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Diritti civili

Il figlio trascurato dal genitore va risarcito dai danni patrimoniali e morali anche se li chiede a distanza di 40 anni dalla nascita

Il figlio trascurato dal genitore va risarcito dai danni patrimoniali e morali anche se li chiede a distanza di 40 anni dalla nascita. Cassazione: il comportamento dell’ascendente non è un illecito istantaneo e si prescrive da quando si sono configurate le condizioni per l’istanza di ristoro

Il figlio trascurato dal genitore naturale può ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali anche se ne fa richiesta dopo quarant’anni dalla nascita. Per la Corte di cassazione, con la significativa ordinanza n. 11097 pubblicata il 10 giugno 2020, il comportamento del padre naturale che ha ignorato il figlio non configura un illecito istantaneo e si prescrive da quando si sono verificata le condizioni per l’istanza di ristoro. Nella fattispecie, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un 50enne di Firenze che aveva chiesto i danni al padre naturale solo a quando aveva 43 anni. Con la decisione che ribalta i precedenti gradi di giudizio del Tribunale di Livorno e della Corte d’Appello di Firenze, la Suprema Corte hanno spiegato che questo danno endofamiliare non è generato da un illecito istantaneo. La prescrizione non decorre dalla nascita ma dal momento in cui si sono verificate tutte le condizioni, come ad esempio il ritrovamento del genitore, per chiedere il ristoro. In tal senso, ricordano giudici di piazza Cavour, che “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nei caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa”. In buona sostanza, il fatto illecito, qualora abbia carattere permanente, non può ritenersi consumato con riferimento al suo solo momento iniziale, bensì con riferimento a quello finale (cessazione del fatto generatore del danno), in quanto l’illiceità del comportamento lesivo non si esaurisce nel primo atto dell’agente, ma, in relazione al contenuto dell’attività e dell’attitudine di questa a produrre di continuo danno, perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta una violazione ininterrotta dell’altrui diritto, in tal caso, il diritto al ristoro dei danni sorge con l’inizio del fatto illecito generatore del danno medesimo, ma con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione ma inizia da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento. Al contrario nessuna influenza sul decorso della prescrizione ma il carattere permanente del danno prodotto da un fatto lesivo non permanente. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una decisione che apre nuove fronti nella tutela dei diritti di tutti quei figli trascurati dai genitori e che se non potranno vedersi restituiti anni di sofferenze e di carenze affettive, avranno la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di condotte genitoriali gravi come quella di ignorare la propria prole anche a distanza di anni da quando sono diventati maggiorenni.

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Furto di valore esiguo: legittimo il licenziamento.

Furto di valore esiguo: legittimo il licenziamento. Perde il posto un operaio trovato in possesso di due pennelli molto simili a quelli usati dall’impresa.

Con la sentenza n. 11005 del 9 giugno 2020, la sezione lavoro della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di licenziamento del lavoratore, affermando che, in caso di furto, può essere licenziato il dipendente che sottrae beni di poco conto. A maggior ragione se il Contratto collettivo sanziona con l’espulsione la condanna del furto. Nello specifico la Suprema Corte, ha respinto il ricorso di un operaio trovato in possesso di due pennelli molto simili a quelli usati dall’impresa. Gli Ermellini, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ,hanno confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa spiegando che dovendosi logicamente escludere che, come pretenderebbe il ricorrente nel terzo motivo, quegli oggetti possano considerarsi res nullius, è addebitabile al ricorrente la mancanza riconducibile all’ipotesi del furto in azienda che lo stesso contratto collettivo include tra le fattispecie passibili della massima sanzione, di modo che va considerato immune da vizi il giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte territoriale fondato sull’idoneità della condotta addebitata a ledere il vincolo fiduciario, inteso come possibilità di affidamento del datore nell’esatto adempimento delle prestazioni future, a fronte della quale alcuna rilevanza può essere attribuita all’esiguo valore dei beni sottratti, viceversa infondatamente sostenuta nel quarto motivo. Fra l’altro per la Cassazione è corretto che gli oggetti fossero di proprietà aziendale anche solo mediante l’uso di una fotografia, che in effetti riproduceva l’immagine di due pennelli generici in uso nell’azienda.

