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I problemi del condominio, Criseo intervista Gianluca Penza

Gianluca Penza in una intervista di pochi minuti fa ha raccontato quanto succede nei condomini, visto che ne amministra diversi, il sito è https://www.penzaepartners.com/

 

Nell’intervista abbiamo toccato alcuni degli argomenti più comuni e delle domande che ci poniamo parlando di condominio: la suddivisione delle spese, le liti di condominio per la sosta dell’auto, i consumi e le parti comuni, l’uso dell’ascensore, ma sopratutto le pulizie di cui si parla in questo momento per la triste occasione del disagio da coronovirus.

L’intervista vuole essere il punto di partenza di una collaborazione tra noi come giornale e i lettori che sicuramente avranno chissà quanti interrogativi da porre agli amministratori e quindi abbiamo chiesto e avuto la disponibilità di Gianluca di rispondere ai quesiti di carattere generale, che ci arriveranno.

scrivete alla redazione : redazione.varesepress@gmail.com

 

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ECONOMIA

Coronavirus.Gestione del condominio e coronavirus, criticità e ipotesi di soluzione

Gestione del condominio e coronavirus, criticità e ipotesi di soluzione Firenze, 9 Aprile 2020. L’emergenza Covid 19 ha avuto un suo impatto anche sulla normale gestione del condominio.

Il condominio, per come viene definito, è una collettività organizzata di persone che ha il fine di gestire e conservare le parti comuni dell’edificio. Collettività e coronavirus non vanno molto d’accordo, ultimamente e – a parer di scienza – per molto altro tempo sarà così. Risultato: dagli inizi di marzo e ad oggi per un tempo indeterminato non si possono tenere assemblee condominiali. Gli assembramenti sono vietati e il Governo rispondendo a specifiche domande sul punto ha chiarito che tra gli assembramenti rientrano le assemblee condominiali che non possono tenersi, se non per via telematica. La fretta ha fatto dimenticare al governo che la normativa vigente sostanzialmente impedisce questa modalità di svolgimento.

A ciò si aggiunga che lo stesso col d.p.c.m. 22 marzo 2020 ha sostanzialmente limitato l’attività dell’amministratore di condominio, il cui codice A.TE.CO. non è menzionato tra quelli la cui attività può proseguire. Un errore, forse, data la di attività natura professionale che è riconosciuta da più parti a chi assume l’incarico, cui si è provato a dare soluzione affermando che l’amministratore può lavorare in modalità smart working. In breve: assemblea bloccata e organismo esecutivo limitato. Il tutto senza sospensione dei termini per gli adempimenti connessi alla fruizione dei servizi.

È vero, fino al 13 aprile l’erogazione di gas, luce ed acqua non può essere sospesa, ma questo non vuol dire che non si debba pagare, ovvero che il mancato pagamento non sia considerato adempimento. Non solo: chi volesse intraprendere l’attività di amministratore condominiale ad oggi non potrebbe farlo, stante la necessità di svolgere un esame in una sede fisica. Idem per quei professionisti che volessero sfruttare questo periodo di tempo per aggiornarsi: l’esame finale per i loro corsi di aggiornamento annuale obbligatori devono essere svolti in sede. Lo stabilisce il dm n. 140/2014. Ci si laurea con sedute in videoconferenza, ma per l’amministratore serve con controllo più rigoroso. Fino a che non ci si potrà riunire, poi, non si potranno approvare consuntivi e preventivi, con rischi non secondari di stasi nella gestione dell’edificio. È vero, l’ultimo preventivo approvato vale, secondo la Cassazione, fino alla sua sostituzione, ma questo spesso non basta. Gli scostamenti di spesa da un anno all’altro sono fisiologici. Ed allora? Stupisce che in una situazione d’emergenza, la decretazione d’urgenza abbia tenuto in considerazione il condominio – ma solo perché rientrante nel novero di una ben più ampia categoria – riguardi solamente gli adempimenti del sostituto d’imposta. Cosa sarebbe utile prevedere? È auspicabile, in sede di conversione o con un prossimo decreto, valutare: – poteri eccezionali per l’amministratore, in relazione alla gestione ordinaria, che sostituiscano quelli assembleari in relazione ai preventivi; – proroga del termine per la presentazione dei rendiconti e/o auto-validazione mediante certificazione e deposito telematico presso il tribunale o il comune in caso di rendiconti sovrapponibili ai preventivi in quanto a voci di spesa ed anche se lo scostamento, a parità di voci, non superi il 5% dell’importo massimo preventivato; – modalità di riunione a distanza, affiancandole alle ordinarie e modalità di voto per corrispondenza; – incentivazione alla delega a partecipare all’assemblea, con eliminazione di ogni limite legislativo e regolamentare per tutta la durata dell’emergenza; – modifiche alle regole della formazione degli amministratori, prevedendo la regolarità della formazione a distanza anche in relazione all’esame; – norme ad hoc per i debiti tanto nei rapporti interni, quanto in relazione ai debiti verso fornitori; – snellimento delle procedure di recupero del credito. Alessandro Gallucci, legale, consulente Aduc

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Primo piano

CONDOMINIO: LE IMMISSIONI DI ODORI POSSONO COSTITUIRE REATO

LE DENUNCE POTREBBERO MOLTIPLICARSI A CAUSA DELLA QUARANTENA DA COVID-19.

