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Cronaca

Lavoratori deportati in Germania II Guerra Mondiale. Diritto al risarcimento

Lavoratori deportati in Germania II Guerra Mondiale. Diritto al risarcimento

Dopo il crollo del muro di Berlino e la riunificazione tedesca è riemersa la questione di come la Germania Federale, successore legale del Deutsche Reich, avrebbe dovuto risarcire i danni derivanti dai crimini commessi durante la seconda guerra mondiale contro la popolazione e gli ex deportati, civili e militari. L’Italia, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 con gli alleati, ha dissolto l’esercito ed ha pure dichiarato guerra alla Germania nazionalsocialista. Così, molti soldati italiani sono stati deportati dalle truppe tedesche in campi di prigionia e lavoro in Germania (i c.d. Internati Militari Italiani, IMI). Stessa sorte è toccata a molti combattenti partigiani e civili italiani. In altri casi, come è noto, la popolazione è stata vittima di terribili rappresaglie con centinaia di morti. La maggior parte delle vittime (sopravvissuti o parenti) non ha mai ottenuto un risarcimento per le sofferenze patite.

Nel 1998, il Sig. F., che era stato catturato in Toscana e deportato in Germania come lavoratore coatto, rappresentato dall’avv. RA Joachim Lau, ha citato la Repubblica Federale Tedesca davanti al Tribunale di Arezzo per ottenere il riconoscimento della responsabilità della Repubblica federale tedesca per i danni che aveva subito.
La Germania si è difesa adducendo che, in quanto stato sovrano, essa godrebbe dell’immunità giurisdizionale rispetto alla giurisdizione italiana. Dopo due gradi di giudizio, la domanda di F. è stata finalmente accolta con la nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5044/2004.
Per la prima volta, nella storia del diritto internazionale moderno un giudice nazionale italiano ha riconosciuto a un singolo cittadino il diritto al giudice per ottenere il risarcimento del danno provocato da uno stato estero durante la seconda guerra mondiale.
La giurisprudenza italiana ha proseguito il percorso intrapreso con alcune battute di arresto dovute all’intervento della CIG. Per maggiori dettagli si veda qui. (https://www.jolau.com/il-diritto-al-risarcimento-dei-lavoratori-forzati-italiani-deportati-in-germania-durante-la-seconda-guerra-mondiale/).

Infine però, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia e, con la sentenza n. 238/14, ha confermato che il “diritto al giudice”, di cui all’art. 24 della Costituzione, prevale (c.d. contro-limite) sulla prerogativa dell’immunità giurisdizionale degli stati stranieri, a maggior ragione quando chi agisce in giudizio è vittima di gravi violazioni dei diritti umani e di crimini di guerra.

Purtroppo è passato molto tempo dai fatti e le vittime della deportazione spesso sono decedute senza veder riconosciuta la loro sofferenza e la responsabilità della Germania in sede giudiziaria. Il diritto al risarcimento e la possibilità di farlo valere giudizialmente spetta però anche agli eredi delle vittime.

Dopo l’evoluzione giurisprudenziale sopra accennata, svariati processi di merito si sono conclusi con il definitivo accoglimento delle domande di risarcimento delle vittime o dei loro eredi. Fino ad oggi, il danno riconosciuto a ogni vittima varia dai 30 ai 100 mila Euro.

Per avere informazioni dettagliate sui documenti necessari per proporre la domanda giudiziale, sulla possibilità di partecipare ad un’azione congiunta di risarcimento e sui costi del giudizio è possibile rivolgersi allo Studio legale Lau scrivendo una e-mail a questo indirizzo: risarcimento@jolau.com

Aaron Jorgos Lau, legale, consulente Aduc

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Consumatori

Coronavirus e multe assurde

Coronavirus e multe assurde. Una volta erano gli autovelox farlocchi, oggi chi va a fare la spesa o porta il figlio a fare due passi… un paradosso?