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In Tunisia riconosciute le prime nozze gay, in assoluto il primo matrimonio nel mondo arabo

In Tunisia riconosciute le prime nozze gay, in assoluto il primo matrimonio nel mondo arabo. Il neo-sposo tunisino ha 26 anni e suo marito francese ne ha appena compiuti 31. Lo Sportello dei Diritti: “Grande passo avanti nei diritti civili.”

 

 

L’associazione ‘Shams, per la depenalizzazione dell’omosessualità in Tunisia’, ha annunciato sulla propria pagina facebook che lo stato tunisino ha riconosciuto per la prima volta un matrimonio tra due omosessuali. “Si tratta di una prima assoluta in Tunisia e nel mondo arabo”, scrive l’associazione in un post precisando che “il contratto di matrimonio tra un cittadino francese e un tunisino, sottoscritto in Francia, è stato riconosciuto in Tunisia ed annotato nell’atto di nascita dell’anagrafe tunisina”. Il neo-sposo tunisino ha 26 anni e suo marito francese ne ha appena compiuti 31. Il tunisino ha anche appena ottenuto un visto per il ricongiungimento familiare. L’annuncio pubblicato il primo giorno di Ramadan, mese sacro per i musulmani, ha provocato molto rumore sui social e sui media. Il presidente dell’associazione Shams per la depenalizzazione dell’omosessualità in Tunisia, l’avvocato Mounir Baatour, ha affermato per primo il suo sentimento di meraviglia. Un fatto, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che va nella giusta direzione di stabilire il principio del libero arbitrio dell’individuo e il principio di uguaglianza e non discriminazione.

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I nipoti devono essere risarciti per la morte dei nonni anche se non conviventi

I nipoti devono essere risarciti per la morte dei nonni anche se non conviventi. La Cassazione da ragione a due ragazzi che avevano perso la nonna paterna per una “colpa medica” Chi può dire che i nonni non siano una figura fondamentale per i nipoti e che l’intensità dell’affetto dipenda solo dalla convivenza con questi? Al contrario, in un momento storico in cui stiamo perdendo tanti anziani, comprendiamo forse ancor di più l’importanza dei nostri cari ascendenti. E non è forse un caso che con l’ordinanza 7743 pubblicata oggi 8 aprile 2020 la Cassazione Civile – per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – si sia espressa per ritenere giusto il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale anche nei confronti dei nipoti non conviventi. Nella fattispecie, è stato accolto il ricorso dei familiari di una donna morta a causa di un errore medico, ed in particolare in seguito a una perforazione intestinale. La Corte d’Appello di Genova aveva escluso i nipoti dal diritto al risarcimento per carenza del requisito della convivenza, in quanto l’anziana aveva la residenza altrove, nonostante vi fosse in atti che la donna aveva sempre fatto loro da baby-sitter, pur risiedendo in un altro Comune. Una condizione, quella della convivenza che neanche per i Giudici della terza sezione civile della Suprema Corte è fondante, al contrario della forza del legame affettivo che costituisce l’elemento essenziale ai fini del riconoscimento del suddetto diritto. In tal senso, sulla scorta di recenti precedenti di legittimità “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione, proposta iure proprio dal congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. famiglia nucleare, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti”.

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ADUC.Coronavirus. Diritto di visita del genitore e tutela della salute del bambino

Coronavirus. Diritto di visita del genitore e tutela della salute del bambino. Giusto equilibrio tra Legge e Buon Senso

