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Antonio Zequila si sfoga tenendo la coda nascosta: “Usato il mio nome a vanvera”

Il polemico ex fotoromanziere, forse potrebbe avercela con noi?

Antonio Zequila sbotta sui social: “Per essere contro qualcuno bisogna conoscerlo”

In queste ultime ore Antonio Zequila ha pubblicato un curioso post su instagram. Difatti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dapprima pubblicato un suo selfie in cui si è mostrato scuro in volto, e nella didascalia ha criticato qualcuno, senza però taggarlo:

“Per coerenza leggo di essere contro qualcuno…Chiarisco che per essere contro qualcuno perlomeno bisogna conoscerlo o stimarlo….”

Con chi ce l’avrà? Con Lucia Bramieri per le ultime accuse, o per i nostri articoli ?

Ricordiamo che il nostro giornale fu tra i primi ad occuparsi della questione di Antonio Zequila e ad aver visto lungo sul’evolversi della questione con la modella e ballerina Andrada Marina di cui Zequilino, probabilmente abbia preferito dileguarsi per non incappare in eventuali, laddove mai fossero comprovate, responsabilità.

Un Zequilino che si è visto recapitare il drone all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, pluricontestato e con i profili social dcisamente poco frequentati rispetto ai suoi competitor coinquilini.

Zequilino, minimizzato a Live non è La D’Urso, nel frattempo eredita la carica di Conte, viene lasciato da Marina Zedda e rimane amareggiato.

Antonio Zequila è una furia: “Non stimo chi usa il mio nome a vanvera

Antonio Zequila pare essere un vero e proprio fiume in piena contro questa persona. E dopo aver dichiarato che per essere contro qualcuno bisognerebbe almeno conoscerlo, ha concluso questo suo lungo post pubblicato poche ore fa su instagram, asserendo senza indugio alcuno quanto segue con le sue solite fasucole:

Io non conosco e non stimo chi usa il mio nome a vanvera…Ma sono per il libero arbitrio…Ubi maior minor cessat…

In attesa di capire contro chi ce l’abbia, Zequilino fa un annuncio: “A breve il mio secondo libro”

Giorni fa Antonio Zequila ha fatto un annuncio su instagram che ha mandato al settimo cielo i suoi tanti fan. Di cosa si tratta? L’ex concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini ha rivelato di essere al lavoro al suo secondo libro dedicato alla memoria di suo padre venuto a mancare recentemente: “A breve il mio secondo libro dedicato a mio papà…” Presto ci saranno altre news su questa seconda fatica letteraria di Antonio Zequila?

Come sempre auguriamo ogni bene a chiunque e pertanto anche a Zequilino

Fabio Sanfilippo

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Antonio Zequila il Conte che non conta e gli attacchi di Lucia Bramieri

Dopo l’esperienza nella casa del Gf Vip, Antonio Zequila è stato investito del titolo di Conte e commenta la notizia con i suoi fa su Instagram.

Ai suo fans di Instagram dichiara : “Sono stato investito del titolo di Conte de’ Lutti e Duca di Sant’Alessandro, quindi, da oggi in poi sarò Antonio Zequila Conte de’ Lutti e Duca di Sant’Alessandro.”

Una piccola rivincita dell’ex fotoromanziere pur essendo investito di una carica nobiliare che vale lo zero assoluto. Purtroppo non finisce qui. Dopo il fallimento del Grande Fratello Vip arriva anche una lunga dichiarazione di …

Lucia Bramieri decisa: “Non voglio un maschio come lui, ma un uomo come Testi”

Oggi Lucia Bramieri ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E in questa occasione la popolare opinionista di Barbara d’Urso ha parlato dei suoi genitori, i quali hanno da poco festeggiato 60 anni d’amore, e del modo in cui ha affrontato questa brutta epidemia da coronavirus in Italia. Ad un certo punto però il giornalista ha colto la palla al balzo per domandare alla Bramieri se parteciperebbe a un nuovo reality. E la donna, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha risposto: “Certamente, ma stavolta nella speranza che nel cast ci sia un uomo che mi faccia perdere la testa…” Ma che caratteristiche dovrebbe avere questo uomo? La donna non si è certo nascosta dietro a un dito, lanciando anche una frecciata velenosa proprio a Antonio Zequila: Parole durissime quelle spese dalla donna nei confronti dell’attore partenopeo. Quest’ultimo le risponderà per le rime?

Grande Fratello, Lucia Bramieri delusa: “Sono un po’ arrabbiata”

Il giornalista del magazine Vero ha poi domandato all’opinionista di Barbara d’Urso se dopo la morte di suo marito (Cesare Bramieri) si sia più innamorata di qualche uomo. E Lucia Bramieri ha risposto di aver avuto sì qualche storia in questi 12 anni in cui è rimasta sfortunatamente da sola, ma ha anche aggiunto di non essersi mai innamorata pienamente: “Non ho mai incontrato una persona che valesse la pena andare oltre…” Successivamente la donna si è poi molto lamentata del GF di Barbara d’Urso. La ragione? Lucia Bramieri ha dichiarato a tal proposito:

“Sono ancora un po’ arrabbiata perchè al Grande Fratello tutti si fidanzano, ma nella mia edizione non c’era un uomo adatto a me…”

Lucia Bramieri svela il suo più grande rimpianto: “Vorrei un figlio”

Sul finire di quest’intervista a Vero, Lucia Bramieri, dopo aver attaccato senza indugio alcuno Antonio Zequila, il quale è stato investito del titolo di conte, ha poi voluto svelare il suo più grande rimpianto: “Il mio unico rimpianto è quello di non aver avuto un figlio…” L’opinionista di Barbara d’Urso ha poi aggiunto che i suoi genitori vorrebbero vedere un uomo al suo fianco:

“Vorrebbero vedermi ‘sistemata’ perchè temono di lasciarmi sola senza un compagno vicino…”

La donna troverà presto l’uomo della sua vita?

Fabio Sanfilippo

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Guanti: il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio.

Sta circolando una notizia sui guanti e il loro utilizzo nel combattere il coronavirus, ma ci sono anche cointroindicazioni e non da ora.

Qual era la vecchia comunicazione a tal riguardo, parliamo del portale del MInistero della Salute:

ISS 16 marzo 2020

I guanti servono a prevenire le infezioni?

Si, a patto che:

  • non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per almeno 60 secondi
  • siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati
  • come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi
  • Siano eliminati al termine dell’uso, per esempio, al supermercato
  • Non siano riutilizzati

Dove sono necessari?

  • in alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti
  • Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati Ma allora ci chiediamo e vi chiediamo, i guanti erano e sono ancora richiesti, anzi in taluni esercizi commerciali si è obbligati all’ingresso, oltre a sanificare le mani, anche ad indossarli.
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  • Ma allora ci chiediamo e vi chiediamo, i guanti erano e sono ancora richiesti, anzi in taluni esercizi commerciali si è obbligati all’ingresso, oltre a sanificare le mani, anche ad indossarli, ed ora ????
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  • Sono regole pubblicate sul sito del Governo,http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasaQuali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti? Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 10 aprile 2020, fra le quali il mantenimento, in tutte le loro attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori”. Se però non sono più valide e non da ora, perchè far spendere tutti questi soldi a commercianti e famiglie? 
  • Dal 10 aprile,https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg ad oggi sono passati quasi due mesi ma nessuno ha obiettato nulla? Lo staff del Governo chieda almeno scusa.
  • La regola e le avvertenze erano del 17 marzo, http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4246
  • il decreto di Conte è del 10 aprile, quindi o qualcuno ha fatto finta di non vedere o non sapere, oppure legittimamente pensiamo ci potrebbero essere stati degli interessi sotto, o no?
  • GIUSEPPE CRISEO-PRESIDENTE-CCASADEGLITALIANI
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Silvia Romano, dollari, armi, garanzie politiche e uranio: intrigo e affarismo internazionale

Silvia Romano, intrigo internazionale tra somali, turchi, Emirati Arabi e soldi reinvestiti in Europa

Silvia Romano rapita in Kenia,il 29 novembre 2018,  liberata da un blitz di somali e turchi da criminali comuni ceduta agli shabab e rientrata in Italia dopo il pagamento di un riscatto.

La questione della liberazione, oltre alla felicità per la sua integrità a livello umano, ha però portato una serie di interrogativi per la cifra pagata, per i dettagli mai svelati e perchè  l’eventuale cifra non da poco, potrebbe indurre alti gruppi all’emulazione come avvenuto in passato. Auspichiamo e speriamo che si trovi un modus operandi per garantire la sicurezza di chi opera come volontario/a con accordi internazionali, coperture assicurative e adeguata preparazione per operare su zone pericolose, e infatti qualcuno ha posto dubbi anche su questo punto.Ne parliamo oggi in seguito alla rivelazione di Africa-Express e del suo direttore che ha fatto una seria anaalisi:  “la notizia di una bianca prigioniera è importante, non solo perché può fruttare i soldi, ma perché diventa strumento importante nelle trattative internazionali. Silvia si è trovata in un gioco più grande di lei”.

Il punto dolente, a parte il dolore e la frustrazione di essere in mano a persone armate, è il denaro: «Gli Emirati Arabi Uniti, in cambio di un aiuto, hanno chiesto all’Italia di cambiare le alleanze in Libia. Il nostro Paese ha rifiutato, così si è rivolto alla Turchia, che ha chiesto all’Italia di allentare la linea dura assunta ultimamente contro Erdoğan, restando sua alleata in Libia. La rete di intelligence turca è intervenuta, insieme al Qatar, che compra armi dalla Turchia e dall’Italia, per trattative che raggiungono anche 5 miliardi di euro.

L’intelligence italiana ha fatto ben poco: la nostra rete, un tempo eccellente nel Corno d’Africa, è stata pian piano completamente smantellata».E infine l’utilizzo del denaro:”La mia ipotesi, conoscendo il Paese, è che i somali abbiano preso i soldi non per comprare armi propriamente dette, ma per un mercato che riguarda un controllo più “raffinato”. Probabilmente finiranno in grattacieli costruiti a Londra, Milano, New York, e Dubai. Il Qatar mira al controllo delle miniere di uranio in Somalia, per poi venderlo all’Iran.

Tutti i soldi della pirateria somala sono in mano a ricchi uomini d’affari”La vicenda con questa ricostruzione è ancora più inquietante di quanto avremmo pensato, certo si tratta di ipotesi ma di chi lavora su quel terreno, e quindi conosce l’ambiente e il territorio.

Di tutto ciò Conte e Di Maio non rispondono per non coinvolgere l’Inteligence e questo è comprensibile, ma a parte i dettagli tecnici che non si possono rivelare per questioni di sicurezza, la cifra e un’idea precisa di come siano andate le cose, visto che come cittadini paghiamo, sarebbe più che opportuna.

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Il nuovo decreto (BOZZA)

Sommario

Titolo I Salute e sicurezza.. 11

Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale. 11

Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 (in attesa verifica RGS). 14

Art. 3 Modifica all’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. 18

Art. 4 Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19. 19

Art. 5 Incremento delle borse di studio degli specializzandi 21

Art. 6 Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell’emergenza da COVID-19  22

Art. 7 Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. 23

Art. 8 Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità. 24

Art. 9 Assunzioni straordinarie presso il Ministero della salute per assicurare le attività connesse alla emergenza epidemiologica da virus SARS. COV-2 (in valutazione) 26

Art. 10 Personale sanitario. 27

Art. 11 Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A.. 28

Art. 12 Proroga piani terapeutici 30

Art.13 Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT. 31

Art. 14 Disposizioni in materia di attività statistiche sull’emergenza epidemiologica da COVID-19. 34

Art. 15 Medicinali soggetti a bollinatura. 36

Art. 16  Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648. 38

Art. 17 Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico. 39

Art. 18 Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali 47

Art. 19 Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile. 48

Art. 20 Proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali 49

Art. 21 Modifiche all’articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 50

Art. 22 Utilizzo delle donazioni 51

Art. 23 Funzionamento e potenziamento della Sanità militare. 53

Art. 24 Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative. 56

Art. 25 Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straprdinario di infermieri militari in servizio permanente. 57

Art. 26 Misure per la funzionalità delle Forze armate – Operazione “Strade sicure”. 59

Art. 27 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei cvigili del fuoco. 60

Titolo II Sostegno alle imprese e all’economia (in attesa verifica copertura RGS) 64

Capo I Misure di sostegno.. 64

Art. 28 Contributo a fondo perduto. 64

Art.29 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 69

Art. 30 Patrimonio destinato. 73

Art. 31 Agevolazioni per gli affitti 78

Art. 32 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni 80

Art. 33 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche. 81

Art. 34 Rifinanziamento fondi 83

Art. 35 Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS. 84

Art. 36 Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato. 86

Art. 37 Disposizioni in materia di Buoni postali fruttiferi dematerializzati 88

Art. 38 Garanzia sull’assicurazione dei crediti commerciali 90

Art. 39 Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti 92

Art. 40 Rifinanziamento legge 266/2005 art. 1 comma 9. 95

Art. 41 Disposizioni in materia di autodichiarazione relative ai finanziamenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per il sostegno alla liquidità delle imprese. 96

Art. 42 Disposizioni in materia di autodichiarazione relative ai finanziamenti di cui all’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per il sostegno alla liquidità delle imprese. 100

Art. 43 Modifiche al codice penale. 103

Art. 44 Modifiche dell’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 107

Art. 45 Voto plurimo nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati 109

Art. 46 Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative (in attesa verifica RGS). 111

Art. 47 Limiti ai rincari su mascherine e altri dispositivi di protezione individuale. 118

Art. 48 Nucleo degli esperti di politica industriale. 119

Art. 49 Proroga delle agevolazioni dei patti territoriali e dei contratti d’area. 121

Art. Provvedimento straordinario di integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli 122

Art. 50 Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi 123

Art. 51 Fondo emergenze emittenti locali (in attesa RGS). 125

Art.52 Transizione Industria 4.0 (da definire). 126

Art. 53 Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (in attesa verifica RGS). 126

Art. 54 Unità di valutazione degli effetti di finanza pubblica delle operazioni di partenariato pubblico privato   127

Art. 55 Studiare Sviluppo S.r.l. 129

Art. 56 Misure per l’export. 131

Art. 57 Completamento del Tecnopolo di bologna come struttura di ricerca meteorologica internazionale  135

Capo II Regime quadro aiuti 137

Art. 58 Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati 137

Art. 59 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali 139

Art. 60 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese. 141

Art. 61 Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese. 144

Art. 62 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19. 147

Art. 63 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling. 149

Art. 64 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. 151

Art. 65 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. 153

Art. 66 Disposizioni comuni 155

Art. 67 Disposizioni finanziarie. 157

Art. 68 Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti 158

Art. 69 Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA   159

Titolo III Misure in favore dei lavoratori (in attesa verifica RGS) 161

Capo I Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 161

Art. 70 Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale. 161

Art.70-bis Fondo garanzia CIG.. 161

Art. 71 Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario   161

Art. 72 Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria. 162

Art.73 Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga. 163

Art.74 Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali 163

Art.75 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti 164

Art.76 Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104  164

Art.77 Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. 164

Art.78 Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità. 165

Art.79 Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità. 165

Art.80 Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore. 165

Art.81 Modifiche all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 165

Art.82 Modifiche all’articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico   165

Art.83 Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 166

Art.84 Modifiche all’articolo 61 in materia di termini per il versamento di ritenute e contributi (da coordinare con misure fiscali). 166

Art.85 Modifiche all’articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore (da coordinare con misure fiscali). 166

Art.86 Modifiche all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 167

Capo II Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali 168

Art.87 Reddito di emergenza. 168

Art.88 Sorveglianza sanitaria. 169

Art.89 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 170

Art.90 Indennità per i lavoratori domestici 173

Art.91 Nuova indennità per i lavoratori di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 173

Art.92 Divieto di cumulo tra indennità. 174

Art.93 Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga. 174

Art.94 Fondo Nuovo Competenze. 174

Art.95 Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali 175

Art.96 Diritto al lavoro agile. 176

Art.97 Attività di formazione a distanza. 176

Art.98 Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL. 176

Art.99 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine. 176

Art.100 Proroga dei termini per il versamento di ritenute e contributi 177

Art.101 Promozione del lavoro agricolo. 177

Art.102 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro. 177

Art.103 Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro. 179

Art.104 Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. 179

Art.105 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi 179

Art.106 Disposizioni in materia di terzo settore. 180

Art.107 Incremento Fondo Terzo settore. 180

Art.108 Osservatorio del mercato del lavoro. 181

Art.109 Spese per acquisto di beni e servizi Inps. 181

Art.110 Spese per acquisto di beni e servizi Inail (verificare copertura) 182

Titolo IV Disposizioni per la disabilità e la famiglia.. 183

Art.111 Assistenza e servizi per la disabilità. 183

Art.112 Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa. 186

Art. Diritto al lavoro agile (assorbito art. 96 pacchetto lavoro). 187

Titolo V Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali 188

Art.113 Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali 188

Art. 114 Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell’emergenza alimentare. 190

Art.115 Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane. 191

Art.116 Servizi delle pubbliche amministrazioni 192

Art.117 Rinvio termini bilancio consolidato. 195

Art.118 Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome. 196

Art.119 Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali 198

Art.120 Cessione dei crediti 199

Art.121 Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 9 aprile 2020, n. 23. 200

Art.122 Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione. 201

Art.123 Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche  202

Art.124 Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali 203

Art.125 Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome. 205

Art.126 Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari 209

Art.127 Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato. 214

Titolo VI Misure fiscali 215

Art.128 Incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione Covid (da definire). 215

Art.128-bis Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. 215

Art.129 Cessione del credito corrispondente alle detrazioni fiscali e semplificazione di alcune norme in materia di interventi di efficienza energetica. 217

Art.130 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa. 218

Art.131 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi 219

Art.132 Salvaguardia del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21. 221

Art.133 Due per mille. 222

Art.134 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 223

Art.135 Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica  224

Art.136 Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa. 225

Art.137 Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa. 228

Art.138 Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici 229

Art.139 Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate. 230

Art. Trattamento fiscale dei rendimenti del “Buono Insieme”. 231

Art.140 Modifiche alla disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 232

Art.141 Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro nonché interventi di finanziamento dell’INAIL (in attesa di riformulazione). 233

Art.142 Disposizioni in materia di giustizia tributarie e contributo unificato. 236

Art.143 Incentivi per gli investimenti nell’economia reale. 238

Art.144 Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 240

Art.145 Rinegoziazione dei contratti di affidamento della riscossione delle entrate degli enti locali 241

Art.146 Disposizioni in materia di imposte dirette per il comune di Campione d’Italia. 242

Art.147 Disposizioni in materia di accisa per il comune di Campione d’Italia. 245

Art.148 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020. 247

Art.149 Riscossione diretta società in house e maggiorazione ex-Tasi 248

Art.150 Rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19. 249

Art.151 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 251

Art.152 Lotteria dei corrispettivi 252

Art.153 Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA.. 253

Art.154 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. 254

Art.155 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni 255

Art.156 Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo. 256

Art.157 Indennità requisizione strutture alberghiere. 257

Art.158 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24. 258

Art.159 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). 259

Art.160 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. 261

Art.161 Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto. 263

Art.162 Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali 265

Art.163 Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni 266

Art.164 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973. 267

Art.165 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione. 268

Art.166 Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022  270

Art.167 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019. 271

Art.168 Proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione, di rettifica e di liquidazione, nonché per inviare le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e formale. 272

Art.168-bis Proroga della concessione dei giochi 275

Art.169 Flessibilità di supporto dell’Agenzia del Demanio all’efficienza logistico-operativa delle strutture Statali 277

Art.170 Valorizzazione del patrimonio immobiliare. 281

Art.171 Misure per le occupazioni realizzate dalle imprese di pubblico esercizio (in attesa riscontro da ANCI)  282

Titolo VII Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio.. 283

Capo I Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione. 283

Art.172 Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione. 283

Art. 173 Condizioni 284

Art. 174 Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. 285

Capo II Regime di sostegno pubblico per l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni 286

Art.175 Ambito di applicazione. 286

Art.176 Sostegno pubblico. 287

Art.177 Cessione del compendio. 289

Art.178 Concessione del sostegno. 290

Art.179 Altre disposizioni 291

Art.180 Relazioni alla Commissione europea e alle Camere. 291

Art.181 Disposizioni di attuazione. 291

Art. 182 Disposizioni finanziarie. 291

Titolo VIII Misure di settore. 292

Capo I Misure per il turismo e la cultura.. 292

Art.183 Misure per la promozione turistica in Italia – Tax credit vacanze. 292

Art.184 Misure urgenti per il sostegno del settore turistico. 294

Art.185 Misure per il sostegno del settore cultura. 296

Art.186 Fondo cultura. 301

Art.187 Misure di sostegno per artisti, interpreti ed esecutori 302

Capo II  Misure per l’editoria.. 303

Art.188 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 303

Art.189 Incentivi fiscali per l’emittenza radiofonica locale con prevalenza di contenuti informativi 304

Art.190 Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali 307

Art.191 Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali 308

Art.192 Bonus una tantum edicole. 309

Art.193 Credito d’imposta per i servizi digitali 311

Art.194 Procedura straordinaria semplificata per l’accesso ai contributi diretti per l’editoria. 313

Art.195 Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI 314

Art.196 Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria. 315

Capo III Misure per i trasporti (da rivedere in funzione delle risorse) 316

Art.197 Sostegno alle imprese ferroviarie delle merci (testo MIT-N.B. osservazioni FS) 316

Art.198 Interventi a favore delle imprese ferroviarie. 318

Art.199 Ferrobonus e Marebonus. 319

Art.200 Copertura dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete stradale di interesse nazionale  320

Art.201 Istituzione fondo compensazione danni settore aereo. 321

Art.202 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi 322

Art.203 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (testo MIT-N.B. osservazioni FS). 327

Art.204 Incremento Fondo salva-opere. 331

Art.205 Misure per incentivare la mobilità sostenibile. 332

Art.206 Trasporto aereo. 336

Art.207 Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo. 338

Art.208 Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo. 339

Art.209 Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori 340

Capo IV Misure per lo sport. 342

Art.210 Disposizioni in tema di impianti sportivi 342

Art.211 Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”. 347

Art. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (in Capo Lavoro). 351

Art. Proroga dei termini per il versamento di ritenute e contributi (in capo Lavoro). 354

Capo V Misure in materia di giustizia.. 355

Art.212 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia e per l’incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni). 355

Capo VI Misure per l’agricoltura.. 358

Art.213 Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi 358

Art.214 Aiuto all’ammasso privato. 359

Art.215 Misure a favore della filiera dell’agrumicoltura e dell’allevamento ovino. 360

Art.216 Contenimento produzione e miglioramento della qualità. 361

Art.217 Anticipo PAC (in attesa parere RGS). 363

Art.218 Mutui consorzi di bonifica ed enti irrigui (in attesa parere DT). 364

Capo VII Misure per l’ambiente. 365

Art.219 Sostegno alle zone economiche ambientali 365

Art.220 Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale (dovrebbe andare in DL semplificazioni)  367

Art.221 Operatività della società Sogesid S.p.A. 368

Capo VIII Misure in materia di istruzione. 371

Art.222 Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021. 371

Art.223 Edilizia scolastica. 376

Art.224 Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni 378

Art.225 Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica. 379

Art.225-bis Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell’istruzione. 380

Capo IX Misure in materia di università e ricerca.. 381

Art.226 Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (in attesa verifica RGS). 381

Art.227 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici (in attesa verifica RGS). 385

Art.228 Misure a sostegno dell’attività della ricerca (in attesa verifica RGS). 388

Art.229 Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell’anno scolastico o formativo   389

Capo X Misure per l’innovazione tecnologica.. 390

Art.230 Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. 390

Capo XI SUD.. 391

Art.231 Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all’emergenza Covid-19. 391

Art.232 Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19. 392

Art.233 Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19. 394

Art. Incremento del credito d’imposta per sanificazione Covid-19 nelle aree del Mezzogiorno (deve confluire nella norma sanificazioni Misure fiscali). 395

Art.234 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno. 396

Art.235 Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria. 398

Art.236 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno. 401

Capo XII MIN. P.A. – Accelerazione concorsi 402

Sezione I Decentramento e digitalizzazione delle procedure. 402

Art.237 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM… 402

Art.238 Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni 404

Art.239 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni 405

Sezione II Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese. 406

Art.240 Scuola Nazionale dell’amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca  406

Sezione III Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni 407

Art.241 Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. 407

Capo XIII Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19. 408

Art.242 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19  408

Titolo IX Ulteriori disposizioni (DA VERIFICARE) 411

Art. Modifica agli articoli 19 e 55 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27  411

Art.243 Modifica all’articolo 22-bis del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27  413

Art. Modifica all’articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27  414

Art.244 Modifica all’articolo del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27  415

Art.245 Modifica all’articolo all’Art. 47 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27. 416

Art.246 Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei Rischi e ai Sistemi di informazioni creditizie. 417

Art.247 Modifiche all’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 418

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 418

Art.248 Modifiche all’art.71-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 420

Art.249 Modifiche all’art. 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 421

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 421

Art.250 Modifiche all’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 424

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 424

Art.251 Modifiche all’art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 425

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 425

Art.252 Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL. 426

Art.253 Modifiche all’art. 90 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 427

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 427

Art.254 Modifiche all’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 429

Art.255 Modifiche all’art. 105 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 430

Art.256 Modifiche all’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 431

Art.257 Misure urgenti in materia di servizi postali 432

Art.258 Disposizioni finanziarie. 434

 


Titolo I
Salute e sicurezza

Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

1. Al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l’obiettivo di implementare e rafforzare  un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare  una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di potenziamento dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento. I predetti piani sono ricompresi nei programmi operativi di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome incrementano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento contagiati da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020. 

4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l’obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 – S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell’autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati nella tabella di cui all’Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.

5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione altresì dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti, ad infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata l’ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.  Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziali, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell’attività all’ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell’integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 30 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all’attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. Per garantire l’operatività delle suddette centrali, ciascuna regione e provincia autonoma è autorizzata ad assumere personale nei limiti di una spesa annua di 1.125.000 euro.

9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, il fondo di cui all’articolo 46, dell’Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioniper la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è  complessivamente incrementato dell’importo di 10 milioni di euro per la  retribuzione dell’indennità di personale infermieristico di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.   

10.  Per l’attuazione dei commi da 1 a 4, e 8 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l’attuazione dei commi 5, 6 e 7, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020, rispettivamente per gli importi di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nella colonna 5 della tabella di riparto di cui all’allegato B, che forma parte integrante del presente decreto. Per l’attuazione del comma 9 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, a decorrere dall’anno 2021, per l’importo di 480.000.000 euro, da ripartirsi a decorrere dal medesimo anno 2021, a livello regionale come indicato nella colonna 6 della tabella di riparto di cui all’allegato B, che forma parte integrante del presente decreto. All’onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’apposito centro di costo “COV-20”, di cui all’art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4 e 8, a decorrere dall’anno 2021, all’onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2
Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 (in attesa verifica RGS)

1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all’aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma sono ricompresi nei programmi operativi di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.

2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all’andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.

3. Allo scopo di fronteggiare l’emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell’ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l’operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. A tal fine, il limite di spesa regionale per l’anno 2020 è riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all’Allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.

6, Al decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a)         all’articolo 1, comma 1, le parole: “destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “destinate alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale”; dopo le parole “del personale del comparto sanità” sono inserite le seguenti “nonché i relativi fondi incentivanti”  dopo le parole: “in deroga all’art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75” sono inserite le seguenti: “e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale”.

b)         all’articolo 1, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti le parole: “Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente per garantire la remunerazione di tutte le prestazioni di cui al cui comma 1, ivi incluse le indennità previste dall’articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo e per le finalità di cui all’articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all’ articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni  e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all’allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. All’onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall’anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all’allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.

8. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l’adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

9. Per l’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l’anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall’anno 2021 all’onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l’attuazione dei commi 5, secondo periodo, 6 e 7 del presente articolo, per l’anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6 e 240.975.000 euro per i commi 5 e 7. A tale fine, è conseguentemente incrementato, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 e per gli importi indicati nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2020 nell’apposito centro di costo “COV-20”, di cui all’art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. A decorrere dall’anno 2021, all’onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. A seguito dell’approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l’urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all’anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti sui capitoli del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all’Allegato D, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell’ambito dei poteri conferitigli dall’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l’omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma. (da verificare)

12. Per l’attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l’esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L’incarico di commissario delegato per l’attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

13. In ragione dell’urgenza e fermo quanto disposto dall’articolo 122, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il Commissario di cui al comma 11 e i commissari delegati provvedono all’acquisizione di beni, servizi e lavori necessari all’attuazione del piano di cui al primo comma mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte dall’articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture. Nell’espletamento delle procedure di cui al primo periodo, è possibile verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata. (Far confluire in norma generale su semplificazioni appalti).

14. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente.

 

Art. 3
Modifica all’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

  • Il comma 5 del decreto legge decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, è sostituito dal seguente:

“5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell’accordo di cui al settimo periodo dell’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l’accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all’interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta.”.

 


 

Art. 4
Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19

1. Per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all’articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2020 e con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID-19 e l’incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l’anno 2020.

4. Nella vigenza dell’accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020.

5. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020 e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto dall’articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.

6. L’articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato.

 

 

 

 

Art. 5
Incremento delle borse di studio degli specializzandi

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l’ulteriore spesa di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 98,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è conseguentemente incrementato, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede…

 

 

 

Art. 6
Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell’emergenza da COVID-19

1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell’individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l’anno 2020, le riduzioni di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Relazione illustrativa

La disposizione mira a ripristinare, per il solo esercizio finanziario 2020, la disponibilità delle risorse finanziarie originariamente allocate in capo al Ministero della salute per la gestione del settore informatico, in ragione dell’intervenuta emergenza sanitaria.

Anche in considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dell’emergenza in atto, il Ministero della salute deve fronteggiare notevoli spese di gestione afferenti al settore informatico, che derivano, oltreché dall’incremento del servizio informativo per lo smart working dei dipendenti, dall’incremento delle infrastrutture e degli strumenti di cui si avvale, quali il portale internet istituzionale, il numero d’emergenza “1500” (il cui pieno funzionamento anche in orari notturni e festivi richiede il potenziamento del servizio di videoconferenza), eventuali applicazioni per telefonia mobile per l’adozione di misure di contenimento e biosorveglianza, nonché sistemi di interconnessione dei dati raccolti.

Pertanto, per l’anno 2020, si esclude l’applicazione dei commi 610 e 611 della legge di bilancio per il 2020, che prevedono che le amministrazioni pubbliche (con  esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,  degli enti  locali  nonché’  delle  società  dagli   stessi   partecipate) per il triennio 2020-2022 un risparmio di spesa annuale per la gestione del settore informatico, da attuare anche tramite  il  ricorso  al riuso  dei  sistemi  e degli  strumenti  ICT (Information and Communication Technology), di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

 

Art. 7
Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione

1. Il Ministero della salute, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell’attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all’interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.

2. Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.

 

 

 

Art. 8
Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità

1.Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla fine del comma, dopo le parole: “a tempo indeterminato” sono aggiunti i seguenti periodi: “, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l’assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso”.

2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – del 27 settembre 2019, n. 77 e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, con la modalità decentrata e digitale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e mediante la valutazione dei titoli ed un esame scritto e orale.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato con le modalità di cui all’articolo 3, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all’Area III, posizione economica F1, nell’ambito del contingente di 80 unità già previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all’articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l’assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.

5. Gli incarichi di Direttore delle strutture dell’Area operativa tecnico-scientifica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sono conferiti mediante procedura internazionale di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio alla quale possono partecipare:

a) dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi di ruolo dell’Istituto superiore di sanità,

b) dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, di strutture sanitarie private anche non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero di strutture non nazionali titolari di strutture complesse del servizio Sanitario Nazionale o equiparate per almeno un quinquennio;

c) professori universitari ordinari di ruolo o professori universitari stranieri equiparati ai professori ordinari;

d) esperti italiani o stranieri di comprovata esperienza scientifica internazionale in possesso di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro.

6. Il vincitore della selezione di cui al comma 5 è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale rinnovabile per una sola volta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 4, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Nel caso in cui l’incarico sia conferito ad un dirigente medico dipendente pubblico o privato di ente di diritto nazionale, lo stesso è collocato in aspettativa per l’intera durata dell’incarico, anche in deroga alla disciplina del relativo ordinamento. In ogni caso, il rapporto di lavoro ha carattere esclusivo.

7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli incarichi conferiti o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Agli oneri derivanti dalle misure di cui ai commi 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie dell’Istituto superiore di sanità disponibili a legislazione vigente.


Art. 9
Assunzioni straordinarie presso il Ministero della salute per assicurare le attività connesse alla emergenza epidemiologica da virus SARS. COV-2 (in valutazione)

1. Al fine di assicurare il potenziamento dell’attività di programmazione sanitaria, di monitoraggio, di indirizzo e coordinamento connessa alla revisione e riprogrammazione della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, garantendo una efficiente ed efficace gestione sia dell’attuale fase di emergenza sanitaria sia di quella  successiva al superamento dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-COV-2,  il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all’obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloquio orale, da svolgersi anche in modalità telematica, un contingente di 13 dirigenti di livello non generale, di cui 12 non sanitari con professionalità economiche, giuridiche, statistiche, informatiche, e di ingegneria clinica e 1 dirigente sanitario,  nonché di complessive 24 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e 2 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità dirigenziali di seconda fascia, di 24 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area III e di 2 unità appartenenti all’Area II.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, è autorizzata la spesa pari a euro 1.291.061,57 per l’anno 2020 e di euro 3.098.547,77 a decorrere dall’anno 2021. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.  I pertinenti Fondi per l’incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati.

 


 

Art. 10
Personale sanitario

1. All’articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l’anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l’articolo 23 , comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l’equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell’amministrazione non superiore al doppio dell’ammontare di cui al comma 2 indicato nella tabella A allegata al presente decreto per singola regione e provincia autonoma, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.”

Relazione illustrativa

La proposta prevede che le regioni e province autonome, per l’anno 2020, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l’equilibrio economico del sistema sanitario, possano incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio, sino a 1.000 euro, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, nei limiti del doppio dell’ammontare indicato in tabella A per ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 11
Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A

1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni.

2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.

3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all’articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi deve essere contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata.

Relazione illustrativa

La proposta normativa si prefigge lo scopo, in considerazione del periodo emergenziale e limitatamente al perdurare dello stesso, di estendere la validità delle ricette per una durata massima di ulteriori 60 giorni per i pazienti già in trattamento con i medicinali classificati in fascia A, in convenzionata e DPC, inclusi quelli classificati in A-PHT, con ricetta limitativa di cui agli artt. 91 e 93 del decreto-legge n. 219/2006, escluse le fattispecie sottoposte a PT e Registri di monitoraggio (per i quali è già  stata disposta la proroga, a seguito del parere della Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA, attraverso comunicato AIFA).

La ratio di detta proposta normativa risiede nel motivo di agevolare il più possibile i pazienti in questo periodo di emergenza e, ove possibile, limitare, in particolare, l’esposizione di questi ultimi a possibile contagio dovuto all’accesso alle strutture ospedaliere/specialisti per il rinnovo delle ricette.

L’ambito di applicazione della proroga deriva anche da segnalazioni e richieste di semplificazione pervenute da parte di alcune regioni.

La deroga proposta interviene, in particolare, sul comma 12 dell’articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede un numero massimo di 2 pezzi per ricetta, fatte salve le disposizioni previste dall’art. 9 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e s.m.i.

Al comma 1 è previsto che la proroga della validità delle ricette, per una durata massima di ulteriori 60 giorni (rispetto, in via generale, ai 30 giorni previsti per le ricette a carico SSN), si applica ai soli pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e distribuiti attraverso la distribuzione per conto (DPC). Nello stesso comma si indirizza a tal proposito a un utilizzo il più possibile esteso da parte delle regioni e delle province autonome di tale modalità di erogazione (rispetto alla modalità della distribuzione diretta, ove possibile).

Al comma 2 è disposto che per i pazienti già in trattamento con ricetta scaduta e non utilizzata, è estesa la validità della ricetta per ulteriori 60 giorni dalla scadenza.

Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista, il comma 3 dispone che, a decorrere dalla data di decorrenza del provvedimento, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 90 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste (per le patologie croniche e invalidanti, antibiotici iniettabili e soluzioni per infusioni previste, in particolare, dall’art. 9 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e s.m.i.).

Al comma 4 è previsto che nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza, o nel caso in cui il trattamento preveda il monitoraggio di parametri che ne comporti la sospensione o l’aggiustamento della posologia, l’estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà essere contattato il centro o lo specialista di riferimento con modalità che saranno definite dalle singole regioni o province autonome.

Al comma 5 è previsto che le precedenti disposizioni si applicano anche alle ricette di medicinali classificati in fascia A con ricetta limitativa erogati nel canale della farmaceutica convenzionata.

 

Art. 12
Proroga piani terapeutici

 1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

Relazione illustrativa

Il comma 6, in considerazione delle maggiori difficoltà di rinnovo connesse alla fase di emergenza in atto, mira a prorogare nel periodo di dichiarazione dello stato di emergenza da rischio epidemiologico i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l’incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.

 

 

Art.13
Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT

1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g), e j), e dell’articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le modalità individuate dal presente articolo  e dal protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Per l’esclusivo svolgimento dell’indagine di cui al comma 1, basata sull’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di un’apposita piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l’ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i propri registri statistici individui, unità economiche, luoghi e tematico del lavoro, uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2.

4. L’ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma di cui al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell’affidatario dei minori d’età rientranti nei medesimi campioni. I competenti uffici del Ministero della salute di cui al comma 1, ai fini del presente articolo, richiedono ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure, le utenze di telefonia dei clienti che dovessero rientrare nei campioni ovvero esercitare la responsabilità genitoriale o essere tutori o affidatari di minori rientranti nei campioni.

5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2, al fine di favorire l’adesione all’indagine, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché li informino dell’indagine in corso. Avvalendosi delle informazioni di cui al comma 4, la Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all’effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l’appuntamento per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario predisposto dall’ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera sintetica, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente articolo. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili sui siti istituzionali del Ministero della salute e dell’ISTAT.

6. I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, che comunicano i risultati delle analisi svolte all’interessato e, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, ai soggetti di cui al comma 1. I campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla banca biologica dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “L. Spallanzani”, istituita con la delibera n. 320 del 20 luglio 2009, nel rispetto delle Linee Guida per l’istituzione e l’accreditamento delle biobanche prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 aprile 2006. Il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019 e successive modificazioni. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute e l’accesso ai dati da parte di altri soggetti per le predette finalità di ricerca è consentito esclusivamente nell’ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. I campioni sono conservati per le finalità di cui al presente comma presso la predetta banca biologica per un periodo non superiore a cinque anni.

7. I dati raccolti nell’ambito dell’indagine di cui al comma 1, privi di identificativi diretti, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché agli ulteriori soggetti individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d’intesa con il Presidente dell’ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell’articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da parte dei soggetti di cui al comma 1. L’Istituto Superiore di Sanità può trattare i dati raccolti nell’ambito dell’indagine di cui al comma 1 per finalità di ricerca scientifica.

8. I soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento dell’indagine, si avvalgono, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/769, della Croce Rossa Italiana, delle regioni, delle province autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in corso, hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili e ai dati relativi agli assistiti delle altre regioni e province autonome in maniera anonima e aggregata, a soli fini comparativi. La diffusione dei dati è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

9. Ai fini dello svolgimento dell’indagine di cui al comma 1, possono essere acquisiti dati personali relativi ai soggetti rientranti nel campione presenti nel nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute secondo le modalità di cui al decreto 7 dicembre 2016, n. 262, nonché quelli presenti nell’anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 257 del 5 novembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie.

10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità di cui al presente articolo; per il perseguimento delle finalità statistiche e di ricerca scientifica il Ministero della salute e l’ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta.

11. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, per le finalità di cui al presente articolo, acquista i dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, ai sensi dell’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1.

12. In ragione dell’urgenza e fermo restando quanto previsto dall’articolo 122, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, anche informatici, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo, i soggetti deputati possono provvedere mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte dall’articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. Per le finalità di cui al presente articolo, l’ISTAT, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione delle esigenze dell’indagine di sieroprevalenza. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’ISTAT.

14. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 220.000 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Per l’attività svolta dalla Croce Rossa Italiana ai sensi del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000; per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di euro 700.000; per l’acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche è autorizzata la spesa di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 

 

Art. 14
Disposizioni in materia di attività statistiche sull’emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all’emergenza  sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi, per comprendere la situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana, anche mediante l’integrazione di dati provenienti da fonti amministrative e di Big – Data.

2. Le attività statistiche di rilevazione, elaborazione, analisi e integrazione di cui al comma 1 possono includere anche il trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

3. L’ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 anche in forma semplificata e assicura, attraverso il proprio sito istituzionale, adeguate forme di pubblicità sulle attività statistiche di cui al presente articolo e sulla metodologia adottata.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la comunicazione di dati personali, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, anche in forma elementare, tra l’ISTAT e altri soggetti pubblici, nonché, quando risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività statistiche di cui al comma 1, tra l’ISTAT e soggetti privati.

Relazione illustrativa

Il presente articolo consente all’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di effettuare rilevazioni statistiche ufficiali non contemplate, né evidentemente prevedibili, nel Programma Statistico Nazionale, che risultano necessarie a coprire il fabbisogno informativo derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

La norma abilita ad effettuare indagini statistiche finalizzate a rilevare una serie di dati funzionali alle scelte di policy necessarie per l’ingresso nella cosiddetta fase 2 dell’emergenza sanitaria in atto. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’opportunità di valutare il senso di isolamento degli anziani, l’interruzione delle cure da parte di soggetti con malattie croniche a causa della paura del contagio, il ricorso straordinario a farmaci, i disturbi del sonno, nonché eventuali problematiche di salute e/o sicurezza del lavoro riportate da un campione di individui in età lavorativa. La norma autorizza l’Istat a condurre analisi integrate e indagini statistiche consentendo l’utilizzo della più ampia gamma di fonti.

Le attività statistiche di rilevazione, elaborazione, analisi e integrazione possono includere anche il trattamento dei dati personali rientranti tra le categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (ad esempio, dati relativi alla salute). Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la comunicazione di tali dati personali tra l’ISTAT e altri soggetti pubblici, nonché, quando risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività statistiche di cui al comma 1, tra l’ISTAT e soggetti privati.

L’ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 anche in forma semplificata e assicura adeguate forme di pubblicità sulle attività statistiche e sulla metodologia adottata, attraverso il proprio sito istituzionale.

 

Art. 15
Medicinali soggetti a bollinatura

1. Al comma 4 dell’articolo 73-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: “o a rimborso, ai fini del rimborso medesimo ovvero” sono sostituite con le seguenti: “ai fini”.

 

Relazione illustrativa

La disposizione involge il primo periodo del comma 4 dell’art. 73-bis, rubricato “Medicinali soggetti a bolli natura” del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a norma del quale “Fatti salvi i commi 1 e 2, l’ambito di applicazione dell’identificativo univoco di cui all’articolo 73, comma 1, lettera p-bis), è esteso a qualsiasi medicinale soggetto a prescrizione medica o a rimborso, ai fini del rimborso medesimo ovvero della farmacovigilanza. Inoltre, per i suddetti fini, nonché per la farmacoepidemiologia, il Ministero della salute e l’AIFA possono avvalersi delle informazioni contenute nel sistema di archivi di cui all’articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE”.

Si propone di sostituire le parole “o a rimborso, ai fini della rimborso medesimo ovvero” con le seguenti “ai fini”, allo scopo di rinviare, per le finalità di rimborso e di controllo della spesa farmaceutica a carico del SSN, l’eventuale adesione al complesso sistema europeo dell’identificativo univoco, predisposto per verificare l’autenticità dei medicinali soggetti a prescrizione e delineato dalla normativa comunitaria, segnatamente dalla Direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE e dal successivo Regolamento attuativo (Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015 che integra  la  direttiva 2001/83/CE del  Parlamento europeo e del  Consiglio) fino a un definitivo consolidamento del sistema stesso.

In particolare, la Direttiva 2011/62/UE, al fine di prevenire la falsificazione dei medicinali e di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale, ha istituito, tra l’altro, un articolato sistema di sicurezza e di identificazione delle confezioni dei farmaci. L’art. 54-bis della novellata Direttiva 2011/62/UE, nello specifico, ha previsto l’istituzione di un sistema per la verifica dell’autenticità dei medicinali soggetti a prescrizione e l’identificazione delle singole confezioni attraverso un identificativo univoco, rimettendo agli Stati Membri la possibilità di estendere detto sistema anche ai fini del rimborso (art. 54-bis, punto 4).

Detta disposizione è stata recepita con l’introduzione, nel decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dell’art. 73-bis che, al comma 4, dispone, appunto, che l’ambito di applicazione dell’identificativo univoco – che consente ai distributori all’ingrosso e ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico di verificare l’autenticità del medicinale e di identificare le singole confezioni – è esteso a qualsiasi medicinale soggetto a prescrizione medica o a rimborso, ai fini del rimborso medesimo ovvero della farmacovigilanza. Con successivo Regolamento attuativo, l’Unione europea ha individuato le caratteristiche del codice univoco, bidimensionale, da stampare direttamente sulla confezione dei medicinali, nel quale devono essere contenute le informazioni riguardanti numero di lotto, data di scadenza e numero seriale.

La suddetta disciplina è già vigente negli altri Stati Membri dal 9 febbraio 2019 ed entrerà in vigore nel nostro ordinamento non prima del 2025, in virtù della proroga concessa specificatamente all’Italia in quanto Paese già dotato di un efficace sistema di sicurezza costituito dal vigente bollino farmaceutico di cui al D.M. 30 maggio 2014 e dalla banca dati centrale di cui al D.M. 15 luglio 2004.

Considerato che l’impianto tecnico e organizzativo previsto dal Regolamento delegato (UE) 2016/161 risulta particolarmente complesso poiché coinvolge oltre che ai produttori di medicinali, anche i distributori all’ingrosso e  gli erogatori (farmacie, ospedali, ambulatori) e tenuto conto che, a un anno dall’applicazione del Regolamento, la Commissione Europea evidenzia gravi carenze nella partecipazione al sistema, sorge l’esigenza di salvaguardare l’attuale sistema italiano ai fini del monitoraggio della spesa farmaceutica che già offre informazioni sufficientemente rigorose e puntuali.

 

 

 

Art. 16
 Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648

1. All’articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

“4-ter. L’impiego dei farmaci inseriti nell’elenco di cui ai commi 4 e 4-bis deve avvenire nel rispetto delle modalità e delle indicazioni contenute nelle specifiche determine della Agenzia italiana del farmaco (AIFA) corredate da scheda informativa, che costituiscono le linee guida ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n.24. Sul sito dell’AIFA sono pubblicate le determine e le schede informative.

4-quater. L’osservanza da parte del medico che prescrive i farmaci di cui ai commi 4 e 4-bis, delle indicazioni di cui alle determine e alle schede del comma 4-ter, è causa di esclusione della punibilità e di dolo o colpa grave, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

4- quinquies. Il produttore dei farmaci inseriti nell’elenco di cui ai commi 4 e 4-bis non è responsabile per l’impiego dei medesimi diverso rispetto alle indicazioni terapeutiche autorizzate.”.

Relazione Illustrativa

L’intervento regolatorio si prefigge di completare e chiarire la portata dell’inserimento di farmaci nella cd “Lista 648”, e, indirettamente, la portata della cd Legge “Di Bella” come attualmente vigente, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche ed integrazioni legislative ad oggi intervenute nell’ordinamento. A tal riguardo, sul versante della disciplina comunitaria, è stato chiarito come l’uso off label di un farmaco prodotto industrialmente non configura una preparazione magistrale e non è vietato l’uso ove non ne siano alterate le caratteristiche, e l’eventuale, suo necessario, riconfezionamento deve avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa. Mentre, sul versante della disciplina nazionale, cui è riservata la materia della erogazione di farmaci con oneri a carico dello Stato, anche la cd legge Di Bella (decreto legge n. 23 del 1998) prevede-previo inserimento da parte di AIFA in “ Lista 648” sia l’erogabilità di farmaci non ancora autorizzati o non ancora autorizzati allo specifico uso in assenza di valida alternativa terapeutica, sia l’inserimento nella “Lista 648” di farmaci off label qualora l’alternativa terapeutica autorizzata esista, ma sia di fatto non effettivamente disponibile al servizio sanitario pubblico perché eccessivamente onerosa.

Premesso quanto sopra si rende necessario chiarire quale sia la responsabilità del medico prescrittore rispetto ad un farmaco inserito in Lista 648 che non è, ai sensi della normativa comunitaria, una preparazione magistrale bensì un prodotto industriale, e quindi non è sotto la “diretta” responsabilità del medico. Peraltro, i riscontri positivi relativi all’uso del farmaco sono demandati non tanto al singolo medico quanto alla competenza e alla responsabilità dell’Autorità regolatoria nazionale.

Infine, a dirimere preoccupazioni per altro verso sollevate dalle industrie farmaceutiche, si ritiene necessario specificare che l’uso del farmaco inserito in “Lista 648” esonera il produttore da responsabilità verso i pazienti per quegli usi off label per il quale egli non ha richiesto né ottenuto autorizzazione, e che fanno carico, pertanto, al servizio sanitario nazionale che ugualmente ne ammette la prescrivibilità con oneri a proprio carico.

Le disposizioni che si inseriscono continuano a favorire l’impiego di farmaci meno onerosi, lasciano impregiudicata l’efficacia e la sicurezza degli stessi, e migliorano anzi le condizioni di prescrivibilità, consentendo in ogni caso effetti positivi in termini di spesa per il Servizio sanitario nazionale.

Art. 17
Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico

  • All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
    • al comma 1, dopo le parole: “l’assistito” sono inserite le seguenti: “, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale”;
    • al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: “comma 7”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter”;
    • il comma 3 è sostituito dal seguente: “Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito sia nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell’assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l’indice di cui al comma 15-ter.”;
    • il comma 3-bis è abrogato;
    • al comma 4, dopo la parola “regionali”, sono inserite le seguenti: “e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie” e, dopo le parole “l’assistito”, sono aggiunte le seguenti: “secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7”;
    • al comma 15-ter, punto 3), sono apportate le seguenti modificazioni:
      • dopo le parole “per la trasmissione telematica”, sono inserite le seguenti: “, la codifica e la firma remota”;
      • le parole: “alimentazione e consultazione” sono sostituite con le seguenti: “alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
    • al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti:

“4-bis) l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, comprensiva delle informazioni relative all’eventuale soggetto delegato dall’assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;

4-ter) la realizzazione dell’Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;

4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma, anche attraverso l’interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell’Indice Nazionale, l’accesso on line al FSE da parte dell’assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell’Agenzia per l’Italia Digitale.”;

  • al comma 15-septies, dopo le parole: “di farmaceutica” sono inserite le seguenti: “, comprensivi dei relativi piani terapeutici, “ e dopo le parole: “specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale,” sono aggiunte le seguenti: “nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN,” e, dopo la parola “integrativa”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché i dati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati,”;
  • dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:

15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale del nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

15-nonies. Ai fini dell’alimentazione dei FSE attraverso l’infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

  • il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;
  • le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;
  • il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa è volta al potenziamento e al rafforzamento delle disposizioni di cui all’art. 12 del D.L. n. 179/2012 concernenti la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.

