprenditori colpiti dall’epidemia, e al fine di temperare le conseguenze sul piano delle relazioni commerciali internazionali, il China Council for the Promotion of International Trade (i.e. agenzia accreditata presso il Ministero del Commercio Cinese), sta mettendo a disposizione certificati di forza maggiore, volti ad attestare che l’eventuale ritardo o inadempimento è direttamente causato dall’epidemia. Un’analogia può del resto ravvisarsi con l’epidemia SARS del 2003, a fronte della quale vi sono stati alcuni arbitrati e tribunali cinesi che hanno effettivamente riconosciuto la sussistenza di cause di forza maggiore.

L’espressa previsione contrattuale o la configurabilità del coronavirus come causa di forza maggiore non determinano tuttavia automaticamente un’esenzione o una limitazione di responsabilità.

Occorre infatti, valutare: (i) come l’impedimento abbia inciso sulla corretta esecuzione o sull’esecuzione tout court delle obbligazioni contrattuali, (ii) il rispetto degli obblighi eventualmente stabiliti dal contratto e (iii) il grado di diligenza adoperato dall’obbligato una volta verificatosi l’evento.

In genere sarà contrattualmente previsto che la parte che ha subito l’impedimento informi il prima possibile l’altra delle circostanze verificatesi e delle potenziali conseguenze, e adotti le misure ragionevolmente possibili per mitigare i pregiudizi dell’evento.

Nel caso ipotizzato, occorrerà ad esempio considerare se l’imprenditore tedesco si sia attivato o avrebbe potuto attivarsi in tempo utile per limitare le conseguenze del diffondersi del virus sulla propria attività, adottando misure idonee a continuare a soddisfare i propri obblighi contrattuali o, ad esempio, individuando un diverso fornitore non interessato dal virus. 

In conclusione, la complessità della materia non lascia spazio a risposte generali, ma impone un’analisi caso per caso: è verosimile che, in linea di principio, l’epidemia possa essere considerata una causa di forza maggiore che esonera da colpa l’obbligato inadempiente, ma il giudizio non potrà non tenere conto del contenuto specifico delle clausole contrattuali e di quanto possa essere concretamente e ragionevolmente richiesto al soggetto inadempiente secondo criteri di diligenza ed equità.