In un nostro precedente articolo (1) abbiamo evidenziato come il Ministero dell’Interno avesse chiarito, anche relativamente ai figli nati da relazioni more uxorio, relativamente alle previsioni contenute nel DPCM che a tutti i genitori deve essere garantito il diritto di visita ed il libero esercizio della bi-genitorialità.
I DPCM da subito avevano chiarito che il diritto di visita sarebbe stato garantito e successivamente nelle autocertificazioni, ad ulteriore chiarimento, è stato inserito, tra le motivazioni dello spostamento, “gli obblighi di affidamento dei minori.”
Questa previsione ha un duplice effetto positivo.
Da una parte si garantisce ai bambini di non subire un’ulteriore limitazione e compromissione della propria vita grazie alla possibilità di mantenere i rapporti con ambo i genitori, e dall’altra si impedisce a genitori poco responsabili di utilizzare questa emergenza come un arma.
Purtroppo nella materia famiglia, ove il buon senso dovrebbe fare da padrone, molte volte questo manca totalmente e capita, molto più di quanto si pensi, che i bambini vengano utilizzati per sfogare la rabbia nei confronti dell’ex partner.
Accade così che, per ripicca o altro motivo comunque non giustificabile, un genitore impedisca, limiti o renda estremamente complicato all’altro genitore, non collocatario prevalente, l’esercizio del diritto di visita.
Tramite i citati DPCM e relativi chiarimenti questo pericolo è stato scongiurato.
Sussiste, tuttavia, un ulteriore pericolo che è stato valutato dalla Giurisprudenza ma non dal Legislatore.
Successivamente alla pubblicazione dei DPCM, infatti, sono state emesse diverse sentenze, in realtà contrastanti tra loro, ove il diritto alla salute del bambino viene considerato preminente rispetto al diritto di visita del genitore e pertanto questo non viene ad essere garantito. Come facilmente deducibile ed intuibile queste sentenze hanno generato un giusto timore e sono state accolte in maniera molto diversa dai vari operatori della Giustizia. Alcuni lo approvano mentre altri lo criticano.
Per quanto concerne l’opinione di chi scrive queste sentenze possono essere giuste solo laddove vi sia un reale pericolo per il minore, altrimenti si rischia di recare un danno ben maggiore rispetto a quello che si vuole evitare e che molte volte è solo presunto.
Cercando di essere più chiara.
Se entrambi i genitori rispettano le previsioni dei DPCM evitando inutili uscite, rispettando le norme sanitarie e le distanze di sicurezza, perché il diritto di visita dovrebbe essere compromesso?
Perché si deve creare un ulteriore trauma ad un bambino che ha già vista stravolta la propria esistenza?
In questi casi, a parere di chi scrive, il diritto preminente è quello di visita.
Nel caso in cui, invece, uno dei genitori non rispetta le predette previsioni di fatto espone anche il figlio, nonché l’altro genitore, ad un grave rischio per la propria salute.
In questo caso è più che evidente come il diritto preminente debba essere quello della tutela della salute del minore. Il diritto di visita non può prevalere sul diritto del bambino ad essere sano. Non può essere garantito questo diritto a chi porta un bambino in giro oltre la mobilità che le norme consentono,  né può essere garantito a chi frequenta in modo di dubbio rispetto delle norme sanitarie anche terze persone e poi rimane  a stretto contatto col minore.
Due precisazioni prima di concludere.
La prima – non basta affermare che un genitore non rispetti le previsioni del DPCM per limitare il diritto di visita. Occorre avere la possibilità di provare le proprie affermazioni al fine, anche e non solo, di evitare di incorrere in una successiva denuncia per diffamazione, ingiuria, calunnia o mancato rispetto di un provvedimento del giudice.
La seconda – la circolare del Viminale, a differenza delle varie interpretazioni che sono state date, non consente di portare liberamente i bambini a fare una passeggiata. La previsione è bene diversa e forse, proprio in virtù della tutela della salute del bambino, sarebbe opportuno comprenderla correttamente. La circolare del Viminale dice “un solo genitore può camminare con i figli minori in prossimità della propria abitazione o spostarsi insieme a loro in situazioni di necessità o per motivi di salute”.
Quindi i bambini possono passeggiare vicino casa, SENZA ALCUN INCONTRO con alte persone, accompagnati da un solo genitore.
Il bambino, invece, potrà accompagnare il genitore, per esempio, a fare la spesa, o altri spostamenti brevi, solo in caso di necessità.
Si può fare solo questo.
Sarà poi una valutazione del genitore se è opportuno o meno fare questa passeggiata.
In conclusione il diritto di visita è sempre garantito anche se il minore è nato da una relazione more uxorio.
Il diritto di visita deve essere sacrificato in favore del diritto alla tutela della salute del bambino quando si hanno prove effettive che il genitore con la propria condotta non rispetta le regole del DPCM.
In questo caso comunque occorrerà, in caso di mancato accordo tra i genitori, ricorrere al Tribunale affinché esso, tenuto conto del caso concreto, decida quale tra il diritto di visita e il diritto alla tutela della salute del bambino sia preminente sull’altro.

fonte ADUC

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  Coronavirus, le persone LGBTI+ a rischio isolamento con famiglie intolleranti.

riceviamo e  pubblichiamo

Coronavirus, le persone LGBTI+ a rischio isolamento con famiglie intolleranti.

