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Covid, nuove restrizioni da Regione Lombardia

ORDINANZA N. 521 Del 04/04/2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZAULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3,DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀPUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e

sportive

A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti

al pubblico.

1.2 Commercio al dettaglio

A) In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite

le seguenti:

  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto

allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;

  • Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la

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modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.

B) È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

  • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,

elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non

specializzati,

  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in

esercizi specializzati,

  • articoli per l’illuminazione,
  • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
  • ottica e fotografia

è vietata nei giorni festivi e prefestivi;

D) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per

nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;

F) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie,

della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti

sociali e contattare il proprio medico curante;

G) la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali

(ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di

legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;

H) sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.

1.3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande

A) sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari,

strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.

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1.4 Altre attività economiche

A) si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del

Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:

a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69

(Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed

analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.

a.2) le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di

computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:

  • interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità,

nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

  • interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività

consentite

  • interventi urgenti per le abitazioni

a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti),

ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita

nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui

non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;

  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore

che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;

  • soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture,

secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della salute di

concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo

2020;

  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture

sanitarie;

  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);

a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono

essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;

a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al

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blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnati dalla

visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

1.5 Pubbliche amministrazioni

A) Per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001

resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020

n. 18.

B) si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o uffici presenti sul territorio regionale, di adottare ed osservare le seguenti

misure per il personale che presti servizio in presenza:

b.1) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, adottare forme di

rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di

personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica

dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

b.2) sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali nelle sedi delle Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il

personale esterno che svolge funzioni di supporto nonché eventuali fornitori, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea

con le modalità individuate da ciascuna amministrazione (la rilevazione della temperatura non dovrà essere registrata, in ottemperanza alla

normativa sulla privacy);

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b.3) se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale

condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili, fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il

medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;

b.4) le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni

igieniche, in particolare per l’igiene delle mani;

b.5) messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel

disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici);

b.6) qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale

minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle

mascherine;

b.7) limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo

indispensabile;

b.8) contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici,

con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e

con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che

li occupano.

ART. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data

del 5 aprile 2020 e sono efficaci fino al 13 aprile 2020.

2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente

Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri dell’ 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020,

dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, così come prorogate fino al 13 aprile

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020, nonché

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quella prevista dall’art. 1, comma 1 del medesimo decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020.

3. Resta altresì salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e con l’ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020.

4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n.

19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020, applicate sino al 4 aprile 2020.

5. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 152/2006.

6. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

7. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute.

8. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine

dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

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