Il FSE rappresenta un obiettivo strategico della c.d. sanità digitale, previsto dall’Agenda digitale italiana e europea, nonché dal Patto per la salute e Patto per la salute digitale. Al riguardo, inoltre, il vigente Piano triennale dell’Agid individua il FSE come una “piattaforma abilitante” del Paese, necessaria per lo sviluppo dei servizi sanitari digitali della Pubblica Amministrazione per il cittadino. Peraltro, ai fini del governo del settore sanitario, il FSE costituisce uno strumento strategico per la verifica dell’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni, consentendo al professionista sanitario di consultare on-line la storia clinica del paziente ed evitando, in tal modo, anche sprechi derivanti dalla reiterazione di prescrizioni di esami clinici già effettuati.

L’art. 12 del D.L. n. 179/2012 prevede l’istituzione (entro il 30 giugno 2015) del FSE da parte di ciascuna regione/provincia autonoma, specificandone le finalità di cura, ricerca e programmazione, prevedendo, altresì la realizzazione dell’infrastruttura nazionale di interoperabilità a cura dell’Agid.

Anche in ragione dei ritardi accumulati, com’è noto, la legge di bilancio per il 2017 ha modificato l’art. 12, D.L. n.  179/2012, prevedendo l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria (gestito tramite la Sogei) già realizzata per l’implementazione della ricetta elettronica ed operativa su tutto il territorio nazionale da diversi anni.

A fronte di tale modifica normativa, nel 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con Ministero della salute, Agid, regioni e Garante per la protezione dei dati personali, ha proceduto alla revisione ed ottimizzazione dell’intero progetto FSE le cui funzionalità sono descritte nel decreto DM 4/8/2017. Successivamente, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

  • è stata realizzata e resa operativa l’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità (INI) da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, tramite la Sogei, che consente il collegamento telematico fra i FSE regionali, necessario per gestire le prestazioni in mobilità dei cittadini. Senza tale infrastruttura, i FSE di ogni singola regione sarebbero parziali, in quanto non conterrebbero le prestazioni ricevute dal cittadino in regioni diverse dalla propria;
  • in ogni regione/PA è realizzata e operativa l’infrastruttura di FSE. In particolare, le regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia hanno chiesto tutti i servizi in sussidiarietà di INI e, solo alcuni servizi, le regioni Piemonte e Basilicata;
  • è stato realizzato il portale nazionale del FSE, in fase di interconnessione con i portali regionali;
  • ad oggi, il FSE risulta attivato solo dal 20% della popolazione, tenuto conto che il FSE può essere attivato e alimentato solo a fronte del rilascio del consenso da parte dell’assistito (art. 12, comma 3-bis, DL n. 179/2012). A tal fine è stata programmata una campagna di comunicazione istituzionale coordinata fra livello nazionale e regionale, per la diffusione presso gli operatori sanitari e i cittadini della disponibilità del FSE.
  • per i FSE attivati tramite il consenso dell’assistito, risultano inseriti nel FSE almeno i dati delle ricette elettroniche (farmaci e prestazioni specialistiche) del Sistema TS;
  • in termini di risorse finanziarie, sono stanziati fondi per 2,5 milioni annui per la realizzazione dell’infrastruttura nazionale (pari alla metà dello stanziamento previsto precedentemente per la realizzazione dell’infrastruttura nazionale da parte di Agid). Inoltre, è stato stanziato uno specifico fondo di circa 210 mln di euro per gli anni 2018-2021 (ai sensi del art. 1, comma 1072, L. n. 205/2017) da destinare alle regioni per l’accelerazione della digitalizzazione dei documenti clinici da inserire nel FSE.

Tuttavia, nel corso della fase realizzativa, d’intesa con il Ministero della salute, Agid e regioni, sono emerse alcune criticità che richiederebbero alcune modifiche dell’art. 12 DL n. 179/2012.

A fronte del parere formulato dal Garante della protezione dei dati personali con nota n. 13147 del 3/4/2020, le proposte normative riguardano i seguenti aspetti:

  • Lettere a), c), e) e h): si prevede l’estensione della definizione di FSE (art. 12, commi 1 e 3 DL 179/2012) a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del SSN che fuori del SSN. Ciò, al fine di potenziare l’efficacia degli obiettivi di cui al FSE, attraverso la maggior esaustività delle informazioni del FSE.

Si prevede pertanto l’estensione alla generalità degli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito del novero dei soggetti abilitati a perseguire le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 12.

A tal fine si prevede alla lettera h) il potenziamento (art. 12, comma 15-septies, DL n. 179/2012) del flusso già esistente nel Sistema Tessera Sanitaria relativo alle prestazioni pagate del cittadino, attualmente utilizzato dall’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3 d. lgs. n. 175/2014) e, per effetto delle nuove disposizioni in materia fiscale (artt. 10-bis e 17 del DL n. 119/2018) anche per la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici delle spese sanitarie. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché di trattamento per le sole finalità del FSE dei dati relativi in particolare alla prestazione erogata e al relativo referto, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo del punto 3) del comma 15-ter. Il vigente DM 4/8/2017 (attuativo del comma 15-ter) prevede le modalità di messa a disposizione per il FSE dei dati del Sistema TS di cui al comma 15-septies.

  • Lettera d): eliminazione del consenso all’alimentazione del FSE (art. 12, comma 3-bis DL n. 179/2012), fermo restando che la consultazione del FSE da parte dei soggetti autorizzati (medici) è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del consenso da parte dell’assistito ai sensi del comma 5 dell’art. 12 DL. 179/2012.
  • Lettera f): estensione delle funzioni “in sussidiarietà” di INI (comma 15-ter, punto 3), a supporto delle regioni “in ritardo”, anche per l’accelerazione della digitalizzazione dei documenti (funzione di codifica e firma remota) e per la conservazione dei documenti digitalizzati ai sensi dell’art. 44 del Codice dell’amministrazione digitale. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo di cui al punto 3) del comma 15-ter. Il vigente DM 4/8/2017 (attuativo del medesimo punto 3) del comma 15-ter) prevede le funzionalità e i servizi “in sussidiarietà” per le regioni che ne fanno richiesta.
  • Lettere b) e g): potenziamento di INI (comma 15-ter, punti 4-bis, 4-ter, 4-quater), per il trattamento, in conformità del GDPR, anche delle necessarie informazioni inerenti le deleghe (es. dei minori), la gestione dell’indice dei FSE a livello nazionale (per l’ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e il portale nazionale FSE. Con riferimento al Portale Nazionale FSE, trattasi di intervento volto a garantire all’assistito continuità nell’accesso on-line al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di assistenza in una regione diversa, come indicato all’art. 10 del DM 4/8/2017 e successive modificazioni, secondo le modalità tecniche previste dalla Circolare Agid n. 3 del 2/9/2019.
  • Lettera i): accelerazione dell’alimentazione del FSE, attraverso (art. 12, comma 15-octies, D.L. n. 179/2012) la pubblicazione sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, delle specifiche tecniche dei documenti (definiti con i decreti attuativi del comma 7 dell’art. 12 DL 179/2012) da inserire nel FSE. Ulteriore accelerazione è prevista con l’introduzione dell’art. 12, comma 15-nonies, D.L. n. 179/2012, mediante l’alimentazione del FSE con i dati già disponibili della donazione degli organi, vaccinazioni e prenotazioni, attraverso l’interconnessione di INI con i Sistemi. Il previsto decreto dovrà definire le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché dei livelli di accesso.


Art. 18
Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali

1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l’anno 2020, il fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 1.500 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all’articolo 122 del citato decreto legge n. 18 del 2020, e da trasferire sull’apposita contabilità speciale ad esso intestata.

2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all’evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del capo della protezione civile e del commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1, e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile. 

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo XXX.


Art. 19
Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile

1. Le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

Relazione illustrativa

La disposizione in esame è volta ad evitare il cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, di cui all’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dei volontari lavoratori autonomi, impegnati nell’emergenza Covid-19, con l’indennità prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciò in ragione del fatto che entrambe le misure anzidette hanno la medesima finalità.


 

Art. 20
Proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali

1. I termini di scadenza degli stati di emergenza dichiarati ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilità speciali di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi.

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle attività connesse alle proroghe di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza.

Relazione illustrativa

In considerazione dell’impegno profuso dalle regioni finalizzato al contrasto della diffusione del virus Covid-19 e della conseguente impossibilità di operare per superamento dei contesti emergenziali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la disposizione in parola prevede la proroga degli stati di emergenza e delle contabilità speciali in scadenza entro il 31 luglio 2020 e che non sono più prorogabili ai sensi della vigente normativa per ulteriori sei mesi.

 

 

Art. 21
Modifiche all’articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

1. All’articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “del presente articolo” sono inserite le seguenti “e per l’acquisizione a diverso titolo da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all’articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell’Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

Relazione illustrativa

La disposizione in oggetto, modificando l’articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, mira a consentire al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori, di fronteggiare l’emergenza COVID-19 acquisendo strutture per l’assistenza alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 10.

 


 

Art. 22
Utilizzo delle donazioni

1. All’articolo 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

“a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all’articolo 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1 dell’articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.”

b) al comma 3, dopo le parole “aziende, agenzie,” sono inserite le seguenti: “regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,”

c) al comma 5, dopo le parole “per la quale è” è aggiunta la seguente: “anche”.”

2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

 

Relazione Illustrativa

La disposizione apporta modifiche all’art. 99 del decreto legge n. 18 del 2020, che disciplina l’utilizzo delle erogazioni liberali pervenute a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica.

Con il comma 1, lettera a), si intende coordinare quanto previsto dal citato articolo 99 e dall’articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020 per quanto di interesse. In particolare si tratta di consentire, superando ogni eventuale incertezza interpretativa, l’utilizzo da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti, previsti dal citato articolo 99 e intestati appunto al Dipartimento della protezione civile “dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus COVID-19”, al fine di far fronte alle spese sostenute dal Commissario straordinario nominato ai sensi del menzionato articolo 122. Infatti, il Commissario straordinario, come previsto dal comma 1 del medesimo articolo, per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19, ha, fra le proprie competenze, quella di provvedere “all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale”.

Si tratta, con ogni evidenza, dell’acquisizione di beni destinati a far fronte all’emergenza “Covid 19” e dunque certamente rientranti nella finalità che ha sostenuto la creazione dei conti correnti per la raccolta delle liberalità intestati al Dipartimento della protezione civile. Pertanto, le risorse ivi esistenti possano essere utilizzate dal medesimo Dipartimento per finanziare le acquisizioni poste in essere dal Commissario ex art. 122, il quale opera in raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il comma 1, lettera b) estende anche alle regioni e province autonome e ai loro enti, società e fondazioni la disciplina sulle acquisizioni finanziate esclusivamente mediante erogazioni liberali di cui all’art. 99 del dl 18 del 2020.

Con il comma 1, lettera c) si consente, inoltre, alle Regioni che già hanno utilizzato per le donazioni il conto corrente di tesoreria, garantendo la tracciabilità con una specifica causale, di proseguire ad utilizzare tale conto senza aprirne uno nuovo dedicato.

Infine, il comma 2 fa salve le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti, correlata all’entrata in vigore del decreto legge n. 18 del 2020.


 

Art. 23
Funzionamento e potenziamento della Sanità militare

1. Per le finalità di cui all’articolo 7 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l’anno 2020 è autorizzato l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;

b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.

2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli prestati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

4. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di   euro 5.403.282 per l’anno 2020 e euro 3.241.969 per l’anno 2021

5. Allo scopo di sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all’articolo 9 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di euro 88.818.000 per l’anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a  94.221.282 euro per l’anno 2020 e 3.241.969 per l’anno 2021, si provvede,  quanto a  94.221.282 euro per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo XXX e, quanto a 3.241.969 per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La diposizione mira a garantire il potenziamento della Sanità militare al fine di contrastare e contenere  per favorire il contrasto all’

Commi da 1 a 4. A seguito dell’evolversi della situazione emergenziale in atto, la presente disposizione è volta a rafforzare i presidi già apprestati dall’articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che oggi già possono valutarsi non del tutto adeguati ad affrontare efficacemente la situazione in molti nosocomi sul territorio nazionale e a supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di affrontare una situazione assolutamente straordinaria, non codificata, senza precedenti e in costante evoluzione che, tenuta anche presente la ristrettissima tempistica a disposizione, già con il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha richiesto il ricorso a istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità (ancorché in linea con i principi generali dell’ordinamento), in questa disposizione integralmente confermati. Dunque, per le medesime finalità di cui al citato articolo 7 e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure, di trattamento giuridico ed economico, si intende rafforzare gli strumenti che hanno consentito e che vieppiù consentiranno alla Difesa e alle Forze armate di fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con l’ormai assodata necessità di dislocare e (eventualmente all’insegna della massima flessibilità d’impiego garantita dal personale militare) ri-dislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull’intero territorio nazionale. Per questo, risulta essenziale, nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, incrementare il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e 100 infermieri per metà della Marina e per metà dell’Aeronautica. Quanto sopra, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno. A tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente.

Commi 5 e 6. Il rapido sviluppo e la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, richiede un ulteriore potenziamento della Sanità militare, quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l’epidemia sta producendo, per 88.818.000 per l’anno 2020.

Per realizzare l’efficiente potenziamento della Sanità militare occorrono una serie di interventi volti soprattutto alla realizzazione di strutture sanitarie dedicate, all’adeguamento infrastrutturale dei Poli ospedalieri militari esistenti, all’acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l’emergenza, e soprattutto degli ulteriori assetti per il trasporto in sicurezza e la gestione a terra, su unità navali, negli aeroporti militari e in volo di pazienti con malattie infettive contagiose. Il comma 1 della disposizione prevede, infatti, per elencare alcune esigenze, la spesa di 88.818.000 per:

  • acquisto di 2 ospedali da campo Role 1+ oltre a moduli aggiuntivi per incrementare la capacità di risposta e di dispiegamento su ogni parte del territorio nazionale di altri ospedali da campo già nella disponibilità delle Forze armate;
  • acquisto di materiale specifico e assetti per trasporti aerei in biocontenimento;
  • acquisito di materiali e dispositivi medici per gestione di pazienti sia in terapia intensiva che in degenza ordinaria;
  • potenziamento di strutture ospedaliere militari, al fine di pervenire anche ad un incremento dei posti letto degenza disponibili, con necessità di effettuare anche connesse opere infrastrutturali. I lavori di adeguamento infrastrutturali riguarderanno principalmente le strutture del Policlinico Militare del Celio, del polo Ospedaliero di Milano Baggio, del Centro Ospedaliero Militare di Taranto;
  • costruzione di un APOD/ATOC nazionale (con relativo alternato), per garantire la gestione di personale contagiato trasportato con assetti aerei all’interno o all’esterno del territorio nazionale;
  • potenziamento delle capacità di accoglienza di pazienti in biocontenimento epidemiologico e di decontaminazione delle strutture.

Scopo dell’intervento è, pertanto, continuare ad assicurare il funzionamento efficiente dell’apparato medico sanitario militare, la realizzazione di infermerie di accoglienza presso basi aeree militari (cd.  APOD – Aerial Port of Debarkation), l’approvvigionamento di assetti e di ulteriore materiale per supportare l’esigenza straordinaria di approntamento delle misure di gestione di pazienti in alto biocontenimento su tutto il territorio nazionale. In particolare, in questo periodo e fino alla fine dello stato di emergenza è necessario incrementare le capacità di ricovero sul territorio nazionale, sia nelle strutture sanitarie militari esistenti (come il citato Centro ospedaliero militare di Taranto, il Polo ospedaliero militare di Milano Baggio e il Policlinico militare del Celio di Roma), comprese quelle presenti sulle unità navali della Marina militare, sia nelle strutture ospedaliere campali ad hoc (si pensi all’ospedale militare da campo a Piacenza allestito dall’Esercito, capace di ospitare dai 40 ai 60 posti letto, o a quello vicino all’Ospedale Carlo Urbani a Jesi nelle Marche allestito dalla Marina militare). Si rafforza inoltre la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento (anche in condizioni di assistenza intensiva), la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia nonché farmaci e dispostivi di protezione individuale per l’assistenza dei malati e dei contagiati, e non per ultimo l’esigenza di sanificare le aree e le strutture. Tutto ciò consente di assicurare una più incisiva partecipazione della Sanità militare alle operazioni di gestione e contenimento dell’epidemia in atto, garantendo altresì supporto, cura e assistenza alla popolazione civile.


Art. 24
Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative

«1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede … .».

 

Art. 25
Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straprdinario di infermieri militari in servizio permanente

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 2204-bis è inserito il seguente:

Art. 2204-ter.

(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)

1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.

2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all’articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale.”.

b) dopo l’articolo 2197-ter è inserito il seguente:

“Art. 2197-ter.1.

(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell’ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata previste a legislazione vigente, per il solo anno 2020 è autorizzato il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell’Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell’Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;

b) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.”.

 

Relazione illustrativa

La disposizione apporta modifiche al Codice dell’ordinamento militare di cui decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il comma 1, lett. a), introduce l’articolo 2204-ter. La disposizione è intesa a salvaguardare l’operatività delle Forze armate e, altresì, le aspettative di carriera dei militari in ferma prefissata, in presenza della sospensione dei concorsi per il reclutamento del personale disposta per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo:

– al comma 1, il prolungamento, per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta, della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma annuale, ovvero di prolungamento della ferma previsto ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (artt. 954, co. 1, e 2204 del codice ordinamento militare);

– al comma 2, il prolungamento della ferma dei volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale successivo alla ferma prefissata quadriennale (art. 954, co. 2, del codice ordinamento militare), che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, riservate al solo personale in servizio (art. 704 del codice ordinamento militare), per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale.

Il comma 1, lett. b), introduce l’articolo 2197-ter.1. La disposizione è intesa a consentire, in via eccezionale per l’anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell’Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell’Aeronautica militare, mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i reclutamenti sono disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e la relativa copertura è assicurata nell’ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), come rideterminate dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 


Art. 26
Misure per la funzionalità delle Forze armate – Operazione “Strade sicure”

1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID-19, il contingente di personale di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato delle 253 unità di cui all’articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità, per novanta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze del contingente di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2020 la spesa complessiva di euro 4.718.210, di cui euro 1.059.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 3.658.610 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo XXX (Copertura finale).

Relazione illustrativa

L’intervento regolatorio permette di integrare per 90 giorni, a decorrere dalla data di effettivo impiego, con ulteriori 500 unità – che si affiancano, quindi, alle 253 unità, già autorizzate, per 90 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, dall’articolo 74, comma 01, della legge n. 27 del 2020, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – il dispositivo di “Strade sicure” delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell’ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Al fine di assicurare allo strumento i necessari standard di operatività ed efficienza nella difficile e straordinaria fase emergenziale in parola, si rende necessario riconoscere la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso (mediamente 40 ore/mese), in analogia a quanto già riconosciuto, con l’articolo 74 del citato decreto legge 18 del 2020, in favore del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate già impegnato nelle attività di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.


 

Art. 27
Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei cvigili del fuoco

  • Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 329.528 per la corresponsione dell’indennità di ordine pubblico.
  • In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020 (in corso di verifica da parte di Ministero Interno), alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l’adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell’equipaggiamento operativo e sanitario d’emergenza, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 600.640.
  • Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
  • Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell’interno, anche nell’articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.

5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo…..

6. L’autorizzazione di cui al comma 301 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all’invio, da parte del Ministero dell’interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

7. Il Ministero dell’interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all’Amministrazione civile dell’interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall’INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.

8. Ai fini della stipulazione della polizza di cui al comma 7, il Ministero dell’interno, in relazione alle specifiche attività istituzionali, provvede mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. (Far confluire in norma generale su semplificazione appalti)

9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno.

Relazione illustrativa

Commi da 1 a 5. Le disposizioni mirano ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e delle altre “componenti” del Ministero dell’interno per fare fronte ai crescenti impegni, emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In questo senso, tali commi prevedono un “pacchetto” di misure riguardanti la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché l’acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all’espletamento dei servizi demandati all’Amministrazione della pubblica sicurezza (commi 1 e 2). A questo si aggiungono previsioni riguardanti l’adeguamento del quadro finanziario delle esigenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 3), nonché di quelle delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 4).

Occorre premettere che, con i decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020, sono state stanziate risorse per le Forze di polizia e le Forze Armate, volte a rafforzare l’azione di controllo del territorio e di contenimento dell’esposizione a rischio nell’ambiente di lavoro, nonché per il supporto specialistico demandato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le maggiori attività demandate al Ministero dell’interno.

In particolare, per le Forze di polizia il fabbisogno quantificato con il D.L. 18/2020 era stato stimato per coprire l’impegno di circa 4.000 unità, per un periodo di tre mesi.

A fronte dell’espandersi dell’epidemia, tuttavia, il dispositivo effettivo è arrivato a contare 55.700 unità di personale impegnato nelle attività finalizzate ad assicurare l’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio, cui vanno aggiunte ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all’esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai Prefetti sul territorio.

Per effetto di ciò, le risorse stanziate si sono rivelate insufficienti a coprire gli accresciuti fabbisogni connessi ai maggiori impegni. E’ utile precisare che il termine stabilito dall’art. 74 del ripetuto D.L. n. 18/2020 decorre dalla data di effettivo impiego delle Forze di polizia per “l’emergenza COVID-19”, avvenuto il 24 febbraio u.s. La sua durata è data dalla somma dei trenta giorni previsti dal comma 01 del citato art. 74, e degli ulteriori novanta giorni stabiliti dal successivo comma 1. In sintesi, dunque, il termine in relazione al quale l’art. 74 del D.L. n. 18/2020 ha previsto i cennati interventi viene a spirare con la data del 25 giugno 2020.

Ciò premesso, il comma 1 prevede due ordini di misure volte a garantire la prosecuzione, fino al nuovo termine del 30 giugno 2020, dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia – per un contingente che oggi assorbe un volume di circa 55.700 unità – nonché dagli appartenenti ai Corpi e Servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti, per un’aliquota complessiva che a oggi assomma a circa 12.000 unità. A tali contingenti vanno poi aggiunte le ulteriori 1.000 unità che la Guardia di finanza destina all’esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto alle Autorità prefettizie sul territorio.

Il comma 2, in considerazione delle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché della necessità di assicurare l’adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell’equipaggiamento operativo e sanitario d’emergenza, prevede un ulteriore stanziamento, a integrazione di quello stimato, una tantum, nel comma 2 del citato articolo 74 del decreto legge 18/2020.

Il comma 3 prolunga fino al 31 luglio 2020 il già previsto potenziamento del dispositivo di soccorso messo in atto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per far fronte all’emergenza in corso. In particolare, le ulteriori risorse sono destinate, in parte, a garantire la copertura del compenso per lavoro straordinario a favore del personale impiegato nell’emergenza Covid-19 e, in parte, a incrementare la spesa per l’acquisto di attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, di dispositivi di protezione individuale del personale operativo e di dispositivi di protezione collettiva e individuale del personale nelle sedi di servizio.

Il comma 4, al fine di assicurare l’azione del Ministero dell’interno e delle Prefetture -U.t.G in particolare, nell’attuale situazione di emergenza e nella successiva fase di transizione, autorizza, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa, necessaria fino al 31 luglio, per prestazioni di lavoro straordinario per circa 1.650 unità di personale in servizio presso le Prefetture-U.t.G.. Vengono, inoltre, assicurate le esigenze di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di dispositivi igienico sanitari, ed integrate le dotazioni per smart working e videoconferenze; si prevede inoltre, in una ottica di piena ripresa dell’attività lavorativa, di dotare gli uffici di pannelli divisori al fine di affrontarne la prevista riapertura con le necessarie cautele.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria dei commi da 1 a 4.

Comma 6. Dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, della disposizione contenuta nel comma 301 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) in base alla quale, il Ministero dell’interno, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per il triennio 2018-2020.

Al momento sono in servizio tre unità di personale della carriera prefettizia, di cui due con incarico di esperto del Ministero dell’interno alla rappresentanza d’Italia presso l’Unione Europea in Bruxelles, con funzioni, nell’ambito del settore Giustizia e Affari Interni, di raccordo per la definizione delle posizioni nazionali nelle materie della migrazione, dell’asilo, delle frontiere e dei visti e delle iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo e uno con incarico di esperto  del  Ministero dell’interno alla Rappresentanza d’Italia presso la NATO in Bruxelles, per seguire la trattazione delle questioni attinenti le materie della difesa civile e le iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo.

A tale personale si applicano, in luogo del trattamento di missione, le indennità di lungo servizio all’estero disciplinate dall’articolo 1808 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 66), salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (DPR 5 gennaio 1967 n. 18, articolo 168).

L’intervento normativo assume il carattere dell’urgenza in quanto la disponibilità effettiva delle somme è conseguente all’adozione di un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Occorre, pertanto, avviare il suddetto iter, al fine di poter contare sulla disponibilità delle risorse, in vista della prosecuzione dell’attività di raccordo svolta dal personale in atto in servizio all’estero.

Commi da 7 a 9. A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, il personale del Ministero dell’Interno (tutti gli appartenenti all’Amministrazione civile, compresa la carriera prefettizia), è stato pesantemente coinvolto nella gestione emergenziale, sia in periferia, per il delicato ruolo svolto dalle prefetture, che al centro e si sono verificati numerosi casi di positività al virus Covid-19 ed anche alcuni decessi. Pertanto, similmente a quanto hanno previsto numerose imprese private molto attive in questo particolare momento per i loro dipendenti, ma anche istituzioni pubbliche come i Carabinieri, si ritiene necessario garantire anche a questa categoria, eccezionalmente esposta al virus Covid-19, per debito istituzionale, la copertura di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio trasporto sanitario, assistenza medica e infermieristica, non coperte già dall’INAIL, attraverso una polizza da sottoscrivere con una società assicurativa. A tale scopo viene stabilito che si proceda ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

 

 

 

 

Titolo II
Sostegno alle imprese e all’economia (in attesa verifica copertura RGS)

 

Capo I
Misure di sostegno

Art. 28
Contributo a fondo perduto

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

5. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e inferiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e inferiori a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9. L’istanza di cui al comma 8 contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Successivamente all’erogazione del contributo l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente alla Guardia di finanza i dati pervenuti, la quale provvede al relativo riscontro con quelli in possesso del Ministero dell’Interno, anche mediante procedure automatizzate finalizzate all’effettuazione massiva dei controlli previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente taluno dei soggetti indicati non superi la verifica antimafia, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. La Guardia di finanza comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate per il conseguente recupero ai sensi del successivo comma 12.

10. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

11. Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n.1778 “Fondi di Bilancio”.

12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13 comma 5 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, da commi 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto legge 1 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

13. Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 16 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.

 

 

Relazione illustrativa

La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, demandando all’Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.

I commi 1 e 2 individuano la platea di soggetti beneficiari del contributo.

In particolare, il comma 1 prevede, in termini generali, che siano beneficiari del contributo i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Occorrerà, pertanto, fare riferimento alle disposizioni del citato testo unico relative ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo per individuare l’ambito soggettivo di applicazione della norma, fatte salve le esclusioni espressamente previste al comma 2.

Tra i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, rientrano anche quelli individuati all’articolo 28 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Inoltre, tra i soggetti indicati nel comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il comma 2 contiene le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo.

In primo luogo, ai sensi del comma 3, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro.

Il comma 4 stabilisce la seconda condizione, prevedendo che il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

I commi 5 e 6 prevedono le modalità di calcolo del contributo spettante.

Il comma 5 prevede tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.

La regola generale è che l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La predetta percentuale è del venticinque, venti e quindici percento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a centomila, quattrocentomila e cinque milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 6 garantisce comunque ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Il comma 7 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre  alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

I commi da 8 a 10 disciplinano le procedure da seguire per l’erogazione del contributo da parte dell’Agenzia delle entrate.

Si demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

L’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate comunica alla Guardia di finanza i dati autocertificati dai soggetti istanti ai fini della verifica antimafia.

La Guardia di Finanza provvede al relativo riscontro con i dati risultanti dalle banche dati in possesso del Ministero dell’Interno.

Qualora dal predetto riscontro taluno dei soggetti indicati non superi la verifica antimafia, il soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

La Guardia di finanza comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate per il conseguente recupero delle somme erogate, comprensive di sanzioni e interessi ai sensi del successivo comma 12.

Il comma 11 prevede che l’Agenzia delle entrate eroghi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n.1778 “Fondi di Bilancio”.

I commi 12 e 13 disciplinano gli aspetti relativi al controllo e al recupero dei contributi indebitamente percepiti.

Il comma 13 disciplina i profili di responsabilità connessi all’invio dell’istanza inviata all’Agenzia delle entrate.

Il comma 12 rinvia agli ordinari poteri di controllo di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La procedura per il recupero del contributo in tutto o in parte non spettante è quella prevista in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Vi è poi un rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; il che comporta che l’atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Ulteriore rinvio è fatto, in quanto compatibili e in via concorrente rispetto alle ordinarie procedure analitiche di riscontro, alle disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legge 1° luglio 2010, n. 78. Il comma 2 di tale articolo consente, infatti, di attribuire l’effettuazione delle attività di controllo e  di accertamento realizzabili con modalità automatizzate ad apposite  articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300.

Le sanzioni irrogabili in caso di recupero vanno dal cento al duecento per cento del contributo in tutto o in parte non spettante, dato il rinvio alla misura sanzionatoria prevista dall’articolo 13, comma 5, del d. lgs. n. 471 del 1997.

Per il calcolo degli interessi dovuti si rinvia all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Per le controversie relative all’atto di recupero si rendono applicabili le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi del recupero di un’agevolazione basata su dati di natura tributaria.

Da ultimo, il comma 13 richiama l’articolo 316-ter del codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

 


Art.29
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

  • Le società per azioni o società a responsabilità limitata che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e aventi sede legale in Italia, (di seguito “l’Emittente” o “gli Emittenti”) e i loro soci hanno accesso alle misure previste dal presente articolo, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, qualora l’Emittente, regolarmente costituito e iscritto nel registro delle imprese:
  • presenti un fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale, non superiore a cinque milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12 e non superiore a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui l’Emittente appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore del fatturato su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento;
  • abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 [nel periodo gennaio – aprile 2020], una riduzione complessiva del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui l’Emittente appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore del fatturato su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento;
  • abbia eseguito [dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge] ed entro [il 31 dicembre 2020] un aumento di capitale a pagamento; per l’accesso alla misura prevista dal comma 12 l’aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.
  • Ai fini delle misure previste ai commi 9 e 12 gli Emittenti soddisfano altresì le seguenti condizioni
  • alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 [, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014]
  • si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  • si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f)       nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 [in alternativa o in aggiunta: condanna anche di primo grado o rinvii a giudizio per reati societari, tributari, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione],

3. L’efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

4.       Per l’anno 2020, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di uno o più Emittenti. L’investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. La distribuzione di riserve da parte dell’Emittente prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

5.       Per l’anno 2020, è riconosciuto ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società un credito d’imposta pari al 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di uno o più Emittenti. L’investimento massimo deducibile ai sensi del comma 3 non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. La distribuzione di riserve da parte dell’Emittente prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali. Sono escluse dall’applicazione della presente disposizione la società che controlla direttamente o indirettamente l’Emittente, sottoposte a comune controllo o  collegate con l’Emittente ovvero da questo controllate.

6.       I commi 4 e 5 si applicano anche all’investimento effettuato in imprese aventi sede in Italia o stabili organizzazioni di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. Il comma 5 si applica anche agli investimenti effettuati dagli organismi di investimento collettivo del risparmio come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7.       Gli incentivi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono alternativi e non cumulabili con gli incentivi in favore delle start-up innovative previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con gli incentivi in favore delle PMI innovative previsti dall’articolo l’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

8.       Ai fini dell’attuazione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 maggio 2019 recante “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative”.

9.       PROCEDURA

10. Agli Emittenti è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 un credito d’imposta pari al [50%] delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma [* cumulo]. L’importo dell’aumento di capitale rilevante non supera [*] euro. La distribuzione di riserve da parte dell’Emittente prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

11. PROCEDURA

12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato « Fondo “Xxxx”» (di seguito anche il “Fondo”), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 strumenti finanziari con le caratteristiche indicate nel regolamento contrattuale allegato al presente decreto legge (di seguito “gli Strumenti Finanziari”) emessi dagli Emittenti.

13.     Gli Strumenti Finanziari hanno una durata di 6 anni  e non prevedono il pagamento di interessi. L’Emittente può rimborsare i titoli in via anticipata, anche in una o più soluzioni, decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Il rimborso è effettuato entro dieci giorni dall’approvazione del bilancio riferito all’esercizio rilevante. Il valore di rimborso è pari al valore nominale incrementato o ridotto nella medesima proporzione del tasso di incremento o riduzione del patrimonio netto nel periodo intercorrente fra la data di sottoscrizione e la data di rimborso. Per patrimonio netto alla data di sottoscrizione si intende il patrimonio netto risultante dal bilancio riferito all’esercizio 2019 aumentato degli aumenti di capitale eseguiti fino alla data di sottoscrizione e decurtato in via forfettaria nella misura del 10%. Nel caso in cui l’Emittente sia assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale, il credito corrispondente al valore di rimborso ha lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie dell’Emittente in sede di riparto dell’attivo. Il regolamento contrattuale prevede che il valore di rimborso sia ridotto nella  misura del 30% e comunque non oltre l’ammontare di 800.000 euro, qualora il valore del patrimonio netto della società risulti superiore a quello risultante al momento della sottoscrizione e sempre che siano stati rispettati gli impegni di cui al successivo  comma 12. Si applica il comma 19.

14.     L’Emittente può richiedere al Fondo entro 10 giorni dalla data di esecuzione dell’aumento di capitale, la sottoscrizione, tramite il Gestore, di Strumenti Finanziari per un ammontare compreso tra 250.000 euro e il minimo tra l’ammontare dell’aumento di capitale e [3] milioni di euro. L’emissione degli Strumenti Finanziari può avvenire anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412 del codice civile.

15.     L’Emittente assume l’impegno di:

a)       non deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari, né aumenti di capitale gratuiti con imputazione a riserve o distribuzioni di riserve, né acquisti di azioni proprie, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 14 e fino alla data di rimborso degli Strumenti finanziari;

b)      non diminuire i livelli occupazionali esistenti al momento della presentazione della domanda;

c)       destinare il supporto patrimoniale a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia e non al pagamento di debiti pregressi;

d)      approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;

e)       non porre in essere operazioni dalle quali derivi la riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.

16.     La gestione del Fondo  è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, che a tal fine può anche avvalersi di proprie società interamente controllate.

17.     L’istanza di cui al comma 14 è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell’informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .

18.     Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a [*] miliardi di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante [*]. Per la gestione del Fondo è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale. [Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le proprie spese di gestione.].

19.     Ai fini del presente articolo l’Emittente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che l’importo delle misure di aiuto di cui l’Emittente ha beneficiato, da qualunque soggetto erogate, non superano i limiti previsti dal paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

 

Art. 30
Patrimonio destinato

1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano a seguito dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio [*]”, (di seguito il “Patrimonio Destinato”) a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze ed eventualmente da altri soggetti pubblici. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, anche in deroga alla normativa vigente. CDP S.p.A. risponde delle obbligazioni contratte o sorte, a qualsiasi titolo e qualsiasi ne sia la fonte, nella gestione del Patrimonio Destinato a valere e nei limiti del patrimonio medesimo. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell’interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell’interesse degli stessi. L’attività di CDP S.p.A. e degli altri soggetti richiamati al comma 9, nonché l’operatività del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti previste dal presente articolo, sono effettuate in deroga a qualsiasi riserva di attività prevista dalla normativa vigente. In relazione alle attività riferite al Patrimonio Destinato e ai suoi comparti, alla CDP S.p.A. non si applicano le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all’intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.

2. Gli apporti del Ministero dell’economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, [se del caso secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 1994, n. 474]. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari infruttiferi e irredimibili. I beni e i rapporti giuridici apportati non fanno più parte del patrimonio dello Stato e sono intestati a CDP S.p.A. la quale opera in relazione ad essi a valere sul Patrimonio Destinato.

3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell’assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, anche in deroga alla normativa vigente, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile. Non si applica l’articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l’apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell’economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f) della legge 13 maggio 1983, n. 197. [Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei membri indicati dall’articolo 7, comma 1, lettere c) e d), della legge 13 maggio 1983, n. 197.] Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all’assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.

4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano in favore di imprese, anche aventi azioni quotate in mercati regolamentati, anche al di fuori dei casi previsti dall’articolo 5, commi 7 e 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio destinato sono rivolte ad imprese che:

  • sono costituite nella forma di società per azioni e hanno sede sociale in Italia;
  • non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
  • presentano almeno due dei seguenti tre requisiti, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato: un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni, totale attivo di bilancio superiore a 43 milioni di euro, dipendenti pari o superiori a 250;
  • [non sono società a controllo pubblico, come definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle società che abbiano emesso azioni quotate in mercati regolamentati e delle loro controllate;]

5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato  sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in conformità con il quadro normativo dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previso dal decreto di cui al comma 5. L’efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all’approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.  Il Regolamento disciplina, tra l’altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato maggiorati di un margine del [20%]. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A. e di cui CDP S.p.A. non sopporta il relativo rischio, è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I risultati della gestione del Patrimonio Destinato non incidono sui risultati di esercizio di CDP S.p.A. Gli impieghi del Patrimonio Destinato sono effettuati in conformità alle previsioni del presente articolo e del decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono acquisiti da, e intestati a, CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. a valere su quest’ultimo in esclusivo regime di diritto privato in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è altresì consentita l’assunzione da parte dello stesso di indebitamento sotto qualsiasi forma e, anche in deroga all’articolo 2412 del codice civile, l’emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell’operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato, senza alcuna responsabilità a valere sul patrimonio di CDP S.p.A. A fronte di ulteriori apporti di altri soggetti pubblici sono emessi a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti strumenti finanziari di partecipazione di volta in volta individuati, i quali attribuiscono i diritti previsti dall’articolo 2447-octies del codice civile, anche prevedendo che tempi ed entità dei pagamenti e del rimborso di tali strumenti siano condizionati all’andamento economico del Patrimonio Destinato o dei singoli comparti. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.

8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa di diritto la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato . La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì concessa con decreto dl Ministro dell’economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7.

9. [Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati sono esenti dagli obblighi di comunicazione, notifica, dichiarazione ed autorizzazione previsti dalle vigenti disposizioni nazionali settoriali in materia regolatoria e finanziaria, ivi inclusi il D.lgs. n. 58/1998 e la relativa normativa di attuazione, la L. n. 287/1990 in materia di tutela della concorrenza e il d.l. n. 21/2012 sui poteri speciali dello Stato. Le medesime operazioni e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non determinano alcuna insorgenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto, individuale e/o di concerto, né attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.]

10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell’informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .

11. Al fine di assicurare l’efficacia e la rapidità d’intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l’autorità giudiziaria.

12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A  e i propri aziendali assumono la responsabilità del mandatario ai sensi dell’articolo 1710 del codice civile, nonché, rispetto agli apporti effettuati dal Ministero dell’economia e delle finanze, la responsabilità erariale in caso di dolo e colpa grave. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all’articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La disposizione dell’art. 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica altresì agli atti, pagamenti, garanzie e operazioni poste in essere ai sensi del presente articolo, nel rispetto delle prescrizioni previste dallo stesso, del decreto di cui al comma 5 e dal Regolamento del Patrimonio Destinato.

13. [I redditi del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte dirette. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall’imposta sul valore aggiunto, dall’imposta sulle transazioni finanziarie, dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.]

14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi [dodici anni] dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze. L’eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell’ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento degli eventuali residui della gestione ovvero il trasferimento di attività e passività residue avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma effettuati a favore del Ministero dell’economia e delle finanze sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

16. Ai fini dell’espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, incarichi di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di euro […] per l’anno 2020, si provvede mediante

 

Art. 31
Agevolazioni per gli affitti

  • Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione , di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
  • Il credito d’imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
  • Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
  • Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione [, di leasing o di concessione] di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
  • Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
  • Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  • Il soggetto avente diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta è altresì utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
  • Il credito d’imposta di cui al presente articolo, anche nell’ipotesi di cui al comma 7, può, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
  • Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  • Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
  • Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ….

Relazione illustrativa

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetti nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Ai sensi del comma 3 il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno è che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5).

Il credito d’imposta può essere usato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I commi 7 e 8 stabiliscono che Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Viene inoltre stabilito, al comma 10, che le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 32
Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede a valere _______________.

Relazione illustrativa

La proposta normativa, al fine di ridurre l’impatto economico connesso al diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 di 100 milioni per l’anno 2020.


Art. 33
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020, , in modo da assicurare che:

a)      sia garantito previsto un risparmio, almeno pari parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b)      per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo xxxx. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante ……/ a valere su …- [è autorizzata la spesa pari a 600 milioni]. Il Ministero dell’economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L’Autorità assicura, con propri provvedimenti, l’utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.”.

Relazione illustrativa e tecnica

La presente proposta ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Mediante la norma, che riguarda un periodo di tre mesi a partire da aprile 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, si permette la tempestiva applicazione della misura semplificandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato. L’intervento normativo, prevede che l’Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di: a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione b)Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

Vale ricordare che la c.d. “quota fissa” delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia prelevata, e può comprendere, oltre alle tariffe di rete e agli oneri generali, anche componenti fisse a copertura dei costi di commercializzazione della vendita; tali ultime componenti non sono oggetto della disposizione allo scopo di non creare distorsioni tra il mercato libero e i clienti forniti nel servizio di maggiore tutela. La copertura legislativa è necessaria per finanziare l’intervento, evitando di ricorrere a meccanismi di perequazione tariffaria a carico degli altri clienti elettrici o successiva revisione in aumento delle aliquote per gli oneri.

Art. 34
Rifinanziamento fondi

1.Il fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è incrementato di XXX milioni di euro per l’anno 2020. garanzia SACE

2. Per le finalità di cui all’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di XXXX milioni di euro per l’anno 2020. garanzia Fondo PMI

3. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, sono assegnati all’ISMEA ulteriori XXX milioni di euro per l’anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. garanzia ISMEA

4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell’anno 2020. fondo garanzia mutui prima casa

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo XXX

 

Art. 35
Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS

1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell’economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell’operazione, concordate tra le parti dell’operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19.

2. La società di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, come successivamente modificato, (“Decreto GACS”), insieme ad altre misure a sostegno del sistema bancario italiano, è stato introdotto nell’ordinamento un regime di concessione della garanzia dello Stato (indicata nello stesso decreto-legge con l’acronimo “GACS” – Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) sui titoli senior emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, finalizzato a facilitare la dismissione da parte delle banche italiane dell’ingente stock di crediti deteriorati accumulato.

Per il periodo di applicazione dello schema di garanzia, il Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) è stato autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sui titoli senior emessi da società di cartolarizzazione nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge 130 del 1999 ed aventi ad oggetto crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze e detenuti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per essere ammessa al beneficio della garanzia statale un’operazione di cartolarizzazione deve inoltre rispettare specifici requisiti di struttura previsti dal Decreto GACS; la sussistenza dei requisiti è verificata, previa istruttoria, dalla CONSAP, che il MEF ha individuato e di cui si avvale per la gestione dell’intervento.  I contratti delle operazioni di cartolarizzazione ammesse al beneficio sono pertanto negoziati e stipulati liberamente dalle parti, fermo il rispetto dei suddetti requisiti.

Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, ha modificato ed integrato il Decreto GACS incrementando le misure di monitoraggio delle operazioni ammesse al beneficio e prevedendo, tra gli ulteriori requisiti di struttura per le nuove operazioni, anche l’introduzione di obiettivi di performance il cui mancato rispetto è causa di sostituzione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti (servicer) ovvero di differimento di quella parte dei compensi ad esso dovuti condizionata ad obiettivi di performance. In particolare il comma 1-bis dell’articolo 7 del Decreto GACS prevede che i pagamenti dovuti al servicer debbono essere “in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento” di tali somme “il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti …. che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi …. , fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento”.

I recenti provvedimenti assunti dal Governo per contrastare la crescita della curva pandemica hanno previsto, tra gli altri, una sospensione di termini e delle attività giudiziarie che ritarda corrispondentemente le procedure di recupero giudiziale che i servicers avevano già intentato o che si accingevano ad avviare.

Considerata l’importanza del ruolo svolto dal servicer nell’operazione di cartolarizzazione a beneficio di tutti i portatori dei titoli e ritenendo che una subordinazione dei compensi dovuta esclusivamente a ritardi dovuti ai  rinvii ed alle sospensioni imposti per legge possa nel caso concreto costituire un disincentivo al più efficiente recupero dei crediti, la norma consente, subordinatamente all’accordo tra le parti del regolamento contrattuale, la temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento previsto al comma 1-bis dell’articolo 7 del Decreto GACS.

L’opportunità di procedere eventualmente a modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell’operazione che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento di tali meccanismi di subordinazione e di differimento è oggetto di autonoma valutazione ed accordo delle parti dell’operazione secondo quanto previso nei contratti e nel regolamento dei titoli. L’intervento normativo si limita a consentire al Ministero di autorizzare le modifiche ai contratti così concordate tra le parti, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, previa verifica di CONSAP.

 

Art. 36
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, prima parte, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l’intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell’articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell’articolo 1888 del codice civile.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’articolo prevede disposizioni che – tenendo conto delle limitazioni imposte dai recenti Decreti della Presidenza del Consiglio per far fronte alla situazione di emergenza conseguente all’epidemia di COVID-19 – introducono modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi. Le disposizioni mirano ad assicurare la continuità nell’accesso a tali servizi e prodotti, da parte degli investitori, agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti attraverso modalità semplificate di scambio del consenso, che consentono di superare difficoltà operative conseguenti all’attuale situazione di emergenza.

Tale disciplina – che si applica ai rapporti contrattuali relativi a tutte le categorie di clienti – opera principalmente nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione a distanza dei relativi contratti.

La norma ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

Il comma 1, primo periodo, prevede – in deroga a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale – “CAD”) – che il consenso del cliente prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, soddisfi il requisito della forma scritta richiesta dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (“TUF”) e abbia l’efficacia probatoria di cui all’articolo 2702 del codice civile. Si prevedono, in ogni caso, alcune ulteriori condizioni minime, dirette a rafforzare la connessione tra il consenso ed il suo autore, in aggiunta a quelle già previste dal TUF e dal CAD.

In tal modo, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale attraverso gli strumenti di comunicazione di più diffuso utilizzo, eliminando il rischio che i relativi contratti risultino affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

Il comma 1, secondo periodo, prevede un regime speciale per la consegna, da parte dell’intermediario, della documentazione contrattuale rilevante. In particolare, il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente su supporto durevole. La copia del contratto e la documentazione informativa prescritta devono, in ogni caso, essere consegnate all’investitore alla prima occasione utile successiva allo stato di emergenza.

Il comma 1, ultimo periodo, introduce un regime speciale relativo alle modalità di esercizio dei diritti di legge o contrattuali da parte del cliente, ivi compreso, ove applicabile, il diritto di recesso, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Il comma 2 estende l’applicazione della disciplina di cui al comma 1, prevedendo che le modalità di sottoscrizione e le comunicazioni semplificate ivi previste, soddisfino i requisiti di forma previsti per i contratti assicurativi dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”) e dal codice civile.


Art. 37
Disposizioni in materia di Buoni postali fruttiferi dematerializzati

1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese nonché prevedere l’adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, , i contratti relativi al servizio di collocamento dei Buoni postali fruttiferi dematerializzati, fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020,  potranno essere stipulati anche mediante telefonia vocale purchè il consenso del sottoscrittore sia fissato su un supporto durevole con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrita’ e l’immodificabilita’, ivi compresa, previo consenso dell’utente, la registrazione vocale dell’accettazione del sottoscrittore resa telefonicamente, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite, previo espresso consenso, le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di collocamento a distanza di strumenti finanziari, ivi comprese le informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza dilazione al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto, unitamente al regolamento del prestito. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, ivi compreso il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dalla legge sul collocamento a distanza di strumenti finanziari. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta.

2. I buoni fruttiferi postali che si prescrivono nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ovvero fino ad una data antecedente o successiva dello stesso da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza”.

 

Relazione illustrativa

Comma 1. L’emendamento proposto è volto a contemperare l’esigenza, da un lato, di garantire, a quella parte della popolazione con bassa propensione all’uso di canali telematici digitali e di quella che non dispone affatto di tali canali, l’accesso alla raccolta postale, nella forma di buoni postali fruttiferi, attraverso la possibilità di collocamento dei buoni a distanza, mediante canale telefonico, e, dall’altro, quella di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi.

La norma per tale via assicura maggiori risorse per il sostegno, tra l’altro, del finanziamento delle infrastrutture nazionali e del sistema imprenditoriale attraverso il risparmio postale.

In linea con l’art. 3, comma 4 del Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, e con l’art. 6, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004, l’emendamento proposto è volto a semplificare la forma del contratto di collocamento, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Comma 2. Atteso che il quadro normativo vigente ovvero l’articolo 10, comma 4 del d.l. n. 9 del 2020 in tema di decadenza dei termini sostanziali, ed i DPCM che si sono succeduti, non definiscono con chiarezza il campo di applicazione della sospensione dei termini di prescrizione, ovvero se limitata alla zona rossa inizialmente individuata o a tutto il territorio nazionale, si ritiene opportuno intervenire per riconoscere ai detentori di buoni postali che si prescrivono nel periodo di emergenza, un ulteriore periodo di due mesi per la riscossione degli stessi.

 

Art. 38
Garanzia sull’assicurazione dei crediti commerciali

1. All’art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportare le seguenti modificazioni:

  • al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “diverse dalle banche,” aggiungere le seguenti parole: “imprese di assicurazione” e dopo le parole: “suddette imprese” aggiungere le seguenti parole: “nonché in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all’esercizio del ramo credito”;
  • al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “della legge 23 dicembre 1996, n. 662” aggiungere le seguenti parole: “e 2000 milioni sono destinati in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all’esercizio del ramo credito.”;
  • al comma 2, alinea, dopo le parole: “Le garanzie di cui al comma 1,” aggiungere le seguenti parole: “escluse quelle in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito,”;
  • dopo il comma 2, inserire il seguente comma: “2-bis. Le garanzie di cui al comma 1 relative alle imprese di assicurazione del ramo credito, sono disciplinate con un decreto di cui al comma 10.”;
  • al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia”, aggiungere le seguenti parole: “nonché alle imprese di assicurazione del ramo credito”;
  • al comma 10, primo periodo, dopo la parola: “Con”, aggiungere le parole: “uno o più”, sostituire la parola: “decreto” con la parola: “decreti”, dopo la parola “decreti” aggiungere le parole: “di natura non regolamentare”, sostituire la parola: “essere” con la parola: “sono”;
  • al comma 14, primo periodo, dopo le parole: “garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13”, aggiungere le seguenti parole: “, ad eccezione di quelle disciplinate al successivo comma 15 in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito”;
  • dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma: “ Nell’ambito del Fondo di cui al comma 14 è istituita una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito di cui ai commi 2 – bis e 5 con una dotazione iniziale 1.700 milioni di euro per l’anno 2020, alimentata altresì con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia. Ai relativi oneri si provvede mediante…

Relazione illustrativa

La proposta normativa intende creare uno strumento di “riassicurazione” di Stato (in analogia ai modelli adottati o in fase di adozione in altri Paesi europei in base alla Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid- 19”) che ha l’obiettivo di preservare il sistema del finanziamento interaziendale e di consentire la continuità degli scambi commerciali necessari per garantire l’integrità del sistema produttivo del Paese.