Firenze, 18 Aprile 2020. L’informazione sul progredire dell’emergenza ha, al di là degli aspetti sanitari che ovviamente rimangono quelli più importanti, una narrazione di notevole impatto: le multe per la violazione delle norme del confino.
Ce n’è per tutti i “gusti”. Secondo il nostro osservatorio possono essere divise a metà: quelle dove è evidente la violazione da parte dei cittadini e quelle dove è altrettanto evidente l’abuso da parte delle forze dell’ordine.
Nel primo caso (cittadini che hanno torto), a parte gli “spacconi” che mettono sempre al primo posto la loro individualità fregandosene della collettività, buona parte sono multati per carenza di informazione. Per muoversi al di fuori della propria abitazione, oltre ai decreti nazionali per i quali grossomodo l’informazione c’è pur coi continui aggiornamenti, occorre informarsi dei decreti regionali e comunali (e, anche qui, con continui aggiornamenti). E mentre l’informazione nazionale è grossomodo accessibile, non si può dire altrettanto per quella regionale e comunale: poche radio e tv (e in genere poco seguite perché intasate di pubblicità), in genere molto basata su un cartaceo che, in questo momento, ne risente (la maggior parte legge il giornale del bar mentre prende un caffè e conversa anche con altri potenziali informatori… e i bar sono chiusi).
Nel secondo caso (abuso forze dell’ordine), la situazione è più tragica… visto che le forze dell’ordine sono un necessario punto di riferimento. Accadono multe tipo:
– Bologna, andava a fare la spesa in skateboard. Polizia: è vietato, può andare solo a piedi, in bicicletta o macchina. 533 euro!
– Firenze, babbo con figliola di 15 mesi a farle vedere le paperelle sull’affluente dell’Arno a 300 metri da casa. Polizia: è vietato andare oltre 200 metri. Babbo (informato… ed ha ragione): non in Toscana e a Firenze. Polizia: faccia ricorso. 533 euro!
– Roma, figlia che va in emergenza dalla mamma 80enne che vive sola e che le si è rotto il lavello. Polizia: non è vero! 280 euro!
– Sassari (Budoni), uscito per comprare fiori in un mercato del paese dove sono rimasto confinato a casa della mia ragazza (io vengo da BG) ma siccome i fiori non c’erano sono tornato indietro. Carabiniere: non è vero! 280 € di multa aggiungendo che se non mi trovavo bene lì potevo rimanere a BG!
– Ravenna, uscito a fare jogging a meno di 200 metri da casa. Polizia: jogging non è atttività motoria ma ludica. 533 euro!
… e via di questo tono *.  Dove non sono rari i commenti delle forze dell’ordine come quelli al bergamasco in Sardegna.

E’ più che evidente che talvolta le forze dell’ordine non sono informate sulle norme che devono far rispettare. La questione dei 200 metri, per esempio, siccome in tv si parla molto di Lombardia, e lì i 200 m. sono in vigore… in tanti, forze dell’ordine incluse, si sono convinti che sia così ovunque.

Ormai le multe di questo tipo sono entrate nella quotidianità e ci viene una riflessione (cattivella, ma non più di tanto). La pubblica amministrazione mette anche in bilancio i proventi da multe per infrazione al codice della strada, e in questo periodo le multe sono quasi sparite…. E quindi, come far quadrare i bilanci? Un “tempo” c’erano gli autovelox farlocchi, le multe a go-go di vigilini non autorizzati, le multe seriali per accessi ZTL segnalati male, etc.. oggi c’è la nuova occasione a portata di mano….

Per concludere. Ma ci si rende conto che in questo periodo affibbiare multe del genere a chi ha problemi di sopravvivenza quotidiana non fa altro che contribuire al malessere? Certo, chi infrange la legge va multato, ci mancherebbe altro, ma c’è modo e modo. E l’intasamento che in Aduc abbiamo nelle richieste di consigli che ci pervengono, la lettura delle cronache locali in genere fonte di queste notizie, ci fa scattare un campanello d’allarme che più di qualcosa non stia funzionando. Non solo, ma che qualcuno ne stia abusando. A chi ci governa il compito di, oltre che fare leggi, visto che il compito del governo dovrebbe essere più che altro esecutivo e non legislativo, fornire disposizioni in merito.

* qui le lettere che ci arrivano e che pubblichiamo: https://salute.aduc.it/coronavirus/lettera/

Vincenzo Donvito, presidente Aduc

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Curiosità

L’irriverente. Coronavirus e seconde case: come non farsi multare…

fonte aduc

Firenze, 14 Aprile 2020. Fra i tanti aspetti sotto test, e sotto stress, di questa epidemia c’è l’equilibrio dell’illegalità lecita che viene minato. Il più clamoroso esempio è stato quello del lavoro nero. Chi lavora in nero oggi è a spasso e chiederà gli aiuti per la sopravvivenza dichiarandosi disoccupato. Chiuderemo entrambi gli occhi, perchè la sopravvivenza è una priorità. E a posto così.

Un altro esempio si legge oggi sui media: tanti i controlli in zone costiere per Pasqua e Pasquetta, secondo i dati del Viminale su un totale di 795.990 persone controllate sono stati sanzionate solo in 13.756. Un ottimo risultato, oltre il 98% di chi si spostava lo faceva per un valido motivo, ad esempio “tornava” nella casa di residenza, anche se al mare, anche in Versilia per dire.