Attivi servizi di ascolto e momenti digitali

Varese, 29 marzo 2020

Questo periodo di quarantena può essere difficile se in casa si hanno problemi a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

In molti vivono serenamente il proprio orientamento sessuale o  la propria identità di genere in famiglia. Altre persone, invece, sono costrette alla quarantena con familiari che non li hanno ancora accettati, oppure con parenti intolleranti che sono soliti utilizzare un linguaggio violento verso le persone LGBTI+.

Vi è poi chi vive con sofferenza il fatto di non poter rivelare sé stesso facendo coming out.

Arcigay Varese prosegue con i servizi di ascolto anche in questo momento che per molte persone può essere ancora più complicato da affrontare.

In particolare, è possibile contattare l’associazione per avere ascolto e informazioni al numero 0332 164 7552 attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00  (anche su WhatsApp) e sui canali social (Facebook, Twitter e Instagram).

È inoltre possibile fissare un appuntamento in videoconferenza con Ascolto Attivo Arcobaleno, lo sportello di ascolto di Arcigay Varese.

I servizi sono attivi anche per genitori o parenti che vogliono avere consigli e informazioni su come affrontare eventuali criticità legate a queste tematiche.

Infine l’associazione propone anche un momento di accoglienza aperto a tutti: quattro chiacchiere insieme su arcigayvarese.it, ogni venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22:30. Questo momento sostituirà l’apertura settimanale della sede provinciale in Via Luini 15 a Varese che resterà chiusa fino al termine dell’emergenza.

Anche in questo momento particolare, la comunità LGBTI+ della provincia di Varese non è sola.

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Decreto “Cura Italia” e emergenza coronavirus nelle carceri: deroghe alla disciplina della detenzione domiciliare ex legge 199/2010

a cura degli avvocati Francesco Bico e Gabriele Corinaldesi, professionisti di FDL Studio Legale e Tributario.

L’art. 123 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, noto come Decreto “Cura Italia”, al fine di far fronte all’emergenza Coronavirus dal punto di vista della tenuta del sistema carcerario, introduce una serie di deroghe, valide dal 17 marzo 2020 e sino al 30 giugno 2020, alla disciplina della detenzione domiciliare di cui alla Legge n. 199 del 26 novembre 2010.

Tale particolare tipologia di detenzione domiciliare, da non confondersi con quella disciplinata dall’art. 47-ter dell’Ordinamento Penitenziario, in breve consente l’espiazione della pena della reclusione non superiore a 18 mesi, anche se residuo di maggior pena, presso il domicilio, in funzione di un procedimento applicativo del beneficio estremamente accelerato (addirittura, da concedersi entro cinque giorni dalla richiesta) e di competenza del Magistrato di Sorveglianza, anziché del Tribunale di Sorveglianza. 

È bene specificare che il beneficio della detenzione domiciliare ex Legge n. 199/2010 non può essere concesso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge suddetta:

  • ai condannati per reati ostativi di cui all’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario;

  • ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

  • ai detenuti sottoposti al regime della sorveglianza particolare (salvo che sia stato

    accolto il loro reclamo ai sensi dell’art. 14-ter dell’Ordinamento Penitenziario);

  • “quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato”. 

Orbene, dalla lettura dell’art. 123 del Decreto Legge “Cura Italia”, si comprende che il Legislatore, per coloro che facciano istanza di applicazione del beneficio dal 17 marzo 2020 ed entro il 30 giugno 2020, ha ritenuto di soprassedere in parte a tale ultimo requisito e, specificamente, alla necessità che non vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o possa commettere altri delitti, per quanto, lo si precisa, il comma 2 dell’art. 123 conceda al Magistrato di Sorveglianza la possibilità di negare il beneficio qualora “ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”.

Viene, invece, mantenuta la necessità che il domicilio sia idoneo ed effettivo, ai sensi della lettera f) dell’art. 123 e viene imposto, in ogni caso, l’utilizzo del cd. braccialetto elettronico, fino a quando la pena da espiare sia inferiore ai sei mesi di reclusione.