Vivere in quella particolare forma di comunione qual è il condominio, spesso, non è facile. Sicuramente ognuno deve limitare le proprie libertà per non calpestare quelle altrui. Trattasi di una regola, ancor prima che giuridica, di buona educazione.

Non viviamo, tuttavia, in un mondo idilliaco: nel caso in cui rumori, odori, o, più in generale, le “immissioni” così come descritte dall’art. 844 del Codice Civile superino la normale tollerabilità, potrebbe sussistere in capo a chi le pone in essere, il reato di cui all’art. 674 del Codice Penale, secondo il quale “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Intendo concentrarmi sulla questione degli odori, particolarmente sentita da chi spesso incontro.

Orbene, l’art. 844 c.c. elenca il divieto generale di non produrre propagazioni di ogni tipo che non possano essere “normalmente tutelate”: e sebbene l’articolo parli di immissioni tra fondi, il divieto è analogicamente applicabile anche in caso di materia condominiale.

Ma cosa si intende per “normale tollerabilità”? Poniamo il caso che il vicino non si limiti a fare il barbeque una tantum, ma che gli odori derivanti dalla sua cucina si propaghino nel Vostro appartamento in continuazione. Pensate che non vogliate più aprire le finestre, perché, qualora lo facciate, vi trovereste l’appartamento completamente intriso degli odori provenienti dal vicino.

Questo caso supera la normale tollerabilità, il giudizio sulla quale è rimesso al Giudice, in base agli elementi di prova che vengono portati a supporto della propria tesi. Infatti, conferma la Suprema Corte, che è il Giudice che, secondo le regole generali può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, anche senza la necessità di effettuare una perizia: fondamentali possono essere le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni e, ovviamente, “quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive […] , ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi” (così, Cassazione Penale, sent. n. 971/2015).

La questione è stata sottoposta alla corte di Cassazione più volte e per vari motivi. In particolare, secondo la pronuncia della Cassazione Penale n. 34896/2011 “in tema di getto pericoloso di cose, l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c..”.

Ecco che, in tali casi, si hanno le “molestie olfattive”.

Sulle immissioni di odori, in particolare, è intervenuta la III Sezione Penale con sentenza n. 14467/2017, la quale ha riconosciuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 674 c.p. anche nel caso di emissioni di odori provenienti dalla cucina di un’abitazione privata, superanti la normale tollerabilità, criterio cui è sempre necessario rifarsi, in assenza di apposita normativa nella materia oggetto dell’immissione.

Ecco il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte: “In tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall’art. 674 cod. pen. è configurabile, qualunque sia il soggetto emittente, anche nel caso di emissioni moleste “olfattive” che superino il limite della normale tollerabilità ex art.844 cod. civ.”.

Orbene, credo che tali situazioni siano di particolare attualità, specie in questo periodo di quarantena: la maggior parte di chi è abituato a partire la mattina e tornare a casa la sera si trova, per le note restrizioni volute per contrastare il diffondersi del c.d. coronavirus, a restare a casa.

Credo che, anche alla luce della contingenza in cui si vive, il problema sarà particolarmente sentito da chi non è assolutamente abituato a ritrovarsi durante il giorno con emissioni di carattere olfattivo (e non solo!).

L’invito è quello di tentare di rispettarci l’un l’altro, poiché si “convive forzosamente”.

E attenzione all’importanza, dal punto di vista delle conseguenze penali, di tali comportamenti.

Avv. Alessandra Zorzi

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Cronaca

Lombardia, Reati condominiali

EDITORIALE

Avv. Gianni Dell’Aiuto

Quali sono i limiti ai comportamenti da tenere in un condominio?

Dove può scattare addirittura il penale e, anche, conseguentemente, il risarcimento del danno?

In una vicenda di cui si è dovuta occupare addirittura la Corte di Cassazione ha visto confermare la condanna di un uomo che, in maniera reiterata, creava disturbo ai propri vicini con comportamenti che andavano oltre il lecito.

Tra gli altri comportamenti l’imputato ascoltava lo stereo di casa ad alto volume, colpiva con pugni le pareti confinanti, suonava ripetutamente e ingiustificatamente il clacson della propria auto nell’attraversare il vialetto condominiale, anche nelle prime ore del mattino e teneva acceso il motore dell’auto sotto le abitazioni dei condomini e provocando, in tal modo, immissioni di gas di scarico all’interno delle stesse, oltre a proferire frasi a contenuto ingiurioso e oltraggioso rivolte ai vicini. Violava inoltre la privacy dei vicini scattando fotografie per riprendere l’esterno delle abitazioni.

A nulla sono valse le giustificazioni addotte dall’imputato, vale a dire che vi fosse una situazione di reciprocità. Il comportamento dell’imputato è stato definito biasimevole. In punto di diritto è stato posto in evidenza come, anche in un procedimento penale, quando ci troviamo di fronte a posizioni apparentemente conflittuali, debba essere rigorosamente rispettato il principio dell’onere della prova. Inutile quindi cercare di convincere il giudice semplicemente con la propria parola, in quanto ogni affermazione deve essere debitamente suffragata da altri elementi di fatto. Da qui la condanna del condomino molesto, che a sua volta sosteneva di essere vittima. Curioso come i giudici abbiano rilevato l’inutilità dell’uso del clacson nel vialetto condominiale, dove le regole e la diligenza nella guida li rendono praticamente inutili, salvo comprovate esigenze particolari.