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Cronaca

Roma, Divorzio e mantenimento figli

EDITORIALE 
 
Avv. Gianni Dell’Aiuto
 
Le condizioni stabilite in sede di divorzio, consensualmente dagli ex coniugi, o con sentenza, non
sono immutabili. Lo ha ribadito anche di recente la Corte di Cassazione che, con un orientamento
costante e condivisibile, ci ricorda che i provvedimenti che regolano i rapporti economici post
separazione e post divorzio possono essere sempre modificati in presenza di variazioni reddituali.
Nell’ultimo caso sottoposto al suo vaglio, la Suprema Corte che si è dovuta occupare del caso di un
padre che aveva richiesto la diminuzione dell’assegno di mantenimento per la figlia dopo che la ex
moglie era diventata insegnate di ruolo, con conseguente miglioramento della sua condizione
economica. Legittima pertanto la richiesta del padre che, a fronte del cambiamento delle condizioni
di fatto, si è rivolto ai Giudici per chiedere la riduzione del contributo.
Ottenutala dalla Corte di Appello, si era comunque rivolto alla Corte di Cassazione per rivedere, in
particolare, la data di decorrenza della diminuzione. La Cassazione ha rigettato il ricorso, ma nella
sua motivazione ha ribadito i principi di diritto alla base della decisione, vale a dire quello secondo
cui i tribunali hanno la possibilità di modularne la misura dei contributi di mantenimento anche
secondo diverse decorrenze, riflettenti il verificarsi delle variazioni (oltre che di disporne la
modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d'appello, nel
rispetto del principio della disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare
l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatisi nelle more del giudizio."

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