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Regione Lombardia ordinanza di oggi 30.04.20 n.537

ordinanza di Regione Lombardia, 30 aprile n. 537 da scaricare

ULTERIORI   MISURE   PER   LA   PREVENZIONE   E   GESTIONE   DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA  LEGGE  23  DICEMBRE  1978,  N.  833  IN  MATERIA  DI  IGIENE  E  SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)ATTILIO FONTANA

Allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus  COVID-19  nella Regione Lombardia,

si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure
precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal
contagio,  utilizzando  la  mascherina  o,  in  subordine,  qualunque  altro
indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale
disinfezione  delle  mani.  In  ogni  attività  sociale  esterna  deve  comunque
essere  mantenuta  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro.  Non  sono  soggetti  all’obbligo  i  bambini  al  di  sotto  dei  sei  anni,
nonché  i  soggetti  con  forme  di  disabilità  non  compatibili  con  l’uso
continuativo  della  mascherina  ovvero  i  soggetti  che  interagiscono  con  i
predetti.

1.2 Commercio al dettaglio

A) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo
      la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per
      nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori,
      disabili o anziani;

B) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei
      gestori  degli  ipermercati,  supermercati  e  discount  di  alimentari  della
      temperatura  corporea  dei  clienti,  oltre  che  del  personale,  prima  del  loro

accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare  alla  propria  abitazione  e  limitare  al  massimo  i  contatti  sociali  e contattare il proprio medico curante;

C) I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti       alimentari,  purché  siano  osservate  e  fatte  osservare  le  seguenti  misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti  per territorio:

1.  definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni
      mercato  aperto,  dell’area  interessata,  dell’assegnazione  temporanea

dei  posteggi e  della  capienza  massima di     persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;

2.  individuazione  da  parte  del  Comune  di  un      “Covid  Manager”  per

coordinare sul  posto  il personale addetto, con l’eventuale supporto di
volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori
del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza
nonché  delle  ulteriori  misure  di  prevenzione  e  sicurezza  emanate  dai
Comuni;

3.  limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne,
      nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco
      di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;

4.  accesso  all’area  di  mercato,  al  fine  di  limitare  al  massimo  la
      concentrazione  di  persone,  consentito  ad  un  solo  componente  per
      nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori
      di anni 14, disabili o anziani;

5.  si  raccomanda  la  rilevazione  da  parte  di  personale  addetto  con
      l’eventuale supporto  di  volontari  di  protezione civile, mediante  idonee
      strumentazioni,  della  temperatura  corporea  dei  clienti,  prima  del  loro
      accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato;
      inibizione  all’accesso  all’area,  a  seguito  di  rilevazione  di  temperatura
      corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria
      abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio
      medico curante;

6.  rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di
      accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro
      e del divieto di assembramenti;

7.  obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di
      mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

8.  distanziamento  di  almeno  due  metri  e  mezzo  tra  le  attrezzature  di

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vendita dei singoli operatori di mercato;

9.  presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;

Le  amministrazioni  comunali  possono  prevedere,  in  relazione  alle  predette
aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza
ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa
le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle
misure  di  prevenzione  igienico-sanitaria  e  di  sicurezza  relative  alle  singole
aree;

Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere.

Restano sospesi:

  • le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti; ● le sagre.

D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle
      merceologie  consentite,  a  condizione  che  il  Sindaco  del  comune  di
      riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato
      che  preveda  quanto  segue:  a)  presenza  di  un  unico  varco  di  accesso
      separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi
      il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il
      rispetto del divieto di assembramento c) l’applicazione delle previsioni di cui
      ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C).

1.3 Altre attività economiche

A) è  consentita  la  prosecuzione  dell’attività  per  gli  alloggi  per  studenti  e
      lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);

B) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di
      compagnia,  purché  il  servizio  venga  svolto  per  appuntamento,  senza  il
      contatto  diretto  tra  le  persone,  e  comunque  in  totale  sicurezza  nella
      modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i
      mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

C) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco
      delle  medesime  ed  agli  esercenti  di  provvedere  alla  disattivazione  di
      monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla
      visione  dell’evento  anche  in  forma  virtuale,  al  fine  di  impedire  la
      permanenza  degli  avventori  per  motivi  di  gioco  all’interno  dei  locali,  a
      prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

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ART. 2 (Disposizioni finali)

1.  Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data
      del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

2.  Resta salvo, per gli aspetti  non diversamente disciplinati dalla presente
      Ordinanza,  quanto  previsto  dalle  misure  adottate  con  il  Decreto  del
      Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

3.  Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n.
      19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle
      ordinanze  del  Presidente  della  Regione  previgenti  e  contenenti  misure
      urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.

4.  Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela
      della  salute  pubblica  e  dell’ambiente,  ai  sensi  dell’articolo  191  del  d.lgs.
      152/2006.

5.  Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato,
      secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

6.  La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
      al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
      Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine
      dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

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