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Coronavirus, attività aperte e chiuse, sintesi della legge

Legge 23 agosto 1988, n. 400, punti estrapolati per sintetizzare e capire velocemente le regole.

perche’ tale legge?

Perche’ l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanita pubblica di rilevanza internazionale e a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, it carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Quali sono le attività coinvolte

1) Sono sospese le attivita commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1:

Ipermercati 

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita.

 

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita svolta, i mercati, salvo le attivita dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Quali sono i negozi che possono restare aperti?

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Quali sono le attività sospese?

2)  Sono sospese le attivita dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita di confezionamento che di trasporto. 

Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3)  Sono sospese le attivita inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetistidiverse da quelle individuate nell’allegato 2 ( Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attivita delle lavanderie industriali ,Altre lavanderie, tintorie,Servizi di pompe funebri e attivita connesse)

4)  Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, 

assicurativi nonche l’attivita del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-

alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 

 

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