In particolare, al fine di favorire l’accesso alle coperture assicurative emesse a protezione della liquidità delle aziende italiane, si propone la creazione di uno specifico e separato “strumento di garanzia statale per l’assicurazione crediti commerciali a breve termine”, che, con adeguata dotazione finanziaria, consenta al sistema di mantenere le linee di credito coperte dalle Compagnie di Assicurazione ai livelli in essere antecedentemente all’emergenza sanitaria. La crisi innescata dall’emergenza sanitaria Covid-19, ha determinato una significativa contrazione degli scambi commerciali, il congelamento dei relativi crediti e il conseguente deterioramento della liquidità delle aziende italiane, in particolare delle microimprese e piccole e medie imprese che utilizzano l’assicurazione credito per accedere a forme di finanziamento come factoring e anticipazioni e per concedere finanziamenti interaziendali in forma di dilazione di pagamento. L’assicurazione del credito commerciale a breve termine fornisce copertura a circa 1.000.000 tra aziende assicurate italiane e le aziende loro debitrici, attraverso 1,8 milioni di linee di credito assicurative, per un importo complessivo di circa 250 miliardi di euro di transazioni commerciali business-to-business all’anno, di cui i due terzi su controparti italiane e un terzo su clienti esteri.

Nel contesto attuale, è necessario evitare che il significativo aumento delle perdite attese conseguenti allo shock economico Covid-19, determini una marcata contrazione delle linee di credito garantite dalle compagnie di assicurazioni, la conseguente crisi del finanziamento interaziendale (dal lato delle aziende debitrici) e l’impossibilità di ricorrere al credito bancario e allo smobilizzo dei crediti commerciali verso banche e factor (dal lato delle aziende fornitrici).

Le imprese di assicurazione attive in Italia nel ramo dei crediti commerciali a breve termine potranno aderire allo strumento di garanzia attraverso specifica convenzione, e nel prestare la garanzia assicurativa avranno accesso alla garanzia statale con evidente beneficio delle aziende contraenti delle polizze credito (fornitrici) e delle aziende loro clienti (debitrici). L’operatività dello strumento di garanzia sarà disciplinata da un apposito e distinto decreto ministeriale avente carattere di urgenza, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. La garanzia dello Stato interverrà relativamente a operazioni inerenti rischi per crediti commerciali a breve termine concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

I benefici attesi dall’istituzione dello strumento di garanzia si riassumono in:

1. Stabilizzazione fino al 31/12/2020 di un importo di transazioni commerciali compreso tra 20 e 35 miliardi di euro, altrimenti oggetto di provvedimenti restrittivi (riduzione o revoche delle linee di credito assicurative) a causa del deterioramento del merito creditizio.

2. Supporto alla liquidità delle aziende italiane per i medesimi importi citati al punto 1, in virtù del mantenimento delle garanzie assicurative, attraverso lo smobilizzo dei crediti commerciali da parte del sistema bancario e delle società di factoring.

3. Contenimento della prevista contrazione del PIL sul 2020 e 2021 rispetto al 2019, con protezione sia delle aziende fornitrici sia delle aziende debitrici (affidate) e dei relativi livelli di occupazione, nonché delle entrate tributarie attese (imposte dirette e indirette).


Art. 39
Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti per un importo complessivo massimo di XXX milioni di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo a copertura delle garanzie concesse con una dotazione iniziale di [*] milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante [*]. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha proposto la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro per il sostegno agli Stati membri nella risposta alla crisi derivante dalla pandemia Covid-19, denominato “Pan-European Guarantee Fund” (EGF). L’obiettivo del Fondo è garantire principalmente a piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza pandemica. Il Fondo consentirebbe di erogare fino a circa 200 miliardi di euro principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito AAA) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale) a favore dei suddetti beneficiari finali. Il Fondo sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili, incondizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri dell’Unione europea al Gruppo BEI (BEI e FEI) su base proporzionale, in rapporto alle quote di partecipazione azionaria nella BEI. Il contributo dell’Italia alla garanzia, pari alla sua quota capitale nella Banca, ammonta al 18,78 per cento di 25 miliardi di euro, cioè XXX milioni di euro.

Il Fondo, la cui costituzione è stata sostenuta dall’Eurogruppo (9 aprile 2020) e dal Consiglio europeo (23 aprile 2020), consentirebbe al Gruppo BEI di erogare fino a circa 200 miliardi di euro aggiuntivi rispetto all’attività ordinaria, nella forma di diversi strumenti di finanziamento (garanzie, controgaranzie, prestiti, partecipazione azionaria). La leva è stata stimata di circa 8 volte rispetto alla consistenza del Fondo, sulla base del programma europeo esistente di sostegno alle PMI COSME (per il sostegno della competitività e sostenibilità delle PMI europee sui mercati), ma dipenderà dalla tipologia di strumento utilizzato. Il valore effettivo del moltiplicatore dipenderà dal paniere di prodotti finanziati, che è a sua volta funzione delle esigenze dei mercati, della capacità di assorbimento e dei vincoli operativi del Fondo.

Il Fondo sarà aperto anche al contributo della Commissione europea  e avrà natura temporanea. Gli Stati membri, chiamati a partecipare al Fondo fornendo la propria quota di garanzie, potranno, alternativamente, versare una parte della propria quota di contribuzione al momento dell’adesione oppure fruire di una linea di liquidità (prestiti) che la BEI metterà a disposizione di ciascuno per rimborsare le somme dovute da ciascuno Stato membro in caso di escussione delle garanzie. Dato l’elevato livello di rischio atteso, la probabilità che il Fondo registri perdite finanziarie è elevata. Nel caso una garanzia venga chiamata, la BEI anticiperebbe gli importi al beneficiario (e.g. PMI) garantito e chiederebbe agli Stati membri aderenti al Fondo il versamento della rispettiva quota garantita, a intervalli di tempo regolari, da concordare. L’escussione avverrebbe, quindi, a valere sulla quota di garanzia nominale impegnata, che potrà essere finanziata da una  linea di liquidità, aperta dalla BEI agli Stati membri  interessati per consentire un rimborso graduale dell’impegno. Tale meccanismo consente di non gravare i bilanci nazionali dell’intero importo della garanzia nominale da versare nel Fondo, ma di impegnarlo solo se e quando la garanzia venisse escussa. Lo strumento avrebbe la natura di garanzia solidale (joint and several) e consentirebbe, quindi, la condivisione del rischio tra gli Stati membri aderenti al Fondo; ogni contributore parteciperebbe alla garanzia complessiva che offre una copertura estesa a tutto il portafoglio del Fondo e quindi a tutti gli Stati membri partecipanti, ma il rischio assunto da ciascuno Stato membro sarebbe limitato al contributo al Fondo di garanzia. Lo schema di condivisione del rischio consentirebbe pertanto di ridurre il costo medio della garanzia rispetto agli schemi nazionali.

Le caratteristiche del Fondo, tra cui i criteri di eleggibilità, la tipologia dei prodotti offerti, la struttura dei prezzi e i livelli di rischio sarebbero approvati dagli Stati membri alla firma degli accordi di contribuzione. Una loro modifica dovrebbe essere approvata da un Comitato dei Contributori, che farebbe parte della governance del Fondo insieme ai rappresentanti delle strutture direttive della BEI e del FEI.

Le operazioni del Fondo dovrebbero essere approvate prima dal Comitato dei Contributori e dovrebbero poi seguire il consueto iter che prevedere l’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Lo schema di governance è simile a quello attuale predisposto per il FEIS (Fondo Europeo per gli Investimenti Sostenibili) del Piano Europeo per gli Investimenti (i.e. Piano Juncker) per il periodo 2015-2020 e rinnovato (InvestEU) per il periodo 2021-2027, che ha dato prova di efficacia ed efficienza nella mobilizzazione di ingenti risorse per investimenti rischiosi in Europa, di cui l’Italia ha particolarmente beneficiato.

Il Fondo finanzierà operazioni negli Stati contributori con un solo vincolo di concentrazione relativo ai tre maggiori contributori (Italia, Franca e Germania, che detengono la stessa quota nel capitale BEI, e quindi contribuiranno al Fondo nello stesso modo). Il vincolo prevede che, per questi tre Paesi, i finanziamenti possano essere garantiti fino al 50 per cento del Fondo di garanzia. L’obiettivo del Fondo è quello di finanziare operazioni con un alto profilo di rischio e beneficiari finali considerati solidi nel lungo periodo ma che sono in difficoltà a causa della crisi Covid-19, con un focus sulle PMI e sul settore privato.

Non è prevista una remunerazione della garanzia ai contributori; i proventi derivanti dalla remunerazione di alcuni dei prodotti offerti saranno destinati alla copertura delle spese di gestione del Fondo e le eventuali eccedenze utilizzate per l’eventuale escussione delle garanzie. Per limitare l’impatto sul capitale e sugli indicatori finanziari del Gruppo, il Fondo sarà contabilizzato fuori bilancio (off balance-sheet). Tuttavia è previsto un impatto sul bilancio della Banca data la natura di alcuni prodotti che implica partecipazioni (strumenti di tipo funded); inoltre la Banca si impegnerà a mantenere la liquidità del Fondo a livelli adeguati, con effetti contenuti sugli indicatori di liquidità della BEI/del Gruppo BEI.

Il Gruppo BEI e i paesi contributori dovrebbero delineare un’adeguata struttura di provvigioni per la copertura delle spese di gestione del Fondo, per la cui amministrazione non è prevista l’assunzione di nuovo personale.

Il Fondo farà leva sulle strutture e i prodotti del Gruppo BEI già in essere (garanzie, ABS, linee di liquidità, capitale di rischio) e sui suoi rapporti commerciali consolidati. Il principale strumento sarà quello delle c.d. garanzie limitate (capped). Mediante tale prodotto, il FEI (controgarantito dal Fondo) fornirà agli intermediari finanziari una garanzia a parziale copertura della perdita attesa di un portafoglio di crediti. La BEI potrà ulteriormente integrare tale garanzia limitata mediante una garanzia illimitata (uncapped) coprendo interamente il rischio dell’operazione. Grazie alla copertura del Fondo (che godrà di rating AAA) il Gruppo BEI potrà offrire agli intermediari finanziari garanzie a costo ridotto nonostante l’elevata rischiosità del portafoglio di crediti garantiti. In tal modo, gli intermediari finanziari potranno a loro volta trasferire tale vantaggio finanziario ai beneficiari finali. Al fine di garantire l’accesso alla liquidità anche alle imprese di maggiori dimensioni, la BEI potrà offrire anche prodotti “funded”. Il Fondo sarà utilizzato dal Gruppo BEI per investire anche in tranche più rischiose (mezzanine) di operazioni ABS e cartolarizzazioni sintetiche. In tal modo, il Gruppo BEI contribuirebbe a liberare risorse degli intermediari finanziari per erogare un volume maggiore di prestiti alle imprese. Il Fondo effettuerà inoltre investimenti quasi-equity, venture capital e private equity limitati a garantire capitale di rischio per specifici settori di mercato (come il settore delle imprese più innovative). Il volume di risorse maggiore sarà dedicato alle garanzie e altri strumenti di sostegno diretto o indiretto alle imprese rispetto a investimenti in equity. Pertanto l’Italia, tra i principali beneficiari del Gruppo BEI per i prodotti a sostegno delle PMI, potrebbe beneficiare del contributo del Fondo più che proporzionalmente rispetto al proprio contributo alla garanzia, anche in confronto ad altri Stati membri che, tradizionalmente, ricevono maggiori investimenti in forma di capitale di rischio.


 

Art. 40
Rifinanziamento legge 266/2005 art. 1 comma 9

1. È autorizzata l’estensione della partecipazione dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dalla legge finanziaria 2006 (art.1, comma 99 L.266/2005), con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all’IFFIm per l’anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.


Art. 41
Disposizioni in materia di autodichiarazione relative ai finanziamenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per il sostegno alla liquidità delle imprese

1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

  • che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;
  • che al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
  • che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;
  • che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
  • che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
  • che il titolare e legale rappresentante istante, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

2. Non appena ricevuta l’autodichiarazione di cui al comma 1 il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette a SACE S.p.A.  

3. L’operatività sul conto dedicato è condizionata all’indicazione nella causale del pagamento della locuzione: “sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020”. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi da 1 a 4, e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e SACE s.p.a. sono disciplinati i controlli di cui al Libro II del decreto legislativo 159/2011, anche attraverso procedure semplificate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un’attività professionale autonoma. 

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle misure del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma interviene per regolare alcuni aspetti procedimentali in relazione alle richieste di finanziamenti proposte ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che nel corpo del testo originario, in forza del comma 10, risultavano, invece, rimessi solo ad un successivo decreto ministeriale.

In particolare, si è ritenuto necessario stabilire espressamente che le istanze debbano essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quest’ultimo aspetto, si è onerato il titolare dell’impresa, o il legale rappresentante in caso di esercizio dell’impresa in forma societaria, di dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di alcuni elementi rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

Dichiarazione la cui falsità è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 per cui il quale le dichiarazioni sostitutive “sono considerate come fatte a pubblico ufficiale” e chiunque rilascia dichiarazioni mendaci “è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

In relazione al contenuto dell’autodichiarazione, in primo luogo, l’istante deve attestare che i dati aziendali forniti dietro richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi, che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento è richiesto per sostenere costi del personale, per investimenti o per costituire capitale circolante da impiegare in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia e, infine, che l’istante è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente in un conto corrente dedicato i cui dati dovrà contestualmente indicare.

Inoltre, in relazione alle caratteristiche rilevanti dell’impresa si è imposto all’istante di dichiarare: che l’attività “è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima”; che “prima dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale”; che l’impresa al 31 dicembre 2019 “non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014”; che “alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea”.

In aggiunta a questi aspetti, nell’autodichiarazione prevista è stato, altresì, stabilito che l’istante debba dichiarare l’insussistenza di alcuni elementi di natura soggettiva, per la loro rilevanza ai fini della concessione del beneficio.

In primo luogo, che in relazione a se stesso e ai soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non sussistono le condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L’art. 67, infatti, regola gli effetti dell’applicazione di alcune misure di prevenzione, prevedendo che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II (ossia le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria) non possano ottenere, tra le altre cose, (lettera g) “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”. Divieto esteso dal comma 8 della stessa norma alle “persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice penale”.

L’art. 85 richiamato, invece, elenca i soggetti ai quali si deve riferire la verifica antimafia e, quindi, la specifica dichiarazione in esame, che sono, per quel che qui interessa: per le società di capitali, il legale rappresentante e agli eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; per le società semplice e in nome collettivo, tutti i soci; per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società personali i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie e, infine, i familiari conviventi di maggiore età dei medesimi soggetti indicati.

In aggiunta, sempre sul piano soggettivo, è stato previsto che l’istante dichiari che nei propri confronti non è intervenuta condanna definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma ciò solo ove la condanna sia intervenuta negli ultimi cinque anni e nei soli casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quest’ultima limitazione allo scopo di ridurre i casi rilevanti solo a quelli  in cui vi sia stata condanna per i più gravi delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8, nei quali, fra l’altro, non ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3 oppure nei quali, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Tutte circostanze che escludono l’applicazione della pena accessoria indicata.

Sempre sul piano procedimentale è stato previsto che l’autodichiarazione, non appena ricevuta dall’ente finanziatore, sia trasmessa a SACE S.p.A., affinché quest’ultima possa attivare i controlli necessari circa la corrispondenza al vero di quanto dichiarato.  

Inoltre, in connessione con l’obbligo di indicare un conto corrente dedicato sul quale il finanziamento dovrà essere applicato, si è prevista l’applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 3 (dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari), per i soli commi da 1 a 4, e all’articolo 6 (dedicato alle sanzioni), in quanto compatibili, e con la specificazione che, in questo caso, la causale del pagamento da indicare è costituita dalla locuzione: “sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020”.

Al comma 4 è stato, invece, dimesso ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di individuare:

a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;

b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.

Nel comma 5, si è estesa l’applicazione delle disposizioni introdotte anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un’attività professionale autonoma, ovviamente in quanto compatibili proprio in ragione della non completa assimilazione ad imprese.

Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria


 

Art. 42
Disposizioni in materia di autodichiarazione relative ai finanziamenti di cui all’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per il sostegno alla liquidità delle imprese

1.   I soggetti che intendono accedere alle operazioni finanziarie garantite ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ferme le dichiarazioni già previste al comma 1, lettere c) numero 3, m) ed n) dello stesso articolo, debbono altresì dichiarare ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a)   che i dati aziendali forniti su richiesta del soggetto finanziatore e allegati all’istanza sono veritieri e completi;

b)   che il titolare e legale rappresentante istante, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c)   che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

2.   Non appena ricevuta l’autodichiarazione di cui al comma 1 il soggetto finanziatore la trasmette al gestore del Fondo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un’attività professionale autonoma. 

4.   Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle misure del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma interviene per completare gli aspetti procedimentali in relazione agli interventi di sostegno all’economia previsti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

Già nel corpo della norma è previsto che alcuni elementi di conoscenza richiesti al fine di ottenere i benefici indicati debbano essere offerti dall’istante mediante dichiarazione da rendere ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare, è già previsto che l’interessato debba dichiarare il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei mesi successivi (per le finalità indicate dal comma 1, lettere c, numero 3) e che l’attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (come previsto dal comma 1 lettere m ed n).

Esaminando gli ulteriori elementi di conoscenza richiesti e i presupposti fissati dall’art. 13, si è ritento necessario ampliare l’oggetto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Un intervento realizzato allo scopo di semplificare la procedura, anche in favore dei soggetti che dovranno procedere all’istruttoria delle diverse pratiche, responsabilizzando l’istante, in quanto la falsità della dichiarazione diviene così passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per il quale le dichiarazioni sostitutive “sono considerate come fatte a pubblico ufficiale” e chiunque rilascia dichiarazioni mendaci “è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

In relazione al contenuto in tal modo ampliato dell’autodichiarazione, in primo luogo, si è stabilito che l’istante debba attestare che i dati aziendali forniti su richiesta del soggetto finanziatore sono veritieri e completi.

Inoltre, nell’autodichiarazione prevista si è stato stabilito che l’istante debba dichiarare l’insussistenza di alcuni elementi di natura soggettiva, per la loro rilevanza ai fini della concessione del beneficio.

In primo luogo, quindi, è previsto che in relazione a se stesso e ai soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’istante dichiari che non sussistono le condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L’art. 67, infatti, regola gli effetti dell’applicazione di alcune misure di prevenzione, prevedendo che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II (ossia le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria) non possano ottenere, tra le altre cose, (lettera g) “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”. Divieto esteso dal comma 8 della stessa norma alle “persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice penale”.

L’art. 85 richiamato, invece, elenca i soggetti ai quali si deve riferire la verifica antimafia e, quindi, la specifica dichiarazione in esame, che sono, per quel che qui interessa: per le società di capitali, il legale rappresentante e agli eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; per le società semplice e in nome collettivo, tutti i soci; per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società personali i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie e, infine, i familiari conviventi di maggiore età dei medesimi soggetti indicati.

Per questo aspetto, d’antro canto, lo stesso art. 13, al comma 5, prevede che per le imprese che accedono al Fondo di garanzia di cui al comma 1, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Mentre, nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è prevista la revoca dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l’efficacia della garanzia.

In aggiunta, sempre sul piano soggettivo, si è, inoltre, previsto che l’istante dichiari che nei propri confronti non è intervenuta condanna definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma ciò solo ove la condanna sia intervenuta negli ultimi cinque anni e nei soli casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Quest’ultima limitazione allo scopo di ridurre i casi rilevanti solo a quelli in cui vi sia stata condanna per i più gravi delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8, rispetto ai quali, fra l’altro, non ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3 oppure, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti e delle sanzioni. Tutte circostanze che escludono l’applicazione della pena accessoria indicata.

Sempre in riferimento agli aspetti procedimentali è stato specificamente stabilito che l’autodichiarazione, non appena ricevuta dall’ente finanziatore, sia trasmessa soggetto gestore del Fondo.

Nel comma 3, si è estesa l’applicazione delle disposizioni introdotte anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un’attività professionale autonoma, ovviamente in quanto compatibili, proprio in ragione della non completa assimilazione di questi soggetti alle imprese.

Da ultimo, il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 43
Modifiche al codice penale

1. All’articolo 316-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti «, dall’Unione europea o da soggetti da essi controllati»;

b) le parole da «sovvenzioni» sino a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste»;

c) le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «sei anni».

2. All’articolo 316-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;

            b) le parole «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti «, dall’Unione europea o da soggetti da essi controllati»;

c) le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti «quattro anni» e le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «sei anni».

3. All’articolo 640-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;

            b) le parole «o delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dell’Unione europea o da soggetti da essi controllati».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comma 1. L’intervento sull’art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato) si è reso necessario perché attualmente la norma punisce chiunque “avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”.

Pertanto, a fronte dell’ampio intervento di sostegno all’economia privata disciplinato in particolare dall’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, che prevede, al comma 2, lettera n), uno specifico vincolo di scopo dei finanziamenti garantiti dallo Stato, l’inottemperanza a quel vincolo potrebbe non rientrare nella fattispecie in esame (e non trovare alcuna sanzione), in ragione del fatto che i finanziamenti non sarebbero  diretti alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

In ragione di ciò si è ritenuto necessario modificare la fattispecie di cui all’art. 316-bis c.p., sanzionando non già solamente i casi di distrazione dal loro scopo di finanziamenti diretti alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma, in modo più ampio, ogni distrazione rispetto alla finalità specifica per cui è stato concesso il finanziamento.

Peraltro, il fatto stesso che il contributo o il finanziamento sia stato concesso dai soggetti indicati (o da questi garantito) e che abbia un vincolo di scopo attribuisce di per se stesso interesse pubblicistico all’intervento, atteso che la norma è posta a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica, per cui è del tutto ragionevole che sia più chiaramente attratta nell’ambito applicativo della fattispecie ogni violazione del vincolo.

Infatti, nel concreto, le finalità per le quali è concesso il finanziamento coperto da garanzia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera n) del decreto legge n. 23/2020 (sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante rispetto a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia) potrebbero non essere qualificate come “attività di pubblico interesse” ai sensi dell’art. 316-bis c.p. vigente.    

Le ulteriori modifiche perseguono, invece, lo scopo di adeguare la fattispecie penale alle diverse forme con cui può avvenire l’acquisizione di benefici di natura economica presso lo Stato, enti pubblici o l’Unione europea da parte di un soggetto privato.

In particolare, in primo luogo, si è considerato che il finanziamento può non essere direttamente erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, ma può essere materialmente erogato da soggetti terzi rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l’Unione europea assumono la posizione di garanti. Secondo lo schema fatto proprio dell’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, che è, per l’appunto, l’intervento normativo che ha sollecitato l’introduzione della modifica che qui si propone.

Per effetto di essa, quindi, la condotta punita (con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni) consiste non solo nel fatto di acquisire direttamente dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, contributi, sovvenzioni o finanziamenti con una destinazione specifica, ma anche nel fatto di acquisire quei benefici da un soggetto diverso, ma in favore del quale lo Stato, altri enti pubblici o l’Unione europea si pongono come garanti dell’erogazione.

In secondo luogo, la modifica proposta tiene altresì conto del fatto che la posizione di garanzia, così come, per vero, la diretta erogazione possono venire assunte o essere effettuate da soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti pubblici la cui integrità patrimoniale si intende tutelare con la norma in esame.

Per questo si è previsto che l’erogazione o l’assunzione di garanzia è rilevante ai fini della fattispecie anche nel caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto che sia controllato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea: utilizzando un concetto di controllo che non pone problemi di tassatività essendo definito dal codice civile all’art. 2359, al quale fa espresso richiamo l’articolo 2 lettera b) del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Intervento che, di nuovo, nel concreto si impone in considerazione del fatto che l’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, al comma 1, dimette alla società SACE s.p.a., controllata da Cassa depositi e prestiti, di assumere la garanzia, peraltro con ulteriore diretta garanzia dello Stato per le obbligazioni di Sace s.p.a. (comma 5).

Contestualmente si è, altresì, ritenuto necessario elevare la pena, anche se con riferimento al solo massimo edittale per consentire al giudice una valutazione in concreto che tenga conto dell’effettiva dimensione del fatto. Questa modifica si è ritenuta necessaria in considerazione degli interessi in gioco, ma anche in ragione del fatto che rispetto alla più grave previsione di cui all’art. 640 bis c.p., con la quale soprattutto (e testualmente) l’art. 316-ter c.p., ma anche l’art. 316-bis c.p., si raccordano, la pena è stata di recente elevata, (sia nel minimo che nel massimo edittale) fino all’attuale sanzione della reclusione da anni due ad anni sette, per effetto dell’art. 30, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di tal che anche per la pena prevista per i reati di cui agli articoli 316-bis e 316-ter c.p. sembra opportuno un incremento.

La nuova conformazione dell’art. 316-bis c.p. verrebbe, quindi, ad essere la seguente: “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico, dall’Unione europea o da soggetti da essi controllati contributi, sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni”.

Comma 2. Le due modifiche all’art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) perseguono lo scopo di adeguare la fattispecie penale alle diverse forme con cui può avvenire l’acquisizione di benefici di natura economica presso lo Stato, enti pubblici o l’Unione europea da parte di un soggetto privato.

In particolare, in primo luogo, si è considerato che il finanziamento può non essere direttamente erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, ma può essere materialmente erogato da soggetti terzi rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l’Unione europea assumono la posizione di garanti. Secondo lo schema fatto proprio dell’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, che è, per l’appunto, l’intervento normativo che ha sollecitato l’introduzione della modifica che qui si propone.

Per effetto di essa, quindi, la condotta punita (con la reclusione da sei mesi a tre anni o della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri) consiste non solo nel fatto di acquisire direttamente dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, in modo indebito contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni, ma anche nel fatto di acquisire (sempre con quelle condotte) gli stessi benefici da un soggetto diverso, ma in favore del quale lo Stato, altri enti pubblici o l’Unione europea si pongo come garanti dell’erogazione.

In secondo luogo, la modifica proposta tiene altresì conto del fatto che la posizione di garanzia, così come, per vero, la diretta erogazione possono venire assunte o essere effettuate da soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti pubblici la cui integrità patrimoniale si intende tutelare con la norma in esame.

Per questo si è previsto che l’erogazione o l’assunzione di garanzia è rilevante ai fini della fattispecie anche nel caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto che sia controllato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea: utilizzando un concetto di controllo che non pone problemi di tassatività essendo definito dal codice civile all’art. 2359.

Intervento che, di nuovo, nel concreto si impone in considerazione del fatto l’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, al comma 1, dimette alla società SACE s.p.a., controllata da Cassa depositi e prestiti, di assumere la garanzia, peraltro con ulteriore diretta garanzia dello Stato per le obbligazioni di Sace s.p.a. (comma 5).

Contestualmente si è, altresì, ritenuto necessario elevare la pena, anche se con riferimento al solo massimo edittale per consentire al giudice una valutazione in concreto che tenga conto dell’effettiva dimensione del fatto. Questa modifica si è ritenuta necessaria in considerazione degli interessi in gioco, ma anche in ragione del fatto che rispetto alla più grave previsione di cui all’art. 640 bis c.p., con la quale soprattutto (e testualmente) l’art. 316-ter c.p., ma anche l’art. 316-bis c.p., si raccordano, la pena è stata di recente elevata, (sia nel minimo che nel massimo edittale) fino all’attuale sanzione della reclusione da anni due ad anni sette, per effetto dell’art. 30, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di tal che anche per la pena prevista per i reati di cui agli articoli 316-bis e 316-ter c.p. sembra opportuno un incremento.

La nuova conformazione dell’art. 316-ter c.p. verrebbe, quindi, ad essere la seguente: “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti dallo Stato, da altri enti pubblici, dall’Unione europea o da soggetti da essi controllati è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”.

Comma 3. Le due modifiche all’art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) perseguono lo scopo di adeguare la fattispecie penale alle diverse forme con cui può avvenire l’acquisizione di benefici di natura economica presso lo Stato, enti pubblici o l’Unione europea da parte di un soggetto privato.

In particolare, in primo luogo, si è considerato che il finanziamento può non essere direttamente erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, ma può essere materialmente erogato da soggetti terzi, rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l’Unione europea assumono la posizione di garanti. Secondo lo schema fatto proprio dell’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, che è, per l’appunto, l’intervento normativo che ha sollecitato l’introduzione della modifica che qui si propone.

Per effetto di essa, quindi, la condotta punita (con la pena della reclusione da due a sette anni) consiste non solo nel fatto di acquisire direttamente dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, con artifizi o raggiri e inducendo in errore il soggetto erogante, ma anche nel fatto di acquisire (sempre con condotte truffaldine) quei benefici da un soggetto diverso, ma in favore del quale lo Stato, altri enti pubblici o l’Unione europea si pongono come garanti dell’erogazione.

In secondo luogo, la modifica proposta tiene altresì conto del fatto che la posizione di garanzia può essere assunta e la diretta erogazione può essere effettuata da soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti pubblici la cui integrità patrimoniale si intende tutelare con la norma in esame.

Per questo si è previsto che l’erogazione o l’assunzione di garanzia è rilevante ai fini della fattispecie anche nel caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto che sia controllato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea: utilizzando un concetto di controllo che non pone problemi di tassatività essendo definito dal codice civile all’art. 2359, al quale fa espresso richiamo l’articolo 2 lettera b) del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Intervento che, di nuovo, nel concreto si impone in considerazione del fatto l’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, al comma 1, dimette alla società SACE s.p.a., controllata da Cassa depositi e prestiti, di assumere la garanzia, peraltro con ulteriore diretta garanzia dello Stato per le obbligazioni di Sace s.p.a. (comma 5).

La nuova conformazione dell’art. 640-bis c.p. verrebbe ad essere la seguente “La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell’Unione europee o da soggetti da essi controllati”.


 

Art. 44
Modifiche dell’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. All’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera g) del comma 1 è sostituta dalla seguente:

«g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell’Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali».

MOTIVAZIONE

La modifica dell’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risponde allo scopo di adeguare detta previsione alle diverse forme con cui può avvenire l’acquisizione di benefici di natura economica presso lo Stato, enti pubblici o l’Unione europea da parte di un soggetto privato.

La norma, infatti, preclude alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II (ossia le misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria) la possibilità di ottenere, fra le altre cose, (lettera g) “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, con estensione della medesima previsione, per effetto del comma 8, anche alle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice penale.

Con possibilità, inoltre, di applicazione provvisoria in forza del comma 3 e di estensione anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o ne determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.

A questo riguardo, in particolare, in primo luogo si è considerato che il finanziamento può non essere direttamente erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, ma può essere materialmente erogato da soggetti terzi rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l’Unione europea assumono la posizione di garanti. Secondo lo schema fatto proprio dell’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, che è, per l’appunto, l’intervento normativo che ha sollecitato l’introduzione della modifica che qui si propone.

Per effetto di tale innovazione, quindi, il divieto di ricevere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, riguarderebbe anche il caso in cui essi siano garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell’Unione europea.

In secondo luogo, la modifica proposta tiene altresì conto del fatto che la posizione di garanzia, così come, per vero, la diretta erogazione possono venire assunte o essere effettuate da soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti pubblici.

Per questo si è previsto che l’erogazione o l’assunzione di garanzia è vietata anche nel caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto che sia controllato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.

Intervento che, di nuovo, nel concreto si impone in considerazione del fatto l’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, al comma 1, dimette alla società SACE s.p.a., controllata da Cassa depositi e prestiti, di assumere la garanzia, peraltro con ulteriore diretta garanzia dello Stato per le obbligazioni di Sace s.p.a. (comma 5).

 


Art. 45
Voto plurimo nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati

1. I commi da 1 a 4 dell’articolo 127-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti.

“1. Gli statuti possono prevedere l’emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’articolo 2351, quarto comma, del codice civile. In deroga all’articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono tuttavia disporre la maggiorazione del voto in dipendenza del possesso delle azioni in capo al medesimo soggetto o di altre condizioni non meramente potestative concernenti il titolare delle azioni, se non nel rispetto e nei limiti previsti dall’articolo 127-quinquies.

2. Ferme restando le disposizioni degli articoli 2376,  2437 e 2373 del codice civile al ricorrere dei rispettivi presupposti, la deliberazione avente ad oggetto l’introduzione di una categoria di azioni a voto plurimo è validamente approvata con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369  del codice civile, a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa, purché tali voti contrari siano almeno pari al dieci per cento del capitale sociale avente diritto a voto.

3. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle deliberazioni in forza delle quali il medesimo effetto consegua direttamente o indirettamente, anche mediante fusione o scissione, a un’operazione in esito alla quale la società trasferisca la sede sociale all’estero.”

 

RELAZIONE

È noto che diversi ordinamenti giuridici stranieri, sia nell’ambito dell’Unione Europea sia al di fuori di essa, consentono alle società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, di derogare alla regola “one share one vote” mediante la previsione di categorie di azioni dotate di voto plurimo. Talvolta si tratta di una facoltà espressamente consentita dalla legge, in modo diretto, altre volte si tratta di un risultato che viene conseguito indirettamente, tramite la previsione di azioni con un diverso valore nominale, alle quali viene riconosciuto un numero di voti proporzionale al rispettivo valore nominale.

L’ordinamento giuridico italiano, in forza del combinato disposto dell’articolo 2351 del codice civile e dell’articolo 127-sexies del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), vieta alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati l’emissione di azioni a voto plurimo, se non nella peculiare forma delle azioni a voto maggiorato (c.d. “loyalty shares”), ai sensi dell’articolo 127-quinquies del predetto decreto, per le quali la maggiorazione del diritto voto dipende dal possesso continuativo delle azioni da parte del medesimo soggetto per almeno ventiquattro mesi.

È altresì noto che tale differenza di regolamentazione rischia di comportare una concorrenza tra ordinamenti, a danno del mercato borsistico italiano. Non sono mancati casi, del resto, nei quali la decisione di trasferire all’estero società italiane con azioni quotate in un mercato regolamentato o di scegliere un ordinamento estero per le società risultanti da fusioni alla quale partecipavano società quotate italiane sia stata motivata anche dalla possibilità di avvalersi di un regime giuridico favorevole alla previsione, diretta o indiretta, di azioni a voto plurimo.

Per questa ragione, in assenza di comprovati effetti negativi che tale istituto possa generare alle società che lo adottano, si ritiene preferibile lasciare all’autonomia statutaria e alle valutazioni del mercato la possibilità di emettere azioni a voto plurimo anche da parte di società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati. Il rispetto dei diritti delle minoranze e le esigenze di protezione delle dinamiche di mercato verrebbero in particolare assicurati – oltre che dagli ordinari contrappesi costituiti dall’approvazione delle assemblee speciali (articolo 2376 del codice civile) e/o dal diritto di recesso (articolo 2437 del codice civile), al ricorrere dei relativi presupposti – anche dall’introduzione del meccanismo del c.d. “whitewash”, quale condizione per l’approvazione della deliberazione che introduce una categoria di azioni a voto plurimo.

La medesima protezione, per evidenti ragioni di simmetria, verrebbe del resto prevista per ogni ipotesi nella quale una società italiana con azioni quotate in un mercato regolamentato intenda ottenere il medesimo risultato, mediante una deliberazione in forza della quale la società trasferisca la sede sociale all’estero.

 

 

 

Art. 46
Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative (in attesa verifica RGS)

1. Per il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 80 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l’incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l’innovazione, per l’anno 2020 sono destinati 20 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni nella forma del contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 150 milioni di euro finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi nonché ulteriori processi di investimento mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e delle PMI innovative di cui all’art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma.

4. Le start-up innovative cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 e le PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione secondo le modalità indicate all’articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, delle seguenti misure di sostegno in relazione alla crisi causata dall’epidemia da COVID-19:

  • le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;
  • i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;
  • il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti (inclusi i canoni di leasing) a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell’importo dovuto.

5. Alle operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 4 si applica quanto previsto dall’articolo 56, commi 6 e seguenti, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

6. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all’articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,».

7. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi.

8. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, in favore delle start-up innovative come definite dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell’art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo.

9. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», dopo l’articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis – Incentivi in «de minimis» all’investimento in start-up innovative.

  • A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, in alternativa a quanto previsto dall’articolo precedente, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
  • Sono ammissibili le sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.
  • Tali agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli Aiuti «de minimis».
  • L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali».

10. All’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n.33, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis – Incentivi in «de minimis» all’investimento in PMI innovative.

  • A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative.
  • Sono ammissibili le sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.
  • Tali agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli Aiuti «de minimis».
  • L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali”.

11. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 9 e 10.

12. All’art. 26-bis, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, le parole “di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000”, sono sostituite dalla parole “di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000”.

13. Per gli “Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità”, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle start-up innovative, sono destinati 40 milioni di euro per l’anno 2020.

14. Le agevolazioni previste per le start up nelle zone colpite dal sisma, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese al “Territorio del cratere sismico del centro Italia”, cioè il territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

15. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a … milioni di euro si provvede a valere su …

Relazione illustrativa

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, attuativo dell’ultimo “Decreto Crescita” (articolo 29, comma 3, del decreto-legge 34/2019).

L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (comma 1), dall’altro, ampliando la capacità di azione (comma 2).

Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della  capacità di azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita,  nell’attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese.

In considerazione anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale sta vivendo, emerge, infatti, la necessità da parte delle startup di un sostegno pubblico per sviluppare il proprio business caratterizzato principalmente da idee innovative che le contraddistinguono dalle altre società.

Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e “scalare il mercato”. E’, pertanto, necessaria un’evoluzione dello strumento Smart & Start Italia, che conduca ad estendere l’ambito di intervento dello strumento, ora, come detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali.

Per soddisfare tali esigenze, il comma 1 della norma in commento rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina di nuove modalità di intervento della misura che vadano nella predetta direzione.

In particolare, la conversione del prestito Smart & Start Italia a talune condizioni di capitalizzazione delle imprese potrà costituire un valido incentivo idoneo a favorire l’ingresso di privati nel capitale sociale. Il nuovo strumento agevolativo potrà consentire, dunque, la conversione del debito in uno strumento partecipativo, accompagnato dall’ingresso nel capitale sociale di un investitore e/o aumento del capitale stesso, la cui restituzione sarà legata al rendimento aziendale. Grazie a questa operazione potrà essere sostenuta la patrimonializzazione della startup e si concederà la liquidità necessaria alla startup stessa per poter sviluppare il proprio business.

Oltre a tale importante prospettiva di innovazione della misura, la norma prevede, al comma 2, l’attivazione di una nuova linea di intervento da affiancare alla misura smart&start, volta a facilitare l’incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e rafforzamento patrimoniale della start up innovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione anche l’investimento nelle start up da parte di investitori qualificati (misura “Smart Money”). La concessione dei predetti contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale “de minimis” (reg. UE n. 1407/2013), sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La prima delle suddette misure è particolarmente indicata, anche nella presente fase di emergenza, per fornire liquidità per l’acquisizione dei servizi di incubazione e accelerazione delle startup nella loro fase iniziale di sviluppo, soprattutto per quelle realtà non ancora in grado di presentare una progettualità matura per i finanziamenti di Smart&Start.

Al comma 3, si incrementa la dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020.

I commi 4 e 5 introducono una moratoria temporanea di 12 mesi per le linee di credito in essere tra startup e PMI innovative e banche.

Il comma 6, equipara le sole startup innovative – nel caso di contratti di ricerca extra muros – alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti di cui all’art. 1, comma 200 della legge 160/2019.

Il comma 7 proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del  Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Tale previsione è resa necessaria considerati gli effetti negativi per l’economia prodottisi, per il 2020, su tutto il comparto delle startup.

Il comma 8 riserva una quota di 200 milioni di euro del fondo di garanzia PMI in favore delle start up innovative come definite dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

I commi da 9 a 11 introducono un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative. In particolare il comma 9 prevede una detrazione d’imposta pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. Il comma 10 prevede la medesima detrazione d’imposta per i contribuenti che investono in PMI Innovative.

Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli Aiuti «de minimis».

Altri Paesi hanno adottato programmi analoghi quali il Seed Enterprise Investment Scheme del Regno Unito e il programma Tax Shelter for start-ups del Belgio.

La finalità della misura è di stimolare investimenti di importo limitato che sono parte essenziale del ciclo di vita di una start-up innovativa, sia nelle fasi iniziali, che nel suo passaggio a PMI innovativa, una volta decorsi i 5 anni dall’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.

La misura, proprio perché rivolta esclusivamente ad investitori persone fisiche, completa e integra il quadro delle misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle start up e delle PMI innovative, che attualmente si fonda su due pilastri: 1. gli incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche in start up e PMI innovative che si focalizza su un taglio di investimenti più elevato (agevolazioni fiscali del 30% fino a €1 milione per le persone fisiche e del 30% fino a €1,8 milioni per le persone giuridiche) e 2. il Fondo Nazionale di Innovazione che interviene con investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di start-up, scaleup e PMI innovative.

Con i predetti commi si intende invece incentivare la raccolta di capitale per quelle start-up innovative e PMI innovative che ancora hanno valori della produzione ridotti e potenziarne la capitalizzazione per favorirne la crescita e più in generale per colmare il divario esistente tra l’Italia e altri paesi UE nel venture capital rivolto a queste categorie di imprese. 

Il comma 12 (Investor Visa for Italy) concerne il dimezzamento delle soglie minime per l’attrazione di investimenti verso le società di capitali e le startup innovative.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Legge di Bilancio 2017”) ha introdotto (art. 1, comma 148) una nuova tipologia di visto dedicata ai cittadini non Ue che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l’economia e per la società italiana; a tal fine è aggiunto al d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) l’articolo 26-bis, dal titolo “Ingresso e soggiorno per investitori”, il quale prevede che possano candidarsi al visto i cittadini non Ue che effettuano un investimento in una delle seguenti tipologie: 2 milioni di euro in titoli di Stato a medio-lungo termine; almeno 1 milione di euro in società di capitali italiane (500mila euro nel caso di start-up innovative ex decreto legge. 179/2012); almeno 1 milione di euro per donazioni in ambito culturale, ambientale e sociale. La definizione delle modalità e delle procedure di candidatura per il nulla osta al visto è rimessa a un decreto attuativo, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, con il concerto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministro dell’Interno, il 21 luglio 2017. La procedura di richiesta del nulla osta al visto, gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, avviene attraverso la piattaforma investorvisa.mise.gov.it.

Dalla prima fase attuativa del programma “Investor Visa” emerge che la misura ha finora incontrato un interesse limitato: dalla fine del 2017 ad oggi sono pervenute 15 candidature, di cui 9 hanno portato al rilascio di visti per investitori (4 di esse riguardano operazioni di investimento in società di capitali per € 1 milione ciascuno; 3 riguardano investimenti in start-up innovative per € 500.000 ciascuno; 2 riguardano investimenti in titoli di Stato per € 2 milioni ciascuno).

La presente disposizione mira pertanto a incentivare l’utilizzo del programma, con particolare enfasi sulle forme di investimento a carattere produttivo, attraverso un dimezzamento delle soglie finanziarie per le operazioni dirette verso le società di capitali (da 1 milione a 500mila euro) e, in particolare, verso le start-up innovative (da 500mila a 250mila euro). Queste ultime, in particolare, scontano, rispetto alle altre imprese innovative europee, un notevole ritardo in termini di disponibilità di capitale di rischio. Il rapporto Dealroom.co 2019, ad esempio, mette in luce che al terzo trimestre 2019 le dimensioni del mercato italiano del venture capital risultavano di 13 volte inferiori rispetto a quelle del Regno Unito, di 10 volte rispetto alla Germania, e di 5 rispetto alla Francia.

La riduzione della soglia finanziaria renderebbe l’Italia più competitiva nel contesto europeo, che attualmente presenta 20 schemi nazionali di residenza per investitori esteri. Il rapporto “Schemi di cittadinanza e residenza per investitori nell’Unione europea” pubblicato dalla Commissione europea a fine 2018 evidenzia che l’Italia si posiziona nella fascia dei Paesi che prevedono le soglie finanziarie più elevate. Paesi come Francia e Spagna richiedono disponibilità finanziarie significativamente inferiori.

Mentre il comma 9 prevede la riduzione delle soglie minime per le tipologie di investimento in società di capitali e start-up innovative, il comma 10 allinea l’ammontare delle corrispondenti disponibilità finanziarie minime richieste agli investitori.

Il comma 13 incrementa le risorse finanziarie del capitolo 7476 “Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità” dello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini del potenziamento degli interventi di valorizzazione e tutela dei titoli della proprietà industriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle start-up innovative, di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale-UIBM, secondo le indicazioni programmatiche formulate con Direttiva del Ministro. L’incremento richiesto della dotazione finanziaria del capitolo 7476 è finalizzato a sostenere e stimolare in questo periodo di emergenza una veloce ripresa degli investimenti delle PMI connessi alla valorizzazione economica dei titoli della proprietà industriale soprattutto con il rifinanziamento delle misure brevetti+, disegni+ e marchi+ che risultano fortemente utilizzate dalle PMI stesse. Infatti, con le risorse generalmente a disposizione, i bandi annuali per la concessione dei contributi vengono chiusi dopo pochissimi giorni. Ad esempio il bando brevetti+ aperto a fine gennaio 2020 è stato chiuso dopo sole 24 ore, con oltre 400 domande presentate (la dotazione finanziaria era di 26,8 milioni di euro). Pertanto il rifinanziamento di queste ed altre misure si ritiene correlato allo stato di emergenza in quanto collegato alle contingenti e gravi difficoltà economiche e finanziarie delle imprese, specie di quelle di piccole dimensioni.

Comma 14: con il D.M. 24 settembre 2014, come modificato dal D.M 9 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite Invitalia, ha creato “Smart&Start”, un progetto di finanziamento per startup innovative al fine di favorire e sviluppare la nuova imprenditorialità italiana. Il progetto “Smart&Start” finanzia tramite agevolazioni le startup innovative, di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo D.l. n.179/2012.

Possono beneficiare delle suddette agevolazioni le startup che presentano un progetto imprenditoriale di significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o orientato allo sviluppo nel campo dell’economia digitale.

Va considerato, tuttavia, che attualmente il progetto “Smart&Start” riguarda le startup innovative con sede su tutto il territorio italiano, con un trattamento privilegiato riservato alle startup localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone del territorio del cratere sismico aquilano, ma non il “territorio del cratere sismico del centro Italia”, cioè il territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n°189, convertito con modificazioni nella Legge 15 dicembre 2016, n°229, e successive modificazioni e integrazioni.

La proposta in questione quindi va a modificare il D.M. del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, in modo da includere tra i beneficiari delle agevolazioni del progetto “smart&start” anche il territorio del cratere sismico del centro Italia.

 

 

Art. 47
Limiti ai rincari su mascherine e altri dispositivi di protezione individuale

1. Fino al termine della cessazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, al fine di contenere i rischi di contagio tra la popolazione favorendo il massimo accesso a taluni prodotti utili alla prevenzione e di contrastare eventuali dinamiche speculative in danno dei consumatori, i produttori dei prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, elencati nell’allegato 1, nonché dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e delle mascherine chirurgiche, sono tenuti ad indicare il prezzo massimo di vendita consigliato. In caso di importazione dei dispositivi di protezione individuale di protezione delle vie respiratorie e delle mascherine chirurgiche il prezzo massimo di vendita consigliato è indicato dal soggetto importatore prevedendo un margine di ricarico sulla base di fattori fisiologici di mercato e comunque in ogni caso non superiore al 50% del costo di importazione.

2. Il prezzo finale di vendita al consumo praticato dai rivenditori finali non può in ogni caso superare l’importo indicato nella colonna A di cui all’allegato 1.

3. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. All’accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di Finanza e gli organi di polizia locale. Gli organi accertatori inoltrano senza ritardo i verbali al Comune, che vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all’irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma. I relativi proventi sono attribuiti nella misura del 70% al comune nel quale le violazioni hanno luogo e per il 30% allo Stato.

5. L’obbligo di indicare il prezzo massimo di vendita consigliato di cui al comma 1 può essere esteso, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a tutti i prodotti ritenuti essenziali in situazioni di comprovata necessità ed urgenza.

 

Art. 48
Nucleo degli esperti di politica industriale

1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l’attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale, di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 .

 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente   riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

3. All’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.

Relazione illustrativa

Con la norma in esame si prevede lo stanziamento di 300.000 euro annui per il triennio 2020-22 per integrare la dotazione di 106.000 euro del capitolo di spesa n. 2234 e consentire di riattivare il nucleo degli esperti di politica industriale. Il nucleo, introdotto dalla disposizione di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, poteva inizialmente far ricorso alle risorse stanziate dallo stesso articolo per far fronte a diverse esigenze, fra cui quelle relative alla sua istituzione e al suo funzionamento.

Lo stanziamento originario era piuttosto cospicuo, risultando pari a sei miliardi di lire annui; circostanza quest’ultima, che aveva indotto il legislatore dell’epoca a prevedere la necessità da parte del Ministero di richiedere alle Commissioni Parlamentari competenti l’autorizzazione del programma finanziario per ogni esercizio in corso allo scopo di poter attivare le forme di collaborazione ivi previste. Tuttavia, a causa della progressiva diminuzione dello stanziamento relativo a questa autorizzazione di spesa, ormai da tempo considerevolmente ridotto rispetto a quello originario (da 6 miliardi di lire annui si è passati ai 106.000 euro attuali), non è stato più possibile procedere alla nomina del suddetto nucleo per assenza di risorse finanziarie necessarie a coprirne il costo di funzionamento.

Il comma 1 dell’articolo, quindi, prevede, in primo luogo, di incrementare di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, lo stanziamento destinato alle spese di funzionamento del più volte citato nucleo per poterlo ricostituire al fine specifico di potenziare e rendere più efficace l’attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19.

Il secondo comma dispone la copertura degli oneri, pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,  cui si provvederà mediante corrispondente   riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico

Si prevede altresì, al terzo comma, l’eliminazione del prescritto preliminare passaggio presso le Commissioni Parlamentari competenti, attualmente contemplato dall’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Invero, siffatto iter procedurale risulterebbe ormai eccessivamente gravoso, in considerazione dell’ammontare delle risorse stanziate per questa finalità, che, sia pure incrementate con la presente disposizione, si configurano decisamente molto esigue rispetto a quelle ben più consistenti inizialmente previste dal legislatore del 1999.  Fra l’altro, si rende necessario semplificare tale procedimento per consentire di non frustrare l’esigenza posta alla base della norma in questione, finalizzata a fornire, nel più breve tempo possibile, l’ausilio del nucleo di esperti al sistema produttivo del paese, così gravemente messo in crisi dai recenti eventi legati all’emergenza COVID -19.


Art. 49
Proroga delle agevolazioni dei patti territoriali e dei contratti d’area

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell’ambito dei patti territoriali e dei contratti d’area di cui all’articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 maggio 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello sviluppo economico procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici».

Relazione illustrativa

La norma opera una rimessione in termini a favore delle imprese che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano proceduto agli adempimenti (presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’ultimazione dell’intervento  agevolato e le spese sostenute per la realizzazione  dello  stesso) di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 per la definizione  dei  patti  territoriali  e  dei contratti d’area.

La proroga della scadenza al 31 maggio 2020 si rende necessaria al fine di non sanzionare con la decadenza dei benefici, in questo momento di crisi economica legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, le imprese che, per causa ad esse non imputabile, non siano riuscite a presentare le dichiarazioni sostitutive previste dal decreto crescita.

 

Art.
Provvedimento straordinario di integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli

1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dota-zione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 20 milioni di eu-ro con apposito capitolo di spesa per l’anno 2020.