Già, in Versilia (ma immaginiamo anche altrove nei nostri 7.500 chilometri di coste) sono stati pochi i multati, anche fra i vacanzieri pasquali in spregio delle misure di contenimento, perchè è “emerso che le persone in casa erano tutte in possesso della residenza (e quindi non sanzionabili) nonostante normalmente vivano nell’entroterra, in particolare a Firenze” (Corriere fiorentino di oggi).

Il triplo tuffo carpiato del paradosso. Avere residenza in un luogo ma vivere realmente in un altro per godere, su quella abitazione, dell’esenzione IMU sulla prima casa è evasione fiscale, sul cui contrasto i Comuni vivono un costante dubbio amletico: sanzionare per far cassa o tenersi buoni gli attuali e futuri elettori vacanzieri? Dall’altra parte però, venire nella “prima casa” di vacanza se si vive altrove vuol dire eludere le norme sugli spostamenti, e anche questa condotta andrebbe sanzionata.

Ma siccome occorre scegliere quale priorità far prevalere, il vacanziero vince su tutti: non paga l’IMU e non viene sanzionato per lo spostamento.

Tomasi di Lampedusa non si preoccupi, nulla cambierà nemmeno dopo l’epidemia.

Emmanuela Bertucci, legale, consulente Aduc

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In evidenza

Ordinanze del Ministero dell’istruzione dovranno regolare l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021

Decreto Scuola, cosa prevede per la conclusione dell’anno in corso, gli esami e l’avvio di quello nuovo

Firenze, 12 Aprile 2020. Il decreto legge 22/2020 apre la strada a provvedimenti del Ministero dell’Istruzione che dovranno fissare misure particolari -in deroga alle normali regole- per il corrente anno scolastico ed il successivo. In particolare, per quello attuale dovranno essere fissate misure sulla valutazione dello stesso e sullo svolgimento degli esami del primo e secondo ciclo di istruzione (terza media e maturità), seguendo determinati limiti e principi. Per il nuovo anno dovrà essere fissata la data di inizio tenendo conto dei recuperi da svolgere per gli studenti che ne avranno bisogno.

Vediamo in generale cosa è stato previsto.

Anno scolastico 2019/2020, didattica a distanza obbligatoria
In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente deve assicurare comunque le prestazioni didattiche nelle modalita’ a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonche’ del personale scolastico possono svolgersi nelle modalita’ del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.

Viene ribadito che per tutto l’anno scolastico sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Anno scolastico 2019/2020, deroghe al minimo di giorni di lezione e al requisito di minima frequenza
L’attuale anno scolastico conserva validità pur senza l’effettuazione del minimo di giorni di lezione (200 giorni). La deroga è già in vigore da tempo, prevista dal Dl 9/2020, art.32.

Si aggiunge a ciò la precisazione che sia ai fini dell’ammissione agli esami di Stato sia ai fini dell’ammissione alla classe successiva si prescinde dal possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 62/2017, in particolare da quello del minimo di frequenza (almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato).

Esame di terza media (scuola secondaria di primo grado)
Se l’attività scolastica potrà riprendere entro il 18 maggio le prove d’esame si svolgeranno in presenza e il Ministero ne stabilirà le modalità semplificate, con possibile eliminazione di una o più prove e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale. Dovranno essere previste specifiche regole per i candidati privatisti, salvaguardando uno svolgimento delle prove comunque omogeneo rispetto a quello dei candidati interni.

Se invece l’attività scolastica non riprendesse entro il 18 maggio, o se vi fossero impedimenti per ragioni sanitarie, l’esame sarà sostituito da una valutazione finale da parte del consiglio di classe che dovrà comunque tener conto di un elaborato del candidato. Il Ministero definirà l’elaborato da svolgere e fisserà le modalità e i criteri di attribuzione del voto finale. Anche in questo caso i candidati privatisti avranno specifiche disposizioni.

In ogni caso, precisa il Ministero, ci sarà una valutazione seria e corrispondente all’impegno degli alunni.

Dovranno essere previste anche specifiche modalita’ per l’adattamento di quanto sopra agli studenti con disabilita’ e disturbi specifici di apprendimento, nonche’ con altri bisogni educativi speciali.

Esame di maturità (scuola secondaria di secondo grado)
Se l’attività scolastica potrà riprendere entro il 18 maggio le prove d’esame di svolgeranno in presenza e dovrà essere prevista la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione d’esame, aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico. La commissione esaminatrice dovrà essere composta esclusivamente da membri interni (commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame), con un presidente esterno.

Se invece l’attività scolastica non riprendesse entro il 18 maggio, o se vi fossero impedimenti per ragioni sanitarie, sarà prevista l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone i contenuti, da tenersi in modalità anche telematiche.

Il Ministero precisa che quest’anno tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo dell’emergenza. Ma i crediti di accesso relativi alla classe V e il voto finale saranno comunque basati sull’impegno di tutto l’anno. Resta ferma inoltre la necessità di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere il diploma.