A fronte di tale rilevante e contingente deroga, il Legislatore precisa, altresì, rispetto all’originaria formulazione dell’art. 1 della Legge n. 199/2010, che il beneficio, in questa situazione emergenziale, non potrà essere concesso:

• ai condannati per i reati di cui agli art. 572 e 612-bis c.p. (oltre che, ovviamente, per i reati ostativi ex art. 4-bis O.P.);

• a detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per infrazioni disciplinari concernenti la partecipazione o promozione di disordini o a sommosse, fatti di evasione o la commissione di reati ai danni di compagni, operatori penitenziari o visitatori;

• a detenuti nei cui confronti sia stato redatto rapporto disciplinare per la partecipazione o il coinvolgimento nelle recenti sommosse avvenute nelle carceri italiane a far data dal 7 marzo 2020, proprio in relazione all’emergenza Coronavirus. 

Si tratta di una variazione derogatoria della disciplina della Legge 199/2010 indubbiamente rilevante, la quale, tuttavia, sembra omettere di considerare sia la difficile reperibilità di braccialetti elettronici per far fronte alle richieste che perverranno alle autorità competenti, sia il fatto che, ancor più importante, sono numerosissime le richieste di applicazione di misure alternative alla detenzione che giacciono inascoltate nelle cancellerie dei Magistrati e dei Tribunali di Sorveglianza italiani, le quali, se prese in considerazione in tempi più brevi, sarebbero certamente in grado di sopperire, almeno in parte, all’emergenza altrettanto rilevante del sovraffollamento delle carceri italiane.

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Coronavirus. Un appello ai supermercati e farmacie: accesso privilegiato per anziani e portatori di handicap

Coronavirus. Un appello ai supermercati e farmacie: accesso privilegiato per anziani e portatori di handicap Firenze, 18 Marzo 2020. Invitiamo i supermercati e le farmacie a stabilire un accesso privilegiato ai soggetti più vulnerabili all’infezione da coronavirus, in particolare gli anziani e i portatori di handicap: Saltare la coda, code specifiche con priorità di accesso, fasce orarie. Già queste persone rischiano la salute e la vita molto più di tutti gli altri quando sono costrette ad uscire per fare la spesa e andare in farmacia, ma è anche disumano lasciare che persone molto anziane con difficoltà motorie o portatori di handicap rimangano in piedi per ore prima di poter comprare ciò che gli serve. Appello simile lo abbiamo già fatto nei giorni scorsi per la spesa a domicilio, i cui servizi sono letteralmente intasati e inservibili. Appello in doppia direzione: ai singoli consumatori pigri perché non lo usino intasandolo (1), ai supermercati perché si attrezzino anche con l’assunzione temporanea di nuove personale (2). Altrettanto appello, lo rivolgiamo a tutti gli esercizi commerciali a cui è consentito offrire il loro servizio, anche se le code insostenibili per i più deboli le abbiamo viste essenzialmente nei supermercati. Ma le vite si salvano e si aiutano anche per la fatalità di pochi secondi. Ricordiamo l’elenco degli esercizi commerciali a cui è consentito il servizio di apertura: – Ipermercati e supermercati – Discount di alimentari – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari – Commercio al dettaglio di prodotti surgelati – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici – Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati – Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) – Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico – Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari – Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – Farmacie – Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica – Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati – Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale – Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici – Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia – Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento – Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono – Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. Qui la nostra specifica Scheda pratica in materia: https://sosonline.aduc.it/scheda/coronavirus+disposizioni+valide+tutto+territorio_30753.php 1 – https://salute.aduc.it/coronavirus/comunicato/coronavirus+spesa+domicilio+impossibile+farla_30824.php 2 – https://salute.aduc.it/coronavirus/comunicato/prevenzione+coronavirus+consegne+domicilio+esempio_30840.php COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC Associazione per i diritti degli utenti e consumatori URL: http://www.aduc.it Ufficio stampa: Tel.336672969 (provvisorio per l’emergenza sanitaria) Email: ufficiostampa@aduc.it ============ Se non vuoi più ricevere i comunicati stampa dell’Aduc, scrivi un messaggio a ufficiostampa@aduc.it

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Sospensione dei funerali, riflettiamoci insieme

Di fronte alla morte basta liquidare l’argomento con la benedizione della salma e della tomba, sospendendo i funerali?
 