2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo comma, un contributo nella misura del settanta per cento dell’importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di 6 mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell’alloggio.

3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di loca-zione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2008, non-ché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.

 

Art. 50
Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

  • Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettera c) e comma 5, lettera c) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2017, n. 78 e recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico, il termine previsto per il 31 maggio 2020 e già prorogato per effetto dell’articolo 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l’anno d’obbligo 2019 l’emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all’articolo 14-bis, comma 1 del decreto di cui al comma 1 decorre dal 15 novembre 2020.
  • Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011 n.218, sono riconosciuti, subordinatamente all’esito delle verifiche di cui all’articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.

 

Relazione illustrativa

I dati di monitoraggio per il meccanismo dei Certificati bianchi (CB),al termine per la verifica del conseguimento dell’obbligo 2018 (31 maggio 2019) hanno evidenziato che per colmare l’attuale carenza di certificati, ai fini dell’obbligo 2019 (31 maggio 2020 prorogato per effetto del c.d. “DL Cura Italia” al 22 luglio 2020) dovranno essere emessi almeno 0,6milioni di CB virtuali. Inoltre, in considerazione dell’attuale basso tasso di generazione di CB derivanti da nuovi progetti, si riscontra un’ulteriore difficoltà legata alla capacità del mercato di garantire il riscatto dei CB virtuali entro la data massima prevista dal D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., ovvero entro il 31 maggio 2021.

A questa situazione di scarsa liquidità del mercato dei CB, si è aggiunta l’attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19, con ulteriori inevitabili impatti sul meccanismo nel suo complesso. Infatti, il rallentamento nella gestione ordinaria dell’intero meccanismo e il probabile rallentamento di nuovi investimenti in efficienza energetica determinerà una ancora più marcata riduzione di liquidità del mercato.

Anche se il c.d.“DL Cura Italia”ha permesso di posticipare dal 31 maggio 2020, al 22 luglio 2020,il termine per la verifica del conseguimento dell’obbligo 2019, nonché di chiudere la presentazione delle istanze CAR dal 31 marzo 2020, al 22 maggio 2020, la norma in discussione interviene con disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità a mercato dei CB.

Nello specifico la norma proposta prevede (comma 1) una proroga della chiusura dell’anno d’obbligo 2019,dalla data del 22 luglio 2020, fino al 30 novembre 2020. Tale possibilità garantirebbe al mercato un tempo più adeguato per potersi riassestare dopo l’attuale emergenza.

Il comma 2, con riferimento ai Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), permette al contempo di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato, tramite l’anticipo dell’inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che a normativa vigente dovrebbero attendere il 1 gennaio dell’anno successivo. Tale previsione è introdotta in considerazione del fatto che, specialmente nell’attuale periodo in cui l’emergenza coronavirus è passibile di generare ritardi di alcuni mesi sulle date di entrate in esercizio preventivate per effetto della dilazione delle attività produttive, non risulta necessaria l’attesa del primo gennaio dell’anno successivo per dare inizio al regime incentivante. Con l’applicazione della norma proposta si permette quindi, oltre all’anticipo del periodo di rendicontazione, anche l’anticipo della data di inizio dell’emissione degli incentivi, salvaguardando i piani industriali alla base degli investimenti sostenuti.

 

 

Art. 51
Fondo emergenze emittenti locali (in attesa RGS)

Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l’Innovazione dell’Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Le emittenti locali che beneficeranno dell’erogazione del presente stanziamento emergenziale assumono l’obbligo di veicolare l’informazione riguardante l’emergenza Covid 19 dell’autorità governativa nazionale, del parlamento e della protezione civile, all’interno dei propri spazi informativi.  Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, contenenti i criteri di verifica dell’effettiva veicolazione degli obblighi informativi di cui al precedente paragrafo, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. I Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede mediante (….)

 

Relazione

Le emittenti radiotelevisive locali, a seguito dell’emergenza corona virus, stanno registrando un tracollo degli investimenti pubblicitari, che sono sempre le prime voci di spesa soggette a taglio, da parte delle aziende durante le situazioni di crisi. Tali disdette risultano ancor più motivate dal fatto che gli esercizi commerciali e la quasi totalità delle piccole aziende sono chiuse. In questo caso un massiccio ricorso alla cassa integrazione per il settore radiotelevisivo locale, oltre ad oneri per lo stato, comporterebbe il venir meno del servizio informativo locale che, nell’attuale situazione emergenziale risulta quanto mai di interesse generale. L’utilità di tale servizio, mai come in questo momento, è riconosciuta dagli stessi cittadini nonché dalle autorità locali, come comprovato dalla sorprendente impennata degli indici di ascolto del comparto, anche dovuta all’eccezionale incremento del livello produttivo dei programmi informativi territoriali. La norma ha lo scopo di mantenere prevedere un fondo aggiuntivo per le emittenti locali che, in questo momento, sono in prima linea nell’informazione di emergenza e a garantire che sia veicolata l’informazione riguardante l’emergenza Covid 19 dell’autorità governativa nazionale, del parlamento e della protezione civile, all’interno degli spazi informativi delle emittenti locali stesse.

 

 

Art.52
Transizione Industria 4.0 (da definire)

Art. 53
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (in attesa verifica RGS)

 

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario  e la realizzazione degli obiettivi istituzionali attribuiti all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Invitalia, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell’ISTAT di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 461, ultimo periodo.

 

 

 

 

 

Art. 54
Unità di valutazione degli effetti di finanza pubblica delle operazioni di partenariato pubblico privato

1.     È istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’Unità di valutazione degli effetti sulla finanza pubblica derivanti dalle operazioni di partenariato pubblico privato (PPP).

2.     L’Unità opera alle dirette dipendenze del Ragioniere Generale dello Stato ed è composta da otto componenti, di cui tre dipendenti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e cinque esperti estranei alle pubbliche amministrazioni scelti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra soggetti di comprovata esperienza ed elevata professionalità nel PPP, nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono disciplinati i compiti e le modalità di funzionamento dell’Unità di collaborazione con le Amministrazioni e i soggetti pubblici aggiudicatori competenti sul PPP per gli aspetti non riguardanti la finanza pubblica.  Agli esperti estranei alle pubbliche amministrazioni è riconosciuto un compenso omnicomprensivo nel limite massimo complessivo di 100.000 euro per l’anno 2020 e 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.

3.    Per le finalità di cui al comma 1, le operazioni di partenariato pubblico privato sono comunicate dall’Unità che considera gli effetti contabili e ne indica la compatibilità con i saldi di finanza pubblica; nonché ne valuta gli effetti di efficacia ed efficienza, altrimenti conseguibili.

4.     L’Unità collabora e supporta i soggetti aggiudicatori a cui spetta la scelta degli interventi da effettuare per valutare se le opere o i servizi proposti dalle medesime amministrazioni possano essere realizzati in PPP stimandone il relativo impatto. 

5.     L’Unità in adempimento alle indicazioni EUROSTAT e ai sensi dell’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, supporta allo sviluppo del portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico

6.     Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma si propone di rilanciare gli investimenti in infrastrutture e/o servizi non produttivi di debito e disavanzo pubblico attraverso l’incentivazione e lo sviluppo del partenariato pubblico privato. L’obiettivo è quello di realizzare operazioni idonee a soddisfare il fabbisogno di infrastrutture, fisiche e non, e ad assicurare l’erogazione di servizi, anche nelle forme outcome-based, capaci di generare reale crescita economica e/o sociale, a tutela degli equilibri di finanza pubblica e dell’efficientamento della spesa.

Per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico predette, la norma prevede l’istituzione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell’Unità di valutazione degli effetti sulla finanza pubblica derivanti dalle operazioni di partenariato pubblico privato (comma 1). L’Unità opera a diretto riporto del Ragioniere Generale ed è composta di 8 membri, scelti tra soggetti di comprovata esperienza ed elevata professionalità, di cui 5 non appartenenti alle pubbliche amministrazioni. La nomina dei componenti, i compiti e le modalità di funzionamento dell’Unità sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 2). L’Unità è chiamata a valutare gli effetti contabili delle operazioni di PPP, la relativa compatibilità con i saldi di finanza pubblica, nonché gli effetti in termini di efficacia ed efficienza, altrimenti conseguibili, con le medesime operazioni (comma 3). Nel rispetto del riparto di competenze, l’Unità collabora sinergicamente e supporta i soggetti aggiudicatori, a cui spetta la scelta degli interventi da effettuare, per valutare se le opere e/o i servizi proposti dai medesimi soggetti possano essere realizzati in PPP e con quale impatto rispetto ai saldi di finanza pubblica.

 

 

Art. 55
Studiare Sviluppo S.r.l.

1. Studiare Sviluppo S.r.l., in quanto società in house alle Amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese le Agenzie governative, interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che esercita i diritti del socio, può collaborare con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI), anche mediante forme di partenariato contrattuale, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del Regolamento UE n. 2015/1017 del 25 giugno 2015. La Società di cui al precedente periodo, nell’ambito delle attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all’attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, fornisce assistenza e supporto alle Amministrazioni di riferimento in materia di capacity building, efficienza amministrativa e progettazione di interventi.

2. Nell’ambito della politica di coesione europea e nazionale, l’Agenzia per la coesione territoriale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi dell’assistenza di Studiare Sviluppo S.r.l. per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali con le Regioni e gli enti locali.

3. L’espletamento delle attività di assistenza e supporto di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato da convenzioni stipulate accordi tra Studiare Sviluppo S.r.l. e le amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa è volta ad ampliare, attraverso l’operatività di Studiare Sviluppo S.r.l., l’offerta di assistenza e supporto alle pubbliche amministrazioni di riferimento in materia di progettazione e attuazione di programmi e progetti e delle connesse capacità amministrative, nonché in relazione all’attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.

La proposta connette tale rafforzamento dell’offerta di servizi ai finanziamenti, e ai cofinanziamenti, nazionali, europei ed internazionali, nonché alle attività di consulenza sugli investimenti del Polo europeo (PECI), legando in tal modo l’operatività della società a favore delle pubbliche amministrazioni di riferimento all’insieme dei finanziamenti e dei servizi connessi, con particolare riferimento a quelli di origine europea.

In particolare, il comma 1 qualifica Studiare Sviluppo S.r.l. quale società in house alle Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le Agenzie, e la abilita a collaborare con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e ad offrire assistenza e supporto alle Amministrazioni di riferimento in materia di progettazione di interventi, efficienza amministrativa e capacity building nell’ambito delle attività di supporto alla definizione e attuazione di progetti e programmi finanziati o cofinanziati e all’attuazione di politiche pubbliche.

Il comma 2, nel quadro della politica di coesione, prevede che l’Agenzia competente in materia può avvalersi di Studiare Sviluppo S.r.l. al fine di promuovere e realizzare progetti di sviluppo territoriale, finanziati con risorse europee e nazionali, con le Regioni e gli Enti locali.

Il comma 3, a chiusura dell’intervento normativo, prevede quindi che le attività di assistenza e supporto disciplinate dai commi precedenti siano formalizzate attraverso convenzioni da stipulare accordi tra Studiare Sviluppo S.r.l. e le Amministrazioni interessate ad avvalersi dei servizi citati.

 


Art. 56
Misure per l’export

1. All’articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)         al comma 1:

1)         all’alinea, le parole “150 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “400 milioni” [richiesta MAECI: “650 milioni”];

2)         alla lettera d), le parole “di importanza minore (de minimis)” sono soppresse;

3)         dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) costituzione presso Simest SpA di un fondo di garanzia per i finanziamenti concessi dal fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a favore delle piccole e medie imprese. Criteri e modalità di operatività del fondo di cui alla presente lettera sono stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”.

b)         al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) nell’ambito degli stanziamenti di cui al comma 1), il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese”.

2. Relativamente al fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure:

a)         le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 126, comma 4, del DL n. 18/2020;

b)         con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;

c)         fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell’articolo 72, comma 1, lettere d) e d-bis) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.

3. 3. Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente le assunzioni di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417  per l’anno 2020 e a euro 1.189.583 per l’anno 2021, si provvede  quanto a euro 713.750 per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro 951.667 per l’anno 2020 e a euro 1.189.583 per l’anno 2021 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l’anno 2020, di euro 15 milioni per l’anno 2021 e di euro 15 milioni per l’anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020, a 15 milioni di euro per l’anno 2021 e a 15 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. All’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole “11 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “15,5 milioni per l’anno 2020, 6,5 milioni per l’anno 2021 e 2,5 milioni per l’anno 2022”;

b) al terzo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti di forniture, lavori e servizi di cui al presente comma possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016.”. (Far confluire in norma generale su semplificazione appalti)

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 4,5 milioni per l’anno 2020, euro 4 milioni per l’anno 2021 ed euro 2,5 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Relazione illustrativa

Comma 1

La disposizione rifinanzia per ulteriori 250 milioni [richiesta MAECI: ulteriori 500 milioni] il fondo di promozione integrata di cui all’articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020. Inoltre si consente, nell’ambito della dotazione di detto fondo, di costituire un fondo di garanzia, al fine di sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti. Per avvalersi appieno delle possibilità concesse dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni, si sopprime il riferimento ai limiti degli aiuti de minimis per i cofinanziamenti a fondo perduto previsti dalla lettera d) dell’articolo 72, comma 1, del DL n. 18/2020.

Comma 2

La norma dispone un ulteriore rifinanziamento del fondo 394/81, strumento che negli anni recenti ha riscontrato un forte interesse da parte delle imprese e risulta pertanto ancora più necessario in questa fase volta al rilancio della penetrazione dei mercati esteri da parte del sistema Paese.

Inoltre, la disposizione consente al Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 di incrementare temporaneamente fino al doppio i massimali di finanziamento previsti, per ciascuno degli strumenti di finanziamento previsti dal fondo 394/81, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016. E’ inoltre consentito che, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea, i finanziamenti agevolati sul fondo 394/81, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi delle lettere d) e d-bis) del comma 1 dell’articolo 72 del DL n. 18/2020, possono essere concessi temporaneamente anche oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis. Le due previsioni temporanee introdotte dalla disposizione in esame si applicano ai finanziamenti fino al 31 dicembre 2021.

Comma 3

La disposizione autorizza, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. La disposizione si rende necessaria in ragione dello straordinario ed immediato impegno richiesto all’ICE per la promozione del sistema economico italiano in questo particolare momento di crisi. Stante la funzionalità della misura ad un’adeguata proiezione internazionale dell’Italia nell’attuale situazione di crisi, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alla Tabella A della legge di bilancio 2020, voce MAECI, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 4

La disposizione autorizza la spesa di euro 10 milioni per l’anno 2020 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, potenziando la partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali e il correlato sistema di alta formazione e ricerca nel settore di meteo-climatologia di Bologna. E’ inoltre previsto che fino al 31 dicembre 2022 la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, operi con i poteri e con le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Il Tecnopolo di Bologna si candida oggi a diventare un ecosistema di alta-tecnologia Big Data che lega formazione, ricerca e territorio.

Grazie ad una straordinaria e sinergica cooperazione tra amministrazioni è stato infatti già attratto nell’area il più grande Centro di Elaborazioni dati in materia di metereologica e climatologia del mondo, quello del Centro Elaborazioni Dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), che sarà operativo da inizio 2021 e per il quale l’Organismo internazionale effettuerà investimenti dell’ordine di 120 milioni di euro. Inoltre nell’area sarà anche presente il nuovo grande centro di calcolo europeo EuroHPC del valore di 240 milioni di euro, di cui 120 finanziati dalla Commissione UE.  Con la Brexit si è oggi aperta l’eccezionale opportunità di attirare in Italia ulteriori strutture dell’ECMWF, a partire dai servizi Copernicus, finanziati dalla Commissione Europea, e, in prospettiva, il Quartier generale dell’Organismo. L’organismo, quale leader mondiale nell’elaborazione di dati concernenti previsioni meteorologiche a medio termine, è infatti delegato dalla Commissione europea alla conduzione di servizi del programma europeo Copernicus (osservazione spaziale della terra), gestendo risorse UE dell’ordine (nel periodo 2013 – 2019) di 300 milioni di euro da rifinanziare nel prossimo quinquennio. E’ quindi emersa la volontà delle Istituzioni UE di trasferire la gestione delle risorse finanziarie dei predetti servizi Copernicus in capo ad organizzazioni localizzate nel territorio UE. Pertanto l’Organismo ha aperto una call tra i suoi Stati Membri interessati alla localizzazione nel proprio territorio degli uffici che gestiscono i programmi Copernicus.

L’operazione è strategica e di interesse per il nostro Paese in relazione alla competitività delle imprese italiane del settore, allo sviluppo della ricerca del calcolo, alla formazione, all’innovazione e, più in generale, all’incremento del capitale immateriale per la produttività del Paese con interesse per profili di cambiamenti climatici e monitoraggio dell’atmosfera (servizi che ECMWF gestisce per conto dell’UE nell’ambito del programma Copernicus). A tali spese si aggiungono quelle correlate a indotto su scuole, abitazioni e servizi diversi derivanti dall’afflusso a Bologna di scienziati del settore. Vale la pena evidenziare che studi del settore stimano l’impatto dell’indotto degli investimenti nel settore meteo-climatico con un ritorno dell’ordine di 6 euro per ogni euro investito.

Comma 5

La disposizione adegua l’ordinamento italiano al posticipo al 2021 dell’Esposizione internazionale di Dubai, che il Governo degli Emirati arabi uniti ha richiesto in connessione con la pandemia in atto. Con la lettera a) si adeguano gli stanziamenti alle maggiori esigenze derivanti, da un lato, dall’allungamento dei tempi di preparazione e, dall’altro, dalle misure sanitarie rafforzate che debbono essere adottate nel cantiere. Con la lettera b), si proroga di un anno il Commissariato generale di sezione, in modo da consentire l’ordinato smantellamento del padiglione italiano alla fine della manifestazione. Con la lettera c), si prevedono disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di appalti, in modo da assicurare continuità operativa e il necessario snellimento delle procedure, per rispondere adeguatamente all’emergenza.


Art. 57
Completamento del Tecnopolo di bologna come struttura di ricerca meteorologica internazionale

1. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l’anno 2020 e di euro 25 milioni per l’anno 2021. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020 e a 25 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e a 15 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Relazione illustrativa

La disposizione autorizza la spesa di euro 20 milioni per l’anno 2020 e di euro 25 milioni per l’anno 2021 per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, potenziando la partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali e il correlato sistema di alta formazione e ricerca nel settore di meteo-climatologia di Bologna. È inoltre previsto che fino al 31 dicembre 2022 la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, operi con i poteri e con le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Il Tecnopolo di Bologna si candida oggi a diventare un ecosistema di alta-tecnologia Big Data che lega formazione, ricerca e territorio.

Grazie ad una straordinaria e sinergica cooperazione tra amministrazioni è stato infatti già attratto nell’area il più grande Centro di Elaborazioni dati in materia di metereologica e climatologia del mondo, quello del Centro Elaborazioni Dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), che sarà operativo da inizio 2021 e per il quale l’Organismo internazionale effettuerà investimenti dell’ordine di 120 milioni di euro. Inoltre nell’area sarà anche presente il nuovo grande centro di calcolo europeo EuroHPC del valore di 240 milioni di euro, di cui 120 finanziati dalla Commissione UE.

Con la Brexit si è oggi aperta l’eccezionale opportunità di attirare in Italia ulteriori strutture dell’ECMWF, a partire dai servizi Copernicus, finanziati dalla Commissione Europea, e, in prospettiva, il Quartier generale dell’Organismo. L’organismo, quale leader mondiale nell’elaborazione di dati concernenti previsioni meteorologiche a medio termine, è infatti delegato dalla Commissione europea alla conduzione di servizi del programma europeo Copernicus (osservazione spaziale della terra), gestendo risorse UE dell’ordine (nel periodo 2013 – 2019) di 300 milioni di euro da rifinanziare nel prossimo quinquennio. È quindi emersa la volontà delle Istituzioni UE di trasferire la gestione delle risorse finanziarie dei predetti servizi Copernicus in capo ad organizzazioni localizzate nel territorio UE. Pertanto l’Organismo ha aperto una call tra i suoi Stati Membri interessati alla localizzazione nel proprio territorio degli uffici che gestiscono i programmi Copernicus.

L’operazione è strategica e di interesse per il nostro Paese in relazione alla competitività delle imprese italiane del settore, allo sviluppo della ricerca del calcolo, alla formazione, all’innovazione e, più in generale, all’incremento del capitale immateriale per la produttività del Paese con interesse per profili di cambiamenti climatici e monitoraggio dell’atmosfera (servizi che ECMWF gestisce per conto dell’UE nell’ambito del programma Copernicus). A tali spese si aggiungono quelle correlate a indotto su scuole, abitazioni e servizi diversi derivanti dall’afflusso a Bologna di scienziati del settore. Vale la pena evidenziare che studi del settore stimano l’impatto dell’indotto degli investimenti nel settore meteo-climatico con un ritorno dell’ordine di 6 euro per ogni euro investito.

 

Capo II
Regime quadro aiuti

Art. 58
Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

  • In deroga all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia da Covid-19, accedono agli aiutiprevisti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione

 

Relazione illustrativa

Come regola generale della normativa europea sugli aiuti di Stato, le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero. Questo principio (c.d. principio Deggendorf) fa parte di tutte le linee guida sulla compatibilità degli aiuti di Stato e dei regolamenti generali di esenzione per categoria.

Detto principio già non si applica – per espressa previsione normativa europea – nei casi di indennizzo dei danni derivanti da calamità naturale.

Analogamente, considerata la qualifica di evento eccezionale della pandemia covid-19 e, quindi, l’assoluta eccezionalità, temporaneità e la natura emergenziale delle misure di aiuti di Stato adottate per l’emergenza covid-19, in conformità con il Temporary Framework della Commissione europea, la stessa Commissione, attese anche le circostanze specifiche dell’epidemia COVID-19 e l’impatto sull’economia, ha comunicato che questo principio non si applica alle misure di cui al Temporary Framework per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus.

Pertanto, solo nel caso di aiuti concessi conformemente alle misure di cui al quadro temporaneo della Commissione europea e solo per il periodo di vigenza dello stesso, possono essere concessi aiuti anche a imprese che hanno ancora l’obbligo di rimborsare ulteriori aiuti illegali e incompatibili, fermo restando l’adempimento di tale obbligo.

Un approccio simile fu adottato nel contesto del quadro temporaneo al momento della crisi finanziaria del 2008.

Pertanto, attesa la norma nazionale che prevede il divieto generale di concedere aiuti alle imprese soggette ad un ordine di recupero pendente ai sensi dell’art.46 della legge n.234 del 24 dicembre 2012, in considerazione dell’applicabilità del richiamato quadro temporaneo, si rende necessario disporre una deroga alla suddetta norma nazionale, limitata nel merito e nel tempo, come sopra descritto, per le misure di aiuti adottate per l’emergenza covid-19 conformemente al quadro temporaneo della Commissione europea e per il periodo di vigenza dello stesso.

L’erogazione dell’aiuto sarà disposto al netto di quanto il soggetto beneficiario è tenuto a restituire e che non è ancora stato recuperato.


 

Art. 59
Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

  1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
  2. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
  3. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
  4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.
  5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
  6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.
  7. Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo possibile.

Relazione illustrativa

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali alle imprese ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

Il regime quadro di cui al presente articolato ha natura procedurale e adempie agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all’emergenza Covid-19.

Il regime-quadro sarà notificato in modo che, una volta autorizzato dalla Commissione europea, gli enti indicati (vedi comma 1 di ciascun articolo) possano procedere alla concessione di aiuti, a condizione che gli stessi rientrino fra quelli approvati dalla Commissione europea, rispettino le condizioni dettate dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, come modificata ed integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final e successive modifiche e rispettino altresì eventuali limiti e condizioni apposti dal presente regime.

Gli enti di cui sopra potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il presente regime-quadro (o a condizioni diverse) solo qualora procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo detta preventiva autorizzazione.


 

Art. 60
Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazion edi cui al comma 1.

3. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.

4. L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.

5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi ent idi cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 o all’articolo 61, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l’ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.

7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L’intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori. Quando sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia”

8. Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Relazione illustrativa

Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

Con tale disposizione, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si prevede la facoltà delle Regioni e delle Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio, di adottare misure di aiuto alle imprese, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della  Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modificazioni.

Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa. Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Con il comma 3 si prevede la possibilità di concedere aiuti alle imprese attive nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare l’aiuto complessivo concesso non può superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L’impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura è quella definita all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45). I prodotti agricoli dell’impresa attiva nel settore della produzione primaria sono tutti i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Con il comma 4 si precisa che gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.

Con il comma 5, ai sensi del punto 22, lettera e), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, si prevede che gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definiti dall’art. 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione sugli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, debbano essere subordinati al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Ai sensi del comma 6, gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45).

Al comma 7 si precisa che nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo possibile.

 

Art. 61
Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli aiuti riguardano siai prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. I contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.

4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

5. L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti del punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente  sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante.I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione  di cui al comma 1,  non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5 o all’articolo 60, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l’ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al presente articolo, comma 5.

7.Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L’intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori. Quando sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Relazione illustrativa

Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della richiamata Comunicazione.

Il comma 3 stabilisce che per ciascun singolo prestito i premi di garanzia siano fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. La tabella richiamata stabilisce i seguenti premi di garanzia:

Tipo di beneficiario

Per il primo anno

Per il 2º – 3º anno

Per il 4°- 6° anno

PMI

25 punti base

50 punti base

100 punti base

Grandiimprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

Il comma 4, al fine di fissare i limiti dell’importo totale dei prestiti per beneficiario richiama il punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Ai sensi del punto 25 lettera d), paragrafi i) e ii), della predetta Comunicazione l’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

(i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o

(ii) il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Il comma 5 limita la durata della garanzia ad un massimo di sei anni e stabilisce che la garanzia pubblica debba rispettare i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Ai sensi di tale punto 25, lettera f) la garanzia pubblica non deve eccedere:

i. il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato; o

ii. il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e

iii. in entrambi i casi di cui sopra, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

Il comma 6 stabilisce che gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. Tuttavia, i predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 o all’articolo 61, comma 5. Il beneficiario può inoltre avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l’ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.

Ai sensi della sezione 3.4 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, qualora la garanzia pubblica sia erogata per il tramite di intermediari, occorre evitare che gli aiuti pubblici volti a eliminare le difficoltà delle imprese si traducano in vantaggi indiretti per gli enti creditizi o altri enti finanziari e di limitare la distorsione della concorrenza. Tale finalità viene assicurata, tra l’altro, tramite il comma 7, ai sensi del quale le garanzie di cui all’articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, ed in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Qualora un ente intenda adottare misure di aiuto avvalendosi della possibilità prevista al punto 25(b), 25 (d) (iii) o 25 (e) della Comunicazione di cui al comma 1, dovrà procedere a separata notifica alla Commissione europea per la preventiva autorizzazione prima della concessione degli aiuti stessi.

Ai fini della compatibilità con il quadro temporaneo della Commissione, le garanzie devono essere concesse entro il 31 dicembre 2020.

 

 

Art. 62
Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

  • Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni,nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
  • Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.
  • Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.
  • I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1.
  • Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
  • Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.
  • Il beneficiario dell’aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.

Relazione illustrativa

Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea COM (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, per finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

I predetti aiuti sono concessi a favore delle imprese sotto forma di agevolazioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.

Gli aiuti disciplinati dalla disposizione in esame riguardano progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. Della ricerca in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti fanno parte la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.

Ai sensi della Comunicazione richiamata, i costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l’altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, per i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV), i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali, per l’ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di vaccini e medicinali, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e migliorati; le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico. Per i progetti di ricerca e sviluppo avviati prima del 1º febbraio 2020 che non siano insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, i costi ammissibili sono solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto.

L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l’80 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, in base alla definizione di cui all’articolo 2, punti 84, 85 e 86, del regolamento (UE) n. 651/2014. L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese. Il beneficiario dell’aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.

Ai fini della compatibilità, tali aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2020.

Gli aiuti di cui alla sezione 3.6, 3.7 e 3.8 della Comunicazione non possono essere cumulati fra loro in relazione agli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.

Si precisa che il beneficiario dell’aiuto deve impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.


 

Art. 63
Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

  • Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”e successive modifiche e integrazioni,nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
  • Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiutiagli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.
  • Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 dellaComunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.
  • I costi ammissibili e l’intensità dell’aiuto sono definiti al punto 37, letterec), e) ed f)della Comunicazione di cui al comma 1.
  • Il progetto d’investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.
  • Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.
  • Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Relazione illustrativa

Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni

La norma consente aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19.

Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1 ovvero per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un’agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l’impresa ha presentato la domanda; l’importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell’investimento. l’importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell’arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall’altro.

I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti di cui al comma 2. Per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, sono ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto. L’intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili. L’intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l’agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l’investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell’aiuto o di applicazione dell’agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l’aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l’investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali.

Il progetto d’investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto. Un progetto d’investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell’importo dell’aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell’aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell’aiuto.

Il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture di prova e upscaling corrisponde al prezzo di mercato. Le infrastrutture di prova e upscaling sono aperte a più utenti e il loro uso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio.

Si precisa che gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

 

Art. 64
Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

  • Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”e successive modifiche e integrazioni,nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
  • Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.
  • Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 dellaComunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
  • I costi ammissibili e l’intensità dell’aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
  • Il progetto d’investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.
  • Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

 

         Relazione illustrativa

Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni

La norma, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione, come modificata, consente aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti di cui alla sezione 3.8, inclusi quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; ecc…

Gli enti di cui al comma 1 possono adottare misure e concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1 successive modifiche e integrazioni ovvero una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un’agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l’impresa ha presentato la domanda; l’importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell’investimento; l’importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell’arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall’altro.

I costi ammissibili riguardano tutti i costi d’investimento necessari per la produzione dei prodotti di cui al comma 2 e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. Per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, sono ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto. L’intensità di aiuto non supera l’80 % dei costi ammissibili. L’intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l’agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l’investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell’aiuto o di applicazione dell’agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l’aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l’investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali.

Il progetto d’investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto. Un progetto d’investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell’importo dell’aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell’aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell’aiuto.

Si precisa che gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.


 

Art. 65
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

  1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
  • Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID‐19.
  • Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.
  • La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari puo’ essere retrodatata al 1° febbraio 2020.
  • La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
  • La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
  • Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Relazione illustrativa

Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni

L’articolo prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Tali aiuti, concessi dagli enti di cui al comma 1, sono finalizzati a proteggere l’occupazione e sono volti a contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti.

Rientrano nella fattispecie di cui all’articolo in questione gli aiuti che conferiscono alle imprese un vantaggio selettivo, circostanza che può verificarsi se gli aiuti sono limitati a determinati settori, regioni o tipi di imprese, poichè in tal caso rientrano nella definizione di aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Al contrario, non rientrano nella fattispecie di cui all’articolo in questione gli aiuti che riguardano tutta l’economia, poiché, in quanto tali, non comportano un vantaggio selettivo e, pertanto, esulano dal campo di applicazione del controllo dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Gli aiuti di cui all’articolo in questione, se selettivi, devono essere compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, e, in particolare, devono soddisfare le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

L’articolo stabilisce che gli aiuti sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID‐19 e sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

Vengono precisate le condizioni di concessione degli aiuti ovvero che la sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.

Inoltre

la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

Gli aiuti disciplinati dalla norma non possono in alcun caso consistere nei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del d.l. del 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge del 24 aprile 2020, n. 27.

 

 

Art. 66
Disposizioni comuni

  1. Gli aiuti di cui agli articoli da 59 a 65 non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.
  2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
  3. La concessione degli aiuti di cui al comma 1 è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.
  4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 59 a 65 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da N a N+6 nel registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 69, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura.
  5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 69. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
  6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da da 59 a 65 si applica la disposizione di cui all’articolo 58.
  7. Gli aiuti di cui agli articoli da 59 a 65 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da N a N+6 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo N+7.

Relazione illustrativa

L’articolo detta disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto disciplinati dalle precedenti norme.

In linea con quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla comunicazione C (2020) 2215 final del 3 aprile 2020, sono escluse dall’ambito di applicazione della norma, le imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dei regolamenti generali di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019.

L’efficacia delle misure contenute nell’articolato è subordinata alla previa autorizzazione di compatibilità da parte della Commissione europea del regime-quadro, ai sensi dell’art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla notifica del regime-quadro alla Commissione europea, nonché alla registrazione nei registri sugli aiuti di Stato RNA, SIAN e SIPA.

Al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, si prevede che gli enti di cui al comma 1 provvedano alla registrazione delle misure e degli aiuti individuali nel registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234, e successive modifiche, secondo le disposizioni del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del 31 maggio 2017, n. 117, nonché nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente nei settori agricoltura e pesca. L’utilizzo dei registri costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

Gli aiuti di cui all’articolo in questione possono essere concessi anche a imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea che ha dichiarato l’aiuto da recuperare illegale e incompatibile.

 


 

Art. 67
Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione degli articoli da 59 a 65 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.”.

 

Relazione illustrativa

L’articolo conferma la necessità che le amministrazioni che concedono i regimi di aiuto vi provvedano a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e che gli enti territoriali rispettino quanto previsto dal comma 17 dell’art. 3 della legge 24/12/2003, n. 350.


 

Art. 68
Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti

  • Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA – Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura.
  • Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 59 a 65 del presente decreto deve essere identificata, attraverso l’indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.

Relazione illustrativa

L’articolo disciplina gli obblighi di registrazione degli aiuti concessi in conformità con la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” nei registri RNA, SIAN e SIPA.

Si prevede, inoltre, che ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli N, N+1, N+2, N+3, N+4, N+5, N+6 del presente decreto sia identificata attraverso l’indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.


 

Art. 69
Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA

  • Entro il [30 maggio] 2020, il registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni.
  • Entro il [15 giugno] 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 59 a 65 del presente decreto e delle misure di aiuti adotatte ai sensi degli stessi articoli, nonchè per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti.
  • L’adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  • Sono mantenute tutte le funzionalità dei registri e in ogni caso sono mantenute le funzionalità del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui all’art. 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.

Relazione illustrativa

Le misure di aiuti di Stato introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni sono soggette a precisi e specifici obblighi di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione, previsti dalla sezione 4 della richiamata Comunicazione.

In Italia il monitoraggio e la rendicontazione degli aiuti di Stato può avvenire attraverso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito con Legge 234/2012, nonché attraverso i registri SIAN e SIPA.

Le modifiche integrative all’RNA sono apportate a cura del Ministero dello Sviluppo economico, in quanto Ministero che ha competenza ad intervenire sul registro, eventualmente consultando altre amministrazioni interessate, mentre le modifiche ai registri SIAN e SIPA vengono effettuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le modifiche da apportare, di cui all’articolo in parola, sono strettamente limitate e mirate a quelle assolutamente necessarie per gli adempimenti richiesti dalla Comunicazione.

Ai fini dell’approvazione del regime-quadro, infatti, è assolutamente imprescindibile che non sia pregiudicata in alcun modo la piena operatività dei registri ed è essenziale assicurare che tutte le funzionalità siano mantenute e continuino ad essere utilizzate anche rispetto alle misure di aiuti di Stato temporanee per l’emergenza covid-19: fra tali funzionalità da mantenere assume rilevanza ulteriore quella che permette il calcolo del cumulo ex-ante, al fine del rispetto delle soglie consentite preliminarmente alla concessione dell’aiuto.

Ogni eventuale altra modifica ai registri può essere consentita solo ove arricchisca le varie funzionalità dello stesso, nessuna delle quali può essere compromessa: ciò rappresenterebbe un rischio di violazione della normativa europea che, oltretutto, in questa emergenza, è di particolare favor.

I tempi previsti per procedere alle modifiche al registro sono perentori poiché tengono conto della esigenza di tempestività nell’attuazione delle misure per l’emergenza covid-19. La tempistica proposta appare congrua con tale esigenza.

 

Titolo III
Misure in favore dei lavoratori (in attesa verifica RGS)

 

Capo I
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

 

Art. 70
Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

 

1. All’articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “per i lavoratori” sono sostituite dalle seguenti: “per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non”;

b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: “Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.”.

Art.70-bis
Fondo garanzia CIG

Art. 71
Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

1. All’articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’at­tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, compresa la prevenzione della diffusione dell’epidemia nei luoghi di lavoro, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di diciotto settimane di cui quattordici settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.”;

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: “per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”;

c) al comma 2, secondo periodo, la parola “quarto” è soppressa.

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione”.

“2 ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis”

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazione salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22.”;

f) al comma 4, dopo le parole “comma 2” sono aggiunte le seguenti: “e 35”;

g) al comma 6, secondo periodo, le parole: “80 milioni” sono sostituite dalle eseguenti: “1.480 milioni”;

h) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”;

i) al comma 8, le parole: “23 febbraio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “25 marzo 2020”;

l) al comma 9, primo periodo, dopo le parole “da 1 a 5” sono inserite le seguenti: “e 7”; le parole “pari a 1.347, 2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a ….milioni di euro”.

Art. 72
Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

1. All’articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “per un periodo non superiore a nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata massima di diciotto settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020”;

b) al comma 5, le parole: “pari a 338,2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a ….milioni di euro “….”

 

Art.73
Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

1. All’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto settimane di cui quattordici settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020” e, all’ultimo periodo, le parole “né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono soppresse.

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di ……..milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.”

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il sesto periodo è soppresso;

2. al settimo periodo le parole: “dal predetto Ministero” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”.

d) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.»

e) Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all’ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”.

Art.74
Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali

1. Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. A seguito all’autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto. L’Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso a condizione che i dati necessari per il pagamento siano stati resi in forma completa e corretta.

 

Art.75
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”;

b) al comma 6, le parole: “, di età compresa tra i 12 e i 16 anni” sono sostituite dalle seguenti: “di anni 16”. 

c) al comma 8 le parole “un bonus” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più bonus” e le parole “600 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1200 euro” ed è aggiunto il seguente periodo:Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”

2. All’articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 3 le parole: “1000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “2000 euro”.

 

Art.76
Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.”

Art.77
Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “fino al 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2020”;

b) al comma 5, le parole “130 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “380 milioni”.

 

Art.78
Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità

1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.”.

 

Art.79
Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

1. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “per due mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per quattro mesi”.

 

 

Art.80
Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

1. All’articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: “contributi alle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “contributi alle imprese e agli enti del terzo settore”;

b) al comma 1, dopo le parole: “dei processi produttivi delle imprese” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;

c) al comma 1, dopo le parole: “alle imprese” sono aggiunte le seguenti: “e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”. 

Art.81
Modifiche all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

1. All’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “300 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 milioni”;

b) al comma 2, quarto alinea, la parola “trenta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.

 

 

Art.82
Modifiche all’articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2020”.

 

 

Art.83
Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

1. All’articolo 46, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “60 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque mesi” ed è aggiunto infine il seguente periodo: “Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.”.

b) dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente comma: “1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”.

 

 

 

Art.84
Modifiche all’articolo 61 in materia di termini per il versamento di ritenute e contributi (da coordinare con misure fiscali)

1. All’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunti infine i seguenti periodi: “u) servizi degli istituti di bellezza, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing; v) attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie; z) servizi di pompe funebri e attività connesse; aa) attività di sgombero di cantine, solai e garage; bb) agenzie matrimoniali e d’incontro; cc) servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari; dd) altre attività di servizi per la persona n.c.a.;

b) al comma 5, primo periodo, le parole “31 maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”.

 

 

Art.85
Modifiche all’articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore (da coordinare con misure fiscali)

1. All’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione” aggiungere le seguenti: “nonché agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

 

 

 

Art.86
Modifiche all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

1. L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”.

 


 

 

Capo II
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

 

Art.87
Reddito di emergenza

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5.

2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di cui al comma 5;
  • essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

4. Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem:

a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;

c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.

7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall’INPS, presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.

8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l’INPS e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.

9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

10. Ai fini dell’erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di …… milioni di euro per l’anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Fondo per il Reddito di emergenza”. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a………….. si provvede….

Art.88
Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

2. Per i datori di lavoro che ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è fatto obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, viene definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al comma 2 non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4.Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di 105 milioni di euro.

 

Art.89
Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

2. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020  pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-bis. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

7. E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a)  lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b)  lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c)  lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

8. I soggetti di cui al comma 7, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

b) titolari di pensione.

9. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo  che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020  del 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata  una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata  per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.   

10. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 9 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

11. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di …. milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

12. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 9, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 9 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.

13. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.

14. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede a valere…..

 

 

Art.90
Indennità per i lavoratori domestici

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

2. L’indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.

3. L’indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del 2020 ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l’indennità di cui all’articolo 20 del presente decreto-legge. L’indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all’articolo 18 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

4. L’indennità di cui al presente articolo non spettano ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

5. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di …. milioni di euro per l’anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art.91
Nuova indennità per i lavoratori di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

1. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come rifinanziato dall’articolo 11 del presente decreto, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

2. L’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.

 

Art.92
Divieto di cumulo tra indennità

1. Le indennità di cui agli articoli 89, 90, 91 e 105 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

 

 

Art.93
Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga

1. Per l’anno 2020, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga, utilizzando le risorse residue di cui all’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previo accertamento delle stesse.

2.  L’articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è sostituito dal seguente:

“251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.92.”

3. L’articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come sostituito dall’art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente:

“253. All’onere derivante dall’attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell’articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni e le province autonome concedono l’indennità di cui al comma 251, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.”

 

Art.94
Fondo Nuovo Competenze

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

2. Alla realizzazione degli  interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l’ANPAL una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.

 

Art.95
Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

1. Ai fini della rendicontazione da parte di Regioni, Ambiti territoriali e Comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all’emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi.

3. Le suddette amministrazioni, con riferimento ai servizi sociali assicurati mediante contratti di appalto di servizi possono, nei limiti delle risorse disponibili, riconoscere le spese aggiuntive degli appaltatori in relazione ai costi di fornitura dei servizi e alla necessaria riprogrammazione delle modalità di espletamento degli stessi a seguito dell’emergenza Corìvid-19, su richiesta degli appaltatori, nei termini di cui al comma 2, se ritenuti preferibili rispetto a quanto già previsto dalla normativa corrente, con particolare riferimento alle norme di cui al Capo II del Titolo V del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, e del Capo XII del Titolo II del Libro IV del codice civile, ovvero dalle altre norme emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Art.96
Diritto al lavoro agile 

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Art.97
Attività di formazione a distanza

1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale ( I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ( I.F.T.S.), tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

 

Art.98
Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

1. Le prestazioni di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22 e 36 del presente decreto. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

 

Art.99
Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

 

1. In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

Art.100
Proroga dei termini per il versamento di ritenute e contributi

1. All’art. 61, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito:

i) le parole “31 maggio 2020”, di cui al primo periodo, sono sostituite con le parole “30 giugno 2020”;

ii) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”.

 

Relazione illustrativa e tecnica

La norma in esame intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.101
Promozione del lavoro agricolo

1. In relazione all’emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo.

 

 

Art.102
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

1. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali,  iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, come modificato dal decreto legislativo 20 luglio 2018 n. 95, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,   interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e successive modificazioni, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C (2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L’importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

5. Conseguentemente è revocato il bando di finanziamento ISI 2019, già pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n.297 del 19 dicembre 2019.

6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.

 

 

 

Art.103
Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro

1. L’Ispettorato può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, anche in deroga all’articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall’articolo 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Art.104
Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297

 

1. All’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al primo periodo, dopo la parola: “richiesta” è soppressa la parola: “dell’interessato” ed è inserito il seguente periodo: “mediante accredito sul conto corrente del beneficiario”.

2. All’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al secondo periodo, dopo la parola: “il fondo” è inserito il seguente periodo: “previa esibizione della contabile di pagamento” e dopo le parole: “dei datori di lavoro” è inserito il seguente periodo: “e degli eventuali condebitori solidali”.

Art.105
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono inoltre definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di maggio 2020.

5. Il limite di spesa previsto dall’art. 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, come convertito, è innalzato sino a 120 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’art. 96, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 70 milioni di euro.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 si provvede mediante ____.

7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

8. Conseguentemente per la copertura degli oneri derivanti dal comma 7, il limite di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b), è incrementato di 21,1 milioni di euro.

 

 

Art.106
Disposizioni in materia di terzo settore

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: “legge 23 dicembre 1996, n. 662”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa.”. 

 

Art.107
Incremento Fondo Terzo settore

1. Al fine di sostenere interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19 e capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento, la prima sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020. 

Art.108
Osservatorio del mercato del lavoro

  • Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato “Osservatorio”).
  • L’Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:

a) studio ed elaborazione dei dati relativi all’occupazione con particolare riferimento all’analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;

b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all’emergenza epidemiologica;

d) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;

e) supporto all’individuazione dell’offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;

g) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;

  • L’Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
  • Per le finalità dell’Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell’Istat, dell’Inps, dell’Inail, dell’Anpal, dell’Inapp, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  • Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalità di cui al comma 2.
  • L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

 

Art.109
Spese per acquisto di beni e servizi Inps

  • Allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi diretti all’erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e di favorire il rafforzamento dei servizi di consulenza e assistenza all’utenza, le spese per acquisto di beni e servizi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’esercizio 2020, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate in misura non superiore all’undici per cento del valore medio sostenuto per l’acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi bilanci deliberati. Le voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento al piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.

 

Art.110
Spese per acquisto di beni e servizi Inail (verificare copertura)

1. Allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi diretti all’erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e di favorire il rafforzamento dei servizi di consulenza e assistenza all’utenza, le spese per acquisto di beni e servizi dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per l’esercizio 2020, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate in misura non superiore all’undici per cento del valore medio sostenuto per l’acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi bilanci deliberati. Le voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento al piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.

 

 

 

Titolo IV
Disposizioni per la disabilità e la famiglia

Art.111
Assistenza e servizi per la disabilità

1. Al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del  Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, è istituito un Fondo denominato “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2020. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui periodo precedente.

Relazione illustrativa

Il primo comma prevede un incremento del Fondo per le non autosufficienze. Il Fondo per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264), con l’intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Tali risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni nonché da parte delle autonomie locali e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza sociosanitaria.

Dal 2015 il fondo è individuato come strutturale e viene ripartito annualmente. Il DPCM 21 dicembre 2019 recante “Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per la non autosufficienza nel triennio 2019-2021” ha individuato la dotazione del Fondo in 571 mln di euro per il 2019 e 568,9 mln di euro per il 2021.

Successivamente all’intesa raggiunta in Conferenza Unificata circa il riparto del Fondo per il triennio 2019-2021, la legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) all’art.1, comma 331 ha ulteriormente incrementato la dotazione del Fondo per l’anno 2020 di 50 mln di euro, portandone quindi la consistenza per l’anno in corso a 621 mln di euro.

Dal Piano per la non autosufficienza 2019-2021 si evince che gli interventi finanziabili a valere sulle risorse del Fondo “sono andati specializzandosi in tre tipologie (le uniche ammissibili dal 2015): assistenza domiciliare diretta; assistenza «indiretta» mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il care-giver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo)”.

Inoltre, è indicato che i destinatari dei benefici sono i disabili gravissimi ed i non autosufficienti gravi, e le loro famiglie o coloro che ne hanno cura.

Sempre nel Piano per la non autosufficienza 2019-2021 è espressamente previsto che, oramai, “gli interventi a valere sulle risorse del Fondo non vanno più intesi come addizionali rispetto a quelli definiti a livello regionale e locale, ma devono costituire il nucleo delle prestazioni rivolte a beneficiari nelle medesime condizioni in tutto il territorio nazionale. In altri termini, i tempi sono maturi perché questo Piano identifichi, come previsto dal legislatore (art. 21, co. 7, d.lgs. 147/2017), «lo sviluppo degli interventi… nell’ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale”.

Ovviamente, come evidenzia, lo stesso Piano ciò è configurabile soltanto con un’adeguata dotazione del Fondo, che possa, come detto, assicurare una graduale progressione nel raggiungimento dei servizi essenziali, affinchè possa giungersi alla istituzione di “un assegno di cura e per l’autonomia, con alcune caratteristiche uniformi definite a livello nazionale”.

In questo quadro, appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per l’anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti gravi in considerazione della emergenza da Covid 19. Invero, la riferita emergenza oltre a imporre un aumento e riorganizzazione delle diverse prestazioni ed attività di assistenza, richiede, altresì, maggiori spese per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, in ragione dalla necessità di riorganizzare i suddetti interventi anche per continuare a contrastare e ridurre il rischio epidemiologico, pure al termine dello stato di emergenza. Ciò in quanto la tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti gravi, tenuto conto della loro vulnerabilità e maggiore esposizione al rischio di contagio e di eventuale ricovero ospedaliero, richiede, sia per loro sia per chi ne ha l’assistenza, l’adozione di standard di sicurezza particolarmente elevati.

Inoltre, il Fondo, come detto, prevede anche una quota da destinare a progetti di vita indipendente, che nell’attuale contesto di rischio assumono una maggiore rilevanza, sì che un incremento del fondo è volto a favorire anche le riferite progettualità.

Il secondo comma prevede un incremento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare  sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali.

Esse sono finalizzate, di regola, per:

-percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione;

– interventi di supporto alla domiciliarità;

– programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e, in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;

– interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative;

– in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.

In questo quadro, appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per l’anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in considerazione della emergenza da Covid 19, in quanto le prossime fasi di c.d. convivenza con il virus rendono ancora più urgente l’adozione, tra l’altro, di forme di c.d.  deistituzionalizzazione e di interventi di supporto alla domiciliarità, nonchè di maggiore attitudine alla vita autonoma quotidiana, volte a ridurre, in ambienti domestici e alloggiativi adeguati, i rischi di contagio delle persone con disabilità grave, già fisiologicamente più esposte.

Il terzo comma prevede l’istituzione del “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”. La proposta in oggetto mira a sostenere le strutture semiresidenziali che ospitano persone con disabilità, durante la fase emergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Nella specie, si istituisce un Fondo attraverso cui gli enti gestori di suddette strutture possono richiedere un’indennità volta a favorire l’adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio.

Sul punto si evidenzia che alla chiusura delle strutture semiresidenziali, disposta con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, ha fatto seguito un nuovo provvedimento, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con cui se ne autorizza la riapertura a condizione che vengano assicurati specifici protocolli concernenti il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

 

Art.112
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, con decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La disposizione prevede, per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.

Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale.

Le modalità di ripartizione del suddetto fondo sono stabilite con decreto che ripartisce gli stanziamenti riservando la misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servi socioeducativi. Il decreto indicato è adottato previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 150 milioni di euro per l’anno 2020.

 

 

Art.
Diritto al lavoro agile (assorbito art. 96 pacchetto lavoro)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 (va messo un periodo temporale definito), per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, può essere consentito lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali e degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede per il genitore lavoratore dipendente del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, la possibilità al lavoro agile. La disposizione prevede, altresì, che tale possibilità non sia subordinata agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Al secondo comma, si prevede che la prestazione lavorativa in forma agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

 

 

 

Titolo V
Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali 

 Art.113
Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sulle minori entrate al netto delle minori spese e sui fabbisogni di spesa valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento del fondo è erogata a ciascun ente, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese di cui al comma 2, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane. All’onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell’interno, da due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 prevede l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione per l’anno 2020 di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati dal tavolo di cui al comma 2. Al fine di assicurare, in ogni caso, una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III, come risultanti dal SIOPE. Infine, in considerazione della circostanza che il riparto del fondo avverrà sulla base di informazioni sull’andamento delle entrate e delle spese parziali, si prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Il comma 2 prevede l’istituzione di un tavolo tecnico presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell’interno, da due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le finalità del tavolo di cui al periodo precedente sono quelle di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa.