Come per le prove della scuola media dovranno essere previste specifiche modalita’ per l’adattamento di quanto sopra agli studenti con disabilita’ e disturbi specifici di apprendimento, nonche’ con altri bisogni educativi speciali.

Ammissione alla classe successiva e recupero/integrazione nell’anno scolastico 2020/2021
Le ordinanze ministeriali dovranno anche fissare i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie (media e superiore), tenendo conto del possibile recupero degli apprendimenti attuabile nell’anno scolastico successivo ma anche tenendo conto del processo formativo e dei risultati conseguiti sulla base della programmazione svolta.

L’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dovrà essere attuato a decorrere dal 1 settembre 2020 come attivita’ didattica ordinaria, tenendo conto delle specifiche necessita’ degli alunni e avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze fissate dalle indicazioni nazionali.

Per la scuola superiore quindi non ci sarà il meccanismo dei debiti e a Settembre del 2020 al posto degli abituali corsi di recupero delle insufficienze sarà possibile, per chi ne avrà bisogno, svolgere attività di recupero e integrazione.
Il Ministero precisa che benchè non sia previsto il “6 politico” tutti potranno essere ammessi all’anno successivo, con valutazione, nel corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale.

Se la scuola non riaprisse entro il 18 maggio anche gli scrutini, ovviamente, saranno svolti a distanza.

Avvio dell’anno scolastico 2020/2021
Le ordinanze del Ministero dell’istruzione dovranno regolare l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 provvedendo:
– alla definizione della data di inizio delle lezioni , d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell’eventuale necessita’ di recupero degli apprendimenti e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico;
– all’eventuale conferma, se la scuola non ripartisse entro il 18 maggio, dell’impiego dei libri di testo adottati nel corrente anno scolastico anche per il successivo.

Fonte normativa e link utili
– Dl 22/2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.”

Sito del Ministero dell’istruzione: https://www.miur.gov.it/

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

 

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ECONOMIA

Coronavirus.Gestione del condominio e coronavirus, criticità e ipotesi di soluzione

Gestione del condominio e coronavirus, criticità e ipotesi di soluzione Firenze, 9 Aprile 2020. L’emergenza Covid 19 ha avuto un suo impatto anche sulla normale gestione del condominio.

Il condominio, per come viene definito, è una collettività organizzata di persone che ha il fine di gestire e conservare le parti comuni dell’edificio. Collettività e coronavirus non vanno molto d’accordo, ultimamente e – a parer di scienza – per molto altro tempo sarà così. Risultato: dagli inizi di marzo e ad oggi per un tempo indeterminato non si possono tenere assemblee condominiali. Gli assembramenti sono vietati e il Governo rispondendo a specifiche domande sul punto ha chiarito che tra gli assembramenti rientrano le assemblee condominiali che non possono tenersi, se non per via telematica. La fretta ha fatto dimenticare al governo che la normativa vigente sostanzialmente impedisce questa modalità di svolgimento.

A ciò si aggiunga che lo stesso col d.p.c.m. 22 marzo 2020 ha sostanzialmente limitato l’attività dell’amministratore di condominio, il cui codice A.TE.CO. non è menzionato tra quelli la cui attività può proseguire. Un errore, forse, data la di attività natura professionale che è riconosciuta da più parti a chi assume l’incarico, cui si è provato a dare soluzione affermando che l’amministratore può lavorare in modalità smart working. In breve: assemblea bloccata e organismo esecutivo limitato. Il tutto senza sospensione dei termini per gli adempimenti connessi alla fruizione dei servizi.