La perdita di una persona cara è un’esperienza drammatica, che necessita di spazi adeguati per vivere il lutto nella sua dimensione personale e sociale, oltre che religiosa. Il funerale permette, nella nostra cultura, di vivere il cordoglio e iniziare una corretta elaborazione.
 
La sospensione delle cerimonie funebri è stata stabilita per la zona arancione dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, ed è stata in seguito estesa a livello nazionale nel decreto del 9 marzo. Nel pomeriggio di lunedì 9 marzo ho lanciato una petizione rivolta all’attenzione del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e alla Conferenza Episcopale Italiana per chiedere di consentire la celebrazione dei funerali in forma strettamente privata (http://chng.it/RrWrJP95). 
 
La mia petizione non vuole essere una contestazione fine a sé stessa perché è giusto tutelare la salute pubblica, ma vuole essere uno spunto di riflessione sulla scala delle priorità e sui valori più profondi che mi interpellano in questa situazione così complessa. 
Non celebrare affatto i funerali, neanche in forma privata alla presenza dei parenti stretti, introduce a mio parere un elemento di disumanità e crudeltà intollerabile, lede i diritti umani. 
Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte rispettando le leggi, ma la situazione non deve farci perdere di umanità. In che misura fare un funerale, con tutte le limitazioni, è potenzialmente maggiore fonte di contagio rispetto ad andare a fare la spesa, con tutte le limitazioni?
Ma perché dovrebbe essere più pericoloso avere un rito funebre per i familiari stretti di una persona che oggi viene a mancare, per il coronavirus o non, piuttosto che andare a lavorare, per coloro che dovranno continuare a lavorare ad esempio per la produzione di generi alimentari o macchinari medici? Chi dice che c’è meno rischio per chi consegna a domicilio che per chi va al funerale di un parente estinto? 
Non c’è dubbio sul fatto che determinati lavori non si possono fermare per consentire la sopravvivenza della popolazione, ma  come si stabilisce cosa è necessario per sopravvivere e cosa no? Quanto può essere devastante psicologicamente e che ripercussioni può avere l’impossibilità di vivere un rito per il caro estinto se lo si desidera fortemente? Questa decisione tiene conto del dolore e dello smarrimento di chi perde un caro?
Le chiese italiane sono tendenzialmente strutture molto ampie, danno molte più possibilità di distanziare le persone di molti luoghi di lavoro. 
Non è forse dovere dello Stato riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 della Costituzione Italiana)? E chi stabilisce, e secondo quali criteri, che questa non ne sia una violazione?
Nelle situazioni di crisi gli spazi per coltivare l’umanità delle persone, per riconoscerne e accoglierne la fragilità sono i primi a perdersi. Il mio appello è: restiamo umani.
Devo poter avere un conforto, se ci credo.
 
Francesca Benedetta Penna
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Coronavirus e incertezza. Lo “Sportello dei Diritti”: stranieri ancor più “spaesati” dall’emergenza

Coronavirus e incertezza. Lo “Sportello dei Diritti”: stranieri ancor più “spaesati” dall’emergenza. Decreti e provvedimenti siano tradotti e resi intellegibili a tutti nei principali idiomi

Gli scenari nel Paese sono a dir poco sconfortanti e gran parte dei cittadini vivono in grande incertezza la situazione d’inevitabile insicurezza che l’emergenza “coronavirus” sta portando. Ma se il susseguirsi di decreti e provvedimenti di autorità centrali e locali crea non poche difficoltà interpretative negli italiani, anche tra i più istruiti, possiamo immaginare le migliaia di cittadini stranieri che non conoscono bene o pochissimo la nostra lingua. Una situazione questa realmente tangibile e visibile nelle strade dove sono ancora tanti, tra i migranti e comunque tra quelli che hanno origini diverse, a circolare in strada pensierosi e a dir poco spaesati. Non vi è dubbio, infatti, che se è vero che gli atti aventi forza di legge e quelli amministrativi devono essere emessi nella lingua nazionale e che non sussiste nessun obbligo normativo a renderli intellegibili alla platea generalizzata di tutti coloro che si trovano nel Nostro Paese, tuttavia, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, si rende necessaria almeno da parte delle autorità locali un’opera d’informazione e comunicazione a tutte le comunità residenti perché è con la partecipazione e il coinvolgimento immediato anche di queste che nel più breve tempo possibile si potranno ridurre progressivamente le possibilità di contagio e quindi quest’emergenza.