Infine, al comma 3, si prevede che il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possa attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane.

 

 

Art. 114
Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell’emergenza alimentare

1.Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l’anno 2020, dell’importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All’onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma, in considerazione di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, è finalizzata a reintegrare la dotazione del capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’Interno, relativo al fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’importo di 400 milioni di euro.

 

 

Art.115
Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane

1.   L’articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: “6-bis. Dall’anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l’erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l’anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Dall’anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell’interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.”

2.   Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è finalizzata ad anticipare l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.

 

Art.116
Servizi delle pubbliche amministrazioni

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 48 è sostituito dal seguente:

“Art. 48

(Prestazioni individuali domiciliari).

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori,  ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno sono retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi. Sarà E’ inoltre corrisposta un’ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che sarà è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all’atto della ripresa della normale attività. Gli enti locali potranno Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tendendo tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti. (Far confluire in norma generale su semplificazione appalti)

3. A seguito dell’attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori  di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all’articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»

b) all’articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse.

Relazione illustrativa

La disposizione introduce due modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

La lettera a) sostituisce integralmente l’articolo 48.

Al comma 1 del novellato articolo 48 si  prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, che sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione  dell’emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere  rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale. L’individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori, e possono riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti.  I servizi sostitutivi vengono svolti avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente impiegando i fondi ordinari destinati a tale finalità. Viene assicurato il rispetto di protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Il comma 2 specifica che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi utilizzando l’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, appostato nel proprio bilancio e già destinato allo scopo,  e senza quindi affrontare ulteriori oneri,  suddiviso in tre distinte quote. Una quota commisurata alle prestazioni rese in altra forma, secondo le modalità indicate al comma 1, subordinatamente alla verifica del loro effettivo svolgimento. Una seconda quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività che a tale scopo utilizzano il personale a ciò preposto, in modo tale che le strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all’atto della ripresa della normale attività. Una terza quota eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori.

Il terzo comma specifica che è fatta comunque salva la possibilità per i gestori  di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all’articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

La lettera b) dispone che all’articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” siano soppresse.

 

Art.117
Rinvio termini bilancio consolidato

1.Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è finalizzata a differire dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio consolidato da parte degli enti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011.


Art.118
Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l’anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di XXX miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese di cui al comma 2, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto  da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali, e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia sanità, assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 prevede l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione per l’anno 2020 di XXX miliardi di euro, da ripartire tra Regioni e Province autonome, entro il 31 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza. Infine, in considerazione della circostanza che il riparto del fondo avverrà sulla base di informazioni sull’andamento delle entrate e delle spese parziali, si prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Il comma 2 prevede l’istituzione di un tavolo tecnico presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali, e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le finalità del tavolo di cui al periodo precedente sono quelle di esaminare le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia sanità, assistenza e istruzione.

Infine, al comma 3, si prevede che il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possa attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regione e Province autonome.


Art.119
Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali

1. All’articolo 111 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “Le regioni a statuto ordinario” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;

b) al comma 5 sostituire le parole “4,3 milioni” con “92,3 milioni”

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede:

– alla lettera a), l’estensione alle Autonome speciali, della sospensione nell’esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti spa, prevista per le regioni a statuto ordinario dall’articolo 111 del decreto legge n. 18 del 2020. La sospensione dei mutui concessi dalla CdP spa riguarda solo quelli della cd. gestione MEF, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

– alla lettera b) un incremento di 88 milioni degli effetti sui saldi di finanza pubblico derivanti dall’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’articolo 111 del DL n. 18 del 2020.

 

 

 

Art.120
Cessione dei crediti

  • I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa notifica all’ente debitore. L’Ente debitore, effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro XX giorni dalla notifica.
  • L’atto di cessione ha una validità non superiore a 24 mesi e comunque fino e non oltre il termine di vigenza del contratto di fornitura.
  • Non possono essere ceduti crediti relativi a prestazioni, contratti e forniture antecedenti l’atto di cessione dei crediti.
  • L’ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell’atto di cessione.
  • In ogni caso, l’efficacia della la cessione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale è subordinata alla previa certificazione degli stessi da parte dell’Ente debitore mediante la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, nonché alla richiesta da parte del cedente all’Ente debitore dell’accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l’esplicito riferimento all’inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico.

Relazione illustrativa

La disposizione disciplina la cessione dei crediti vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale, prevedendo la possibilità, per i privati, di cedere i crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

In particolare, si precisa che tali crediti possono essere ceduti solo a seguito di espressa notifica all’ente debitore, che deve rendere esplicita accettazione o rifiuto alla cessione, nonchè previa certificazione degli stessi mediante la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.

La cessione deve avere una validità non superiore ai 24 mesi.


 

Art.121
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 9 aprile 2020, n. 23

1. In considerazione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i territori delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 9 aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle predette province, da ripartire entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 da assegnare sulla base della popolazione ai comuni ricadenti nei territori delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 9 aprile 2020, n. 23. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

 

Art.122
Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è finalizzata a facoltizzare gli enti locali ad effettuare nel corso dell’anno 2020 operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione

 

Art.123
Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:

  • il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 luglio;
  • il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 30 agosto;
  • il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 novembre.

Relazione illustrativa

La norma proroga, per l’anno 2020, taluni dei termini indicati dall’articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 per la stabilizzazione dei contribuiti a favore dei comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

La disposizione vigente prevede, a regime, che il comune beneficiario del contributo sia tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ogni anno e che entro il 15 giugno esso possa essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell’interno, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione o di parziale utilizzo dello stesso e possa essere destinato, con lo stesso decreto, ad altri comuni  che a loro volta sono tenuti ad iniziare l’esecuzione entro il 15 ottobre di ciascun anno.

L’intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni il rispetto del termine prossimo del 15 maggio per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati per le finalità dell’articolo 14-ter.

Pertanto si interviene, con disposizione in deroga, prevedendo, per l’anno 2020, il differimento dei termini indicati per l’inizio dell’esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio), di quelli relativi all’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30 agosto) ed infine di quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per l’avvio dei propri lavori (dal 15 ottobre al 15 novembre). 


 

Art.124
Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

   
  • È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”, con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell’ambito della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome.
  • Ai fini dell’immediata operatività del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un’apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..
  • Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l’anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell’articolo XX.
  • Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l’operatività di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l’anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell’articolo XX.

Relazione illustrativa

La proposta normativa istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Il comma 1 prevede l’istituzione del Fondo, articolato in due Sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Nell’ambito della prima Sezione le risorse sono ripartite in due quote, una destinata alle regioni e province autonome, l’altra agli enti locali.

È stata inoltre prevista la possibilità di rimodulare i finanziamenti tra le due Sezioni, in base alle richieste di utilizzo delle risorse, da attuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento.

Il comma 2 prevede che la gestione delle due Sezioni del Fondo sia affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto. La convenzione definisce i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti beneficiari alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Stabilisce inoltre i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte della Cassa depositi e prestiti. Le risorse assegnate alle due Sezioni del Fondo sono trasferite su due distinti conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell’economia e delle finanze e gestiti dalla Cassa depositi e prestiti.

Il comma 3 prevede che per le attività oggetto della convenzione è autorizzata per l’anno 2020 una spesa pari a 300.000 euro.

l comma 4 prevede infine che per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) è autorizzata per l’anno 2020 una spesa pari a 300.000 euro.

 

Art.125
Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

  • Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo 124, comma 2. L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
  • Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
  • La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
  • L’anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla Sezione di cui all’articolo 124 comma 2 proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l’altra quota della medesima sezione.
  • L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 124, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
  • Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 31 ottobre di ciascun anno di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 31 ottobre di ciascun anno di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
  • All’esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell’anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell’anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  • Gli enti provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l’avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.
  • Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Relazione illustrativa

La disposizione consente di attivare anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale.

La norma regola le modalità di funzionamento della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. In particolare:

–          il comma 1 individua sotto il profilo oggettivo le tipologie di debiti per le quali è possibile il ricorso alle anticipazioni di liquidità: si tratta dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali; in presenza di debiti fuori bilancio l’anticipazione di liquidità è subordinata al loro riconoscimento formale. La richiesta di anticipazione è previsto sia presentata nel periodo tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020, subordinatamente all’adozione di un’apposita delibera della Giunta dell’ente;

–          il comma 2 individua le caratteristiche delle anticipazioni, destinate a superare temporanee carenze di liquidità per effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio, escludendo che si configuri una disponibilità di risorse aggiuntive per l’ente che vi ricorre; pertanto le anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Una volta perfezionato il contratto di anticipazione gli enti sono tenuti ad adeguare gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione, secondo quanto previsto dal paragrafo 20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Infine, il comma 2, prevede che il fondo anticipazione di liquidità disciplinato dal richiamato paragrafo 20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria, possa essere utilizzato anche dagli enti in disavanzo. Tale disposizione costituisce una deroga alla disciplina dell’utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo di cui all’articolo 1, comma 897 e seguenti, della legge 30 dicembre2018, n. 145, prevista in analoghe fattispecie.

–          il comma 3 regola le modalità di presentazione della domanda di anticipazione, cui vanno allegati una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) e un’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

–          il comma 4 regola le modalità e i tempi di concessione delle anticipazioni di liquidità, il cui importo per ogni ente è determinato proporzionalmente alle richieste presentate nell’ambito delle risorse disponibili per singola quota (una assegnata alle regioni e province autonome, l’altra agli enti locali), con possibilità di utilizzare le risorse rimaste inutilizzate nell’ambito di quelle assegnate a una quota, qualora se ne manifesti l’esigenza nell’altra;

–          il comma 5 regola le modalità e i tempi di restituzione dell’anticipazione, con un piano di ammortamento che decorre dal 2022 e rate annuali con scadenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, per un massimo di 30 anni e un tasso d’interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione;

–          il comma 6 individua gli strumenti per recuperare le rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti: per comuni, province e città metropolitane il recupero verrebbe effettuato dall’Agenzia delle entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell’ente inadempiente; per le regioni e province autonome, invece, il recupero opererebbe direttamente a valere delle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati agli enti;

–          i commi 7 e 8 regolano tempi e modalità di utilizzo delle anticipazioni; gli enti sono tenuti a estinguere i debiti per i quali hanno richiesto l’anticipazione entro 30 giorni dalla sua erogazione; la verifica del pagamento è affidata alla Cassa depositi e prestiti che vi provvede attraverso le funzionalità della PCC. È previsto inoltre che gli enti, avendo completato il pagamento dei debiti, restituiscano l’eventuale quota di anticipazione non utilizzata, a parziale estinzione dell’anticipazione concessa, alla prima scadenza di pagamento della rata di ammortamento del prestito. Il mancato rispetto delle norme di cui ai commi 7 e 8 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare;

–          tenuto conto che per la stessa tipologia di debiti, come individuati al comma 1, con la legge di bilancio 2020 era stata prevista la possibilità per gli enti territoriali di fare ricorso ad anticipazioni di liquidità, finanziate da banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e istituzioni finanziarie dell’Unione europea, da restituire entro la fine dell’esercizio, il comma 9 prevede che i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province autonome possono utilizzare le anticipazioni di cui al comma 1 anche per estinguere l’importo in linea capitale delle anticipazioni autorizzate dall’articolo 1, comma 556  legge di bilancio 27 dicembre n. 160, che ha aggiunto i commi da 7-bis a 7-novies all’art. 4 del decreto legislativo 231/2002.

 

 

Art.126
Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari

  • In considerazione dell’emergenza Covid-19, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell’adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato:
  • a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l’anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti nell’ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all’anno 2019 per cui si procede all’erogazione di quota parte delle quote premiali accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge n. 191 del 2009, per gli anni 2019 e 2020;
  • a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l’anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 55/CSR;
  • a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini dell’eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonché la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;
  • ad anticipare all’Istituto superiore di sanità, all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2020 nell’ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2019 nell’ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell’accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;
  • ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all’anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.
  • Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità di cassa ed è autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi.
  • Per l’anno 2020, in deroga a quanto disposto all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni garantiscono l’erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell’anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell’anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
  • Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in  vigore del presente provvedimento non  producono  effetti  dalla  suddetta data e non vincolano gli enti del  Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre,  per  le finalità  dei predetti enti legate alla gestione dell’emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle  somme  agli  stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020.
  • Le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all’articolo 124, comma 2, a valere sulle risorse della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei  debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale ” di cui all’articolo 124, comma 1.
  • Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio regionale per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle province autonome in disavanzo di amministrazione.
  • La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 5 è corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, come qualificati al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  • L’anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all’articolo 12 dell’Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro e non oltre il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro e non oltre il 15 giugno 2020.
  • L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 124, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
  • Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell’anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall’erogazione dell’anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall’acquisizione dell’anticipazione all’estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l’avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione. Il rappresentante legale dell’ente richiedente e il responsabile finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.
  • In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 31 ottobre di ciascun anno di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Relazione illustrativa

La norma introduce una serie di disposizioni che hanno lo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti sanitari allo scopo di favorire una corretta e tempestiva gestione dei pagamenti in un momento di particolare emergenza quale è quello derivante dal COVID-19.

In particolare il comma 1 è diretto a rendere disponibili alle regioni e agli enti sanitari risorse a titolo di finanziamento sanitario corrente per l’anno 2020 e per taluni anni precedenti in via anticipata, nelle more del perfezionamento dei procedimenti amministrativi e/o delle verifiche degli adempimenti in ambito sanitario a cui l’erogazione di tali risorse è subordinata.

Tenuto conto del fatto che restano fermi tutti i procedimenti e gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente che dovranno comunque svolgersi, il comma 2 dell’articolo 3 precisa che il Ministero dell’economia e delle finanze è comunque autorizzato ad effettuare eventuali compensazioni ovvero recuperi di risorse che dovessero rendersi necessari in conseguenza del perfezionamento dei procedimenti/delle verifiche di adempimenti a cui si è fatto sopra cenno. Per garantire, poi, che l’anticipazione dell’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 si concretizzi in maggior liquidità per gli enti del Servizio sanitario nazionale il comma 3 obbliga le regioni a trasferire ai propri enti sanitari il 100% delle somme incassate nell’anno 2020 a titolo di finanziamento sanitario, nonché delle somme che le regioni devono versare ai propri enti sanitari a valere sulle proprie risorse. Inoltre il comma 4, per agevolare una regolare programmazione e gestione amministrativa e contabile dei pagamenti introduce una sospensione temporanea delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari fino al 31 dicembre 2020.

I commi 5 e seguenti prevedono le modalità, la tempistica e le procedure per la concessione di anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome i cui enti sanitari non riescano a far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti, prestazioni professionali, nei limiti dell’importo di cui all’articolo 1. Le anticipazioni sono concesse dalla Cassa depositi e prestiti, previa verifica positiva da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali delle coperture finanziarie disposte dalle regioni richiedente per provvedere al relativo rimborso, ivi compresi interessi passivi, al MEF. Trattandosi di anticipazioni di liquidità le somme in oggetto non danno luogo a maggior spesa e devono pertanto corrispondere a spese già previste nei bilanci degli enti sanitari e nel bilancio della regione. Le anticipazioni sono destinate al pagamento entro 60 giorni dei debiti, come indicati in apposito elenco predisposto ai fini dell’accesso alle risorse in oggetto. Il rimborso si sviluppa in un arco temporale di massimo 30 anni a rate costanti, comprensive di interessi e il MEF è autorizzato al recupero delle somme in caso di mancato rimborso nei termini di legge e di contratto.

 

 

 

Art.127
Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato

1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 125, e 126, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all’articolo 124, non richieste alla data del 31 dicembre 2020. 

Relazione illustrativa

Relativamente al rimborso delle anticipazioni di liquidità, è stato previsto il versamento delle rate di ammortamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e la quota interessi. Circa la quota capitale è stato previsto che le somme versate a titolo di rimborso siano riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Sono riassegnate allo stesso fondo anche le eventuali somme residue del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, per la quota non richiesta alla data del 31 dicembre 2020.

 

Titolo VI
Misure fiscali

Art.128
Incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione Covid (da definire)

 

Art.128-bis
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

1. Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico [indicati nell’allegato], [alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore,] è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’80 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

2.  Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile in 10 anni esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono individuate le ulteriori spese o soggetti aventi diritto ammissibili oltre quelli indicati al comma 1 nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4. Con circolare dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 miliardi di euro l’anno a decorrere dal 2021  (modulare a cura di RGS).

Relazione illustrativa

In riferimento alle spese di investimento necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche è previsto un credito di imposta dell’80% delle spese sostenute nell’anno 2020.  Il comma 1 fornisce un primo elenco di investimenti per i quali è ammessa l’agevolazione.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

In questa fase non possono essere identificate tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura e pertanto il comma 3 prevede che, con decreto del Ministero dell’economia di concerto con quello dello Sviluppo economico, possano essere identificate ulteriori investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato al comma 4.

 

Art.129
Cessione del credito corrispondente alle detrazioni fiscali e semplificazione di alcune norme in materia di interventi di efficienza energetica

1. I soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi elencati al successivo comma 3 del presente articolo, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi [a soggetti privati], anche diversi dai fornitori di beni e servizi che hanno effettuato gli interventi, con la facoltà di successiva cessione del credito.

2. Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è usufruito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato usufruito dal primo soggetto cedente, utilizzabili anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

 

 

Art.130
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

  • A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e l’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

Relazione illustrativa

Le disposizioni in esame intendono sopprimere definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le c.d. “clausole di salvaguardia” che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

A tal fine si prevede l’abrogazione del comma 718, dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014,  da ultimo modificato dalla legge n. 160 del 2019; tale comma attualmente dispone, alla lettera a), che l’aliquota IVA del 10 per cento sia incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020, mentre alla lettera b), il medesimo comma dispone che l’aliquota IVA del 22 per cento sia  incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021. Nella legislazione vigente risultano pertanto incorporate le seguenti clausole di salvaguardia: un aumento della aliquota IVA ridotta all’11,5% nel 2019 e al 13% a decorrere dal 2020; un aumento dell’aliquota IVA ordinaria al 24,2% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% a decorrere dal 2021.

Il medesimo comma 718, alla lettera c), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano aumentate le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usato come carburante, al fine di reperire maggiori entrate a partire dall’anno 2021.

La proposta normativa in illustrazione, attraverso l’abrogazione del predetto articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014, mira ad eliminare definitivamente, a decorrere dall’anno 2021, le predette clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa che, negli anni successivi alla loro introduzione, sono state più volte “sterilizzate”, in tutto o in parte, nei loro effetti, ad opera di ulteriori interventi normativi.

Al fine di mantenere inalterate le aliquote IVA del 10 per cento e del 22 per cento, è altresì abrogato il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 3 della legge 160 del 2019, il quale, per sterilizzare le suddette clausole di salvaguardia per gli anni 2019 e 2020, prevede, in particolare, corrispondenti riduzioni dell’aliquota ridotta e dell’aliquota ordinaria dell’IVA per i medesimi anni 2019 e 2020.

 

Art.131
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

1. I versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono  assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l’ammontare delle medesime  ritenute, in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

  • all’articolo 61
  • al comma 4, il primo periodo, è sostituito dai seguenti « I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;
  • al comma 5, il secondo e il terzo periodo, sono sostituiti dal seguente « I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati con le modalità ed nei termini previsti dal comma 4.»;
  • all’articolo 62

il comma 5 è sostituito dal seguente: « I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. ».

Relazione illustrativa

L’articolo è inteso a prorogare i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché dagli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il comma 1 proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali,  aventi i requisiti previsti dall’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. La norma prevede che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).

Il comma 2 modifica il comma 1 dell’articolo 19 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, che prevede in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, con ripresa della riscossione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in cinque rate a partire dal mese di luglio 2020.

In particolare, si prevede per i predetti soggetti la possibilità di versare le ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020).

Il comma 3, lettera a) è inteso a prorogare il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 61 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall’emergenza da Covid-19. Il termine è prorogato dalla data del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020. Con riguardo alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di rateizzazione.

Il comma 3, lettera b) è inteso a prorogare i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 62, commi 2 e 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 dall’attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.

 

Art.132
Salvaguardia del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19, per l’anno 2020 il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi di cui all’articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato TUIR, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del medesimo TUIR, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del citato DPR n. 917 del 1986 non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorre dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Relazione illustrativa

Il comma 1 dell’articolo in commento prevede che il credito di 80 euro di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, e il trattamento integrativo di 100 euro di cui all’articolo 1 del DL n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1 luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL n. 18 del 2020 assumendo, in luogo degli importi delle

 predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19.

Il comma 2 del presente articolo prevede che il sostituto d’imposta eroghi al lavoratore le somme che quest’ultimo non ha percepito a titolo di credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, (bonus Renzi) nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli articoli da 19 a 22 del DL n. 18 del 2020. In particolare, è stabilito che le predette somme siano corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.


 

Art.133
Due per mille

1. In via straordinaria per l’anno 2020, le risorse di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono erogate a ciascun partito avente diritto secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Entro il 31 agosto 2020 è erogata, a titolo di acconto, una somma pari all’acconto erogato nell’anno 2019. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi partiti a titolo di acconto. Qualora l’acconto corrisposto ai sensi del presente comma sia superiore a quanto effettivamente spettante, il partito beneficiario è tenuto a restituire la differenza mediante versamento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Per l’anno 2020 resta in ogni caso stabilito che la somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del citato decreto-legge n. 149 del 2013.

Relazione illustrativa

In considerazione della situazione straordinaria determinatasi a seguito della emergenza sanitaria Covid 19, con l’articolo in esame vengono dettate disposizioni in materia erogazione ai partiti politici delle somme spettanti in base all’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (destinazione volontaria del 2 per mille dell’IRPEF) tenuto anche conto del differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Si prevede, in particolare, che ai partiti beneficiari sia erogata, entro il 31 agosto 2020, una somma a titolo di acconto pari all’acconto erogato nell’anno 2019. Il saldo verrà corrisposto entro il successivo 31 dicembre 2020, in base alle risorse destinate dai contribuenti sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate entro i termini previsti dalla legge per il medesimo anno 2020. La corresponsione del saldo terrà ovviamente conto di quanto già versato ai medesimi partiti a titolo di acconto. Qualora l’acconto corrisposto ai sensi del presente comma sia superiore a quanto effettivamente spettante, il partito beneficiario è tenuto a restituire la differenza mediante versamento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Viene confermato che, ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi cosiddette tardive e integrative di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Resta, altresì, fermo quanto previsto in materia di erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici dall’articolo 11 del citato decreto-legge n. 149 del 2013.

In ogni caso, per l’anno 2020 resta stabilito che la somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno dal comma 4 del citato articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013.

Art.134
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

  • Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: “1-quater. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.
  • Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Relazione illustrativa

Il comma 1, mediante inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, prevede che alle relative cessioni, si applichi l’aliquota IVA del 5%.

La disposizione di cui al comma 2, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, accorda in via transitoria alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti i da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Viene, in sostanza, riconosciuta l’applicazione di una aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia. In tale contesto,  e  tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva, attualmente in discussione in Consiglio, che modifica la disciplina delle aliquote IVA  per permettere a tutti gli Stati di applicare un’aliquota ridotta anche inferiore al 5% e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata a monte -in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati-, la Commissione ha fatto presente che gli Stati, per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia.

 

 

Art.135
Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica

  • Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di dicembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. L’eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Il conguaglio a credito è compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari.

Relazione illustrativa

I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e l’energia elettrica sono tenuti, rispettivamente ai sensi degli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), a versare l’imposta mediante rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente e mediante eventuali conguagli relativi all’accisa dovuta per l’anno precedente, che viene determinata in dichiarazioni annuali di consumo.

In considerazione della circostanza che i consumi di gas naturale ed energia elettrica sono destinati, come tutti i prodotti energetici, a subire pesanti contrazioni per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di favorire le imprese del settore interessate dalla crisi alla medesima connessa, la proposta normativa in illustrazione mira a consentire una riduzione delle rate di acconto mensili dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, da versare nel periodo dal mese di maggio 2020 al mese di dicembre dello stesso anno, disponendo che le stesse siano versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate, come stabilito dal testo unico delle accise, sulla base dei consumi dell’anno precedente.

La stessa proposta prevede che l’eventuale versamento a conguaglio sia effettuato in un’unica soluzione entro le normali scadenze fissate dal citato testo unico, vale a dire entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica ma concede anche, in alternativa, di poter ripartire il debito a conguaglio in dieci rate mensili di pari importo, da versare nel periodo da marzo a dicembre 2021.

 

 

Art.136
Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

 

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020.”;

b) all’articolo 7, nel comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020”;

c) all’articolo 10, comma 1, nel primo periodo, le parole: “entro il 30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre”;

d) all’articolo 11, comma 1, nel primo periodo, le parole: “entro il 30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre”;

e) all’articolo 12, nel comma 1, le parole: “entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 dicembre 2020”.

2.  Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7-bis:

1) nel comma 6, dopo le parole: “con particolare riguardo”, sono inserite le seguenti: “alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,”;

2) nel comma 7, dopo le parole: “20 litri”, sono aggiunte le seguenti: “salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6”;

b)  all’articolo 25,  nel comma 4, il quinto  periodo è sostituito dal seguente “Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° ottobre 2020, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.”

Relazione illustrativa

Con l’articolo in illustrazione, si intende differire l’efficacia di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, (c.d. collegato alla legge di bilancio 2020). Si tratta, in particolare, del differimento dell’efficacia di talune disposizioni che prevedono l’introduzione di nuovi e specifici adempimenti di forte impatto sia per l’Amministrazione finanziaria con riguardo all’approntamento e alla sperimentazione delle procedure telematiche sia per gli operatori economici con riguardo all’organizzazione gestionale degli impianti, adempimenti che, in relazione alla particolare situazione  emergenziale dovuta alla pandemia del virus COVID-19, si ritiene necessario rinviare per un limitato periodo di tempo.

In particolare con il comma 1, lettera a), dell’articolo in illustrazione, si intende differire l’efficacia di alcuni nuovi obblighi autorizzativi e di contabilizzazione dei prodotti, previsti per i piccoli depositi di prodotti energetici dall’articolo 5 del decreto-legge n. 124/2019 in parola. Tale articolo 5 prevede, infatti, una specifica modifica dell’articolo 25 del testo unico delle accise finalizzata a ridurre i limiti capacitivi, attualmente previsti per talune tipologie di depositi di prodotti energetici ad accisa assolta, superati i quali risulta necessario il rilascio della licenza di esercizio da parte degli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.  L’obbligo in questione, che riguarda in particolare i depositi di capacità compresa tra 10 e 25 metri cubi (e quelli tra 5 e 10 metri cubi qualora muniti di erogatori), già dilazionato al 30 giugno per effetto del decreto legge n.18/2020, sarà differito al 1° ottobre 2020. Occorre anche evidenziare che l’introduzione del predetto obbligo di rilascio di una licenza di esercizio per i citati piccoli depositi, trova la sua ratio nella necessità di consentire, all’ADM, di censire e monitorare i soggetti che, a vario titolo, ricevono prodotti energetici (tipicamente carburanti per autotrazione) gestendo piccoli stoccaggi, attualmente del tutto sottratti alla strutturale registrazione degli operatori del settore dei prodotti sottoposti ad accisa.

In tale contesto, correlatamente al predetto differimento stabilito dal comma 1, lettera a), viene introdotta (comma 2, lettera b dell’articolo in illustrazione) una lieve modifica al citato articolo 25 del TUA in modo che, ai predetti piccoli depositi, sia rilasciato solo un codice identificativo in luogo della licenza di esercizio; tale circostanza garantirà, in piena aderenza alle finalità della norma attuale, la conoscibilità e la rintracciabilità geografica dei medesimi piccoli depositi, senza che gli Uffici dell’ADM siano costretti alla verifica fisica di tali piccoli impianti e consentendo anche un’indubbia semplificazione procedurale per gli operatori.

Con la lettera b) del medesimo comma 1 si intende differire, al 1° ottobre 2020, l’efficacia di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 124/2019, che ha introdotto un sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti, mediante l’emissione obbligatoria di uno specifico codice di autorizzazione gestito dal sistema informatico dell’ADM.  Correlatamente, con il comma 2, lettera a) dell’articolo in illustrazione, si intende rendere maggiormente efficiente la predetta attività di monitoraggio relativa al trasporto dei lubrificanti prevedendo che, con il decreto attuativo già previsto, si possa anche prevedere l’esclusione, dalle norme inerenti la citata tracciabilità, in particolare, per trasporti di piccole quantità di prodotto confezionato. Tali   trasporti di lubrificanti in piccole confezioni risultano infatti non rilevanti per le finalità perseguite dalla norma antifrode: migliorando l’operatività dell’intera procedura di monitoraggio si avranno minori oneri amministrativi per lo Stato e una effettiva semplificazione per l’attività delle imprese.

Con le lettere c), d) ed e), del comma 1, infine, si intende differire al 31 dicembre 2020, sempre a causa della predetta situazione emergenziale, i termini attuativi delle disposizioni previste dagli articoli 10, 11 e 12 del predetto decreto-legge n. 124/2019.

In particolare con il comma 1, lettera c) si intende rinviare l’introduzione dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge n. 124/2019, di installazione obbligatoria del sistema INFOIL per alcuni depositi di prodotti energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc; con la lettera d) si intende, invece, differire il termine per l’introduzione dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 11 del medesimo decreto-legge, di presentazione, in forma telematica del DAS, documento di accompagnamento relativo al trasferimento dei prodotti assoggettati ad accisa. Infine con la lettera e) del comma 1, si intende differire il termine per l’adozione del provvedimento dell’ADM previsto dall’articolo 12 del decreto-legge in parola, che deve stabilire tempi e modalità per la trasmissione, alla medesima ADM, dei dati  inerenti l’energia elettrica e il gas naturale trasportati da parte dei soggetti vettorianti e di quelli relativi alle fatturazioni ai consumatori finali, dei medesimi prodotti, da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas.

 

 

Art.137
Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell’anno 2020, i pagamenti dell’accisa, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 16 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 16 maggio, non si applicano le sanzioni e l’indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

 

Relazione illustrativa

La disposizione, in relazione alla grave situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, intende non sanzionare i soggetti obbligati che abbiano effettuato, per il pagamento dell’accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, versamenti in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16 aprile. I predetti pagamenti saranno considerati regolari se effettuati entro la data del 16 maggio 2020.


 

Art.138
Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020 possono essere effettuati, alle scadenze previste dell’articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura dell’ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti alle medesime scadenze; in tal caso, il versamento del saldo delle somme dovute è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

Relazione illustrativa

L’articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (testo unico delle accise) prevede che l’accisa sui prodotti energetici debba essere pagata in relazione al quantitativo dei medesimi prodotti immesso in consumo nel mese solare precedente. In tale contesto, in relazione al periodo di grave emergenza nazionale derivante dalla diffusione del COVID-19, la disposizione in illustrazione dispone che per i soli mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020, i soggetti obbligati al pagamento del tributo in questione possano effettuare, entro le previste scadenze e a titolo di acconto, i suddetti pagamenti nella misura dell’ottanta per cento delle somme che sarebbero dovute. La restante parte delle somme dovute sarà versata cumulativamente entro il termine del 16 novembre 2020, unitamente all’accisa dovuta per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di ottobre.

 

Art.139
Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

 

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • al comma 652, le parole:” dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021”;

b)  al comma 676, le parole:” dal primo giorno del secondo mese   successivo   alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021”.

 

Relazione illustrativa

Con l’articolo in illustrazione, si intende differire l’efficacia di alcune disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020.

In particolare, con il comma 1, lettera a), dell’articolo in illustrazione, si intende differire, al 1° gennaio 2021, l’efficacia delle disposizioni istitutive dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) mentre, con il comma 1, lettera b), si provvede a rinviare alla medesima data la decorrenza dell’efficacia delle norme che introducono e disciplinano l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate.


 

Art.
Trattamento fiscale dei rendimenti del “Buono Insieme”

1. Non sono soggetti a imposizione gli interessi e altri proventi, di cui all’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dai buoni fruttiferi postali emessi, da Cassa Depositi e Prestiti SPA, al fine di affrontare l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19, denominati “Buono Insieme”.

Relazione illustrativa

L’articolo esenta dalle imposte sui redditi gli interessi dei buoni postali denominati “Buono Insieme” emessi da Cassa Depositi e Prestiti SPA, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lett. a), del DL n. 269 del 2003, al fine di sostenere il sistema Paese nell’affrontare l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19.


 

Art.140
Modifiche alla disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

 

1. All’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 20 è modificato nel modo seguente:

a) al secondo periodo, dopo le parole: “dall’articolo 13, comma 2-bis,”, le parole: “lettera a)”, sono sostituite dalle parole: “lettere a) e b)”;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.”.

Relazione illustrativa

La legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), all’art. 1, commi 710 e 711, ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (IVAFE) da soggetti residenti nel territorio dello Stato. In particolare, tale ambito è stato esteso ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990, residenti in Italia, ovvero agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR che detengono attività di natura finanziaria all’estero. A decorrere dal 2020, quindi, sono soggetti all’IVAFE, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti che detengono attività finanziarie all’estero.

Al fine di uniformare, il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell’IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell’imposta di bollo, con la proposta in commento si intende apportare una duplice modifica al comma 20, dell’art. 19 del D.L. n. 201 del 2011:

con la lett. a) si stabilisce la misura – pari a quella dell’imposta di bollo (100 euro su base annua) – in cui si applica l’IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

con la lett. b), invece, si stabilisce la misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l’imposta di bollo (14.000 euro).


 

Art.141
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro nonché interventi di finanziamento dell’INAIL (in attesa di riformulazione)

1. Al fine di incentivare l’adozione di misure dirette ad evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, compresi i beni di terzi e quelli concessi in uso a terzi, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. L’articolo 64 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, e l’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati. Le relative risorse sono destinate al credito d’imposta previsto dal presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2020 che costituiscono limite di spesa, si provvede ….. (a cura di RGS).

6. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali,  iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, come modificato dal decreto legislativo 20 luglio 2018 n. 95, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  interventi per la riduzione del rischio di contagio rientranti nelle seguenti categorie:

  • misure per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori basate su modifiche degli ambienti di lavoro;
  • misure per il distanziamento dei lavoratori basate sull’utilizzo di dispositivi elettronici e sensoristica;
  • misure per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  • dispositivi per la sanificazione e sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare alcuni parametri indicatori di un possibile stato di contagio
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

7. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e successive modificazioni, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando Isi 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

8. I finanziamenti delle iniziative di cui al presente articolo rientrano nell’ambito di applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C(2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C(2020) 2215-final. L’importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000,00 (centomila/00) per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I finanziamenti sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

10. Conseguentemente è revocato il bando di finanziamento ISI 2019, già pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n.297 del 19 dicembre 2019.

11. All’attuazione degli interventi finanziari di cui ai commi da 7 a 11 ed all’erogazione delle relative provvidenze provvede con le proprie strutture Invitalia S.p.A.

Relazione illustrativa

Commi da 1 a 5. Si riconosce in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché in favore di tutti gli altri enti di natura privata (quali, ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria), un credito d’imposta finalizzato a incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19.

In particolare – ai sensi del comma 1 – il credito d’imposta è attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, compresi i beni di terzi e quelli concessi in comodato d’uso, concessione o dotazione a soggetti terzi.

Il credito d’imposta è altresì riconosciuto per l’acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti; rientrano, pertanto, nell’ambito oggettivo di applicazione della misura le spese sostenute, compresi gli eventuali costi di installazione, per i dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), i detergenti mani e i disinfettanti, ovvero altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere la salute dei lavoratori e degli utenti (quali, ad esempio, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti) o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 60.000 euro, nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 2 prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, la definizione delle disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 250 milioni di euro per l’anno 2020.

Il comma 4 abroga l’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l’articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020, destinando le relative risorse alla copertura delle disposizioni contenute nell’articolo in esame.

Infine, il comma 5 reca la copertura finanziaria della disposizione, pari a 250 milioni di euro per il 2020, che opera quale tetto di spesa.


 

Art.142
Disposizioni in materia di giustizia tributarie e contributo unificato

  • All’art. 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 e il termine di cui all’articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.
  • Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole “di cui all’articolo 73, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 36, comma 1,”;
  • Il comma 4 dell’articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 13 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente: “ La partecipazione all’udienza di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto domicilio. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza. La partecipazione da remoto all’udienza di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificare alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza.
  • In deroga al criterio previsto dall’art. 37, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l’anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell’anno 2020

      

Relazione illustrativa

Il comma 1 del presente articolo sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG). Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto dall’articolo 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo unificato.

Il comma 2 del presente articolo apporta una modifica al comma 3 dell’articolo 29 al fine di correggere un refuso presente nella norma pubblicata in Gazzetta ufficiale, indicando il corretto riferimento all’art. 36, comma 1, del decreto legge n. 23/2020, in sostituzione dell’errato riferimento all’art. 73, comma 1, del medesimo decreto.

Con il comma 3, viene integralmente sostituito il comma 4 dell’articolo 16 del decreto legge n.119/2019, relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell’udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio. La nuova disciplina permette l’utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l’udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti. Tale richiesta deve essere effettuata prima della comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza di cui all’art. 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Le regole tecniche e l’individuazione delle Commissioni tributarie preso le quali è possibile attivare l’udienza a distanza sono demandate all’adozione di decreto direttoriale del Dipartimento delle finanze previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dell’AGID. Infine, si prevede che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, possono disporre l’udienza a distanza e quindi autorizzare l’ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto.

Il comma 4 consente la ripartizione delle somme CUT relative al solo anno 2020, derogando ai criteri previsti dal comma 13 dell’art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che individuano le Commissioni tributarie c.d. “virtuose”. Tale regola appare coerente con le disposizioni emergenziali contenute nel decreto legge n. 18/2020, che hanno disposto la sospensione delle udienze nel processo tributario e dei depositi dei provvedimenti giurisdizionali a partire dal 9 marzo 2020 e fino all’11 maggio 2020. Ne consegue che la ripartizione delle somme riferibili al corrente anno avverrà esclusivamente sulla base del numero di giudici tributari e di personale amministrativo in servizio nell’anno 2020.


 

Art.143
Incentivi per gli investimenti nell’economia reale

1. All’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%.

2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:

  • devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
  • cessano di essere applicati quando l’organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
  • sono temporaneamente sospesi quando l’organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

2. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, 157 gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;
  • il comma 112, primo periodo, è sostituito dal seguente: «Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del 2-bis dell’13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all’atto dell’incarico acquisisce dal titolare un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto art. 13-bis, comma 2-bis, del d. lgs. n. 124 del 2019.».”

 

 

Relazione illustrativa

L’articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.

La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR dall’art. 1, commi da 100 a 114 della legge di bilancio per il 2017, tende a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici.

Gli investimenti qualificati, infatti, sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese.

Le disposizioni in commento prevedono, inoltre:

– un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20 per cento;

– limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente.

La disciplina in esame consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un’ampia categoria di intermediari. Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR, infatti, possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali, a mero titolo semplificativo: ELTIF, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito.

La nuova disciplina viene inserita nell’art. 13-bis del d.l. n. 124 del 2019, il quale contiene le disposizioni relative agli investimenti qualificati per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020.

L’introducendo comma 2-bis, in particolare, contiene le disposizioni in materia di investimenti qualificati ed il limite di concentrazione sopra illustrati. Il limite di concentrazione è innalzato al 20 per cento anche per i PIR costituiti, dal 1° gennaio 2020, ai sensi del citato art. 13-bis del D.L. n. 124 del 2019.

Il successivo comma 2-ter, prevede delle disposizioni specifiche per il caso di PIR costituito tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Il comma 2 del presente articolo, modifica direttamente la legge di bilancio per il 2017, in particolare i commi 101 e 112 dell’art. 1, relativi rispettivamente ai limiti all’entità dell’investimento e all’unicità del PIR.

Come sopra accennato, i limiti all’entità dell’investimento, per il nuovo PIR, sono superiori a quelli previsti per il PIR ordinario.

L’unicità del PIR va ora intesa nel senso che ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR.

 

Art.144
Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’11 per cento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2020, sono affiancate dalla possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020.

Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento:

– sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;

– sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.


 

Art.145
Rinegoziazione dei contratti di affidamento della riscossione delle entrate degli enti locali 

1. I contratti in corso alla data dell’8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, attraverso prolungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l’ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque non superiore a un valore di affidamento pari a un terzo del valore oggetto del contratto in essere. (Far confluire in norma generale su semplificazione appalti)

Relazione illustrativa

La proposta emendativa risponde alla esigenza di consentire agli enti che hanno affidato la gestione delle proprie entrate ai concessionari privati di cui all’art. 52 del D. Lgs n.446 del 1997, di rinegoziare i contratti in corso le cui previsioni sono state investite dalle disposizioni di sospensione e proroga di termini emanate nell’ambito della emergenza epidemiologica. E’ peraltro inevitabile che il gettito delle entrate, sia tributarie che patrimoniali, degli enti locali risulti significativamente ridotto con riferimento all’intero 2020, anche per ciò che riguarda il bacino dei recuperi da attività di controllo, con particolare riferimento alle attività economiche più esposte alle conseguenze della crisi e a una quota non trascurabile delle famiglie.

 

 

 


 

Art.146
Disposizioni in materia di imposte dirette per il comune di Campione d’Italia

 

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

  • al comma 573 le parole “alla data del 20 ottobre 2019” sono soppresse e alla fine del periodo la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”;
  • al comma 574 le parole “alla data del 20 ottobre 2019” sono soppresse e alla fine del periodo la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”;
  • al comma 575 la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”;
  • è aggiunto il comma 576-bis:

“In deroga al comma 576, per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nei limiti dell’importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.”

  • il comma 577 è sostituito dal seguente:

“In vista del rilancio economico del comune di Campione d’Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del predetto comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d’imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell’articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile.”

  • è aggiunto il comma 577-bis:

“Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577, il credito d’imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni di cui al predetto comma, in misura pari ai costi sostenuti nei limiti dell’importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.”

  • è aggiunto il comma 578-bis:

“L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 576-bis e 577-bis è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sulla base della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.”

2. Al comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “comma 1” sono sostituite delle seguenti parole “commi 1 e 2” e le parole “come modificato dal comma 631 del presente articolo,” sono soppresse.

Relazione illustrativa

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020) sono state introdotte misure volte a ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche residenti e sulle imprese localizzate nel territorio del Comune di Campione d’Italia per alleviare la grave situazione di crisi economica determinata dalla chiusura della casa da gioco municipale, sulla quale poggiava l’economia del territorio campionese. 

In particolare:

  • l’Articolo 1, comma 573, ha previsto l’abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia alla data del 20 ottobre 2019, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti, alla medesima data, nello stesso Comune;
  • l’Articolo 1, comma 574 ha previsto l’abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta delle imposte sui redditi per le imprese localizzate a Campione d’Italia alla data del 20 ottobre 2019;
  • l’Articolo 1, comma 575 ha previsto abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) derivante da attività esercitate nel Comune di Campione d’Italia.

Tali misure, che si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, possono essere fruite nei limiti dei Regolamenti europei che disciplinano gli aiuti di importanza minore (“de minimis”).

Inoltre, con l’obiettivo di rilanciare l’attività economica a Comune di Campione d’Italia, la Legge di Bilancio per il 2020 ha previsto incentivi per nuovi investimenti sul territorio del Comune. In particolare, l’Articolo 1, comma 577, ha previsto riconoscimento di un credito d’imposta fruibile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024 pari al 50% per nuovi investimenti effettuati da imprese nel territorio del Comune di Campione d’Italia. La misura richiede una preventiva valutazione di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, pertanto, ne è prevista (comma 579) la sospensione dell’efficacia fino alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, alla quale la stessa deve essere notificata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’UE.

L’attuale emergenza pandemica da COVID-19, che sta pesantemente condizionando l’economia nazionale, ha ulteriormente aggravato anche la situazione di Campione d’Italia, che già viveva una profonda crisi determinata dalla chiusura della casa da gioco municipale, sulla cui attività, particolarmente negli ultimi anni, si è basata quasi totalmente l’economia del territorio campionese.

In tale contesto emergenziale, la Commissione europea, con la Comunicazione del 19.3.2020, C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” [come da ultimo modificata ed integrata dalla Comunicazione del 3.4.2020 C(2020) 2215 final], ha adottato un quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, con la finalità di introdurre regole flessibili dirette a sostenere l’economia nel contesto di grave crisi causato dalla pandemia di COVID-19.

L’intervento normativo in parola, tenendo anche conto delle possibilità di azione attualmente previste in ambito UE dal citato “quadro temporaneo”, intende rafforzare le misure agevolative a favore del territorio campionese già previste dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020).

Sono apportate modifiche all’articolo 1, commi 573, 574 e 575, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di prevedere che la riduzione delle imposte ivi prevista a favore delle persone fisiche e delle imprese operi per dieci periodi d’imposta, anziché cinque come attualmente previsto.

Inoltre, in riferimento ai commi 573 e 574, è stata eliminata la data del 20 ottobre 2019 quale limite temporale alla residenza o localizzazione di persone fisiche e imprese a Campione d’Italia per beneficiare di tali agevolazioni.

Viene introdotto un nuovo comma 576-bis alla legge 160/2019, il quale prevede che i limiti dei regolamenti europei sugli aiuti di importanza minore (c.d. “de minimis”) non si applicano per il periodo d’imposta 2020, per il quale valgono i limiti previsti dalla Comunicazione del 19.3.2020, C(2020) 1863 final, ovvero 800.000 euro annui per ogni impresa o attività economica. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Si sostituisce il comma 577 della legge 160/2019, al fine di rendere coerente tale disposizione con i requisiti di massimali e intensità di aiuto previsti dal quadro europeo in materia di aiuti agli investimenti (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) rispettivamente per grandi, medie e piccole imprese.

Viene introdotto un nuovo comma 577-bis al fine di prevedere anche per i nuovi investimenti di cui al comma 577 la possibilità di beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 202020, dei limiti previsti dalla citata Comunicazione del 19.3.2020, C(2020) 1863 final.

Si introduce un nuovo comma 578-bis che prevede che le misure agevolative di cui ai commi 576-bis e 577-bis sono sottoposte a decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea (al fine di assicurarne la fruibilità la Commissione europea sulla base della Comunicazione del 19.3.2020, C(2020) 1863 final

Si modifica, inoltre, il comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di prevedere che le modalità per l’abbattimento in sede di conversione in euro, nella misura minima del 30 per cento, dei redditi soggetti a imposizione diretta prodotti in franchi svizzeri, attualmente prevista per i redditi di cui al comma 1, dell’articolo 188-bis del TUIR (redditi delle persone fisiche diversi dai redditi d’impresa e redditi di lavoro autonomo), sia estesa anche ai soggetti di cui al comma 2 del citato articolo 188-bis (redditi d’impresa), ciò al fine di omogeneizzare il trattamento, ai fini delle imposte dirette, delle basi imponibili realizzate nel territorio campionese a prescindere dalla natura giuridica dei contribuenti.

 

 

Art.147
Disposizioni in materia di accisa per il comune di Campione d’Italia

  • Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d’Italia è sottoposto ad accisa con l’applicazione della corrispondente aliquota di cui all’Allegato I al testo unico, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,50 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni, in materia di riduzione di costo del gasolio, di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e all’articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
  • L’energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d’Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all’Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
  • euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
  • euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
  • L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all’autorizzazione del Consiglio prevista dall’articolo 19 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

 

Relazione illustrativa

Le disposizioni hanno l’obiettivo di alleviare l’impatto, per il territorio del Comune di Campione, del costo di acquisto del gasolio per riscaldamento e dell’elettricità.

Su prodotti come l’energia elettrica e il gasolio utilizzato come combustile per riscaldamento, l’ingresso del territorio di Campione d’Italia nel territorio doganale dell’Unione europea ha determinato un aumento dei costi dei prodotti energetici rispetto a quelli pagati in precedenza per effetto dell’applicazione della normativa svizzera. Inoltre, data la peculiare situazione geografica del Comune di Campione d’Italia, i costi di approvvigionamento dei prodotti energetici sono più elevati, sia che le forniture provengano dalla Svizzera sia che provengano dalla più vicina provincia italiana. La situazione di crisi generata dalla diffusione della pandemia Covid-19 ha ulteriormente aggravato le difficoltà per famiglie e imprese del territorio di Campione d’Italia.

Per alleviare l’impatto del costo del gasolio per riscaldamento e dell’elettricità, le disposizioni prevedono la riduzione, per un periodo di sei anni, delle aliquote di accisa applicate su tali prodotti consumati nel territorio di Campione d’Italia.

In particolare, tali aliquote sono fissate, per l’energia elettrica, in euro 0,0005 per chilowattora, per l’uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni e in euro 0,001 per chilowattora, per l’uso nelle abitazioni, che corrispondono alle rispettive aliquote minime previste nell’ambito del quadro europeo armonizzato dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.

Per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento, l’aliquota di accisa è fissata nella misura di 201,50 euro per mille litri, pari al 50 per cento di quella applicata a livello nazionale. In tal modo, la tassazione indiretta applicata ai citati prodotti consumati nel territorio di Campione d’Italia sarebbe sostanzialmente equivalente a quella applicata in Svizzera, evitando così per famiglie e imprese del territorio di Campione d’Italia un aggravio dei costi sui prodotti in questione rispetto a quelli, dagli stessi soggetti, sostenuti in vigenza dello stato di extradoganalità, quando era applicata la normativa svizzera, senza peraltro determinare distorsioni di concorrenza.

Si evidenzia, in particolare, che, per quanto attiene al gasolio utilizzato per riscaldamento, la disposizione in illustrazione, introducendo la sopramenzionata riduzione dell’afferente aliquota di accisa, prevede contestualmente la disapplicazione, limitatamente allo stesso prodotto, del beneficio stabilito dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dalle altre norme indicate nello schema; ciò al fine di evitare la fruizione, in relazione a tale prodotto, di un’agevolazione complessiva che risulterebbe eccessiva rispetto alla tassazione svizzera applicata al medesimo gasolio usato come combustibile.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione del Consiglio prevista dall’articolo 19 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Trattandosi di riduzioni di accisa da applicare in un territorio limitato è infatti necessaria una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione, che autorizzi la deroga.


 

Art.148
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

 

1. Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Relazione illustrativa

L’intervento normativo uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione.

Infatti, il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno (comma 4 dell’art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l’IMU il comma 779 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha prorogato fino a giugno l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

 

Art.149
Riscossione diretta società in house e maggiorazione ex-Tasi

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 786, lettera c), sostituire le parole “numero 4)” con le seguenti parole: “numero 3)”. Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, sostituire le parole “numeri 1), 2) e 3)” con le seguenti parole: “numeri 1), 2) e 4);

b) al comma 755 sono abolite le parole “da adottare ai sensi del comma 779,” e le parole “dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento” sono sostituite da “nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento”.

  • Relazione illustrativa

Le norme proposte correggono due imperfezioni della normativa recata dalla legge di bilancio 2020, relativamente al versamento diretto delle somme riscosse per conto degli enti locali e all’applicabilità della maggiorazione di aliquota sull’ IMU, cosiddetta maggiorazione ex-TASI.

La modifica di cui alla lettera a) è diretta a correggere un errore materiale contenuto nei commi 786 e 788 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, laddove si consente l’incasso diretto delle entrate degli enti locali anche ai soggetti di cui al numero 4, lett. b), comma 5 dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, vale a dire le società a capitale misto pubblico-privato. La norma, pertanto, esclude per tali soggetti la possibilità di ricevere direttamente i versamenti delle entrate locali e restituisce tale facoltà alle società in house interamente costituite con capitale pubblico.

