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CONDOMINIO: LE IMMISSIONI DI ODORI POSSONO COSTITUIRE REATO

LE DENUNCE POTREBBERO MOLTIPLICARSI A CAUSA DELLA QUARANTENA DA COVID-19.

Vivere in quella particolare forma di comunione qual è il condominio, spesso, non è facile. Sicuramente ognuno deve limitare le proprie libertà per non calpestare quelle altrui. Trattasi di una regola, ancor prima che giuridica, di buona educazione.

Non viviamo, tuttavia, in un mondo idilliaco: nel caso in cui rumori, odori, o, più in generale, le “immissioni” così come descritte dall’art. 844 del Codice Civile superino la normale tollerabilità, potrebbe sussistere in capo a chi le pone in essere, il reato di cui all’art. 674 del Codice Penale, secondo il quale “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Intendo concentrarmi sulla questione degli odori, particolarmente sentita da chi spesso incontro.

Orbene, l’art. 844 c.c. elenca il divieto generale di non produrre propagazioni di ogni tipo che non possano essere “normalmente tutelate”: e sebbene l’articolo parli di immissioni tra fondi, il divieto è analogicamente applicabile anche in caso di materia condominiale.

Ma cosa si intende per “normale tollerabilità”? Poniamo il caso che il vicino non si limiti a fare il barbeque una tantum, ma che gli odori derivanti dalla sua cucina si propaghino nel Vostro appartamento in continuazione. Pensate che non vogliate più aprire le finestre, perché, qualora lo facciate, vi trovereste l’appartamento completamente intriso degli odori provenienti dal vicino.

Questo caso supera la normale tollerabilità, il giudizio sulla quale è rimesso al Giudice, in base agli elementi di prova che vengono portati a supporto della propria tesi. Infatti, conferma la Suprema Corte, che è il Giudice che, secondo le regole generali può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, anche senza la necessità di effettuare una perizia: fondamentali possono essere le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni e, ovviamente, “quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive […] , ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi” (così, Cassazione Penale, sent. n. 971/2015).

La questione è stata sottoposta alla corte di Cassazione più volte e per vari motivi. In particolare, secondo la pronuncia della Cassazione Penale n. 34896/2011 “in tema di getto pericoloso di cose, l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c..”.

Ecco che, in tali casi, si hanno le “molestie olfattive”.

Sulle immissioni di odori, in particolare, è intervenuta la III Sezione Penale con sentenza n. 14467/2017, la quale ha riconosciuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 674 c.p. anche nel caso di emissioni di odori provenienti dalla cucina di un’abitazione privata, superanti la normale tollerabilità, criterio cui è sempre necessario rifarsi, in assenza di apposita normativa nella materia oggetto dell’immissione.

Ecco il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte: “In tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall’art. 674 cod. pen. è configurabile, qualunque sia il soggetto emittente, anche nel caso di emissioni moleste “olfattive” che superino il limite della normale tollerabilità ex art.844 cod. civ.”.

Orbene, credo che tali situazioni siano di particolare attualità, specie in questo periodo di quarantena: la maggior parte di chi è abituato a partire la mattina e tornare a casa la sera si trova, per le note restrizioni volute per contrastare il diffondersi del c.d. coronavirus, a restare a casa.

Credo che, anche alla luce della contingenza in cui si vive, il problema sarà particolarmente sentito da chi non è assolutamente abituato a ritrovarsi durante il giorno con emissioni di carattere olfattivo (e non solo!).

L’invito è quello di tentare di rispettarci l’un l’altro, poiché si “convive forzosamente”.

E attenzione all’importanza, dal punto di vista delle conseguenze penali, di tali comportamenti.

Avv. Alessandra Zorzi

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