È vero, fino al 13 aprile l’erogazione di gas, luce ed acqua non può essere sospesa, ma questo non vuol dire che non si debba pagare, ovvero che il mancato pagamento non sia considerato adempimento. Non solo: chi volesse intraprendere l’attività di amministratore condominiale ad oggi non potrebbe farlo, stante la necessità di svolgere un esame in una sede fisica. Idem per quei professionisti che volessero sfruttare questo periodo di tempo per aggiornarsi: l’esame finale per i loro corsi di aggiornamento annuale obbligatori devono essere svolti in sede. Lo stabilisce il dm n. 140/2014. Ci si laurea con sedute in videoconferenza, ma per l’amministratore serve con controllo più rigoroso. Fino a che non ci si potrà riunire, poi, non si potranno approvare consuntivi e preventivi, con rischi non secondari di stasi nella gestione dell’edificio. È vero, l’ultimo preventivo approvato vale, secondo la Cassazione, fino alla sua sostituzione, ma questo spesso non basta. Gli scostamenti di spesa da un anno all’altro sono fisiologici. Ed allora? Stupisce che in una situazione d’emergenza, la decretazione d’urgenza abbia tenuto in considerazione il condominio – ma solo perché rientrante nel novero di una ben più ampia categoria – riguardi solamente gli adempimenti del sostituto d’imposta. Cosa sarebbe utile prevedere? È auspicabile, in sede di conversione o con un prossimo decreto, valutare: – poteri eccezionali per l’amministratore, in relazione alla gestione ordinaria, che sostituiscano quelli assembleari in relazione ai preventivi; – proroga del termine per la presentazione dei rendiconti e/o auto-validazione mediante certificazione e deposito telematico presso il tribunale o il comune in caso di rendiconti sovrapponibili ai preventivi in quanto a voci di spesa ed anche se lo scostamento, a parità di voci, non superi il 5% dell’importo massimo preventivato; – modalità di riunione a distanza, affiancandole alle ordinarie e modalità di voto per corrispondenza; – incentivazione alla delega a partecipare all’assemblea, con eliminazione di ogni limite legislativo e regolamentare per tutta la durata dell’emergenza; – modifiche alle regole della formazione degli amministratori, prevedendo la regolarità della formazione a distanza anche in relazione all’esame; – norme ad hoc per i debiti tanto nei rapporti interni, quanto in relazione ai debiti verso fornitori; – snellimento delle procedure di recupero del credito. Alessandro Gallucci, legale, consulente Aduc

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In evidenza

Comprare una patente di guida senza esame? si può! Su AdSens

riceviamo  e pubblichiamo

Firenze, 8 Aprile 2020. Ieri 7 Aprile, al centro della home page di Repubblica.it (estranea ai fatti, come spiegheremo) è apparso a chi scrive un enorme banner publicitario AdSense, il ramo pubblicitario di Google, che promette di riuscire a farottenere una patente di guida valida in Italia senza sostenere alcun esame.
Cliccando sul banner, si arriva alla pagina https://patente-diguida<wbr< a=””>>.com
Una pagina palesemente costruita tramite un traduttore automatico, stanti i diversi svarioni presenti.

Dopo l’introduzione, si legge:
“Siamo in collaborazione con quattro autoscuole a Roma e Venezia dove passano ogni anno centinaia di autisti britannici. Siamo consapevoli, tuttavia, Roma e Venezia, a seconda della vostra casa, potrebbero essere troppo lontani da voi o potrebbero non avere molto tempo e denaro a vostra disposizione. Il tuo file sarà trattato sotto il nome di una di queste scuole guida, con coerenza e professionalità, in modo che non ci siano differenze visibili tra questo e gli altri. Ti iscriviamo all’esame teorico e pratico e ci riesci automaticamente. La tua patente di guida viene quindi consegnata a una di queste scuole guida che ci inviano per conto della nostra partnership e dopo aver registrato la licenza negli archivi italiani attraverso i nostri contatti. Ti rimandiamo a te tramite un’agenzia di invio.
Forniamo assolutamente tutte le categorie di patenti di guida in Italia, dalle sottocategorie di categoria A per veicoli a due ruote alle sottocategorie di categoria D per le navi passeggeri, comprese le sottocategorie Categorie B e C per veicoli leggeri e camion”.

Si passa poi alla sostanza:
“Come acquistare una patente di guida su questo sito?
Ti offriamo una soluzione veloce, sicura e a basso costo. Acquista una patente di guida su questo sito senza passare da 950 euro, in meno di 6 giorni e con consegna a domicilio. Ti offriremo quindi il documento dopo averlo registrato negli archivi delle banche dati italiane in modo che la sua legittimità non sia oggetto di controversie. Per fare questo, basta semplicemente contattarci, o per darci compilando questo modulo, tutte le informazioni che verranno scritte sul tuo documento”.

Alla fine, un ridicolo avviso…un rigurgito di coscienza:
NB: Per la tua sicurezza, ti consigliamo di conoscere la guida e il codice della strada prima di acquistare una patente di guida su questo sito, acquisto che non richiede alcun esame.

Dopo aver constatato tutto ciò, ci siamo preoccupati perché, consci dell’abilità dei truffatori di ogni risma nel districarsi tra le mille normative dei diversi paesi dell’Unione Europea, poteva trattarsi di un caso analogo ai vari “diventa avvocato in Bulgaria tramite un esame solo a crocette” o simile.

Abbiamo compilato la form e poco più di un’ora dopo ci è pervenuta la risposta, che pubblichiamo in fondo, da cui si comprende che si tratta “solamente” di una truffa. Bisognerebbe pagare 425 euro, pari al 50% del costo totale, per avviare la pratica.

