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Disabile da assistere, anche se il comune è in dissesto economico

“Un Comune non può accampare esigenze economiche di nessun genere e neanche invocare il “dissesto finanziario” nei confronti di un soggetto disabile già beneficiario del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata nell’ambito di un progetto individualizzato di vita ex art. 14 L. n. 328/2000”.

Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice Fabio Salvatore Mangano, con un recentissimo provvedimento reso in un procedimento cautelare, ha ordinato al Comune l’immediato ripristino del servizio di assistenza domiciliare previsto dal Piano Individualizzato di Vita, ex art. 14 legge 328/2000, in favore di un disabile grave, notizia di Help Consumatori, che riprende una vicenda accaduta in Sicilia.

“Si tratta di un importante precedente, per le sue particolarità forse unico e primo in Italia – hanno dichiarato – frutto della collaborazione nata sul campo tra due associazioni che a vario titolo si battono per la tutela dei diritti della persona, consolidando l’impegno profuso da anni da entrambe con una particolare attenzione alle “condizioni di fragilità””, dichiara l’Avvocato Maurizio Mariani, che ha difeso in giudizio la persona disabile, Cristina D’Antrassi Presidente dell’ANFASS Onlus di Catania e l’Avvocato Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia.

“i servizi da parte del Comune sono stati sospesi in tronco per motivi economici legati al dissesto finanziario, lasciando la persona disabile in evidente stato di desolazione, essendosi vista improvvisamente sospendere servizi essenziali, quali la cura dell’igiene, l’aiuto domestico, la possibilità di uscire da casa per il disbrigo di pratiche e attività esterne”.

Un punto a favore dei disabili che hanno diritti inalienabili anche i quei comuni le cui condizioni ecomiche siano sfavorevoli a servizi di cui comunque non si può fare a meno