La modifica di cui alla lettera b) ha lo scopo di consentire anche ai comuni che hanno applicato la maggiorazione della TASI sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D di continuare a mantenere la stessa maggiorazione adottata e confermata negli anni precedenti, per scongiurare una perdita di gettito a carico dei comuni stessi. La formulazione attuale del comma 755 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, infatti, a causa di un riferimento incompleto ai commi immediatamente precedenti, attribuisce ai comuni la possibilità di adottare la maggiorazione solo per le fattispecie residuali di cui al comma 754 e non per le altre, vale a dire, l’abitazione principale di lusso di cui al comma 748, i fabbricati merce di cui al comma 751 e i fabbricati D, di cui al comma 753. La norma elimina, inoltre, il riferimento al comma 779, che detta regole di approvazione delle delibere valide per il solo 2020.

 


Art.150
Rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19

1. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell’amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell’economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all’articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all’attività di controllo fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall’articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si tiene conto del recupero di gettito erariale, anche derivante dalle attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, rispetto alle previsioni definitive del bilancio dello Stato. Analogamente, a decorrere dall’attività 2020, ai fini dell’integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all’1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, per le attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito erariale rispetto alle previsioni definitive di bilancio.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta mira a rafforzare le attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell’amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In questa prospettiva, al comma 1, primo periodo, si prevede che le convenzioni fra Ministro dell’economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all’articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscano per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi stessi e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese nell’ottica di garantire maggiore liquidità al sistema economico nell’attuale congiuntura che si preannuncia molto sfavorevole.

Per orientare ancora di più l’operato dell’amministrazione finanziaria verso le attività di promozione della tax compliance, la proposta di modifica dispone anche una parziale revisione dei meccanismi di incentivazione del personale dell’amministrazione finanziaria previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140  per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze e dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 per quello delle agenzie fiscali.

In particolare, al comma 1, secondo periodo, è previsto che, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all’attività di controllo fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, si tenga conto del recupero di gettito erariale derivante dall’attività di prevenzione e contrasto dell’evasione  – e, quindi, anche di quello derivante dalle attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali –  rispetto alle previsioni definitive del bilancio dello Stato.

Analogamente, il terzo periodo del comma 1, dispone che, ai fini dell’integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all’1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, si tenga conto del recupero di gettito erariale rispetto alle previsioni definitive di bilancio anche per le attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale.

Il comma 2 riporta, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

 

Art.151
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

All’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è modificato come segue:

Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

All’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole “1° luglio 2020” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2021”.

Relazione illustrativa

La norma proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019.

La proroga interviene anche sulle disposizioni del comma 6-quater del citato articolo 2, prevedendo uno slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Le proroghe si rendono necessarie in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio il rispetto del termine del 1° luglio p.v. sopra citato.

 


 

Art.152
Lotteria dei corrispettivi

1. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole: “A decorrere dal 1° luglio 2020” sono sostituite dalle parole “A decorrere dal 1° gennaio 2021

Relazione illustrativa

La norma introduce un differimento dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi.

La proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d’affari inferiore a 400mila euro di dotarsi di tale strumento e, quindi, poter trasmettere i dati della lotteria a partire dal 1° luglio p.v. Conseguentemente, si potrebbe creare confusione nei contribuenti che non comprenderebbero con immediatezza i motivi dell’impossibilità di partecipare alla lotteria per acquisti effettuati da taluni operatori, discriminando questi ultimi non per loro colpa ma per la situazione di emergenziale in corso e creando false aspettative dei cittadini che si ripercuoterebbero sull’efficacia della lotteria stessa.

 

Art.153
Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato dall’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell’IVA;

c) dichiarazione annuale dell’IVA.”

b) il comma 1-bis è abrogato.

Relazione illustrativa

La norma in commento, nel modificare il comma 1 dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, sostituito dall’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, dispone che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021. Il comma 1-bis del medesimo articolo 4 viene abrogato in quanto il riferimento alla bozza della dichiarazione annuale IVA, per la quale viene confermato l’avvio con riguardo alle operazioni IVA del 2021, è ora contenuto nel comma 1 dello stesso articolo 4.

La modifica normativa si rende opportuna in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che, in particolare, comporterà un ritardo nell’adozione del nuovo tracciato della fattura elettronica approvato con provvedimento del 28.02.20, nonché – in capo agli esercenti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro – un probabile ritardo di adeguamento all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro il termine del 1° luglio 2020.

 

 

Art.154
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

1. All’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quarto periodo è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Relazione illustrativa

La norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

La proroga è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall’Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

Art.155
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

1.         I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto-legge, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 settembre 2020.

2.         I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3.         I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Relazione illustrativa

In considerazione degli effetti dei provvedimenti del periodo emergenziale sulla liquidità delle imprese e dei cittadini, la norma proposta rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma proposta prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese di settembre 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020

 

 

Art.156
Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Relazione illustrativa

In considerazione del periodo emergenziale in atto, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma proposta consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione di cui dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

 

Art.157
Indennità requisizione strutture alberghiere

1. All’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “L’indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42 per cento, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell’imposta di registro, di cui al comma 5 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell’immobile requisito. L’indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42 per cento di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell’indennità di requisizione.”.

Relazione illustrativa

La modifica della norma in oggetto non altera il contenuto sostanziale della stessa, ma solo l’aspetto procedurale. Consente infatti di effettuare immediatamente un primo ristoro in forma di acconto al proprietario il cui immobile è stato requisito, dilazionando però di quaranta giorni la corresponsione dell’importo definitivo per dar modo di operare nel modo più corretto possibile la stima da parte dell’Agenzia dell’Entrate del valore di mercato su cui si applica il parametro dello 0,42% ai fini dell’indennità di requisizione.

Si è aggiunto per chiarezza che il valore corrente di mercato deve riferirsi al 31 dicembre 2019, in analogia a quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo, per evitare che i riferimenti di mercato corrente siano quelli potenzialmente alterati e fortemente instabili dei primi mesi del 2020, fortemente segnati dagli effetti della pandemia COVID-19.

Inoltre, si è fatto riferimento, ai fini del calcolo del valore utile per determinare l’acconto ai moltiplicatori in uso per l’imposta di registro per due ragioni: 1) i moltiplicatori sono previsti anche per la categoria catastale “E”, diversamente che per IMU e TASI; 2) i moltiplicatori per l’imposta di registro sono inferiori a quelli in uso a fini IMU e ciò consente di affermare che non si possono determinare situazioni in cui il saldo tra valore finale dell’indennità e acconto iniziale sia negativo, condizione che appesantirebbe la procedura amministrativa oltre ad avere, si ritiene, un impatto negativo nei rapporti con il soggetto il cui immobile è oggetto di requisizione.


 

Art.158
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

1. A decorrere dall’anno 2020, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.

Relazione illustrativa

L’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo (516 mila euro, NdR) per ciascun anno solare”.

A decorrere dall’anno 2014, detto limite è stato elevato a 700 mila euro dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).

A tal fine, a decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

 

 

 

 

Art.159
Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

  • Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 (Coronavirus), nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria:
  • la società di cui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica;
  • in deroga a quanto previsto all’articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui all’articolo 9-bis, comma 8 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;
  • i termini di cui all’articolo 9-bis, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.

2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

Relazione illustrativa

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati previsti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e hanno sostituito, dal periodo d’imposta 2018, i precedenti studi di settore e parametri.

La concreta applicazione del nuovo strumento, originariamente prevista per il periodo d’imposta 2017, è stata posticipata per effetto di una disposizione, contenuta nella legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 931 della legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ne ha previsto l’applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Tale proroga, come si legge nel disposto normativo e nelle raccomandazioni fornite dall’apposita commissione degli esperti nella riunione del 14 dicembre 2017, trae origine dall’esigenza di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari e, dunque, dalla volontà di sostituire integralmente i 193 studi di settore attraverso l’introduzione degli ISA, senza la previsione di un’annualità in cui siano presenti contemporaneamente gli indici per talune tipologie di attività e gli studi per altre attività.

L’approvazione dei 175 ISA applicati a partire dal periodo d’imposta 2018 è avvenuta con la pubblicazione dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018.

L’ipotesi di schema normativo è articolata in due commi.

Al primo comma, riguardante i periodi d’imposta 2020 e 2021, è previsto un intervento che ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA.

In particolare, è previsto che, attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi, la società di cui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica.

È altresì previsto che, valutate le specifiche proposte della Commissione di esperti di cui all’articolo 9-bis, comma 8 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.

Inoltre, sono spostati i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.

Al comma 2, considerati, al contempo, le difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per il periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

 

Art.160
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

1. Sono prorogati i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

  • atti di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
  • accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  • accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  • atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 54 e articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
  • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 15 e dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
  • atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 , dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. La proroga disposta dal comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

3. È prorogato al 30 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili in base alle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

Relazione illustrativa

I commi 1 e 2 dispongono la proroga dal 9 marzo al 31 maggio 2020 del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte e, per lo stesso periodo, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Il comma 3 statuisce la proroga al 30 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti individuati al comma 1 e di quelli definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Il comma 4 prevede che la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 30 settembre 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.

Il comma 5 introduce una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un’unica soluzione oppure in 5 rate di pari importo; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 30 settembre.

Al comma 6 viene previsto che gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non siano rimborsabili.

Restano invece confermati i termini di versamento delle somme e delle rate non interessate dalla proroga.

 

Art.161
Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

1. All’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

2-ter. Ai sostituti d’imposta di cui all’articolo 23, comma 1 e all’articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa

La modifica normativa ha la finalità di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all’atto del pagamento.

In base alla normativa vigente, la restituzione dovrebbe essere operata solo al lordo delle ritenute subite secondo le modalità stabilite dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR, in base alla quale sono deducibili dal reddito complessivo «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze».

Tuttavia, secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente la ripetizione dell’indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore (cfr., ex multis: Cassazione, Sez. Lav., 27 luglio 2018, n. 19735; 12 giugno 2019, n. 15755; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164).

La modifica normativa, pertanto, attraverso l’inserimento dei commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 10, del TUIR prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis), comma 1, del medesimo articolo 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Al sostituto d’imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione “senza limiti di importo” secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d’imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.

La misura del 30 per cento è calcolata considerando che su una somma lorda di 100 sia stata applicata l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, attualmente prevista nella misura del 23 per cento, analogamente a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 aprile 2016, per la determinazione dell’importo rimborsabile in capo al contribuente.

Della restituzione delle somme in esame e dell’emersione del credito d’imposta sarà data evidenza nella certificazione unica rilasciata dal sostituto e nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari.

La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020.

La norma prevede che sono fatti salvi i rapporti già divenuti definiti alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Art.162
Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

1. E’ prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 12, comma 2-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12.

2. La proroga della sospensione di cui al precedente comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall’art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa

L’articolo 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso sino al 31 maggio 2020 tra gli altri i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori.

Tra i termini sospesi rientrano anche quelli previsti dall’art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d) del d. P. R. 663 del 1972.

Il comma 1 della norma differisce al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di sospensione in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da COVID 19.

Il comma 2 della norma dispone che il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall’art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (tre per l’ipotesi del comma 2- quinquies del medesimo articolo) degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all’articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione ha il fine di evitare che possano essere commesse ulteriori violazioni degli obblighi appena citati nella consapevolezza che l’esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire prima del 1° febbraio 2021.

 

 

Art.163
Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

1. Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Fino alla stessa data del 31 agosto 2020 le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

2. A decorrere dal 1° settembre 2020 cessano gli effetti della sospensione prevista dal comma 1 e, relativamente alle somme di cui allo stesso comma 1, riprendono ad operare gli obblighi che la legge impone al terzo pignorato, nonché quelli derivanti da provvedimenti di assegnazione precedentemente emessi.

Relazione illustrativa

Tenuto conto degli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 dispone la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto in commento dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D,Lgs. n. 446/1997, relativi a oggetto stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti e, in pari tempo, sottrae le medesime somme al vincolo pignoratizio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore. 

Il comma 2 precisa che, cessati gli effetti della sospensione, il terzo sarà nuovamente gravato dagli obblighi di custodia previsti dall’art. 546 c.p.c. e da quelli di adempimento ai provvedimenti di assegnazione disposti dal giudice dell’esecuzione.


 

Art.164
Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1. Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, dello stesso decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Relazione illustrativa

Tenuto conto degli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 prevede, nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del DL n. 18/2020, la non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973, che resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, comma 1, dello stesso DPR n. 602/1973 procederanno al pagamento a favore del beneficiario.


 

Art.165
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto;

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

“2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto legge n. 119 del 2018.”;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all’articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.”.

 

Relazione illustrativa

Tenuto conto del protrarsi dei gravi effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione introduce una serie di modifiche all’art. 68 del DL n. 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

In particolare, la lett. a) differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione.

La lett. b), invece, stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

La lett. c) sostituisce il comma 3 dell’art. 68 del DL n. 18/2020 – che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, – e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018; ciò, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori. 

Infine, la lett. d), sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

 

 

Art.166
Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:

“326. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell’esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all’andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell’esercizio 2019, in deroga all’art. 1, comma 358, della Legge n. 244 del 2007, e sulle risorse assegnate per l’esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio annuale dell’Agenzia delle entrate – Riscossione.

327. Qualora la quota da erogare per l’anno 2020 all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all’importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l’anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l’anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l’anno 2022, in conformità al comma 326”.

Relazione illustrativa

L’articolo è finalizzato, ad assicurare la continuità operativa dell’Agenzia delle entrate – Riscossione a garantirne l’equilibrio economico, gestionale e finanziario per l’anno 2020, e per i successivi 2021 e 2022 a fronte degli interventi normativi di sostegno per i contribuenti correlati alle misure introdotte per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali misure emergenziali consistenti nella sospensione:

  • dei termini per gli adempimenti; dei termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione da parte degli enti impositori;
  • dei termini dei versamenti, che scadono nei periodi indicati dai relativi decreti, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, inclusi gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • delle altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione;

determinano una conseguente contrazione dei livelli di incasso e dei volumi di attivazione delle procedure di riscossione, che comportano una collegata contrazione della capacità finanziaria e dei ricavi dell’Ente.

 


 

Art.167
Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019

1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

Relazione illustrativa

Al fine di far fronte alle difficoltà rilevate dagli enti del terzo settore che svolgono attività di rilevante interesse sociale e all’imminente esigenza di liquidità evidenziata a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, la norma proposta anticipa al 2020 l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2019. A tal fine la disposizione accelera le procedure di erogazione del contributo, stabilendo che nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998. Conseguentemente l’Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31  luglio 2020 e le amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e delle politiche, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell’interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) procedono alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre.


 

Art.168
Proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione, di rettifica e di liquidazione, nonché per inviare le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e formale.

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 3 del decreto legislativo 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione di cui all’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quelle previste dal comma 1 dell’articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii:

  • delle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  • delle comunicazioni di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • degli inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
  • degli atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98;
  • degli atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
  • degli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;

elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009 e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.

 

Relazione illustrativa

In considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza COVID-19 per i contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti indicati al comma 1 da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice.

Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, il comma 1 prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) di cui al comma 2 dell’articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Il medesimo comma prevede che tale proroga operi per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. Con la medesima finalità del comma 1, i commi 2 e 3 dispongono l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.

Il comma 4 statuisce che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non siano dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto. Il comma 5 individua specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020.

Il comma 6, infine, dispone che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emettere entro 60 giorni, siano individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale ovvero quelli conseguenti l’applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione fa salvi anche i casi l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento, come nel caso della liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.

 

Art.168-bis
Proroga della concessione dei giochi

1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni ai sensi dell’art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, evitando l’interruzione delle raccolta e dei proventi erariali, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza che scadono in date antecedenti il 31 dicembre 2022 sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, sino al 31 dicembre 2022, a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022.

2. Al fine di consentire, altresì, un allineamento temporale al 31 dicembre 2022 anche delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, i termini per l’indizione delle rispettive procedure di selezione, previsti dall’articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2021.

3. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma annuale di euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

4. Le concessioni per il gioco del bingo sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermo in ogni caso il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Relazione Illustrativa

I DD.PP.CC.MM adottati nei mesi tra febbraio e aprile per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull’intero territorio nazionale, delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Inoltre, l’interruzione dei principali tornei calcistici europei e mondiali ha fatto registrare un rilevantissimo depauperamento delle entrate del settore, ivi compreso quello del gioco a distanza. Al fine di consentire una graduale ripresa delle attività, al termine della situazione emergenziale, ricorre la necessità di un periodo di stabilizzazione che può realizzarsi con la certezza di un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto da una scadenza annuale. Per tale motivo, si propone una norma che tenda all’allineamento, per quanto possibile, delle scadenze di tutte le concessioni al 2022, comprese quelle per il gioco a distanza con scadenze precedenti. La norma consentirebbe altresì di risolvere, in un periodo più esteso, l’annosa problematica dell’allocazione delle sale rispetto alle variegate normative regionali che prevedono limitazioni territoriali. Il comma 1 prevede la proroga temporanea a titolo oneroso delle concessioni del gioco a distanza attualmente vigenti assegnate con procedura di gara ex Legge 88/2009, i cui termini scadono in date differenziate a partire dal 3 ottobre 2020, nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara ex legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 727, lettera e), ai fini dell’allineamento temporale al 31 dicembre 2022 di tutte le scadenze e dell’avvio delle nuove concessioni a partire dal 1° gennaio 2023, evitando la sospensione della raccolta di gioco e dei flussi erariali. Il comma 2 prevede la proroga dei termini per l’indizione delle gare per la raccolta delle scommesse e del Bingo al fine di consentire l’allineamento al 31 dicembre 2022 anche delle concessioni relative. Il comma 3 prevede, in relazione allo slittamento dei termini per l’indizione della gara delle scommesse, il corrispettivo per la proroga onerosa delle concessioni in essere alle medesime condizioni già previste dalla recente legge di proroga per il 2020. Il comma 4 prevede, in relazione allo slittamento dei termini per l’indizione della gara del Bingo, il corrispettivo per la proroga onerosa delle concessioni in essere alle medesime condizioni già previste dalla recente legge di proroga per il 2020.


Art.169
Flessibilità di supporto dell’Agenzia del Demanio all’efficienza logistico-operativa delle strutture Statali

1.Al fine di assicurare maggior supporto, rafforzamento e garanzia di ordinato andamento,  necessaria continuità e piena funzionalità logistico-operativa di Amministrazioni, Enti e Corpi dello Stato fortemente impegnati in compiti d’istituto e servizi fondamentali alla collettività, e ai connessi fabbisogni particolarmente sensibili alla fase di emergenza Coronavirus Covid 19, in considerazione delle relative esigenze allocative e gestionali di natura immobiliare, stante soprattutto l’approssimarsi della scadenza dei contratti con i Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, l’Agenzia del Demanio, ferme restando le proprie competenze in materia di acquisto e di locazioni passive, a richiesta delle Amministrazioni  pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Enti previdenziali e assistenziali, può fornire supporto ed assistenza tecnico specialistica nelle attività valutative, di analisi e scelta della proposta complessivamente più conveniente volta all’acquisto o locazione di immobili per finalità istituzionali, nell’ambito, laddove ricorrente, di un ristretto elenco formato dalle Amministrazioni interessate sulla base di possibili soluzioni alternative manifestate a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle stesse Amministrazioni.

2. In casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro dell’economia e delle finanze, la soluzione può comprendere operazioni di permuta anche con effetti differiti o connessi a progetti di valorizzazione immobiliare. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni per il ricorso alla permuta.

3. L’Agenzia del Demanio, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, cura la definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza tecnico specialistica di cui al comma 4 alle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, nelle attività valutative, di analisi e scelta della proposta complessivamente più conveniente volta all’acquisto o locazione di immobili per finalità istituzionali nell’ambito, laddove ricorrente, di un ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate dalla stessa Agenzia del Demanio anche a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle Amministrazioni interessate.

A fronte dei suddetti servizi non è riconosciuto all’Agenzia del Demanio ulteriore corrispettivo rispetto a quanto percepito dal vigente contratto di servizi.

4. Nello specifico, l’Agenzia del Demanio, al fine di collaborare alla individuazione e validazione, tra le varie proposte ed opzioni manifestate, di quella complessivamente più idonea e conveniente – avuto anche riguardo agli aspetti relativi alla natura giuridica del soggetto offerente e delle specifiche finalità dell’operazione – fornisce alle Amministrazioni di cui al comma 1 i seguenti possibili servizi specializzati di consulenza, assistenza, analisi e valutazione:

– tecnico-estimativa e giuridico-amministrativa;

– di fattibilità tecnico-economica;

– di rispondenza e utilità sotto il profilo logistico, funzionale, sociale, e della rilevanza dell’effettivo e concreto interesse istituzionale;

– di più ampia valutazione di costi/benefici, anche alla luce dell’offerta economica e in correlazione al valore di solo mercato;

– della congruità e funzionalità del cronoprogramma delle attività ed azioni, nonché delle eventuali opere di adeguamento o rifunzionalizzazione;

– dell’eventuale interesse e collegamento funzionale con operazioni più complesse di razionalizzazione, in grado di generare maggiori efficienze o risparmi di spesa.

In esito all’attività svolta l’Agenzia del Demanio rende specifico parere tecnico all’amministrazione richiedente. Ove l’amministrazione reputi di non conformarsi al parere, è tenuta a osservare la normativa ordinaria in materia di locazione o acquisto di immobili da parte di pubbliche amministrazioni.

I dati e termini dell’operazione sono comunicati ai competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze per il controllo e la verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica.

5. A fronte dei suddetti servizi è riconosciuto all’Agenzia del Demanio l’ordinario corrispettivo a titolo di rimborso dei costi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6. Per l’esercizio delle proprie competenze e funzioni istituzionali di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e in particolare delle attività di vigilanza e ispezione sui beni di proprietà dello Stato effettuate in qualità di pubblico ufficiale, anche ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367 e delle leggi vigenti, e con spendita della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza, all’Agenzia del demanio è consentito il rilascio ai propri dipendenti di una tessera personale di riconoscimento ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Relazione Illustrativa

La proposta normativa ha la finalità di salvaguardare la funzionalità ed efficienza delle strutture statali presenti sul territorio fortemente impegnate in compiti d’istituto e servizi fondamentali alla collettività, specie in questa fase di emergenza epidemiologica, ed è volta a garantire l’ordinata, tempestiva ed idonea riallocazione di centinaia di uffici pubblici attualmente allocati in affitto passivo negli immobili di proprietà dei Fondi immobiliari istituiti ai sensi  dell’art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, i cui contratti di locazione sono di prossima scadenza (2022-2023). Il massivo rilascio coinvolge trasversalmente l’intera P.A., ma in modo significativo gli uffici sede delle Forze dell’Ordine, della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli che in ragione delle proprie attività e della propria funzione sono capillarmente articolati su tutto il territorio nazionale dovendosi garantire tempestivamente la necessaria continuità operativa a fronte della loro riallocazione.

La proposta inoltre si pone anche lo scopo di introdurre una modalità più flessibile nella gestione delle procedure di acquisto e affitto passivo da parte delle Amministrazioni pubbliche onde favorire la scelta di una soluzione ponderata che contemperi al tempo stesso, in modo effettivo, il principio di stretta economicità e riduzione della spesa con i diversi, eventuali e rilevanti, interessi delle amministrazioni di natura istituzionalee/ooperativa.

Onde garantire tali finalità la proposta prospetta l’attribuzione all’Agenzia del Demanio, in ragione delle precipue competenze in materia di gestione degli immobili pubblici (razionalizzazioni, acquisti, locazioni passive), il ruolo di soggetto facilitatore e di supporto alle Amministrazioni pubbliche identificate nel comma 1, in tutte le attività attualmente frammentate in molteplici procedure. L’Agenzia, come indicato nel comma 1, può fornire supporto ed assistenza tecnico specialistica nelle attività valutative di analisi e scelta della proposta complessivamente più conveniente volta all’acquisto o locazione di immobili per finalità istituzionali, nell’ambito di una short list formata sulla base di possibili soluzioni alternative manifestate a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica a cura dalle Amministrazioni interessate. Tale attività è fornita obbligatoriamente, in modo unitario e omogeneo, per la definizione dei rapporti di locazione in corso sugli immobili dei Fondi costituiti ai sensi istituiti ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 in uso alle varie Amministrazioni, stante il ruolo di conduttore unico rivestito dall’Agenzia del demanio sui suddetti rapporti locativi. Le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili dei suddetti Fondi verranno sentite dall’Agenzia che svolgerà un ruolo di regia per la trattazione uniforme ed economicamente più convenienti per l’Erario delle soluzioni ai bisogni allocativi delle stesse Amministrazioni.

In particolare, prioritariamente, l’Agenzia collabora con le Amministrazioni interessate per la scelta dell’opzione più idonea e conveniente, fornendo a tal riguardo molteplici servizi specializzati di consulenza, assistenza, analisi e valutazione tecnico-estimativa e giuridico-amministrativa che consentano di individuare la miglior soluzione allocativa non solo in relazione al valore di mercato offerto, ma contemperando le molteplici esigenze logistico, funzionali, sociali e istituzionali dell’amministrazione interessata. Infine nella valutazione rientrano anche i profili inerenti alle eventuali opere di adeguamento o rifunzionalizzazione necessarie nonché all’eventuale interesse e collegamento funzionale con operazioni più complesse di razionalizzazione, in grado di generare maggiori efficienze o risparmi di spesa.

L’attribuzione di tale ruolo all’Agenzia risponde, per altro, alle esigenze correntemente manifestate dalle Amministrazioni, carenti nella maggior parte dei casi di profili tecnici, che frequentemente si rivolgono all’Agenzia per un supporto specialistico in caso di ricorso ad acquisti e locazioni passive, anche tramite permuta.

Riducendo la frammentazione e complessità delle procedure si ottiene una conseguente semplificazione così accelerando i tempi delle operazioni ed il miglior esito delle stesse con l’ottimale soddisfacimento dell’interesse pubblico grazie ad una più ampia valutazione costi benefici operata dall’Agenzia del demanio sulla scorta della propria competenza immobiliare.

L’attività dell’Agenzia si conclude con l’emanazione di un parere tecnico non vincolante per le Amministrazioni richiedenti che saranno tenute, laddove ritenessero di non conformarsi al suddetto parere, a osservare la normativa ordinaria in materia di locazione o acquisto di immobili da parte di pubbliche amministrazioni. Resta salva la verifica dei saldi di finanza pubblica da parte della Ragioneria.

Per quanto concerne il comma 6, l’Agenzia del demanio è istituzionalmente preposta, ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs. 300/1999, all’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego. Trattasi di funzioni ereditate dal Ministero delle Finanze-Direzione Centrale del demanio.

Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e nel quadro delle attività finalizzate a conseguire gli obiettivi della razionalizzazione e della valorizzazione dei beni immobili dello Stato, l’Agenzia del Demanio vigila sul corretto utilizzo dei predetti beni secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 367/1998 e da altre disposizioni normative (ad esempio, art. 1, commi 214 e 215 della L. n. 296/2006).

L’attività di vigilanza svolta dall’Agenzia è finalizzata ad evitare che i beni di proprietà dello Stato possano essere oggetto di utilizzi impropri/illegittimi/arbitrari da parte di terzi non autorizzati o da parte di locatari o concessionari dei beni medesimi e, con riferimento agli immobili assegnati in uso gratuito ad amministrazioni pubbliche per il perseguimento delle finalità istituzionali, ad accertare la sussistenza dei requisiti della concretezza ed attualità della funzionalità dei beni allo scopo e alle necessità delle amministrazioni medesime.

Al fine di espletare l’attività di vigilanza, il personale dell’Agenzia del demanio appositamente incaricato, è autorizzato ad accedere agli immobili di proprietà statale e a disporre di tutti gli accertamenti ritenuti opportuni. Trattasi di una funzione pubblica caratterizzata dall’esercizio di poteri “autoritativi”.

In tale quadro di competenze, funzioni e attività, la proposta normativa è finalizzata a consentire all’Agenzia del demanio di rilasciare ai propri dipendenti un tesserino di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante: “Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato”.

La proposta permetterebbe all’Agenzia del demanio di dotare ogni dipendente in servizio di una tessera di riconoscimento che ne attesti l’appartenenza alla medesima e ne qualifichi l’attività, ed in particolare al personale che svolge attività ispettiva e di vigilanza, anche ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367 e delle leggi vigenti, viene attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.

 

 

 

Art.170
Valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. All’articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni” sono sostituite dalle seguenti: “di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti”;

b) le parole “ciascuna regione” sono sostituite dalle seguenti: “ciascuno di detti soggetti”

 

 

 

Art.171
Misure per le occupazioni realizzate dalle imprese di pubblico esercizio (in attesa riscontro da ANCI)

1.   A far data dalla riapertura delle attività di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e fino al 31 ottobre 2020, non rientrano nel presupposto della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le maggiori superfici utilizzate dalle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico, nel predetto periodo per assicurare il distanziamento sociale determinato dall’emergenza epidemiologica COVID-19. Dal 1° novembre 2020, si decade automaticamente dall’utilizzazione delle maggiori superfici di cui al periodo precedente, salvo proroga dettata dalla necessità di continuare a garantire il distanziamento sociale dovuto all’emergenza.

2.     Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata all’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Fino al 31 ottobre 2020, l’utilizzazione delle superfici di cui al comma 1 è autorizzata ai sensi della vigente legislazione.

4. Al fine di compensare i Comuni delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, anche a scopo perequativo, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro.

 


Titolo VII
Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio

Capo I
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

 

Art.172
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto legge, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro .

2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall’articolo 4, comma 2, sulla notifica individuale.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza – ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

5. Nel presente Capo I per Autorità competente si intende la Banca d’Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.

 

Art. 173
Condizioni

1 La concessione della garanzia di cui all’articolo 1, comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell’Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell’ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto legge sono state svolte prove di stress a livello dell’Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o  sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall’Autorità bancaria europea verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell’Autorità competente riguarda altresì l’inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende l’inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall’Autorità competente.

2. La garanzia di cui all’articolo 1 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell’intervento con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

 

Art. 174
Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, ad eccezione dell’articolo 3, comma 2.

 

Capo II
Regime di sostegno pubblico per l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni

 

Art.175
Ambito di applicazione

  • Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte, a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “Testo unico bancario”) dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

 

Art.176
Sostegno pubblico

1.         Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all’articolo 4, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, “l’Acquirente”) di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, “il Compendio Ceduto”) della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

a)         trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest’ultima;

b)         trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell’Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest’ultima;

c)         concessione all’Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;

d)        erogazione all’Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.

2.         Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: a)  perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta; c)  componenti reddituali di cui all’articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione in credito d’imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente può essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all’ammontare massimo di cui al comma 3. Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero può essere chiesto a rimborso. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

3.         Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono l’ammontare complessivo di 100 milioni di euro. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al fair value delle garanzie stesse.

4.         Il sostegno pubblico può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e non oltre dodici mesi dalla data di questa ovvero a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

5.         Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere modificate le condizioni del regime di sostegno pubblico al fine di assicurarne la conformità alla decisione della Commissione europea.

 

Art.177
Cessione del compendio

1.         Qualora le offerte vincolanti per l’acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d’Italia le trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d’Italia attesta che:

a)         l’offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l’acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest’ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall’acquisizione;

b)         tra l’offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico bancario;

c)         l’offerente è autorizzato a svolgere l’attività bancaria e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa nell’ambito del Compendio Ceduto;

d)        il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

e)         non vi sono condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario.

  • La Banca d’Italia attesta che:

a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l’ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi ai sensi dell’articolo 96 bis del Testo unico bancario; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d’Italia motiva le ragioni dell’esclusione delle stesse;

b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell’ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell’offerta di acquisto più conveniente, in conformità del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato;

c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.

3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione di cui all’articolo 5, comma 4, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell’Acquirente dopo l’acquisizione.

 

Art.178
Concessione del sostegno

  • Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6, verificata la conformità con quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea ovvero il decreto previsti all’articolo 5, commi 4 e 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto dell’obiettivo di cui all’articolo 5, comma 1, minimizza il sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno.
  • Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. L’Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente della cessione del compendio.
  • Le misure di sostegno concesse ai sensi dell’articolo 5, comma 1, attribuiscono un credito [di regresso] a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell’articolo 111, comma 1, numero 1), e dell’articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), il credito del Ministero dell’Economia e delle finanze è commisurato al valore attuale netto attribuito all’Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.

4.         Se la concentrazione che deriva dall’acquisizione del Compendio Ceduto all’Acquirente non è disciplinata dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell’economia nazionale.

 

Art.179
Altre disposizioni

1. Le cessioni di cui all’articolo 5 si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

2. Nelle cessioni di cui all’articolo 5, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l’ente-ponte e per l’ente sottoposto a risoluzione dall’articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all’articolo 5, non concorrono, in quanto escluse, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. [Le spese sostenute dal cessionario nell’ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.SOGGETTO A VALUTAZIONE POLITICA] 

4. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.

 

Art.180
Relazioni alla Commissione europea e alle Camere

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.

Art.181
Disposizioni di attuazione

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze può emanare disposizioni di attuazione del presente capo con uno o più decreti di natura non regolamentare

 

Art. 182
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede [*]

 

 

Titolo VIII
Misure di settore

Capo I
Misure per il turismo e la cultura

Art.183
Misure per la promozione turistica in Italia – Tax credit vacanze

1. Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 35.000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 90 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 10 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito l’INPS, sulla base dei dati forniti dall’INPS, saranno individuati i nuclei familiari di cui al comma 2, nonché le modalità di rimborso dello sconto sul corrispettivo dovuto ai fornitori dei servizi ai sensi del presente comma.

4. Lo sconto di cui al comma 3 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

5. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell’Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell’esigenza di assicurare l’attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma all’articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi ed è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da altri quattro membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e uno dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il Consiglio nomina un amministratore delegato, scelto tra i propri componenti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.»;

b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, introdotto dal comma 5 del presente articolo. Nei trenta giorni successivi, l’Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 5 del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a (…) si provvede….

Relazione illustrativa

Il comma 1 riconosce, per servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, un credito, per il periodo d’imposta relativo all’anno 2020, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 35.000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive.

l comma 2 prevede che il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare i nuclei familiari composti da almeno tre persone o dalle famiglie monoparentali con figli a carico; a 300 euro per quelli composti da due persone, senza figli a carico, e a 150 euro per quelli composti da una sola persona. è a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

I commi 3 e 4 disciplinano le modalità di applicazione della misura.

Al comma 5 viene istituito un apposito fondo grazie al quale potranno essere realizzate iniziative finalizzate alla promozione del turismo in Italia e incentivare i flussi turistici sul territorio nazionale. Un decreto ministeriale determinerà i soggetti destinatari delle risorse e le modalità di assegnazione delle risorse. Per il “Fondo per la promozione del turismo in Italia” si prevede una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. A tale scopo la norma provvede ad aggiornare la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell’ente, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, lasciando immutate le disposizioni concernenti il Presidente. Si prevede, in particolare, che il Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente e da quattro membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall’ANCI e dall’UPI, uno dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Si prevede inoltre che il Consiglio nomini un amministratore delegato, scelto tra i propri componenti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. L’integrazione della composizione dell’organo si rende opportuna al fine di consentire una maggiore rappresentatività dei soggetti interessati, adeguata alle competenze dell’Agenzia e alle connesse esigenze organizzative, assicurando maggiore efficienza nel rapporto tra funzioni d’indirizzo e funzioni di gestione. Viene altresì definita la modalità di nomina e la composizione del Collegio dei revisori.

Al comma 6 si prevede, infine, l’adeguamento dello statuto alle suddette disposizioni.

Il comma 7 reca le necessarie coperture finanziarie.

Art.184
Misure urgenti per il sostegno del settore turistico

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di spettacoli con un pubblico di almeno 1.000 persone, nonché di fiere, congressi e mostre di durata non inferiore a 5 giorni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità e condizioni di ripartizione delle risorse.

1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti privati.

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, quale concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità e le condizioni per l’accesso ai contributi. Il contributo di cui al presente comma è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

3. Anche Aal fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 a carico degli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti avviati dagli enti concedenti per la nuova assegnazione delle concessioni delle relative aree o per la riacquisizione della loro disponibilità sono sospesi in attuazione di quanto disposto per la durata dei termini stabiliti dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n.145. Fino alla medesima data, e, per le aree oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata, gli operatori proseguono l’attività dietro pagamento del canone di concessione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in riferimento alle aree che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la nuova assegnazione della concessione o la riacquisizione dell’area è stata disposta in ragione dell’annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

4. All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede …..

Relazione illustrativa

Il comma 1 istituisce un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli con un pubblico presente di almeno 1.000 persone, nonché di fiere, congressi e mostre di durata non inferiore a 5 giorni.

Il comma 1 è finalizzato a sostenere forme di investimento rivolte all’acquisto e alla valorizzazione di immobili aventi finalità turistiche, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di società di gestione del risparmio. A tal fine nello stato di previsione del Mibact è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo anche mediante il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti Spa sono demandate ad apposito decreto interministeriale Mibact/Mef.

Il comma 2 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, quale concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità e le condizioni per l’accesso ai contributi. Il contributo di cui al presente comma è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 è finalizzato a definire la portata applicativa delle norme già vigenti in materia per gli operatori economici che esercitano la propria attività avvalendosi di beni del demanio marittimo. Si prevede, in proposito, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n.145, la sospensione, dei procedimenti avviati dagli enti concedenti per la nuova assegnazione delle concessioni relative alle aree attualmente utilizzate dagli operatori o per la riacquisizione della disponibilità delle medesime aree, e che gli operatori proseguono l’attività dietro pagamento del canone di concessione, anche laddove sia stata già disposta o comunque avviata la riacquisizione delle disponibilità delle aree. L’ambito applicativo della norma è circoscritto ai soli operatori che attualmente si avvalgono di beni del demanio marittimo, e quindi unicamente alle aree demaniali già oggi utilizzate. Conseguentemente, rimane consentita l’assegnazione in concessione delle aree del demanio marittimo che sono attualmente libere e concedibili.

Il comma 4 indica le coperture necessarie all’onere derivante dai commi 1 e 2 e 3.

 

 

Art.185
Misure per il sostegno del settore cultura

1. All’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge ….. aprile 2020, n….,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: “130 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “280 milioni” e le parole: “80 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “230 milioni”;

b) al comma 2, le parole: “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti”.

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 150 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19. 

2. Al fine di sostenere le librerie e l’editoria, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze nel settore, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo nel settore conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle minori mancate entrate da bigliettazione conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Al fine di sostenere i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze nel settore, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

4. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l’anno 2020 e per l’anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Per l’anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

5. Per l’anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l’erogazione della restante quota, tenendo conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell’intero anno 2020.

6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge ….. aprile 2020, n…., gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l’anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all’anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall’articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall’attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge ….. aprile 2020, n….,  che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l’anno 2020 è riferito anche all’anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all’anno 2022.

10. Il credito di imposta di cui all’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge ….. aprile 2020, n…., si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

11. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:

“1-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies da parte dei soggetti esercenti attività di produzione, post produzione e distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi e attività di proiezione cinematografica, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Per i medesimi soggetti sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto dal 1° maggio 2020 sino al 30 settembre 2020”.

9. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: ”di distribuzione” sono aggiunte le seguenti: “, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti”. Per l’attuazione di quanto disposto dal presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020.

10. Al di fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l’accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

11. All’articolo 88, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 le parole “entro un anno dall’emissione.” Sono sostituite dalle seguenti: “entro diciotto mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.

12. All’onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 410 milioni di euro per l’anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l’anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l’anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l’anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante…….

Relazione illustrativa

La norma prevede diverse misure destinate al sostegno del settore culturale.

Il comma 1 modifica l’art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, incrementando (lett. a) il Fondo di parte corrente per le emergenze dedicato ai settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da 80 a 230 milioni. Le risorse complessive dei due Fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, saranno pertanto complessivamente pari a 280 milioni di euro. La lettera b) si limita a riformulare l’attuale previsione del comma 2 dell’art. 89 al fine di chiarire che i decreti attuativi possono essere più di uno.

Il comma 2 istituisce un nuovo Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020, per il sostegno al settore del libro e dell’editoria, settore anch’esso particolarmente colpito a seguito delle misure di contenimento del contagio da COVID 19. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tra gli operatori del settore sono rimesse a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge.

Il comma 2 istituisce un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2020, per il sostegno al settore delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria e dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tra gli operatori del settore sono rimesse a uno più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 

Il comma 3 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19. La somma è assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 4 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a sostenere i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, rimettendo ad un successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo la definizione delle modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse ai soggetti interessati, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 4 prevede per il 2020, stante la sospensione delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19, che la quota FUS sia ripartita sulla base della media delle percentuali assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014.

Il comma 5 prevede un anticipo del contributo FUS in favore degli organismi, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, finanziati a valere sul Fondo per il triennio 2018-2020, pari all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo saranno stabilite le modalità per l’erogazione della restante quota, tenendo conto delle attività effettivamente svolte nell’anno 2020 a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell’intero anno 2020.

Il comma 6 prevede che gli organismi dello spettacolo dal vivo, decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono utilizzare le risorse loro erogate per l’anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

Il comma  7  prevede, al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo possa adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all’anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 2020, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta ivi previsti e al limite massimo stabilito dall’articolo 21, comma 1, della medesima legge. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III (contributi automatici), IV (contributi selettivi) e V (attività di promozione cinematografica e audiovisiva) del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

Il comma 8, in considerazione della impossibilità di procedere alle iniziative previste per il 2020 a causa dell’epidemia da COVID- 19, prevede un differimento dei termini all’anno 2021 del titolo di Capitale italiana della cultura.

Il comma 10 prevede che il credito di imposta riconosciuto, per l’anno 2020, dall’art. 65, comma 1, del decreto–legge n. 18 del 2020, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, per le librerie si applica anche nel caso ove le stesse vengano escluse dal regime generalizzato di sospensione delle attività economiche imposto per contenere l’emergenza epidemiologica del Covid-19.

Il comma 11 dispone l’esenzione dall’applicazione della normativa sul cosiddetto “split payment” per le prestazioni e i servizi resi alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa riconducibile ai codici ATECO 59.11 (attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 59.12 (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 59.13 (attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 59.14 (attività di proiezione cinematografica). La norma dispone inoltre la sospensione fino al 30 settembre 2020 dei versamenti da autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta dai medesimi soggetti. Il combinato disposto dei due interventi è finalizzato a sostenere la filiera cinematografica e audiovisiva, garantendo contestualmente una maggiore liquidità finanziaria immediata, nonché a rendere maggiormente sostenibili i futuri adempimenti fiscali, in considerazione del credito d’imposta eventualmente maturato ai sensi degli articoli da 15 a 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220, da parte dei soggetti interessati.

Il comma 9 estende la misura del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. Art bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

Il comma 10 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 11 estende a 18 mesi la validità dei voucher previsti per 12 mesi dall’articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020 e specifica che l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Il comma 12 reca le necessarie coperture finanziarie.


 

Art.186
Fondo cultura

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.

3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può svolgere, anche tramite società partecipate, l’istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ….

Relazione illustrativa

La disposizione del comma 1 è finalizzata a sostenere forme di investimento per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, mediante l’istituzione di un apposito Fondo di investimento presso il MIBACT con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e demanda a un decreto interministeriale la definizione di modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

Il comma 2 prevede che la dotazione del fondo può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.

Ai sensi del comma 3, sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l’istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza.

Il comma 4 prevede che una quota delle risorse possono essere destinate al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e che tale Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il credito sportivo in gestione separata.

Il comma 5 reca le coperture finanziarie.


 

Art.187
Misure di sostegno per artisti, interpreti ed esecutori

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell’IMAIE in liquidazione, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell’ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l’entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell’ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell’area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell’area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.

2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall’articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.

3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell’impatto economico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

4. Al termine della procedura di esecuzione dell’ultimo piano di riparto, l’eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.

5. È abrogato il comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

 

Relazione illustrativa

Le disposizioni del presente articolo sono volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell’ente IMAIE. Si dispone, a tal fine, con modalità articolate secondo le diverse fasi della procedura di liquidazione, che l’eventuale residuo attivo sia versato all’entrata del bilancio dello Stato ai fini del successivo trasferimento allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

 

 

Capo II
 Misure per l’editoria

Art.188
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

“1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l’anno 2020.”.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede …..

RELAZIONE

Il perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando –in conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per l’anno in corso – un significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive locali), che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell’ambito dell’emergenza in atto.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 20202, n. 18 (cd DL Cura Italia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.

Oggi, le mutate condizioni economiche di contesto impongono un rafforzamento di tale strumento, idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese.

A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta.

Il tetto di spesa per l’anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

 

 

 

Art.189
Incentivi fiscali per l’emittenza radiofonica locale con prevalenza di contenuti informativi

  • Ai concessionari per la radiodiffusione sonora locale che rispondano ai requisiti richiesti dal comma 2 del presente articolo, è concesso un credito d’imposta pari al [35%] del fatturato annuo pubblicitario netto, nel limite di 1 milione di euro per esercizio, al fine di garantire l’innovazione tecnologica necessaria all’equilibrio del pluralismo nell’informazione e nella comunicazione partecipata.
  • Per accedere al credito d’imposta le imprese radiofoniche concessionarie devono avere:
    • l’intero capitale sociale detenuto esclusivamente da soggetti che non svolgono direttamente o indirettamente altre attività con fini di lucro, anche attraverso partecipazioni dirette e/o indirette a società nazionali e internazionali, ad eccezione di quelle imprese che svolgono attività per la produzione dei programmi e per la vendita della pubblicità a favore in via esclusiva delle imprese concessionarie richiedenti;
    • la concessione alla radiodiffusione sonora locale in corso di validità;
    • un numero minimo di 10 dipendenti, assunti con contratto nazionale di categoria, direttamente impiegati per la produzione dei contenuti editoriali;
    • un fatturato pubblicitario minimo annuo di 750.000,00 euro, composto da un minimo di 20 clienti oggettivamente riconoscibili quali investitori pubblicitari, con un tetto massimo per ciascun cliente del 15% del totale fatturato pubblicitario. Il fatturato pubblicitario derivante da agenzie e/o concessionarie di pubblicità, che operino per conto dell’emittente, concorre al raggiungimento del minimo richiesto, con la medesima condizione che ogni cliente inserzionista commissionato dalle stesse sia parimenti riconoscibile quale investitore pubblicitario dell’emittente richiedente, e con medesimi limiti di incidenza calcolabile fissata al 15%;
    • almeno il 90% del tempo del palinsesto dalle ore 06:00 alle ore 24:00 per un minimo di 300 giorni l’anno dedicato alla diffusione di programmi informativi e di comunicazione partecipata ovvero consistenti in: notiziari, dibattiti, reportage, rubriche, approfondimenti, che siano autoprodotti con personale proprio o attraverso incarichi a imprese di produzione terze che abbiano rapporto esclusivo con il concessionario, quest’ultimi per non oltre il 50% della durata totale delle produzioni. Gli argomenti trattati di carattere tecnico, professionale, scientifico e sportivo non potranno eccedere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione giornaliere;
    • i contenuti diffusi sulla rete radiofonica concessionaria trasmessi in chiaro, anche in simulcasting in diretta per l’intera programmazione attraverso moderni sistemi di diffusione digitale in streaming sulla rete web, con caratteristiche tecniche che rendano facilmente ricevibili le trasmissioni informative con apparecchi di uso comune attraverso applicazioni appositamente realizzate e scaricabili dal pubblico gratuitamente sui dispositivi mobili personali.
  • I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d) sono ridotti del 30% per i primi due anni di applicazione della presente norma.
  • Non possono accedere in ogni caso al contributo le imprese editrici di emittenti:
    • che siano organi di informazione ovvero oggettivamente riguardanti i partiti, le confessioni religiose, i movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
    • specialistiche a carattere tecnico, aziendale, professionale, sportivo o scientifico;
    • facenti capo o partecipate da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
  • Le emittenti concessionarie in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al credito d’imposta previsto dal presente articolo, possono inoltrare domanda all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità da essa stabilite. L’Agenzia delle entrate verifica la sussistenza e il mantenimento dei requisiti necessari all’accesso al credito d’imposta, sentita la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico e comunica l’esito della verifica. Qualora l’emittente abbia utilizzato il credito d’imposta in mancanza dei requisiti richiesti, è obbligata alla restituzione delle somme utilizzate e al pagamento di una sanzione amministrativa accessoria pari al 30% delle somme impropriamente utilizzate.
  • Per le finalità di cui al comma precedente le emittenti hanno l’obbligo di conservazione delle registrazioni audio in formato digitale MP3 minimo 64 Kbps mono, dei programmi h24 per tutti i giorni dell’anno per tre anni al fine del controllo anche tramite consegna di una copia a formale richiesta degli organi preposti entro 15 giorni dalla richiesta.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Negli anni passati, il sostegno all’editoria è stato di carattere contributivo, ovvero le imprese editrici hanno beneficiato prevalentemente di finanziamenti diretti in danaro erogati “a pioggia” a tutti gli editori che avessero basilari requisiti di accesso, con particolare riguardo alla carta stampata.

Gli interventi non hanno mai riguardato specificatamente quelle imprese editoriali il cui capitale sia interamente detenuto da soggetti che non svolgano, direttamente o indirettamente, altre attività a fini di lucro (altresì detti “editori puri”); che quindi non abbiano conflitti di interessi, e che, soprattutto, svolgono in modo esclusivo l’attività di informazione di interesse generale utilizzando tutte le possibilità connesse all’innovazione tecnologica.

L’intervento normativo proposto va proprio in questa direzione, essendo una misura di sostegno alle imprese editoriali pure che producono con propri dipendenti contenuti oggettivamente riconducibili al principio di diffusione della cultura, della libera informazione, del pluralismo e della comunicazione partecipata e che fanno dell’innovazione tecnologica il mezzo per raggiungere le finalità previste dall’articolo 21 della Costituzione. L’obiettivo è di far fronte alla concorrenza proveniente dai contenuti diffusi dalla rete internet (attraverso blogger, Youtuber, etc.), che pur diffondendo al pubblico in territorio italiano contenuti informativi di ogni genere e con ogni mezzo, non sono sottoposti agli stringenti controlli cui sono soggetti i concessionari radiofonici, e hanno la possibilità di produrre e incassare i proventi dell’attività in altri paesi con migliore o assente tassazione.

Il comma 1 prevede che ai concessionari per la radiodiffusione sonora locale che rispondano ai requisiti specificati nel successivo comma 2, sia concesso un credito d’imposta pari al [35%] del fatturato annuo pubblicitario netto, ponendo un limite di 1 milione di euro per esercizio, al fine di garantire l’innovazione tecnologica necessaria all’equilibrio del pluralismo nell’informazione e nella comunicazione partecipata

Il comma 2 definisce i requisiti che le imprese radiofoniche devono avere per usufruire del credito d’imposta, prevedendo –  oltre alla concessione alla radiodiffusione sonora locale in corso di validità (lettera b) – dei requisiti utili a definire un’impresa editoriale pura con requisiti di capitale (lettera a) e di contenuti diffusi (lettera e) oltre che di sostenibilità economica (lettera d) e di presenza di professionisti direttamente impiegati per la produzione dei contenuti editoriali (lettera c). La lettera f) prevede invece che la diffusione dei contenuti debbano sfruttare le possibilità oggi offerte dalla tecnologia.