Dicevamo che Repubblica.it, come qualsiasi altro sito internet dove il banner compare, non ha responsabilità perché le pubblicità sono decise da AdSense, ossia da Google, in base alla profilazione dell’utente (cronologia, cookies, ecc.). Ci siamo già occupati della tematica, sottolineando come i big di internet sanno intervenire, quando vogliono: https://investire.aduc.it/tradingforex/facebook+vieta+annunci+relativi+criptovalute_27417.php
Il punto è solo il volerlo fare, quindi. E sarebbe ora lo facessero.
Non senza richiamare l’attenzione sul fatto che sarebbero inviati a sconosciuti anche dati sensibili che potrebbero essere usati per altre operazioni truffaldine. 

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Diritti civili

ADUC.Coronavirus. Diritto di visita del genitore e tutela della salute del bambino

Coronavirus. Diritto di visita del genitore e tutela della salute del bambino. Giusto equilibrio tra Legge e Buon Senso

In un nostro precedente articolo (1) abbiamo evidenziato come il Ministero dell’Interno avesse chiarito, anche relativamente ai figli nati da relazioni more uxorio, relativamente alle previsioni contenute nel DPCM che a tutti i genitori deve essere garantito il diritto di visita ed il libero esercizio della bi-genitorialità.
I DPCM da subito avevano chiarito che il diritto di visita sarebbe stato garantito e successivamente nelle autocertificazioni, ad ulteriore chiarimento, è stato inserito, tra le motivazioni dello spostamento, “gli obblighi di affidamento dei minori.”
Questa previsione ha un duplice effetto positivo.
Da una parte si garantisce ai bambini di non subire un’ulteriore limitazione e compromissione della propria vita grazie alla possibilità di mantenere i rapporti con ambo i genitori, e dall’altra si impedisce a genitori poco responsabili di utilizzare questa emergenza come un arma.
Purtroppo nella materia famiglia, ove il buon senso dovrebbe fare da padrone, molte volte questo manca totalmente e capita, molto più di quanto si pensi, che i bambini vengano utilizzati per sfogare la rabbia nei confronti dell’ex partner.
Accade così che, per ripicca o altro motivo comunque non giustificabile, un genitore impedisca, limiti o renda estremamente complicato all’altro genitore, non collocatario prevalente, l’esercizio del diritto di visita.
Tramite i citati DPCM e relativi chiarimenti questo pericolo è stato scongiurato.
Sussiste, tuttavia, un ulteriore pericolo che è stato valutato dalla Giurisprudenza ma non dal Legislatore.
Successivamente alla pubblicazione dei DPCM, infatti, sono state emesse diverse sentenze, in realtà contrastanti tra loro, ove il diritto alla salute del bambino viene considerato preminente rispetto al diritto di visita del genitore e pertanto questo non viene ad essere garantito. Come facilmente deducibile ed intuibile queste sentenze hanno generato un giusto timore e sono state accolte in maniera molto diversa dai vari operatori della Giustizia. Alcuni lo approvano mentre altri lo criticano.
Per quanto concerne l’opinione di chi scrive queste sentenze possono essere giuste solo laddove vi sia un reale pericolo per il minore, altrimenti si rischia di recare un danno ben maggiore rispetto a quello che si vuole evitare e che molte volte è solo presunto.
Cercando di essere più chiara.
Se entrambi i genitori rispettano le previsioni dei DPCM evitando inutili uscite, rispettando le norme sanitarie e le distanze di sicurezza, perché il diritto di visita dovrebbe essere compromesso?
Perché si deve creare un ulteriore trauma ad un bambino che ha già vista stravolta la propria esistenza?
In questi casi, a parere di chi scrive, il diritto preminente è quello di visita.
Nel caso in cui, invece, uno dei genitori non rispetta le predette previsioni di fatto espone anche il figlio, nonché l’altro genitore, ad un grave rischio per la propria salute.
In questo caso è più che evidente come il diritto preminente debba essere quello della tutela della salute del minore. Il diritto di visita non può prevalere sul diritto del bambino ad essere sano. Non può essere garantito questo diritto a chi porta un bambino in giro oltre la mobilità che le norme consentono,  né può essere garantito a chi frequenta in modo di dubbio rispetto delle norme sanitarie anche terze persone e poi rimane  a stretto contatto col minore.
Due precisazioni prima di concludere.
La prima – non basta affermare che un genitore non rispetti le previsioni del DPCM per limitare il diritto di visita. Occorre avere la possibilità di provare le proprie affermazioni al fine, anche e non solo, di evitare di incorrere in una successiva denuncia per diffamazione, ingiuria, calunnia o mancato rispetto di un provvedimento del giudice.
La seconda – la circolare del Viminale, a differenza delle varie interpretazioni che sono state date, non consente di portare liberamente i bambini a fare una passeggiata. La previsione è bene diversa e forse, proprio in virtù della tutela della salute del bambino, sarebbe opportuno comprenderla correttamente. La circolare del Viminale dice “un solo genitore può camminare con i figli minori in prossimità della propria abitazione o spostarsi insieme a loro in situazioni di necessità o per motivi di salute”.
Quindi i bambini possono passeggiare vicino casa, SENZA ALCUN INCONTRO con alte persone, accompagnati da un solo genitore.
Il bambino, invece, potrà accompagnare il genitore, per esempio, a fare la spesa, o altri spostamenti brevi, solo in caso di necessità.
Si può fare solo questo.
Sarà poi una valutazione del genitore se è opportuno o meno fare questa passeggiata.
In conclusione il diritto di visita è sempre garantito anche se il minore è nato da una relazione more uxorio.
Il diritto di visita deve essere sacrificato in favore del diritto alla tutela della salute del bambino quando si hanno prove effettive che il genitore con la propria condotta non rispetta le regole del DPCM.
In questo caso comunque occorrerà, in caso di mancato accordo tra i genitori, ricorrere al Tribunale affinché esso, tenuto conto del caso concreto, decida quale tra il diritto di visita e il diritto alla tutela della salute del bambino sia preminente sull’altro.

fonte ADUC

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Consumatori

Coronavirus e posta: limitarsi a citofonare e “firmare” (il postino) l’avviso di ricevimento.

L’energenza non deve diventare consuetudine, e’ un pò questo il messaggio di ADUC in sintesi, visto che e’ accaduto in passato che qualche postino, volesse velocizzare le consegne ” dimenticandosi” diciamo così, di suonare il campanello e aspettare che qualcuno rispondesse per far firmare la ricevutaagli utenti, mentre ora nell’emergenza si può verificare. Vediamo cosa ci ha scritto ADUC:

Coronavirus e Poste italiane. Illegittimi gli avvisi di giacenza in cassetta: denuncia ad Antitrust e Agcom

Firenze, 2 Aprile 2020. Ci sono arrivate diverse segnalazioni di comportamenti scorretti da parte dei postini che – anziché consegnare raccomandate, assicurate, pacchi e atti giudiziari – lascerebbero un avviso di giacenza nella cassetta delle lettere senza nemmeno citofonare al destinatario.
Qui alcune di queste lettere
“Salve, Ho ricevuto qualche giorno fa un avviso di giacenza che dice di andare a ritirare ‘qualcosa’ (penso una multa) presso la posta vicino casa. Da quanto leggo sul vostro sito gli avvisi di giacenza dovrebbero essere firmati al momento della consegna, mentre il postino si è limitato a lasciarmi i plichi a casa senza citofonare”.
———————-
“i postini di Barzanò consegnano avvisi di giacenza nella buchetta della posta senza suonare il campanello. Costringono i cittadini ad uscire di casa e fare la coda all’ufficio postale per una consegna che, dopotutto, poteva essere fatta in sicurezza con distanza e dispositivi di protezione”.
Altre lettere significative *

Si tratta di prassi illegittime, contrarie sia alle norme “ordinarie” di consegna sia a quelle “straordinarie” emanate durante l’emergenza coronavirus. Sin dall’inizio dell’emergenza Poste Italiane si è improvvisata legislatore (1), dapprima dando indicazione ai postini di non consegnare personalmente i plichi, e di limitarsi a citofonare e “firmare” (il postino) l’avviso di ricevimento.

In un secondo momento, Poste italiane ha dato indicazione ai postini – per la consegna di atti giudiziari – di “fingere” che il destinatario non sia a casa (2), lasciando un avviso di giacenza.

Solo dal 17 marzo 2020, con il decreto Cura Italia, il legislatore ha previsto una disciplina temporanea, che autorizza i postini a consegnare raccomandate, assicurate, pacchi e atti giudiziari citofonando al destinatario, avvisandolo della consegna, firmando la cartolina di ritorno e lasciando il plico nella cassetta delle lettere.

Di conseguenza, tutte le notifiche effettuate fra il 5 e il 17 marzo con le modalità che abbiamo descritto sono a rischio invalidità e potranno essere contestate davanti al giudice.

Ma da quanto ci vi viene segnalato molti postini violano la legge, non citofonano al destinatario, non lasciano il plico ma un avviso di giacenza.