La lettera a) del comma 2 prevede altresì che al fine di rendere flessibile l’organizzazione del lavoro, le partecipazioni in imprese che svolgono attività in via esclusiva per la produzione di programmi e per la vendita della pubblicità a favore delle imprese concessionarie richiedenti, possono essere detenute dai soggetti partecipanti la proprietà del capitale dell’impresa radiofonica richiedente.

Il comma 3 prevede un periodo di due anni per il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d) riducendole del 30% al fine di favorire il processo di evoluzione anche tecnologica del settore degli imprenditori radiofonici potenzialmente interessati.

Il comma 4 definisce gli operatori che in ogni caso non possono accedere al credito d’imposta.

Il comma 5 definisce la procedura da seguire per ottenere il beneficio di cui al presente articolo, attribuendo all’Agenzia delle entrate, in collaborazione con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico, le attività di autorizzazione e verifica successiva. Il comma prevede anche che qualora l’emittente abbia utilizzato il credito d’imposta in mancanza dei requisiti richiesti, è obbligata alla restituzione delle somme utilizzate e al pagamento di una sanzione amministrativa accessoria pari al 30% delle somme impropriamente utilizzate.

Infine il comma 6 prevede che per le finalità del comma 5 le emittenti hanno l’obbligo di conservazione delle registrazioni audio in formato digitale MP3 minimo 64 Kbps mono, dei programmi h24 per tutti i giorni dell’anno per tre anni al fine del controllo anche tramite consegna di una copia a formale richiesta degli organi preposti entro 15 giorni dalla richiesta.

 

 

Art.190
Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

1. Limitatamente all’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ….

RELAZIONE

La norma è orientata a introdurre per l’anno 2020 un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria.

In relazione agli oneri finanziari, e considerato che l’entrata in vigore della modifica viene ipotizzata a partire da maggio (8/12), si stima una perdita di gettito IVA di circa 13 milioni di euro per il 2020.

 

Art.191
Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali

1. Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari all’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d’imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ….

RELAZIONE

La norma è orientata a introdurre, in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall’emergenza sanitaria.

In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di libri e alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito d’imposta pari all’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2020.

Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.

L’agevolazione non è comunque cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in quanto la suddetta disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa. Inoltre, ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010

 

 

Art.192
Bonus una tantum edicole

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Esso è cumulabile con l’agevolazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il suddetto Fondo è incrementato di 7 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle predette finalità.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ….

RELAZIONE

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, in quanto attività ammesse ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell’assicurare la continuità dei servizi da esse erogati.

Secondo i dati diffusi dal Sindacato nazionale giornalai d’Italia (SI.NA.GI.), nello stesso periodo i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30% con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70%, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute.

La misura è pertanto orientata a riconoscere agli esercenti di tali attività, ove persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un sostegno economico una tantum per i maggiori oneri correlati allo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria.

A questo fine si dispone il riconoscimento ad essi di un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel rispetto del previsto limite di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Esso è cumulabile con l’agevolazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con decreto del Capo del Dipartimento dell’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.

 

 

Art.193
Credito d’imposta per i servizi digitali

1. Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis“.

2. L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del regolamento UE ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1.

3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

4. Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d’imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

5. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.

6. Il credito d’imposta è revocato nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

7. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ….

 

RELAZIONE

Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il credito d’imposta è concesso in ogni caso nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Sono previste le usuali clausole che disciplinano gli analoghi crediti d’imposta, sia sotto il profilo della loro utilizzabilità (esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, sia per quanto riguarda i controlli e le revoche relative agli eventuali casi di indebita fruizione.

Si prevede che con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

 

 

 

Art.194
Procedura straordinaria semplificata per l’accesso ai contributi diretti per l’editoria

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese indicate all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l’annualità 2019, non si applica quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

RELAZIONE

Il pagamento del contributo diretto in favore delle imprese editoriali è articolato in due ratei: un primo rateo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, ed il saldo entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per ognuno dei due pagamenti la legge prevede la verifica della regolarità previdenziale e fiscale. La norma che si propone – con la disapplicazione, per la sola annualità 2019, dell’articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 – è volta a concentrare la verifica della regolarità previdenziale e fiscale in coincidenza con il pagamento del saldo del contributo, in considerazione della situazione di difficoltà economica e gestionale in cui si trovano tali imprese nell’attuale periodo di emergenza sanitaria. La verifica al momento del saldo del contributo rimane operativa, in quanto disciplinata dal comma 6 dello stesso articolo 11.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art.195
Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI

1. All’articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

RELAZIONE

La disposizione proroga di 6 mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 –il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell’INPGI, di cui all’articolo articolo 16-quinquies del D.L. n. 34/2019, entro il quale l’Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento della spesa imposte dalla medesima disposizione, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione delle amministrazioni interessate.

Le sopravvenute esigenze e priorità imposte alle medesime amministrazioni dal perdurare dell’emergenza sanitaria, hanno di fatto precluso l’avvio delle attività del Tavolo tecnico, a tutt’oggi riunitosi solo una volta, in sede di primo insediamento.

La proroga del termine si rende pertanto necessaria al fine di garantire l’effettivo svolgimento della procedura di riequilibrio finanziario dell’Istituto, per come già delineata dalla legislazione vigente.

Pertanto, risulta contestualmente sospesa fino alla stessa data, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’INPGI, l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.

La norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art.196
Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria

1. All’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

RELAZIONE

La norma è orientata a prorogare di sei mesi – dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021  – la durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l’acquisizione dei servizi giornalistici e informativi.

Tale proroga è funzionale a garantire la continuità dell’erogazione dei servizi di informazione primaria per le amministrazioni centrali dello Stato, anche a fronte delle sopravvenute esigenze e priorità imposte dal perdurare dell’emergenza.

Allo stato, infatti, non può ritenersi assicurato il completamento, entro i termini previsti dalla legislazione vigente delle procedure di affidamento dei suddetti servizi. Allo stesso modo non appare possibile prevedere, sulla base dell’agenda parlamentare, il perfezionamento entro la stessa data di una nuova disciplina legislativa che – previa verifica della compatibilità con il diritto dell’Unione europea – stabilisca eventualmente nuove modalità per l’acquisizione dei servizi di agenzia di stampa, anche diverse dalla procedura competitiva, alla stregua di quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell’Unione, che a tutt’oggi non adottano procedure competitive per l’affidamento dei servizi di agenzia di stampa.

 


 

Capo III
Misure per i trasporti (da rivedere in funzione delle risorse)

Art.197
Sostegno alle imprese ferroviarie delle merci (testo MIT-N.B. osservazioni FS)

1.Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata una spesa aggiuntiva di XX milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede….

2. Al fine di mitigare gli effetti negativi sul settore del trasporto ferroviario di merci derivanti dal diffondersi del contagio da COVID-19 e di ridurre i tempi di erogazione delle risorse previste dal comma 1 nonché dall’articolo 1, comma 297, legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l’anno 2020, per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano i medesimi criteri e modalità utilizzati per gli anni 2016 e 2017 e definiti dal decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferisce al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale le risorse di cui al comma 2.

4. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale eroga, sotto la propria responsabilità, alle imprese ferroviarie merci che ne abbiano fatto domanda, in ragione dei servizi effettuati, il contributo di cui all’articolo 3, comma 2, dell’allegato 2 al decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017 e un importo pari a 1,50 euro treno/km a titolo di anticipo del contributo di cui all’articolo 3, comma 3, dell’allegato 2 al decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017 con le seguenti modalità:

a) per i traffici effettuati dall’1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse disposte dal comma 2 del presente articolo;

b) per i traffici effettuati dall’1 aprile 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 luglio 2020;

c) per i traffici effettuati dall’1 luglio 2020 al 30 settembre 2020, entro il 31 ottobre 2020.

5. All’articolo 1, comma 297, secondo periodo della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole “per le annualità 2020, 2021 e 2022” sono sostituite dalle parole “per le annualità 2021 e 2022”.

Relazione illustrativa

L’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che R.F.I. S.p.a. destini le risorse rese disponibili dalla stessa norma alla compensazione degli oneri sostenuti dalle imprese ferroviarie nel settore merci in proporzione ai treni/km.

Oggetto di compensazione sono gli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci e quelli per il pagamento del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i trasporti di merci nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale misura compensativa è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie.

La disposizione proposta, al comma 1, per le finalità di cui al citato articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è finalizzata a stanziare ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di rafforzare un incentivo che ha avuto un effetto particolarmente positivo sul mercato del trasporto ferroviario delle merci e, di conseguenza, sulla competitività e sostenibilità del sistema produttivo nazionale.

Si tratta, quindi, di una misura in grado di dare un impulso alla ripresa dell’economia nazionale, dando un sostegno al settore del trasporto ferroviario delle merci che ha subito e si prevede subisca pesanti ripercussioni a seguito della diffusione del COVID.

Al riguardo, nell’ambito delle misure necessarie a contrastare l’emergenza sanitaria COVID-19, si evidenzia come la stessa Commissione europea, nella Comunicazione “COVID-19 – Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelate la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali” abbia evidenziato come “La crisi determinata dal coronavirus ha posto in evidenza la sfida di proteggere la salute dei cittadini evitando nel contempo di ostacolare la libera circolazione delle persone e la consegna di merci e di servizi essenziali in tutta Europa. Per evitare carenze e per impedire che le difficoltà sociali ed economiche che tutti i paesi europei stanno vivendo peggiorino, è indispensabile garantire il funzionamento del mercato unico […]. Il settore dei trasporti e della mobilità è fondamentale per garantire la continuità economica. Occorre un intervento collettivo e coordinato. Il libero trasporto dei beni è cruciale per garantire la disponibilità dei beni, in particolare delle merci essenziali come i prodotti alimentari, ivi compreso il bestiame, le apparecchiature e le forniture mediche e di protezione di vitale importanza.”.

Le disposizioni ai commi da 2 a 5 prevedono misure di semplificazione finalizzate alla riduzione dei tempi di erogazione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 297, legge 30 dicembre 2018, n.145.

In particolare, al fine di mitigare gli effetti negativi sul settore del trasporto ferroviario di merci derivanti dal diffondersi del contagio da Covid-19 e di ridurre i tempi di erogazione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 297, legge 30 dicembre 2018, n.145, il comma 2 stabilisce che le disposizioni del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.16 del 7 aprile 2017 si applichino anche all’annualità 2020.

Il comma 3 prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferisca al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale le risorse stanziate per l’anno 2020.

Il comma 4 stabilisce che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale eroghi, sotto la propria responsabilità, alle imprese ferroviarie merci che ne abbiano fatto domanda, in ragione dei servizi effettuati, il contributo di cui al comma 2, dell’articolo 3 dell’allegato 2 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.16 del 07 aprile 2017  e un importo pari a 1,50 euro treno/km a titolo di anticipo del contributo di cui al comma 3 dell’articolo 3 dello stesso allegato al Decreto. Inoltre lo stesso comma indica le modalità di erogazione del contributo.

Conseguentemente il comma 5 modifica il secondo periodo dell’articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n.145, escludendo l’annualità 2020.

 


            Art.198
Interventi a favore delle imprese ferroviarie

1. Al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale è riconosciuto un indennizzo, pari ad euro XX milioni di euro, a compensazione dei minori introiti scaturenti dalla riscossione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi relativamente ai mesi di marzo e aprile 2020.Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 122 milioni per l’anno 2020, si provvede…

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e quella del 31 dicembre 2020, il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico è ridotto nella misura del quaranta per cento per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17,comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al presente comma è da determinarsi sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 180 milioni per l’anno 2020, si provvede…

 

Relazione illustrativa

La proposta normativa di cui al comma 1, in considerazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, cui è conseguita una drastica riduzione dei servizi ferroviari – sia realizzati a condizioni di mercato sia oggetto di committenza pubblica –prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale pari a 122 milioni di euro. Tale indennizzo è finalizzato a compensare il gestore a fronte della contrazione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete.

Per le medesime ragioni, la proposta di cui al comma 2 per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2020, prevede la riduzione del 40 per cento,a favore di tutte le imprese ferroviarie trasporto passeggeri e merci titolari dei requisiti necessari alla circolazione sul territorio italiano ed operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, della quota parte del canone di accesso all’infrastruttura relativa alla componente B definita dalla delibera 96/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, al fine di garantire la sostenibilità economica minima del trasporto ferroviario oggi gravemente compromessa dagli effetti conseguenti alla diffusione del COVID 19.

 

 

 

Art.199
Ferrobonus e Marebonus

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di XX milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori XX milioni di euro per l’anno 2021.

2. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 26 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori XX milioni di euro per l’anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a XX milioni di euro per l’anno 2020 e a XX milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante…

Relazione illustrativa

Il comma 647 della legge n. 208 del 2015 ha autorizzato il MIT a concedere contributi per l’attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria. Tali progetti devono riguardare l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il comma 648 della medesima legge n. 208 del 2015 prevede per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, l’autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

Al fine di rifinanziare tali misure, l’articolo 1, commi 110-112 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria, nonché di 14 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021 per il completo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodale.

In dettaglio, il comma 110 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 – di miglioramento della catena intermodale e decongestionamento della rete viaria.

Il comma 1 della presente disposizione prevede, per le sopra illustrate finalità di cui all’articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’autorizzazione alla spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Al comma 2, per le predette finalità di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inoltre autorizzata la spesa di ulteriori 26 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 15 milioni di euro per l’anno 2021.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della disposizione.

 

 

Art.200
Copertura dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete stradale di interesse nazionale

  • Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ordinaria delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa a favore di ANAS S.p.A. di XX milioni di euro per l’anno 2020 e di XX milioni di euro per l’anno 2021.
  • All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante[…]. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportate con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione illustrativa

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 è stata ridefinita la rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto ed è stata trasferita ad ANAS S.p.A. la competenza di ulteriori tratte stradali per complessivi Km. 3.715, così ripartiti: Emilia Romagna (Km. 873), Lombardia (Km. 1076), Piemonte (IN. t.001), Toscana (Km. 40) e Veneto (Km. 725).

L’articolo 5 dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che, in funzione dell’aumento dell’estesa della rete gestita da ANAS, l’importo del corrispettivo previsto dal Contratto di Programma ANAS 2016-2020 verrà adeguato ai sensi dell’articolo 6, commi 6 e 7 del medesimo Contratto di Programma previa quantificazione dei costi incrementali.

La disposizione si rende necessaria per garantire la copertura dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS destinati alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ordinaria, che sono stati quantificati in euro 26,9 milioni per l’anno 2020 e di euro 53,2 milioni per l’anno 2021.


 

 

Art.201
Istituzione fondo compensazione danni settore aereo

1. In considerazione dei danni subiti dall’intero settore dell’aviazione a causa dell’insorgenza dell’epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, nonché dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall’Ente nazionale dell’aviazione civile. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro XX milioni per l’anno 2020, si provvede …..

Relazione illustrativa

 La crisi delle aerolinee è riconosciuta a livello mondiale. E’ riconosciuta, altresì, come necessaria una rapida ripartenza del traffico aereo non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza sanitaria.

La proposta normativa prevede l’istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato a ristorare i danni subiti:

a) dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall’ENAC, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, per i danno subiti dalla riduzione dei traffici determinata dalla misure di prevenzione e contenimento del virus COVID- 19;

b) dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall’Ente nazionale dell’aviazione civile all’esito dell’accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.

 

 

Art.202
Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza COVID – 19, le Autorità di sistema portuale e le Autorità portuali, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall’articolo 9–ter del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) possono disporre, fino all’azzeramento, la riduzione dell’importo dei canoni concessori di cui all’articolo 36 del codice della navigazione e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dovuti in relazione all’anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall’articolo 92, comma 2, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione;

b) sono autorizzate a corrispondere, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all’anno 2019 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all’emergenza COVID -19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o Autorità portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell’ultimo semestre dell’anno 2019. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui alla presente lettera non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell’indennità di mancato avviamento (IMA).

2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall’emergenza COVID – 19, fermo quanto previsto all’articolo 9 – ter del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni.

3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID–19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:

a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi;

b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione e dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi;

c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell’articolo101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi;

d) all’articolo 92, comma 3, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18 le parole “i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi” sono sostituite dalle seguenti: “i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 giugno 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi. Il differimento di cui al primo periodo non riduce il conto di debito disponibile”.

4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell’articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente versato. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di XX milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri, necessari anche per indennizzare le Autorità di Sistema Portuale per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio di propria competenza, si provvede mediante_____________________

Relazione illustrativa

La norma proposta, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza COVID – 19, è finalizzata ad introdurre misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali

In particolare, al comma 1, lettera a),si prevede la facoltà per leAutorità di sistema portualedi disporre, fino all’azzeramento, la riduzione dell’importo dei canoni concessori di cui all’articolo 36 del codice della navigazione e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dovuti in relazione all’anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall’articolo 92, comma 2, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.

Tale misura prevede, pertanto, la possibilità per le Autorità di sistema portuale di accordare delle riduzioni dei canoni concessori sia per le concessioni dei beni demaniali di cui all’articolo 36 del codice della navigazione, sia per le concessioni per i servizi portuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Al comma 1, lettera b), per salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e la fornitura di lavoro temporaneo – quale strumento ad alta flessibilità, funzionale in un periodo di congiuntura economica sfavorevole come quello attuale,  si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale di corrispondere, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro temporaneo portualedi cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all’anno 2019 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all’emergenza COVID -19. Si prevede che tale contributo venga erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o Autorità portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell’ultimo semestre dell’anno 2019.Le eventuali minori giornate lavorative così indennizzate – in via compensativa – non sono computate o elette dall’impresa fornitrice di lavoro temporaneo ai fini dell’indennità di mancato avviamento (IMA), erogata invece dall’INPS ai sensi dell’articolo 17, comma 15, della legge n. 84/94 nella misura ivi determinata.

Al comma 2 si prevede, alla luce del carattere esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, attualmente compromessa dall’emergenza COVID – 19, che le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, siano prorogate di due anni. La disposizione fa salvo quanto previsto all’articolo 9–ter del decreto–legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che già prevede tale facoltà per l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Sempre al fine di contrastare le conseguenze negative derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, al comma 3, lettera a), si prevede che la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, sia prorogata di 12 mesi.

Parimenti, al comma 3, lettera b), si prevede che la durata delle concessioni rilasciate in ambito portuale ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione e dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi.

Tali disposizioni estendono di un anno la durata di tutte le concessioni di aree in ambito portuale, sia per il settore passeggeri e merci (il cui flusso ha subito una drastica riduzione, soprattutto nell’ambito crocieristico), sia per il settore della cantieristica navale (settore anch’esso in sofferenza per contrazione dell’economia di mercato), nonché per quelle turistico ricreative, anche per mantenere e/o ristabilire un equilibrio con i piani economico-finanziari che assistono le concessioni in essere.

Al comma 3, lettera c) si prevede l’estensione di dodici mesi delle concessioni di rimorchio rilasciate ai sensi dell’articolo 101 del codice della navigazione. Il dispositivo si applica a quelle attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020 e ciò anche in considerazione del fatto che, tra gli elementi da porre a base di gara, c’è il fatturato recente e il numero delle prestazioni eseguite dal concessionario “uscente”. Con la drastica riduzione dei traffici dovuti all’attuale emergenza, rappresenta una criticità per le Autorità marittime, che operano quali stazioni appaltanti, calcolare in modo coerente il fatturato delle società concessionarie che rappresenta uno degli elementi essenziali per l’impostazione della gara e la determinazione dell’offerta.

Al comma 3, lettera d), si prevede la sospensione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 30 giugno 2020, estendendo dunque fino al 30 giugno 2020 il differimento disposto dall’articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia portuale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quale stabilisce, ai commi 1 e 2, che l’Amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali di ottenere, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana, la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall’Amministrazione predetta e che non può comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell’intervallo medesimo da ciascun operatore ed il pagamento deve essere effettuato entro i successivi due giorni lavorativi. L’articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 prevede che il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell’operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell’articolo 87 del medesimo testo unico e comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La norma in questione che proroga fino al 30 giugno 2020 la previsione contenuta nel comma 3 dell’articolo 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede l’automatico differimento di trenta giorni di tutti i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 giugno 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il comma 4 della disposizione prevede che la proroga disposta dalle lettere a) e b) del comma 3 non si applichi alle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell’articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

Al comma 5 si prevede che, fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1, si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, si intendono escluse dal credito d’imposta le sole classi di Codice ATECO 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio.

Si ritiene necessario chiarire che, tra le attività incentivabili all’interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo fondamentale l’aumento della competitività delle imprese insediate, l’attrazione di investimenti, l’incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all’innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il codice 52. “MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI”. Al riguardo si evidenzia che il citato Regolamento UE 651/2014 chiarisce che per «settore dei trasporti» si intende: “trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi”.

Più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;

b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d’acqua;

c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale.

Tale classificazione viene ripresa nel nostro ordinamento dall’ISTAT con ATECO 2007.

Con la seguente proposta emendativa, pertanto, si intende chiarire che il codice ATECO “52. MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI” rientra nell’applicazione dell’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 dell’articolo 1,della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 6 prevede, al fine di mitigare le conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del COVID – 19, la non applicazione della tassa di ancoraggio di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino alla data del 30 giugno 2020.

Trattasi di misura che riproduce l’analoga previsione recata dall’articolo 92, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui effetti sono cessati alla data del 30 aprile 2020. Rispetto a quest’ultima disposizione, gli unici elementi di novità sono rappresentanti dall’applicazione dell’esezione alla tassa di ancoraggio dovuta per le navi di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009 che compiono operazioni commerciali in qualsiasi porto, rada o spiaggia dello Stato e dalla conseguente eliminazione del riferimento alle sole operazioni effettuatr presso i porti rientranti nella circoscrizione di un’Autorità di Sistema Portuale.

 

 

Art.203
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (testo MIT-N.B. osservazioni FS)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di XX milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dal prolungamento della validità residua alla data di entrata in vigore delle misure di contenimento degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla società Trenitalia s.p.a. relativamente ai servizi ferroviari interregionali indivisi e al contratto di servizio media e lunga percorrenza passeggeri 2017-2026, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica da COVID-19,non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi,le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l’erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell’anticipazione prevista dall’articolo 27, comma 4, del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all’anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un’unica soluzione entro la data del 31 maggio 2020.

5. La ripartizione delle risorse stanziate per l’esercizio 2020 sul fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata, fermo restando quanto previsto dal comma 2- bis,dell’articolo 27, del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148,e successive modificazioni.

6.Al fine di garantire l’operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all’articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 erogano alle stesse imprese, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un importo non inferiore all’80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.

7.Al fine di incentivare il trasporto pubblico locale, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 58 milioni a decorrere dall’anno 2020.

8. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell’acquisto dei mezzi e quelle relative alle modalità di alimentazione alternativa per tutte le risorse attribuite con stanziamento di competenza sino al 31 dicembre 2021. Per le stesse finalità è autorizzato, fino alla data del 31 dicembre 2021, l’acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di materiale rotabile anche in leasing. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5%, per l’attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante. (Far confluire in norma generale su semplificazione appalti)

9. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 7, quantificati in euro XX milioni per l’anno 2020 e di euro XX milioni a decorrere dall’anno 2021 si provvede……

Relazione illustrativa

La proposta emendativa prevede interventi per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico.

Il comma 1 prevede, pertanto, l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di XX milioni di euro, per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario regionale e servizio ferroviario universale nazionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall’emergenza COVID-19. Tale fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Inoltre, il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dal prolungamento della validità residua alla data di entrata in vigore delle misure di contenimento degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento.

Il comma 2 stabilisce le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1, prevedendo l’adozione di appositi decreti.

Il comma 3 prevede di conseguenza che le riduzioni dei servizi di trasporto disposte a seguito delle misure di contenimento del virus COVID- 19, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, non comportino una decurtazione dei corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Al comma 4 si prevede, al fine di sostenere il comparto del trasporto pubblico locale, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria in atto che ha determinato una forte riduzione dei relativi introiti da bigliettazione e dal trasporto per gite scolastiche, l’erogazione alla Regioni in unica soluzione, entro la data del 31 maggio 2020, al netto delle eventuali quote già erogate, a titolo di anticipazione, dell’ottanta per cento dello stanziamento 2020 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico localedi cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in deroga alle tempistiche di erogazione previste dall’articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.L’articolo 27, comma 4, del citato decreto-legge n. 50/2017 prevede che, nelle more dell’emanazione del decreto annuale di riparto previsto dalla riforma, sia concessa alle regioni, con decreto ministeriale, entro il 15 gennaio di ciascun anno, un’anticipazione dell’80 per cento delle risorse del Fondo e l’erogazione con cadenza mensile delle quote ripartite. L’anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l’anno precedente. L’articolo 47 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificando il citato articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017, ha infatti precisato che tale modalità di riparto è applicabile a decorrere dal gennaio 2018. Per l’anno 2019, ad esempio, il decreto n. 82 del 5 marzo 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto che al pagamento delle quote assegnate ad ogni singola Regione si provvedesse mediante ordini di pagamento da effettuarsi con cadenza mensile fino alla concorrenza dell’importo.

Il comma 5, per ridurre i tempi proceduralidi erogazione del residuo 20% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, prevede che la ripartizione delle risorse stanziate sul fondo medesimo, sia effettuata applicando le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta 26 giugno 2013, n.148 come successivamente modificato ed integrato, fermo restando quanto disposto al comma 2 bis dello stesso articolo 27 come modificato dall’articolo 47 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124.

Il comma 6 prevede che le stesse imprese di trasporto, che, malgrado la rilevante riduzione del servizio disposta a seguito delle misure di contenimento, continuano a dover far fronte ai costi fissi connessi, tra l’altro, al personale ai fornitori e al mantenimento in efficienza del materiale rotabile, ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio un anticipo di cassa non inferiore all’80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31agosto 2020.

Il comma 7 prevede, al fine di incentivare il trasporto pubblico locale, che la dotazione del Fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sia incrementata di 58 milioni a decorrere dall’anno 2020. Come noto, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazione dalla 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato sia il criterio di finanziamento del Fondo di cui citato articolo 16-bis, in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale, sia i criteri per il suo riparto. In particolare, l’articolo 27, comma 1, del citato decreto legge n. 50/2017 ha rideterminato la consistenza del Fondo fissandola per legge in 4.789,5 milioni di euro per l’anno 2017 ed in 4.932,6 milioni € a decorrere dall’anno 2018, disapplicando pertanto il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era ancorato al gettito delle accise su benzina e gasolio. La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha successivamente previsto due modifiche all’entità del Fondo. L’articolo 1, comma 79, della legge n. 205 del 2017, ha incrementato il Fondo di 500.000 euro per l’anno 2018, di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 1 milione di euro per l’anno 2020, al fine di assicurare che i treni passeggeri siano dotati di adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza. Al contempo, è stata disposta una riduzione del Fondo di 58 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e successivi, a copertura degli oneri derivanti dalla misura prevista dal comma 28 dell’articolo 1 della medesima legge n. 205 del 2017.

Conseguentemente, lo stanziamento del Fondo (cap. 1315 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti – Tab. 10) nel Bilancio triennale 2018-2020 ammontava a 4.933,054 milioni di euro per il 2018, a 4.876,554 milioni di euro per il 2019, mentre lo stanziamento del Fondo nel Bilancio triennale 2020-2022 ammonta a 4.875,554 milioni di euro per il 2020 ed a 4.874,554 milioni € per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con la proposta normativa, si intende, pertanto, ripristinare la dotazione del Fondo, al fine di incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale.

Con il comma 8 sono introdotte misure che, tenendo conto delle criticità derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, consentono di garantire una più tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti, sospendendo temporaneamente alcune disposizioni vigenti. In primo luogo le attuali difficoltà finanziarie delle regioni, degli enti locali e delle imprese esercenti i servizi che perdureranno anche nella fase successiva a quella emergenziale non consentono di dare attuazione alla previsione di un cofinanziamento a loro carico nel rinnovo del parco autobus. Per evitare, quindi, il possibile blocco degli investimenti sono temporaneamente sospese le previsioni che stabiliscono l’obbligo di un cofinanziamento, condividendo le specifiche richieste della Conferenza delle Regioni e dell’ANCI. Per analoghe ragioni appare molto complesso attuare nel breve periodo il rinnovo del parco rotabile con modalità di alimentazione alternativa, che presuppongono rilevanti interventi di carattere infrastrutturale sul territorio. Di conseguenza, si propone di sospendere le disposizioni sulle modalità di alimentazione alternativa al diesel per le risorse attribuite a diverso titolo con stanziamenti di competenza per il rinnovo del parco rotabile sino al 31 dicembre 2020, lasciando agli enti affidanti la scelta sulla modalità di rinnovo del parco rotabile più efficace nelle circostanze attuali. Inoltre, nella difficoltà di procedere nelle circostanze attuali a nuove procedure di acquisto, si consente alle amministrazioni ed alle aziende interessate di poter utilizzare la vigente convenzione Consip per l’acquisto del materiale rotabile (autobus 3) in scadenza al 1° agosto 2020 sino alla data del 31 marzo 2021, nonché di acquistare i mezzi anche in leasing. Infine, si propone di destinare fino al 31 dicembre 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziate per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all’attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 7.

 

 

Art.204
Incremento Fondo salva-opere

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori XX milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede___________

2. Pe le medesime finalità di cui al comma 1, l’erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito entro la data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l’intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47, con esclusione dell’applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all’ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.

Relazione illustrativa

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, all’art. 47 ha previsto il cd “Fondo salva Opere” nonché le disposizioni generali per l’accesso al fondo. Il Fondo prevede uno stanziamento di 12 milioni per l’anno 2019 e 33,5 milioni per l’anno 2020.

La proposta normativa, al fine di ridurre l’impatto economico derivante dal diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività imprenditoriali connesse alla realizzazione delle opere pubbliche e conseguentemente sui lavoratori impegnati nello svolgimento della attività, nonché al fine di garantire il rapido completamento delle stesse opere, prevede un incremento della dotazione del Fondo previsto all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 di 50 milioni per l’anno 2020.

A tal fine si evidenzia che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale n. 144 del 12 novembre 2019 intitolato “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere”, risultano presentate entro i termini indicati dal decreto dirigenziale n. 16861 del 19 dicembre 2019 domande di accesso al fondo, da parte dei creditori di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 47 (creditori insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore) per complessivi 82 milioni di euro a fronte dei 45 milioni attualmente disponibili e stanziate per soddisfare detti operatori economici.

Il comma 2 prevede la non applicazione in relazione ai creditori di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019 che hanno provveduto a presentare la domanda di ammissione al fondo delle previsioni di cui al settimo ed all’ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47 relativo alla preventiva verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’effettuazione del pagamento della regolarità contributiva del beneficiario e all’espletamento della procedura di cui all’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.

 

Art.205
Misure per incentivare la mobilità sostenibile

  • All’articolo 2 del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • al comma 1:
  • al primo periodo, le parole: “euro 70 milioni per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “euro 120 milioni per l’anno 2020”;
  • dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “A valere sul programma sperimentale, ai residenti maggiorenni nelle Città metropolitane ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 70 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” di cui al terzo periodo può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.”;
  • al terzo periodo:
    • le parole: “e n. 2015/2043” sono sostituite dalle seguenti: “o n. 2015/2043”;
    • le parole: “entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021”;
    • dopo le parole: “buono mobilità” sono inserite le seguenti: “, cumulabile con quello previsto al quarto periodo, ”;
    • dopo le parole: “biciclette a pedalata assistita” sono aggiunte le seguenti “e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel”;
  • al comma 2, al primo periodo, le parole: “corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale” sono sostituite dalle seguenti: “corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili”, e al terzo periodo le parole: “e n. 2015/2043” sono sostituite dalle seguenti: “o n. 2015/2043”;

2. Fermo quanto previsto dall’articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1:

1) dopo il numero 6), è inserito il seguente: «6-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;

2) dopo il numero 39) è inserito il seguente: «39-bis): Bike lane: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La bike lane è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; »;

b) all’articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.».

3. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e la razionalizzazione degli orari di lavoro, gli obblighi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, si applicano anche alle imprese e agli enti pubblici con sede in una Città metropolitana ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, con più di 100 dipendenti. All’attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in relazione alle misure precauzionali che sarà necessario attuare nei prossimi mesi, la mobilità nelle aree urbane e metropolitane subirà inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata dalla necessità di garantire il distanziamento sociale che alla possibile minore propensione all’uso dei mezzi del trasporto pubblico, con un conseguente incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati.

La presente disposizione, al comma 1, apporta modifiche all’art. 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il vigente articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019 istituisce il «Programma sperimentale buono mobilità» con l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, climalteranti e acustiche, dei volumi di traffico privato, della congestione veicolare e dell’occupazione dello spazio pubblico. La modifica proposta, al comma 1, lettera a), prevede che per l’anno 2020 il Programma incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nelle Città metropolitane ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 70 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli ivi indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; inoltre, tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, alla lettera b) del medesimo comma 1 si novella l’articolo 2, comma 2, del citato decreto legge n. 111 del 2019, che attualmente prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale. La modifica prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma anche di piste ciclabili, in aggiunta o in alternativa a quelli relativi alle corsie riservate per il trasporto pubblico locale.

Il comma 2, lettera a), sempre per le finalità di cui al comma 1, e in particolare per promuovere l’utilizzo delle biciclette nelle aree urbane, quali mezzi a basso impatto ambientale, apporta modifiche al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare, fermo quanto previsto dall’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che reca la disciplina della circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, si modifica l’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il numero 6), il numero 6-bis), che introduce la definizione di “Casa avanzata”, ovvero una linea di arresto dedicata alle biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli per garantire maggior sicurezza alla circolazione delle biciclette. Si prevede, poi, sempre all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 39), l’inserimento del numero 39-bis) che introduce la definizione di “Bike line”, ovvero la parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La bike lane è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione esclusiva alla circolazione dei velocipedi, eliminando ogni forma di promiscuità di circolazione con altre tipologie di veicoli, con indubbi vantaggi sulla sicurezza e snellimento della circolazione.

In coordinamento e in attuazione dell’introdotta definizione di “casa avanzata”, alla lettera b) del medesimo comma 2 si modifica l’articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il comma 9-bis, il comma aggiuntivo 9-ter, che prevede, nelle intersezioni semaforizzate, e sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sulla soglia dell’intersezione possa essere realizzata la “casa avanzata”, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.

Infine, il comma 3 prevede l’obbligatorietà della predisposizione del piano degli spostamenti casalavoro e della nomina del responsabile della mobilità aziendale anche da parte delle imprese e degli enti pubblici con più di cento dipendenti aventi sedi in Città metropolitane o Comuni con più di 50.000 abitanti. Attualmente, detto obbligo, previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, si applica esclusivamente alle imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e alle imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui di cui all’allegato III del decreto del Ministro dell’ambiente del 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell’ambiente del 20 maggio 1991. In tutti gli altri casi, gli adempimenti in parola sono previsti come “facoltativi”.

 

 

 

 

Art.206
Trasporto aereo

1. All’articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l’atto costitutivo della società, è definito l’oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3000 milioni di euro, da sottoscrivere nell’anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente  partecipazione pubblica.
4-bis. La società di cui al comma 3 redige senza indugio un piano industriale di sviluppo e

ampliamento dell’offerta, che include strategie strutturali di prodotto. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell’ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, un contratto di servizio di durata quinquennale con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, sottoscritto dai rispettivi Ministri.”;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si

applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall’articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014.

5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

5-ter. Tutti gli atti connessi all’operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.”;

c) il comma 6 è soppresso;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-ter, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l’anno 2020. 10. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 3500 milioni di euro, di cui 500 milioni di euro per l’anno 2020 per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e 3000 milioni per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, di cui 1500 milioni per l’anno 2020 e 1500 milioni per l’anno 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, ultimo periodo, del

presente articolo è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l’anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.”.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000.300.000 euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 150.300.000 euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 1.000.300.000 euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 150.300.000 euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell’articolo XX (di copertura).

Art.207
Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

  • I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  • Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.
  • Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall’autorità amministrativa italiana, comunicano all’ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
  • A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione all’ENAC dell’impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  • In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall’autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l’applicazione da parte dell’ENAC, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano.
  • Le somme rivenienti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comm 5 sono destinate, nella misura dell’80 per cento, all’alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell’ENAC.

 

 

Art.208
Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall’articolo 6 – quater, comma 2, del decreto – legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell’INPS di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le previsioni dell’articolo 6 – quater, commi da 3 a 3 – quater, del decreto – legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro_____per l’anno 2021 e in euro______, a decorrere dall’anno 2022, si provvede…

 


Art.209
Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori

  • Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l’organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori,l’efficacia della convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006 e dell’articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, per l’effettuazione di detti servizi è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.
  • L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  • Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 30.285.684 per l’anno 2020 e in euro 42.399.958 per l’anno 2021, si provvede quanto ad euro 23.307.563 per l’anno 2020 e ad euro 32.630.588 per l’anno 2021 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quanto ad euro 6.978.121 per l’anno 2020 e ad euro 9.769.370 per l’anno 2021 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede la proroga, fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24,comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, della Convenzione per i servizi marittimi di continuità territoriale con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti in scadenza il 18luglio 2020, stipulata con la Compagnia Italiana di Navigazione– CIN S.p.A. in data 18 luglio 2012, ad esito dell’aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica per la cessione del ramo d’azienda di Tirrenia S.p.a. in A.S., e successivamente modificata con accordo del 7 agosto 2014, approvata con decreto interministeriale n. 361 del 4 settembre 2014.

La misura è necessitata dal fatto che la diffusione del contagio da COVID-19 si è verificata mentre erano (e sono tuttora in corso) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le procedure di analisi previste dall’art. 4 del Regolamento (CEE) n. 3577/92 e dalla delibera dell’Autorità di regolazione dei Trasporti n. n. 22/2019 del 13 marzo 2019 propedeutiche alla definizione delle esigenze di servizio pubblico ed alla verifica, attraverso la consultazione del mercato, della possibilità che dette esigenze possano essere soddisfatte senza alcun ricorso a misure di intervento pubblico ovvero, in subordine, attraverso il ricorso alle misure meno restrittive per la concorrenza in un’ottica di proporzionalità dell’intervento.

I gravi effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi – soprattutto nei segmenti estivi generalmente più profittevoli – possono senz’altro inficiare gli esiti delle analisi in corso se solo di considera che la consultazione degli operatori presenti sul mercato potrebbe fornire risultati distorti, condizionati dal crollo della domanda e dei ricavi dell’imminente stagione estiva 2020, verosimilmente destinato a protrarsi anche nel corso del 2021 fino alla cessazione definitiva dello stato di emergenza e delle sue conseguenze psicologiche sugli utenti dei servizi marittimi.

La consultazione del mercato finalizzata alla revisione dei servizi marittimi di continuità territoriale nel contesto specifico dell’emergenza in corso potrebbe fornire dati di benchmark fuorvianti, incompatibili con la durata verosimilmente lunga di una nuova convenzione (o eventuali obblighi di servizio pubblico orizzontali di analogo contenuto) ed implicare un maggior esborso per l’erario rispetto a quanto riconosciuto oggi a C.I.N. sulla base della convenzione in vigore.

In definitiva, non appaiono sussistere allo stato le condizioni affinché l’organizzazione dei servizi possa beneficiare del massimo grado di concorrenza espresso dal mercato.  Appare opportuno pertanto prorogare l’attuale convenzione fino a quando le condizioni di domanda e offerta dei servizi, con la conclusione dell’emergenza e la normalizzazione dei flussi di traffico, torneranno a regimi ordinari.

 

Capo IV
Misure per lo sport

 

Art.210
Disposizioni in tema di impianti sportivi

1. All’art. 95, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite con le parole «al 30 giugno 2020». All’art. 95, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, le parole «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite con le parole «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020».

2. Al fine di far fronte alla crisi economica delle società e associazioni sportive che hanno sospeso la propria attività per adeguarsi alle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli enti concedenti la gestione di impianti sportivi pubblici concordano possono concordare con i soggetti concessionari, che ne facciano apposita richiesta, la revisione dei rapporti concessori che scadono entro il 30 luglio 2023, da attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.

3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione dell’impianto sportivo. Il conduttore ha diritto a una corrispondente riduzione del canone locatizio, in misura non inferiore al sessanta per cento dell’importo contrattuale, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure di sospensione, salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione di uno squilibrio minore tra le prestazioni.

4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al gestore dell’impianto sportivo, allegando il relativo titolo di acquisto. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dal venire meno delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.

 

Relazione illustrativa e tecnica

A) Comma 1

La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Secondo le rilevazioni del CONI e dell’ICS il numero totale degli impianti pubblici censiti ammonta a circa 76.000 unità.

Non è definibile un rapporto attendibile tra infrastrutture sportive pubbliche (che dai dati in nostro possesso sono in prevalenza) e private, ma se dovessimo indicare una proporzione ci orienteremmo su 2/3 pubblici e 1/3 privati (una ricerca CNEL 2003 indicava 77,8% pubblici / enti territoriali e altri enti pubblici / e 22,2% privati).

La stragrande maggioranza di questi impianti è di proprietà di enti territoriali (di pertinenza statale risultano soltanto lo Stadio Olimpico ed il Foro Italico: il primo di proprietà della struttura operativa Sport e Salute s.p.a.; il secondo dato in usufrutto a Sport e Salute s.p.a.). Peraltro, non tutti gli impianti in esame sono dati in concessione onerosa: molti di essi sono infatti affidati (in diritto di superficie, ad esempio) senza alcuna controprestazione, esclusi ovviamente gli oneri di manutenzione.

Veniamo ora alla stima prudenziale dei canoni di utilizzazione.

Considerando una sommaria classificazione prodotta da Fitness Network Italia, della quale però è stato possibile verificare la metodologia di raccolta ed elaborazione dei dati, dividendo per cluster di impianti grandi e piccoli-medi, pubblici e privati, si potrebbe stimare un impatto mensile non superiore a 200 milioni di euro per canoni di concessione e affitto

Questo dato può essere ora scomposto in termini dimensionali.

Il costo medio di concessione di un impianto di media grandezza è di circa € 4.000,00 mensili (è utile sul punto segnalare che la città di Roma, con il più grande numero di impianti sportivi in funzione, percepisce circa 100,000 euro di canone)

Per l’impiantistica sportiva di maggiore dimensione, relativa ovviamente alle attività sportive professionistiche di calcio e basket, il quadro di sintesi è il seguente:

CALCIO

Stadi Serie A:

– Atalanta e Sassuolo (a Reggio Emilia) di proprietà  

– Juventus, Udinese e Frosinone diritto di superficie (canone pagato alla soc di scopo)

– Roma e Lazio (Olimpico, proprietà Sport e Salute)

– tutti gli altri di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 100.000€ mese per ognuno dei club

Stadi Serie B:

– tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 20.000€ mese per ognuno dei 20 club

Stadi Serie C/Lega Pro:

– tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 5.000€ mese per ognuno dei 60 club

BASKET

Palazzetti Serie A e Serie A2:

– tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio 15.000€ mese per ognuno dei 17 club A

Stima canone concessione/affitto medio 5.000€ mese per ognuno dei 28 club A2

Su queste basi, tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, non risultano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

B) Comma 2

Con la norma in commento, i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

La proposta normativa, peraltro caldeggiata da diversi enti territoriali, si giustifica in quanto, dal giorno della chiusura degli impianti sportivi, la maggior parte degli introiti derivanti dall’attività sportiva a favore di terzi è venuta meno, mentre i gestori dovranno comunque fronteggiare rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione, tasse e, in alcuni casi, anche compensi per i vari collaboratori sportivi. Considerato che la stagione sportiva 2019/2020 deve considerarsi oramai compromessa, per i gestori si pone la necessità di rimodulare la programmazione per la nuova stagione sportiva. Peraltro, gli operatori dei centri sportivi dovranno presumibilmente anche affrontare maggiori spese di riqualificazione degli impianti sportivi per garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli utenti, ivi inclusa una possibile riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi. Costituisce dunque interesse economico generale quello di agevolare il riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei soggetti concessionari le cui convenzioni scadranno entro il 31 luglio 2023 (entro cioè tre anni dalla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020): per i rapporti concessori più lunghi può infatti ragionevolmente presumersi che le diseconomie determinate dalla emergenza COVID-19 potranno essere nel tempo “assorbite” attraverso piani di recupero e di efficientamento adottati dal gestore, senza necessità di un intervento eteronomo sul rapporto.

C) Comma 3

Le misure di contenimento, come è noto, hanno inciso sui rapporti giuridici che sono stati costituiti ai fini dell’esercizio delle attività commerciali. Il contratto di locazione, nel periodo in cui al conduttore è inibito per un factum principis l’utilizzabilità dell’immobile locato secondo l’uso pattuito, non realizza lo scopo oggettivo per il quale fu stipulato. Si verifica quindi un’alterazione in concreto del sinallagma che, in un contratto commutativo, non può che determinare un intervento di riequilibrio da parte dell’ordinamento.

Il problema citato ‒ in questa sede affrontato sotto lo specifico aspetto della locazione di impianti sportivi ‒ non è risolto dall’art. 65, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in quanto tale disposizione: da un lato, ha previsto, per il 2020, un credito d’imposta (nella misura del sessanta per cento del canone relativo al mese di marzo 2020) a favore soltanto del conduttore di locali commerciali rientranti nella categoria catastale C/1, tra cui non rientrano gli impianti sportivi; inoltre, la norma lascia impregiudicata la questione se la legge civile attribuisca al conduttore il diritto ad una riduzione del canone (ed eventualmente ad un esonero dal relativo pagamento) relativamente al periodo di tempo in cui egli sia stato costretto, per factum principis, a tenere chiusa la sua attività commerciale.

Neppure soccorre il comma 6-bis dell’art. 3 del d.l. n. 6 del 2020, convertito in l. n. 13 del 2020, introdotto dall’art. 91 del d.l. n. 18 del 2020: tale norma, al più, potrebbe essere interpretata nel senso di facoltizzare il conduttore a non pagare i canoni per il periodo della chiusura coatta, senza incorrere in decadenze o penali, salvo poi regolarizzare ad emergenza finita.

È noto che, per quanto attiene al profilo delle tecniche di rilevanza delle sopravvenienze, l’ordinamento, in caso di variazioni qualitative, costantemente accoppia il rimedio della revisione a quello dello scioglimento del contratto (riguardano l’inattuabilità sopravvenuta del programma negoziale gli artt. 963, 1464, 1584, 1622, 1623, 1660, 1896, 1897, 1926 c.c.; riguardano l’inattuabilità originaria gli artt. 1484 e 1492), mentre per le variazioni quantitative il rimedio della revisione non è mai concesso ad un contraente al quale di già spetti il diritto di chiedere la risoluzione (cfr. gli artt. 1467 e 1468 c.c.). Nella disciplina contrattuale di parte speciale, l’art. 1664, comma 1, prevede invece che, qualora si siano verificati, per effetto di circostanze imprevedibili, aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o, rispettivamente, il committente hanno diritto ad una revisione del prezzo medesimo per la differenza che eccede il decimo.

In dottrina si è fatta strada, da diversi anni, sull’esempio dell’esperienza angloamericana degli relational contracts, l’idea secondo la quale, all’insorgere di sopravvenienze perturbative di un contratto, la parte esonerata dal rischio della sopravvenienza avrebbe il diritto di chiedere, anziché la risoluzione, la rinegoziazione dell’accordo anche in casi in cui l’esperibilità di tali rimedi non sia prevista espressamente né dalla legge né dal contratto. In particolare: 1) secondo alcuni, si tratterebbe di coniugare la normativa specifica dell’art. 1467 con la disposizione generale dell’art. 1175 al fine di accertare se il rifiuto del creditore di ricondurre il contratto ad equità, autorizzato in via di principio dall’art. 1467, risulti in concreto scorretto ex art. 1175 e possa, perciò, dirsi precluso; 2) secondo altri, sarebbero enucleabili classi di fattispecie rispetto alle quali, risultando insoddisfacente la previsione dell’art. 1467, andrebbe estesa la potenzialità normativa dell’art. 1664, comma 1, anche a contratti che, non riducibili puntualmente al tipo legale, sollevino esigenze simili a quelle previste per l’appaltatore.

Nell’ipotesi in esame della locazione di impianti sportivi, resi inutilizzabili per factum principis, l’assegnazione di un rimedio conservativo, in luogo di quello risolutivo, appare giustificato alla luce delle seguenti considerazioni: a) il conduttore ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione della «specificità ubicativa» dell’impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità altrove della sua attività; b) il locatore non ha alcun apprezzabile interesse a rifiutare la revisione, poiché da tale rimedio non subisce un pregiudizio che, in questa fase, potrebbe scongiurare ricorrendo al mercato.

Alla luce della predetta dialettica degli interessi in gioco, la norma in commento introduce un rimedio azionabile dal locatore per ricondurre il rapporto all’equilibrio originariamente pattuito, consistente del diritto alla riduzione del canone locatizio mensile per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locati.

Per evitare comportamenti opportunistici a danno della parte più debole, oltre che per arginare un numero elevatissimo di contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribunali, la disposizione determina, in via presuntiva, la percentuale di riduzione del canone in misura non inferiore al sessanta [cinquanta] per cento dell’importo pattuito, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure, salvo che il locatore fornisca una prova di pronta soluzione di un minore squilibrio tra le prestazioni.

In base all’art. 1256, comma 2 c.c., se l’impossibilità di godimento dell’immobile locato è solo temporanea, come nel caso dell’inutilizzabilità dei locali in rispetto dell’obbligo di chiusura, il rapporto riprenderà nella sua fisiologica conformazione contrattuale non appena saranno rimosse le misure statali di contenimento e restrizione.

Resta fermo, inoltre, che le parti, nell’esercizio della loro autonomia, ben possano rifiutare la selezione di interessi effettuata dal legislatore in via tipica.

La norma si applica a decorrere dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e dunque disciplina effetti di fatti verificatisi (anche) nel passato. La limitata retroattività della disposizione (i due mesi di marzo e aprile 2020) appare rispondere ai parametri di riferimento dello scrutinio di non arbitrarietà e ragionevolezza elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, e segnatamente: i) l’esistenza di una inderogabile esigenza normativa; ii) la proporzionalità tra il peso imposto ai destinatari della norma e il fine perseguito dal legislatore (sentenza n. 203 del 2016).

D) Comma 4

Il comma 4 estende le disposizioni già previste dall’art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

 

 

Art.211
Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 luglio 2022, una quota pari allo _____ per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato in misura comunque non inferiore a venti milioni di euro per l’anno 2020, 40 milioni di euro per l’anno 2021 e 20 milioni di euro per l’anno 2022.

3. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

 

Relazione illustrativa e tecnica

Per far fronte alla crisi economica delle società operanti nel settore sportivo, la norma prevede che la quota dell’uno per cento [0,35] sul totale della raccolta da scommesse ‒ quindi in prededuzione ‒ relative a eventi sportivi di ogni genere viene destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del “Fondo salva sport” su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stabilito nella misura annua dell’uno per cento [ovvero: dello 0,35 per cento] sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata periodicamente dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e comunque in misura non inferiore complessivamente a trentacinque milioni di euro per l’anno 2020, e quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

È opportuno ricostruire sinteticamente il quadro normativo di riferimento.

Le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo, una sorta di utile di gestione, e si ottiene sottraendo dall’importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l’aggio spettante al gestore del punto di gioco. La riscossione di tali entrate rientra nelle competenze di ADM, la quale esercita in modo diretto l’attività di raccolta presso i concessionari autorizzati. Questo prelievo si applica solo al Lotto, alle Lotterie istantanee e a estrazione differita e, fino al 2016, al Bingo. Tali entrate confluiscono ugualmente tra le imposte indirette del Bilancio dello Stato e del conto economico delle Amministrazioni pubbliche.