Le conseguenze negative di tali comportamenti sono molte:
– il destinatario sarà costretto ad “assembrarsi” davanti ai pochi uffici postali aperti per ritirare la propria raccomandata/pacco/atto giudiziario così esponendo sé e gli altri (operatori degli uffici postali compresi) al rischio di contagio;
– se invece decide di rinunciare al ritiro o di posticiparlo a tempi migliori la notifica sarà effettuata per compiuta giacenza dopo 10 giorni, con gravi conseguenze sia sostanziali che processuali sui propri diritti

Poste italiane deve chiarire se si tratti dell’iniziativa illegittima di alcuni postini, che allora dovranno essere sanzionati per il loro comportamento.
Se così non fosse, se cioè i postini seguono direttive dell’azienda (che però sul proprio sito internet scrive tutt’altro – 3), si tratta di un comportamento illegittimo che abbiamo denunciato all’Antitrust (4) – che già a novembre 2019, ben prima dell’emergenza coronavirus, aveva aperto un procedimento a carico di Poste italiane per le medesime condotte (5)– e all’Agcom affinchè procedano con urgenza ad ordinare a Poste italiane di rispettare la legge.

Agli utenti che avessero subito simili disservizi suggeriamo di:
– segnalare ad Aduc quanto accaduto (6);
– presentare reclamo a Poste italiane (7);
– denunciare l’accaduto sia ad Agcom (8) che all’Antitrust (9)

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ECONOMIA

Coronavirus. Consigli dell’ADUC per le bollette

Coronavirus, provvedimenti gas, luce e acqua dell’Autorità Arera

Firenze, 23 Marzo 2020. Diversi gli interventi dell’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per contrastare le criticità legate all’epidemia COVID-19, in parte su propria iniziativa ed in parte in attuazione di norme di legge. Si tratta delle Delibere 59/2020, 60/2020, 75/2020 e 76/2020 emanate tra il 12 e il 17 Marzo.

Più tempo per rinnovare i Bonus sociali
L’Arera, anche per garantire la continuità dei bonus sociali nazionali (elettrico, gas e idrico), amplia i tempi per poter richiederne il rinnovo. Per i consumatori cui il bonus è in scadenza nel periodo 1 marzo-30 aprile 2020, è infatti data la facoltà di rinnovare la domanda per l’erogazione oltre la scadenza originaria prevista, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine di questo periodo.

Si ricorda che il bonus è riconosciuto per 12 mesi e al termine di tale periodo, per continuare a fruirne, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

Qui i link per informazioni:
– Bonus elettrico  https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm
– Bonus gas   https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm
– Bonus acqua   https://www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

 

 

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Diritti civili

Coronavirus. Un appello ai supermercati e farmacie: accesso privilegiato per anziani e portatori di handicap

Coronavirus. Un appello ai supermercati e farmacie: accesso privilegiato per anziani e portatori di handicap Firenze, 18 Marzo 2020. Invitiamo i supermercati e le farmacie a stabilire un accesso privilegiato ai soggetti più vulnerabili all’infezione da coronavirus, in particolare gli anziani e i portatori di handicap: Saltare la coda, code specifiche con priorità di accesso, fasce orarie. Già queste persone rischiano la salute e la vita molto più di tutti gli altri quando sono costrette ad uscire per fare la spesa e andare in farmacia, ma è anche disumano lasciare che persone molto anziane con difficoltà motorie o portatori di handicap rimangano in piedi per ore prima di poter comprare ciò che gli serve. Appello simile lo abbiamo già fatto nei giorni scorsi per la spesa a domicilio, i cui servizi sono letteralmente intasati e inservibili. Appello in doppia direzione: ai singoli consumatori pigri perché non lo usino intasandolo (1), ai supermercati perché si attrezzino anche con l’assunzione temporanea di nuove personale (2). Altrettanto appello, lo rivolgiamo a tutti gli esercizi commerciali a cui è consentito offrire il loro servizio, anche se le code insostenibili per i più deboli le abbiamo viste essenzialmente nei supermercati. Ma le vite si salvano e si aiutano anche per la fatalità di pochi secondi. Ricordiamo l’elenco degli esercizi commerciali a cui è consentito il servizio di apertura: – Ipermercati e supermercati – Discount di alimentari – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari – Commercio al dettaglio di prodotti surgelati – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici – Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati – Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) – Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico – Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari – Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – Farmacie – Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica – Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati – Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale – Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici – Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia – Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento – Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono – Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. Qui la nostra specifica Scheda pratica in materia: https://sosonline.aduc.it/scheda/coronavirus+disposizioni+valide+tutto+territorio_30753.php 1 – https://salute.aduc.it/coronavirus/comunicato/coronavirus+spesa+domicilio+impossibile+farla_30824.php 2 – https://salute.aduc.it/coronavirus/comunicato/prevenzione+coronavirus+consegne+domicilio+esempio_30840.php COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC Associazione per i diritti degli utenti e consumatori URL: http://www.aduc.it Ufficio stampa: Tel.336672969 (provvisorio per l’emergenza sanitaria) Email: ufficiostampa@aduc.it ============ Se non vuoi più ricevere i comunicati stampa dell’Aduc, scrivi un messaggio a ufficiostampa@aduc.it