Il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco, viene classificato, invece, fra le entrate tributarie.

I soggetti passivi di imposta sono i concessionari e le basi imponibili e le aliquote variano a seconda della diversa tipologia di gioco. In particolare, la base imponibile può essere la raccolta lorda o il margine lordo del concessionario (differenza tra la raccolta e le vincite) e attualmente esistono quattro tipi di imposta:

i) Il Prelievo erariale unico (PREU), istituito nel 2003 per i giochi praticati su macchine da intrattenimento comma 615 (AWP e VLT). La base imponibile dell’imposta è rappresentata dalle somme giocate (raccolta), mentre l’aliquota, diversa fra AWP e VLT, viene in genere fissata dalle leggi di bilancio, anche se ADM, con propri decreti può emanare tutte le disposizioni in materia al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l’altro variare la misura del PREU DL 269 del 2003, art. 39 c. 13

ii) L’imposta unica (di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504), che si applica invece ai giochi numerici a totalizzatore, ai giochi a base sportiva e a base ippica, ai giochi di abilità a distanza, ai giochi di carte, ai giochi di sorte a quota fissa, ai poker cash e ai giochi da casinò. La base imponibile può corrispondere sia alla raccolta sia al margine lordo (GGR), calcolato quest’ultimo come differenza fra la raccolta e i premi restituiti ai giocatori. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco e anche in questo caso possono essere modificate da interventi legislativi o da ADM;

iii) Imposta sugli intrattenimenti (ISI), che si applica ai giochi nei quali non è prevista vincita in denaro (i videogiochi, i simulatori, il biliardo, il calcio balilla, ecc.) come gli apparecchi da intrattenimento comma 716. In genere, in questo caso la base imponibile viene calcolata in modo forfettario, a seconda della tipologia di gioco;

iv) Aliquota IVA, che si applica esclusivamente ai giochi per i quali non è prevista vincita in denaro.

Dal 2012, infine, per alcuni tipologie di gioco è stata introdotta una tassazione ulteriore sulle vincite superiori a 500 euro, la cosiddetta tassa sulla fortuna. Da ottobre 2017 tale prelievo è stato esteso anche ad altre tipologie di gioco: ad oggi risultano tassate, anche se con aliquote diverse, le vincite oltre i 500 euro per i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici a quota fissa, le lotterie e i premi corrisposti dalle VLT17. Una sintesi delle diverse forme di tassazione è riportata nella tabella 6.

Il comparto delle scommesse sportive è oggi costituito prevalentemente dalle scommesse sportive (93,4 per cento nel 2016) e solo in piccolissima parte dalle scommesse ippiche, che hanno perso rilevanza soprattutto a causa della riduzione dell’offerta. Fino al 1998 inoltre, le uniche scommesse sportive possibili erano quelle a totalizzatore come il Totocalcio, il Totogol e il Totosei. Successivamente, oltre alle scommesse a quota fissa, non solo è stata prevista la possibilità di scommettere su eventi sportivi non organizzati dal Coni ma è anche stata introdotta, seguendo l’esempio di alcuni paesi europei, la possibilità di scommettere su eventi non sportivi. La tecnologia ha permesso di incrementare notevolmente il numero di scommesse grazie anche all’opportunità di poter effettuare scommesse online e live, anche dai propri dispositivi e su eventi già iniziati. Nel 2016 il volume di gioco delle scommesse sportive offline si è assestato su valori prossimi ai 4,5 miliardi ai quali si aggiungono oltre 4 miliardi provenienti dalla raccolta online.

Per quanto riguarda le scommesse ippiche, sia al totalizzatore sia a quota fissa, possono effettuare la raccolta i concessionari autorizzati da ADM attraverso le agenzie aderenti alle rispettive reti distributive. La raccolta è però anche permessa all’interno degli ippodromi presso gli appositi sportelli e i picchetti degli allibratori. Le altre scommesse sportive possono invece essere raccolte esclusivamente dai concessionari presso le ricevitorie facenti parte della loro rete distributiva (DL 4 luglio 2006 n. 223).

Nel 2016, le scommesse sportive e ippiche a quota fissa sono state oggetto di una importante innovazione fiscale (per effetto dell’art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica si applica sul cosiddetto “margine”, cioè la differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte). In particolare, le scommesse sportive sono passate a un sistema di tassazione sul margine lordo, definito come differenza fra la raccolta e le vincite dei giocatori, con un’aliquota del 18 per cento per la rete fisica e del 22 per cento per la rete telematica. Per le scommesse ippiche il cambio di regime è previsto dal 2018 con aliquote del 33 per cento sulla rete fisica e del 37 per cento sulla rete telematica. La ragione di questa differenziazione di aliquote risiede nel fatto che le ricevitorie on line sopportano costi operativi di gestione molto più bassi rispetto alle ricevitorie fisiche. Da un punto di vista economico il passaggio dal sistema di tassazione sulla raccolta a uno sul margine lordo equivale a una trasformazione dell’imposta che si sposterebbe dalla quantità al prezzo.

Attualmente, sulle scommesse a quota fissa l’imposta si applica con l’aliquota del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, così aumentata dall’art. 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (mentre sulle scommesse su eventi virtuali l’aliquota è del 22 per cento).

Come esemplificato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, considerato che per una raccolta di 100 euro la vincita sulle scommesse è di circa 82 euro con un margine di circa 18 euro, emerge che un aumento di 1 euro su una raccolta di 100 euro si trasla parimenti sul prelievo applicato al margine portandolo da 3,6 euro a 4,6 euro per il gioco fisico. L’ultimo aumento previsto nella legge di bilancio 2018 è stato – proseguendo nel nostro esempio – di 2 euro sul margine, equivalente a circa 0,35 euro sulla raccolta; ed in tale periodo si rammenta non vi era la crisi finanziaria in corso e la sospensione del gioco. Analoghe considerazioni per scommesse a distanza e virtuali.

Per la determinazione del prelievo nella misura dell’1% [ovvero: 0,75] si è dunque tenuto conto del delicato momento di crisi di liquidità e di sospensione dei giochi.

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il livello di finanziamento del Fondo non è comunque in misura non inferiore complessivamente a trentacinque milioni di euro per l’anno 2020, e quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tali importi sono stati determinati prudenzialmente, partendo dall’ammontare delle raccolta sportiva realizzatasi negli anni precedenti ed operando le necessarie correzioni al ribasso in ragione del periodo di lockdown del 2020. Il Centro Studi della Federazioni Italiana Gioco Calcio, in un documento datato 27 marzo 2020, ha evidenziato che “solo tra il 2006 e il 2019 la raccolta delle scommesse sul Calcio è aumentata di quasi 5 volte, passando da 2,1 a 10,4 miliardi di euro, e nel medesimo periodo il relativo gettito erariale è passato da 171,7 a 248,5 milioni di euro”. La fonte dei dati indicati nel riportato documento della FIGC è la “Direzione Centrale gestione tributi e monopoli giochi – Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore” del Ministero dell’Economia.

Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

 

 

Art.
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (in Capo Lavoro)

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, l’indennità pari a 600 euro, già prevista dall’articolo 96 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono individuate le modalità di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono inoltre definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di maggio.

5. Il limite di spesa previsto dall’art. 96, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, come convertito, è innalzato sino a 120 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’art. 96, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 70 milioni di euro.

6. All’art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro».

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal articolo si provvede mediante _____.

 

Relazione illustrativa e tecnica

A) Commi 1-5

La disposizione in commento ‒ che reitera per i mesi di aprile e maggio 2020 la misura già prevista dall’art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ‒ si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell’«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all’interno dell’art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i “redditi diversi”. Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).

I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all’assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall’erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell’ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall’istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all’erogazione dell’analoga misura prevista per il mese di marzo 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 250.000 i soggetti che svolgono l’attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all’Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell’art. 67, lettera m), del TUIR.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue di cui al comma 2, ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di maggio.

Stante la verificatasi incapienza delle risorse stanziate per il mese di marzo, si propone di innalzare il limite di spesa previsto dall’art. 96, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, come convertito, sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’art. 96, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

Alla copertura degli oneri derivanti dai comma 1 e 5, si provvede _____.

B) Comma 6

La legge n 91 del 1981 individua come sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità.

Le società sportive professionistiche non sono destinatarie delle disposizioni in ordine a CIGS e CIGO. Gli sportivi professionisti sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Si tratta, tuttavia, di una iscrizione circoscritta all’IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e non alla contribuzione minore.

La possibilità dei suddetti professionisti di accedere alla cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n 18 del 2020, pone delle incertezze interpretative: gli atleti professionisti, anche quando inquadrabili nella figura giuridica dei lavoratori subordinati, hanno una disciplina speciale, soggiacendo a regole diverse dalla generalità dei lavoratori dipendenti (non possono certo, essere ricondotti alle figure dell’operaio, dell’impiegato o del quadro). Le mansioni e classificazioni d’altra parte sono importanti, posto ad esempio, che gli strumenti di cui stiamo trattando non si applicano ai dirigenti ma solo a operai, impiegati e quadri.

Per questo motivo la proposta normativa in commento è volta ad includere nella cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n 18 del 2020, i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti delle categorie minori, individuate tra quelli con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro.

Dall’esame degli archivi gestionali dell’Inps sono emersi i seguenti dati:

– numero medio annuo di lavoratori: 5.293

– retribuzione media annua 2019: 16.948,92;

– giornate annue lavorate: 188,42;

–  mesi lavorati: 7,69.

Ai fini della stima degli oneri derivanti dalle prestazioni concesse dalla presente proposta di modifica normativa, si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019. L’onere derivante dall’applicazione del presente comma 1-bis è stato stimato ipotizzando una percentuale di ricorso alla prestazione in esame pari al 100% dei potenziali beneficiari e la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 9 settimane.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote Fondo pensione sportivi professionisti pari, nel 2020, al 33%.

Si precisa inoltre che nella stima dell’onere di prestazione e stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all’assegno al nucleo familiare.

Ciò detto, le disposizioni previste dal presente emendamento comportano oneri complessivi per 21,1 milioni di euro (di cui 13 milioni per prestazioni e 8,1 milioni per coperture figurative).

 

 

 

Art.
Proroga dei termini per il versamento di ritenute e contributi (in capo Lavoro)

1. All’art. 61, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito:

i) le parole “31 maggio 2020”, di cui al primo periodo, sono sostituite con le parole “30 giugno 2020”;

ii) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”.

 

Relazione illustrativa e tecnica

La norma in esame intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Capo V
Misure in materia di giustizia

Art.212
(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia e per l’incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni)

  • In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all’emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all’amministrazione giudiziaria, per l’acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l’anno 2020.
  • In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per l’anno 2020.
  • All’articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali  per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all’impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.”.

  • Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi precedenti, pari ad euro 000.000 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo…. del presente decreto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma, al comma 1, è finalizzata a finanziare, in primo luogo, la spesa per la sanificazione e disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all’amministrazione della giustizia nonché l’acquisto di dispositivi di protezione personale e materiale igienico sanitario, a tutela dei lavoratori e degli utenti che, nel corso dell’emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e non delocalizzabili dell’amministrazione della giustizia e che, per la fase successiva di ripresa post emergenziale, dovranno essere chiamati a prestare la loro opera in condizioni sicurezza. Gli interventi in esame sono imposti dalla necessità di contenere il più possibile l’esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all’interno degli uffici giudiziari.

Oltre agli interventi volti a creare le condizioni di sicurezza igienico sanitaria all’interno degli uffici e dei luoghi di lavoro, la norma ha l’obiettivo di dotare il personale amministrativo e di magistratura di più moderna strumentazione informatica indispensabile per svolgere anche da remoto la propria opera, nella consapevolezza del permanere, anche nella fase post emergenziale, delle esigenze di distanziamento e di turnazione che caratterizzeranno l’organizzazione del lavoro nei mesi a venire.

Al comma 3 si prevede di incrementare di ulteriori 3.660.000,00 euro il plafond stanziato dall’articolo 74, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni. Tali misure si rendono necessarie al fine di mantenere nelle strutture penitenziarie l’ordine e la sicurezza, gravemente compromessi dal perdurare dello stato di agitazione della popolazione detenuta, determinato dalle pur indispensabili misure eccezionali messe in atto dal Governo, che hanno inciso sulle prerogative delle persone ristrette, limitandone l’esercizio e le modalità di fruizione.

Tale incremento trova giustificazione proprio nell’accresciuto carico di lavoro del personale, chiamato a fronteggiare situazioni di elevatissima criticità per l’ordine e la sicurezza negli istituti penitenziari. L’iniziale stanziamento di complessivi euro 3.434.500,00 previsto nell’articolo 74, comma 7, del D.L. n. 18/2020, di cui 2.077.950,00 per il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed euro 1.356.500,00 per i dirigenti penitenziari ed i direttori degli istituti penali per minori, risulta sottostimato alla luce delle attività già svolte e di quelle che sarà necessario porre in essere per garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, sia per adulti che per minori.

In considerazione di ciò, onde garantire la piena operatività di tutti gli operatori menzionati in condizioni di sicurezza – e senza tralasciare la cura e la tutela delle persone in regime di privazione della libertà – si rende necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all’accresciuto impegno del personale penitenziario coinvolto.

A tal fine la norma prevede, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un’autorizzazione di spesa complessiva di euro 9.879.625,00 per l’anno 2020, di cui euro 7.094.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni; euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all’impiego temporaneo fuori sede del personale necessario; euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

Il plafond complessivo stanziato per finanziare i servizi connessi alla gestione dell’emergenza in atto, consentirebbe:

  • di liquidare ai direttori di istituti penitenziari per adulti e minori ulteriori 10 ore di lavoro straordinario in aggiunta a quelle già previste;
  • di procedere a liquidare ad ulteriori 800 unità di personale, per un periodo di tre mesi, lo stesso trattamento previsto inizialmente per sole 500 unità, numero che è risultato sottostimato rispetto alle reali necessità emerse sul territorio nella gestione delle criticità. Anche per tali ulteriori unità di personale, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario, viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79, atteso che l’individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri risulta difficoltosa a causa dell’elevato numero dei soggetti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alle emergenze, della diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed del continuo avvicendamento dello stesso.

Per tale motivo l’importo complessivo quantificato per il 2020 viene modificato, attraverso la rimodulazione degli oneri per euro 3.660.000,00.

Al comma 4 si prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, quantificati complessivamente in euro 40.000.000 per l’anno 2020, si provvede ai sensi della norma finanziaria del presente decreto.

 

Capo VI
Misure per l’agricoltura

Art.213
Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

  • Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 450 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
  • Entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Relazione illustrativa

L’emergenza Covid 19 ha comportato la chiusura di gran parte degli esercizi pubblici di ristorazione, con una fortissima contrazione della domanda in particolare di alcuni prodotti, e un rallentamento generalizzato delle esportazioni dei prodotti agricoli e agroalimentare. A tale scopo la norma interviene per un sostegno diretto delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. I settori che hanno maggiormente risentito della crisi sono: florovivaismo, lattiero-caseario, zootecnico, vinicolo, pesca e dell’acquacoltura.. La dotazione di 450 milioni di euro potrà essere utilizzata quindi per interventi mirati, con aiuti diretti in de minimis o nei limiti di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

Art.214
Aiuto all’ammasso privato

  • Per fronteggiare la grave crisi che ha investito il settore zootecnico a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo con una dotazione di 45 milioni di euro da destinare alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte bovino, bufalino e ovicaprino, oltre ai relativi semilavorati e prodotti trasformati. L’aiuto, determinato in ragione delle spese fisse di ammasso e di ogni giorno di immagazzinamento per tonnellata di prodotto, per un periodo minimo di 60 e massimo di 180 giorni, è concesso per latte prodotto in Italia e derivati da latte prodotto in Italia nel periodo emergenziale, a condizione che lo stesso sia liquidato all’impresa agricola nel rispetto nella normativa sulle pratiche sleali. Il Fondo di cui al presente comma può essere utilizzato anche per la concessione di un aiuto all’ammasso privato di carne bovina e suina.
  • Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente norma, sono definiti i prodotti ammissibili, le relative caratteristiche merceologiche, la quantificazione e le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e la ripartizione del Fondo tra settori, nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” n. C(2020) 1863 del 19.3.2020.

Relazione illustrativa

Le misure adottate per il contenimento del COVID19 hanno creato gravi difficoltà per l’intero settore zootecnico, a causa della chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni.

Il problema si riscontra principalmente per i trasformati del latte destinati al consumo fresco, in particolare mozzarelle, che a seguito della chiusura della ristorazione non hanno più trovato i principali sbocchi commerciali, ma la stessa situazione si verifica per il settore carne, soprattutto per i tagli che trovavano nel canale HO.RE.CA il principale sbocco commerciale.

Al fine di alleggerire il peso finanziario che grava sulle imprese produttrici, è opportuno adottare misure volte a compensare parzialmente le spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.

L’ammasso privato è una misura adottata nell’ambito delle Organizzazioni comuni di mercato anche a livello UE, per contribuire a stabilizzare i mercati in periodi di crisi, alleggerendo e dilazionando l’offerta del prodotto, ma reca insufficienti disponibilità finanziarie e, per tale ragione, è necessario integrare la relativa dotazione con risorse nazionali


 

Art.215
Misure a favore della filiera dell’agrumicoltura e dell’allevamento ovino

1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 5 milioni di euro, per aumentare la dotazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2019. L’articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44 è di conseguenza abrogato. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede utilizzando le risorse residue di stanziamento dell’anno 2019 previste dall’art. 9 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44. All’articolo 4 del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “dei costi sostenuti per istruttorie, pratiche bancarie e interessi dovuti su mutui, prestiti o altri strumenti finanziari bancari contratti dalle imprese entro la data di presentazione della domanda di aiuto”.

Relazione illustrativa

La crisi conseguente alla diffusione del COVID-19 ha inciso anche su settori agricoli come l’agrumicoltura e l’allevamento ovino. A tale scopo la norma interviene supportando la filiera degli agrumi attraverso il rifinanziamento del fondo nazionale agrumicolo e in particolare la misura relativa alla concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole. Allo stesso tempo si interviene per favorire l’accesso al credito per le imprese di allevamento degli ovini, in modo da garantire liquidità per tutta la fase produttiva.

 

Art.216
Contenimento produzione e miglioramento della qualità

  • Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, è stanziato l’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 20% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti  nel  Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese agricole.

Relazione illustrativa

L’emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo ha generato una situazione di grave difficoltà per l’intera economia nazionale. Il settore vini di qualità (DOCG, DOC, IGT) sta affrontando una grave e drammatica crisi di mercato, dovuta soprattutto al blocco dei canali HO.RE.CA, che assorbono circa la metà della produzione vitivinicola di qualità.

In questo contesto, si registrano ormai livelli elevati di giacenze in cantina che andranno sicuramente ad incidere in modo significativo sull’equilibrio domanda/offerta del settore, anche per le prossime campagne. La situazione è ulteriormente aggravata dal fermo dell’attività agrituristica, voce sempre più significativa del bilancio aziendale.

In relazione a tali prospettive, per mantenere in equilibrio il mercato e per sostenere una politica remunerativa dei prezzi, occorre spingere le imprese vitivinicole ad un ridimensionamento della produzione della prossima annata, attraverso operazioni agronomiche da programmare nel più breve tempo possibile.

In tale contesto, l’attivazione di una misura volta alla riduzione volontaria delle rese per ettaro, da incentivare finanziariamente, appare la più appropriata, tenuto conto che sulle giacenze di prodotto relative alla campagna 2019, su cui è comunque necessario intervenire, si intende attivare una misura di distillazione di crisi rimodulando gli interventi previsti dall’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del vino, finanziata con i fondi europei FEAGA.

Entrambe le misure, riduzione volontaria della produzione da sostenere con fondi nazionali e distillazioni di crisi da finanziare con fondi UE, consentirebbero di dare equilibrio al mercato, assicurare un sostegno economico all’azienda e, soprattutto, incidere in maniera sostanziale migliorando la qualità della produzione vitivinicola, che avrà migliori possibilità di affermarsi sui mercati.

Tali scelte, da valorizzare anche a livello comunicativo, rappresentano un ottimo biglietto da visita in termini di serietà, trasparenza e garanzia di qualità del vino italiano, soprattutto nei confronti degli operatori esteri.


Art.217
Anticipo PAC (in attesa parere RGS)

1. In relazione all’aggravamento della situazione di crisi economica determinata dall’emergenza da COVID-19, all’articolo 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “Per l’anno 2020, l’anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore” sono sostituite dalle seguenti “Per l’anno 2020, l’anticipazione di cui al presente articolo e’ concessa in misura pari al 70 per cento. In alternativa all’ordinario procedimento, l’anticipazione è concessa con riferimento al valore”

Relazione illustrativa

La disposizione è volta ad equiparare, per l’anno 2020, la procedura semplificata – già inserita nel testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che prevede un anticipo pari al 70 per cento – alla procedura ordinaria di anticipo PAC prevista dall’art. 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, che, allo stato, prevede un anticipo pari al 50 per cento.

Si intende, dunque, chiarire che lo strumento della anticipazione, per l’anno 2020, viene corrisposto nella misura del 70% in entrambe le fattispecie previste dalla legge:

–           la prima, di carattere speciale e con tempi accelerati e modalità semplificate, rivolta a coloro che non hanno potuto completare il processo di presentazione della domanda a causa delle misure restrittive adottate per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19, e per i quali l’anticipazione è corrisposta nella misura del 70 per cento ma calcolata sul valore del portafoglio titoli 2019 (art. 78 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

–           la seconda, di carattere ordinario e con tempi e modalità fissati a regime, prevista dall’art. 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

La disposizione proposta, dunque, intende uniformare – per l’anno 2020 – la misura dell’anticipazione prevista, allo scopo di rendere possibile, a salvaguardia delle aziende agricole che non si siano avvalse della facoltà di presentare la domanda semplificata prevista dall’art. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed abbiano invece presentato l’ordinaria domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) per l’annualità 2020, l’accesso all’anticipazione innalzata dal 50 al 70 per cento del valore della domanda.

Si rammenta che tale proposta normativa era già stata bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, approvata dal Consiglio dei Ministri e inserita nel testo base del cd. dl “Cura Italia”. Nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto legge, a causa di una formulazione non appropriata di un emendamento approvato al Senato, la predetta disposizione è stata oggetto di soppressione.

La disposizione proposta non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l’anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea.

 

 

Art.218
Mutui consorzi di bonifica ed enti irrigui (in attesa parere DT)

1. Al fine di fronteggiare la situazioni di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall’articolo 62 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

2. I mutui sono concessi nell’importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

4. Per le finalita’ di cui al presente articolo sono assegnati all’ISMEA 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate a copertura del pagamento degli interessi.

5. Con Decreto interministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, sono stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell’importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al precedente comma 2.

Relazione illustrativa

Per favorire la continuità dell’attività dei consorzi di bonifica si propone la possibilità di ricorrere alla stipula di contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati e prestiti con quota interessi a totale carico dello Stato.

Tali mutui potranno essere concessi fino ad un massimo di complessivi 500 milioni di euro, pari a circa il  60% dei contributi annuali dei consorzi,  con capitale da restituire in cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

A tale scopo sono assegnati all’ISMEA 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate a copertura del pagamento degli interessi.

Con Decreto interministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle Politiche agricole e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla approvazione della presente legge, saranno stabiliti i termini e le modalità entro i quali gli enti dovranno presentare domanda, le motivazioni, la documentazione da allegare, i criteri di riduzione dei mutui nel caso in cui le richieste superino le disponibilità, gli elementi per la definizione di un piano di rientro.

 

Capo VII
Misure per l’ambiente

 

Art.219
Sostegno alle zone economiche ambientali

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all’articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4 e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all’interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il danno economico che la limitazione delle visite turistiche nei territori dei parchi nazionali sta producendo colpisce soprattutto l’insieme delle imprese turistiche (strutture ricettive, ristorazione), ivi compresi i professionisti che operano nel settore turistico all’interno dei parchi nazionali come guide escursionistiche e ambientali e guide del parco.

Per far fronte a tale situazione e preservare il tessuto sociale ed economico all’interno delle zone economiche ambientali (ZEA), così definite ai sensi dell’art.4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, si prevede un contributo straordinario, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, per compensare il danno in termini di minor fabbisogno conseguito e consentire la prosecuzione di attività economiche che, operando all’interno di aree protette nazionali, hanno una responsabilità aggiuntiva rispetto alle imprese che non operano in tale contesto dovendo preservare la tutela dell’ambiente e della biodiversità.  

Il carattere aggiuntivo della misura proposta dalla norma in esame – aggiuntiva rispetto all’eventuale erogazione di contributi economici a favore delle categorie economiche interessate – trova ragionevole giustificazione nel fatto che i soggetti che operano all’interno dei parchi nazionali sono gravati di ulteriori oneri procedimentali e burocratici rispetto a coloro che agiscono al di fuori di dette aree e dalla necessità che tali soggetti operino con modalità eco-compatibili estremamente più onerose rispetto a quelle tradizionali. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle previsioni contenute all’articolo 13 della legge n. 394 del 1991, in forza delle quali il rilascio delle concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’ente parco, secondo una procedura prevista nel medesimo articolo. O al fatto che ove un ristoratore voglia realizzare uno spazio esterno per far fronte alle misure di distanziamento sociale dovute all’emergenza Covid-19 dovrà rispettare una serie di vincoli – anche in relazione ai materiali da utilizzare – non ricadenti su chi non opera in ambito ZEA. Conseguentemente per tali soggetti, vi saranno oneri ulteriori per fare fronte alle previsioni in corso di elaborazione per la fase 2 dell’emergenza Covid-2.

L’istituzione delle Zone Economiche Ambientali operata ai sensi dell’articolo 4-ter del decreto legge n 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, è dovuta proprio alla volontà del Legislatore di prevedere, mediante una specifica cornice giuridica a livello statale, misure incentivanti a favore dei soggetti che operano all’interno dei parchi nazionali che compensino il gravame amministrativo derivante dal fatto di operare all’interno dei parchi e tali da creare condizioni economiche favorevoli per la permanenza dei cittadini e delle imprese all’interno del territorio dei parchi nazionali e contrastare il fenomeno dello spopolamento.

Il comma 2 individua la copertura finanziaria della norma in argomento.

Secondo quanto previsto dal comma 3, il contributo viene ripartito in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa richiedente. La modalità di corresponsione del contributo è definita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potendosi a tal fine avvalere degli Enti parco, senza nuovi o maggiori oneri, per le attività di monitoraggio, verifica e controllo. Si prevede che, ai fini della corresponsione del contributo, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 ed essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo è destinato esclusivamente alle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019.

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogato in coerenza con la normativa unionale vigente in materia.

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Art.220
Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale (dovrebbe andare in DL semplificazioni)

1. Al fine di assicurare l’immediato insediamento della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • al comma 1, dopo le parole “a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132” aggiungere le seguenti “e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca”;
  • il comma 3 è soppresso;
  • al comma 4, le parole “e del Comitato tecnico istruttorio” sono soppresse;
  • al comma 5, al primo periodo le parole “e del Comitato tecnico istruttorio” sono soppresse e, al secondo periodo, le parole “e del Comitato” sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il vigente articolo 8 del Codice dell’Ambiente, al comma 3, ha istituito il Comitato tecnico istruttorio per supportare la Commissione di valutazione dell’impatto ambientale VIA-VAS. Tale Comitato, prevede la norma, deve essere composto da 30 unità di personale, pubblici dipendenti posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, cui è riconosciuta una indennità aggiuntiva a valere sui proventi delle tariffe pagate dai richiedenti VIA o VAS.

A causa dell’emergenza Covid-19 è stato impossibile procedere a costituire il suddetto Comitato con l’effetto che la nuova Commissione VIA-VAS – nominata con decreto del ministro dell’ambiente n. 241 del 2019 registrato in Corte dei Conti a febbraio 2020 – non si è potuta insediare e prosegue ad operare, in deroga e solo per alcuni tipi di valutazione, la medesima Commissione già scaduta 5 anni fa con costi nettamente superiori rispetto alla nuova Commissione (applicandosi la previgente normativa sui compensi dei commissari). Tale problematica potrebbe comportare un significativo ritardo nel rilascio dei pareri VIA- VAS necessari per assicurare l’avvio di lavori strategici per il Paese specialmente alla luce dell’emergenza Covid-19.

Al fine di consentire l’immediato insediamento della Commissione, l’emendamento sopprime il Comitato tecnico istruttorio e, al contempo, estende, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di siglare protocolli di intesa non solo il SNPA ma anche con altri enti pubblici di ricerca come l’ISPRA e il CNR.

Il venir meno di tale organo trova fondamento nel fatto che si tratta di una struttura di supporto “tecnico-giuridico” alla Commissione VIA VAS che a sua volta già svolge attività di supporto “tecnico-scientifico” all’autorità competente in materia di autorizzazioni ambientali ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; come si evince dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 241  del 20 agosto 2019 di nomina della Commissione VIA/VAS, i componenti di tale Commissione sono stati individuati nelle aree  “ambientale” (25 unità), “economica” (4 unità), “giuridica” (8 unità), “salute pubblica” (3 unità), talchè le competenze richieste per i membri del Comitato tecnico sono di fatto assorbite tra quelle individuate per i membri della Commissione VIA/VAS.

Conseguentemente, si novellano i commi 4 e 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art.221
Operatività della società Sogesid S.p.A.

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società Sogesid S.p.A., alla stessa non si applicano i limiti di spesa per l’acquisto di beni e servizi determinati in relazione alle spese negli esercizi anteriori previsti a legislazione vigente dall’articolo 1, commi da 591 a 593 e 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a carico dei soggetti  inclusi  nel  provvedimento dell’ISTAT di cui all’articolo 1, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.196, fatti salvi i limiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Sogesid S.p.A. è la società di ingegneria “in house providing” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT). Il suo capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Essa opera a supporto delle amministrazioni pubbliche in ambiti strategici per la tutela dell’ambiente, quali la salvaguardia delle risorse idriche, le bonifiche dei siti inquinanti, la gestione del ciclo dei rifiuti, il contrasto al dissesto idrogeologico e la difesa del suolo. In tempi recenti, tra gli altri, le sono stati assegnati specifici compiti di supporto nel contesto di gravi emergenze ambientali (v. la vicenda dello stabilimento Stoppani, decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, art. 12, comma 3) e della gestione del rischio idrogeologico (v. la delibera CIPE 1 agosto 2019, n. 64, articolo 1, comma 5).

Sogesid è stata collocata da Istat nell’elenco delle amministrazioni pubbliche all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2019. La Società si è trovata così sottoposta, per la prima volta dalla sua nascita, agli obblighi previsti dalla normativa per le amministrazioni pubbliche inserite nell’anzidetto elenco, ivi inclusi quelli di recente previsti dall’articolo 1, commi 591-593 e comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione di quelli indicati dal comma 590 del medesimo articolo che in ogni caso vedono cessare la loro efficacia. I citati commi 591-593 e 610, che pur hanno semplificato e reso più elastici gli obblighi previsti dalla normativa previgente, impongono comunque misure di contenimento della spesa rispetto alla media della spesa nel triennio 2016-2018 o, nel caso del comma 610, nel biennio 2016-2017.

L’applicazione per la prima volta a Sogesid di questi vincoli genera gravi inconvenienti, legati ai meccanismi di funzionamento di Sogesid e alle funzioni affidate.

La Sogesid non ha mai percepito contributi ordinari o in conto esercizio da parte dello Stato, Regioni o altri Enti Pubblici per l’attività istituzionale svolta, e, sebbene società in house, non ha mai fruito di accordi o contratti di servizio con i quali recuperare i costi di funzionamento. Pertanto i ricavi della Sogesid sono stati sempre e solo composti dai corrispettivi riconosciuti per l’esecuzione di commesse avute in affidamento diretto dai Ministeri vigilanti o da altri soggetti pubblici (esempio Commissari Straordinari di Governo). Nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministero di riferimento, le modalità di determinazione del corrispettivo, anche per la verifica di congruità a cui lo stesso corrispettivo era soggetta, è sempre stata basata sui costi effettivamente sostenuti per l’esecuzione del servizio richiesto più una percentuale a titolo di rimborso di spese generali nel caso in cui il servizio riguardasse prestazioni di assistenza tecnica. È da evidenziare invece che per quanto concerne le attività di realizzazione di opere e interventi sul territorio, per la quale la Sogesid svolge il ruolo di stazione appaltante, il corrispettivo è costituito solo dal costo effettivamente dovuto agli operatori affidatari riaddebitato al committente senza alcun margine.

La Società, in secondo luogo, ha visto negli anni uno sviluppo significativo delle attività, con conseguente crescita della struttura dei costi, che si è prodotto anche nel 2019.

Per quanto precede, l’applicazione di vincoli di spesa legati a periodi anteriori ai costi porterebbe per più profili Sogesid in una situazione insostenibile, i cui dettagli contabili sono meglio descritti nell’allegato tecnico e possono essere così riassunti.

In termini generali, fermo restando il contenimento dei costi di struttura, che già oggi avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti, il modello di funzionamento di Sogesid implica che incrementi della produzione si leghino necessariamente a una corrispondente crescita dei costi, in particolare di quelli per l’acquisizione di servizi (voce B7 dei costi di produzione nel conto economico) che, come si è detto, Sogesid si limita poi a riaddebitare al committente.

Per cui, la Società non potrebbe ridurre i costi perché per farlo avrebbe come unica via quella di diminuire la sua “capacità produttiva”, rendendosi inadempiente rispetto alle obbligazioni in essere. Né Sogesid potrebbe incrementare i ricavi – come pure astrattamente previsto dall’art. 1, comma 593, della legge n. 160 del 2019 – perché a tal fine occorrerebbe fra crescere anche la struttura dei costi.

Va rappresentato, inoltre, che non vi sono altre componenti di spesa sulle quali si possa agire, posto che i costi generali di struttura incidono ad oggi solo per il 10% del totale e sono stati previsti nel Piano Triennale 2020-2022 con una incidenza non oltre il 9% del totale.

Quanto sopra vale a maggior ragione se si considera che i citati vincoli di spesa fissano come parametro la spesa in periodi sino al 2018, quando invece la struttura dei costi di Sogesid, in ragione delle attività via via affidate, già nel 2019 ha visto una crescita rispetto al 2018. In prospettiva, questo profilo si accentuerebbe sempre di più, in ragione del previsto sviluppo delle attività di Sogesid.

I vincoli di spesa di cui al citato articolo 1, commi 591-593 e comma 610, della legge n. 160 del 2019, n. 160 finirebbero così per avere un effetto di freno allo sviluppo delle attività istituzionali di una società statale, oltre che di possibile pregiudizio agli impegni già in essere, effetto del tutto estraneo alla loro ratio. Questa situazione si genera peraltro in una fase in cui Sogesid dovrebbe al contrario sviluppare in modo significativo la sua attività, proprio in relazione ai compiti particolarmente delicati che le sono stati da ultimo affidati. La pianificazione di queste attività, vista la vigenza dei vincoli, è da subito sostanzialmente preclusa, con il rischio di pregiudicare la cura degli interessi pubblici di particolare rilevanza coinvolti.

Di qui la necessità di un urgente intervento normativo che, così come fatto per altre società statali con peculiari funzioni istituzionali (es., Ales, RFI, Equitalia Servizi e Sogei, v. rispettivamente la l. n. 232/2016, art. 1, comma 584, il d.l. n. 124/2019, l’art. 39, commi 1 e 2, e l’art. 51, comma 3) o per gli enti previdenziali privatizzati (v. il d.l. n. 78/2010, art. 6, comma 21-bis), esenti Sogesid dalle

disposizioni che sono oggettivamente incompatibili con le funzioni affidate. L’intervento può avvenire in modo mirato, limitatamente ai vincoli di spesa sopra richiamati, ferma la cessazione delle disposizioni richiamate dal comma 590, art. 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, dunque per tali disposizioni come per quelle di cui ai commi 591-593, la conseguente disapplicazione nei confronti di Sogesid di tutti i corrispondenti obblighi di riversamento all’erario. Per il resto, è lasciato intatto il complesso delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa che si ricollega all’inserimento nell’elenco formato dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n.196 del 2009. La norma proposta fa altresì espressamente salvo il potere di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Dal che, ben potrà il Socio pubblico aggiornare periodicamente gli obiettivi di contenimento della spesa, tenendo conto delle peculiarità che caratterizzano Sogesid e dell’andamento dei compiti a essa affidati.

 

Capo VIII
Misure in materia di istruzione

Art.222
Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021

1. Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti interventi:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al presente articolo potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5.

4. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell’istruzione, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell’istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle Istituzioni scolastiche alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell’Entrata del Bilancio dello stato per essereTali risorse saranno riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, entro il 31 ottobre 2020, in favore delle istituzioni scolastiche che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell’istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste dal presente articolo. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre /12/2020

6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell’istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020, a valere sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle scuole paritarie.

8. Le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono le procedure di affidamento di cui al presente articolo mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono alla realizzazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Far confluire in norma generale su semplificazione appalti)

9. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

10. Nelle more del perfezionamento delle variazioni di bilancio di cui al comma 13, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, dal giorno seguente all’entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica a procedere alle assegnazioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali l’ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l’obiettivo di accelerare l’avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.

11. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche verificano l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo e il rispetto dei termini di cui al comma 5 svolgono controlli successivi sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite. Il Ministero dell’istruzione fornisce apposite indicazioni e indirizzi ai revisori dei conti per lo svolgimento delle suddette attività.

12. Il Ministero dell’istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

13. Il Ministro dell’economia apporta le occorrenti variazioni di bilancio entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

Relazione illustrativa

La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dell’attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza.

Dopo il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, sarà necessario adeguare l’avvio dell’anno scolastico a necessarie esigenze di distanziamento tra gli studenti, alla dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, all’adeguamento degli spazi fisici ed al sostenimento di modalità didattiche innovative. Sono inclusi lavori e forniture per l’adeguamento e la riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici anche in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19. In particolare, le risorse possono essere destinate alla realizzazione di pareti mobili, a piccoli interventi edilizi di adattamento delle strutture e all’acquisto di infrastruttura impiantistica e tecnologica per consentire anche soluzioni di didattica a distanza. Solo attraverso l’insieme coordinato di tali interventi sarà possibile garantire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021. Ogni iniziativa, inoltre, dovrà essere ancora più rafforzata nei confronti delle situazioni di svantaggio per supportare il processo di inclusione ed evitare l’aggravarsi di fenomeni di dispersione scolastica.

Per concorrere a tale obiettivo, attraverso il comma 1, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per l’anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro.

Il comma 2 specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell’incremento del fondo per il funzionamento. In dettaglio:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

Il comma 3, considerando che gli interventi, con particolare riferimento a quelli di cui alla citata lettera f), possono avere ad oggetto anche la realizzazione di lavori, per quanto di limitato impatto, supporta le scuole nel procedimento degli affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, prevedendo che possano utilizzare parte delle risorse assegnate sul fondo per il funzionamento, purché vengano rispettate le tempistiche stabilite dal comma 5 che prevedono la realizzazione, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

L’assegnazione delle risorse, ai sensi del comma 4, a tutte le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle presenti nella regione Sicilia, avviene entro dieci giorni dall’entrata in vigore della disposizione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento. Ai sensi del decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, pertanto, il riparto avviene considerando la tipologia dell’istituzione scolastica, la consistenza numerica degli alunni ed il numero degli alunni diversamente abili, il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e il numero delle classi terminali.

L’assegnazione delle risorse avviene per esigenze di carattere immediato delle istituzioni scolastiche che pertanto, pur potendo articolare la spesa in relazione alle specifiche esigenze, in ragione dell’avvio dell’anno scolastico, avranno tempi di realizzazione molto ristretti. Il comma 5 prevede che entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano essere realizzati o, comunque, devono essere completate le procedure di affidamento. Per riassegnare le risorse non impegnate il Ministero, sulla base di apposito monitoraggio, dispone un piano di redistribuzione delle risorse e la riassegnazione in base alle residue esigenze. Tali risorse dovranno, comunque, essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

I commi 6 e 7 prevedono, inoltre, lo stanziamento di 39,2 milioni di euro per assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, nell’ambito delle attività in presenza connesse all’espletamento dell’esame di stato per l’anno scolastico 2019/2020, di effettuare interventi di pulizia secondo le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute n. 5543 del 22/02/2020 nonché di poter acquistare dispositivi di protezione individuali da mettere a disposizione degli studenti e del personale scolastico coinvolto. A tal fine il Ministero provvede ad assegnare alle istituzioni scolastiche una risorsa finanziaria appositamente stanziata sulla base del numero di studenti, del numero di unità di personale scolastico mediamente coinvolti, ivi inclusi i componenti delle commissioni, nonché il numero di plessi in ciascuna delle istituzioni scolastiche interessate dallo svolgimento degli esami di Stato.

Come già previsto per altre misure di carattere emergenziale in favore del sistema scolastico e, in particolare, per le piattaforme per la didattica a distanza di cui all’articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 8 prevede che le scuole svolgono le procedure di affidamento di cui al presente articolo mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, dato il limitato impatto degli interventi di gran lunga inferiore alla soglia comunitaria, qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono alla realizzazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La presenza di circa 8.300 scuole comporta che, mediamente, ad ognuna di esse sarà assegnata la somma di 40.000 euro per realizzare tutti i diversi interventi di cui al comma 2.

I commi 9 e 10 contengono delle previsioni che consentono di garantire che le somme relative agli esami di stato vengano immediatamente assegnate da parte del ministero nei limiti delle risorse iscritte in bilancio e che le altre somme di cui al comma 1 possano essere immediatamente assegnate per consentire, nelle more del perfezionamento delle variazioni di bilancio, di programmare la spesa e avviare le procedure amministrativo contabili.

Ai sensi del comma 11, l’utilizzo congruo delle risorse ed il rispetto dei termini descritti, sarà verificato dai revisori dei conti delle singole istituzioni scolastiche anche sulla base di specifiche indicazioni ed indirizzi ministeriali. Lo stesso Ministero supporterà le scuole tramite il servizio, già funzionante di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse, come previsto al comma 12.


Art.223
Edilizia scolastica

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo:  “Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l’assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell’istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze.”.

2. In considerazione dell’attuale fase emergenziale è ammessa l’anticipazione del 20% del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020.

3. All’articolo 1, comma 717, secondo capoverso, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

  • dopo la parola “vincolate” è aggiunta la seguente “prioritariamente”;
  • dopo la parola “cantierizzazione” sono aggiunte le seguenti “e al completamento”.

4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

5. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

6. La conferenza di servizi di cui al comma 6 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del periodo precedente, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell’istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.

 

Relazione illustrativa

La proposta normativa intende semplificare al comma 1 le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario.

Il comma 2 prevede la possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell’ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese.

Il comma 3, invece, semplifica la procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all’articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti dall’alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento.

Infatti, a seguito della stima del valore delle aree, è emersa la necessità da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di sostenere spese per opere di demolizione e di bonifica che non erano sostenibili dall’INAIL e che non erano oggetto di finanziamento.

In considerazione del fatto che la procedura era stata pensata in modo da consentire all’ente locale di compartecipare alla realizzazione dell’intervento, utilizzando le risorse derivanti dall’alienazione dell’area, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 ne ha successivamente limitato l’utilizzo alle sole spese di progettazione.

Il comma 4 prevede una semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Infatti, si prevede che per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 introducono una semplificazione procedurale per consentire l’immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

In particolare, considerando che i riparti e le assegnazioni delle risorse in materia di edilizia scolastica sono spesso subordinati all’acquisizione di concerti e/o pareri di altre pubbliche amministrazioni, con il comma 5 si introduce un termine di 10 giorni per la relativa risposta e si prevede che nel caso di infruttuoso decorso del predetto termine, viene indetta dal Ministero dell’istruzione una conferenza di servizi per semplificare l’iter di adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel comma 6 è indicata la modalità di svolgimento della conferenza, i tempi di convocazione e di conclusione del procedimento ridotti e in deroga a quelli previsti per tale strumento dalla legge n. 241 del 1990.

L’obiettivo della proposta è quello di consentire, in questa fase emergenziale di sospensione forzata delle attività didattiche, di accelerare al massimo l’assegnazione delle risorse agli enti locali e, di conseguenza, l’avvio dei cantieri approfittando proprio della chiusura delle scuole. Attualmente, infatti, l’iter di adozione degli atti e dei decreti per l’assegnazione delle risorse richiede tempi anche molto lunghi di 2 o 3 mesi, per garantire l’acquisizione di concerti e di pareri da parte di altre Amministrazioni centrali.


Art.224
Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni

1. Il fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l’anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.

2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell’erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l’anno 2020, si provvede, previa intesa in Conferenza unificata, con decreto del Ministro dell’istruzione, fermi restando i criteri previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell’adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8 del predetto decreto legislativo. Il decreto del Ministro dell’istruzione relativo al riparto per l’esercizio finanziario 2020 è adottato, previa intesa in Conferenza unificata, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Si prescinde dall’intesa qualora la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.

3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione  dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell’anno scolastico 2019/2020.

Relazione illustrativa

La norma prevede, anche in considerazione dello stato di emergenza l’incremento del Fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sarà ripartito, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, previa intesa in conferenza unificata. Considerata la ristrettezza dei tempi, potrà prescindersi dall’intesa qualora la stessa non sopraggiunga nel termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

I  soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole paritarie dell’infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto per 65 milioni al comma 3. Il relativo riparto avviene tramite decreto del Ministro dell’istruzione.

 

Art.225
Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica

1.         Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l’organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell’istruzione affida la realizzazione del sistema informativo di cui al primo periodo alla società di cui all’articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 all’articolo 83,  comma  15, del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.         Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

Relazione illustrativa

comma 1 —  la disposizione intende porre rimedio a una storica carenza della porzione del sistema informativo del Ministero dell’istruzione dedicata alla missione istituzionale dell’istruzione scolastica.

In particolare, si tratta di un sistema di natura prevalentemente transazionale, orientato alla gestione giuridica ed economica del personale scolastico. Sono presenti solo in minima misura, invece, funzioni di raccolta, sistematizzazione e validazione dei dati, che ne favoriscano l’aggregazione e l’interrogazione in base alle diverse dimensioni di analisi pertinenti.

Pertanto, si prevede di costruire datawarehouse e datamart che consentano, viceversa, ai decisori politici e amministrativi di assumere le decisioni di rispettiva competenza, nella piena consapevolezza dell’impatto di sistema e delle relative conseguenze.

Si tratterebbe, peraltro, di un sistema informativo che potrebbe condurre a una migliore previsione del fabbisogno di personale nelle diverse aree del Paese, tenuto conto delle dinamiche di lungo periodo della popolazione residente in età scolare nonché delle esigenze, anch’esse mutevoli nel tempo, derivanti dalla programmazione territoriale dell’offerta formativa.

Infine, appare oramai necessario supportare le istituzioni scolastiche nella gestione quotidiana delle pratiche per la gestione giuridica ed economica del personale, anche avvalendosi, in ragione dell’elevatissimo volume, delle tecnologie dell’intelligenza artificiale, eventualmente in cooperazione applicativa con il servizio NoiPA del MEF, che continuerà a gestire le partite stipendiali. Ciò consentirebbe, ad es., di facilitare il lavoro quotidiano per la gestione delle istanze di cessazione dal servizio, con un beneficio molto tangibile per le segreterie amministrative delle scuole.

La costruzione del sistema informativo in questione verrà affidata alla SOGEI in qualità di società in-house del Ministero dell’istruzione.


Art.225-bis
Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell’istruzione

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è istituito un fondo, denominato “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19“, con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali.

 

Capo IX
Misure in materia di università e ricerca

Art.226
Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (in attesa verifica RGS)

  • Il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” di cui all’articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è incrementato di 70 milioni di euro. L’incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell’emergenza in atto, si renda necessario l’accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l’acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l’accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza. Per gli appalti relativi all’acquisizione dei servizi e delle forniture di cui al presente comma le Università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca possono utilizzare, in via eccezionale, procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Far confluire in norma generale su semplificazione appalti)
  • Le disposizioni di cui all’articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all’attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
  • Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l’anno 2020, di 170 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università.
  • Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l’anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie  regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.
  • I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificata dall’art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, iscritti all’ultimo anno, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall’art. 8, comma 1, del citato Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 è differito, per l’anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 20 milioni.
  • La durata degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l’assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell’attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.
  • All’articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “A decorrere dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2023”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

In considerazione della grave crisi economica e sociale causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessaria l’attivazione di una serie di interventi finalizzati a supportare le esigenze di studenti, dottorandi e ricercatori affinché sia garantito il diritto allo studio e siano rimossi gli ostacoli legati alle nuove forme di didattica a distanza (digital divide).

Il presente articolo mira a introdurre le misure di sostegno necessarie alle istituzioni universitarie, AFAM ed agli Enti pubblici di ricerca, per affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto.

Le disposizioni in esame sono pertanto finalizzate, innanzitutto, a destinare maggiori risorse all’intero comparto dell’Istruzione superiore e della ricerca, tramite il necessario potenziamento degli strumenti già predisposti con il decreto-legge “Cura Italia” (comma 1) e dei fondi ordinari di finanziamento (FFO e FIS ai commi 3 e 4), al fine di supportare le esigenze degli studenti e dei ricercatori che potrebbero subire ripercussioni negative dallo stato di crisi.

In coerenza ed in continuità con le misure fino ad ora adottate nell’ambito della ricerca, inoltre, si introducono norme di proroga in favore dei dottorandi (comma 5) e degli assegnisti di ricerca (comma 6) per garantire il recupero delle attività sospese e la continuità in un settore strategico per la ripartenza del Paese, nonchè misure di carattere ordinamentale (commi 6 e 7) finalizzate a rendere possibile, attraverso le semplificazioni ivi indicate, il raggiungimento degli obiettivi connessi alle linee di finanziamento introdotte dal presente articolo

In particolare:

La disposizione di cui comma 1 incrementa di 70 milioni di euro il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” istituito con l’articolo 100, co. 1, del DL 18/2020 (Cura Italia), con la specifica finalizzazione delle risorse al sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell’emergenza in atto, si renda necessario l’acquisto di dispositivi digitali, l’accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche e l’accesso a piattaforme digitali per la ricerca e la didattica a distanza. L’incremento, dunque, è volto a colmare il divario digitale emerso in fase di prima applicazione della didattica a distanza, in modo da garantire in maniera uniforme e diffusa l’erogazione dei servizi agli studenti e consentire a tutti di proseguire il percorso formativo, evitando che la ridotta consistenza iniziale del Fondo produca misure meramente frammentarie e di scarso impatto. Si chiarisce, inoltre, che per gli acquisti dei relativi beni e servizi le amministrazioni interessate – anche in considerazione dell’estrema urgenza connessa alle finalità degli acquisti medesimi – possano invocare la disposizione dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che, invero, consente modalità semplificate per lo svolgimento della gara (senza previa pubblicazione del bando) per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili.

Il comma 2 è finalizzato ad autorizzare le università statali e le istituzioni AFAM a procedere all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, facendo ricorso al mercato attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip. Le università e le istituzioni AFAM, quindi, potranno effettuare gli acquisti suindicati, in deroga all’obbligo di provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali, non solo nel caso – già previsto dalla normativa vigente – di acquisti funzionalmente destinati all’attività di ricerca e terza missione, ma anche per gli acquisti dei medesimi beni destinati all’attività didattica. L’Amministrazione, per effettuare gli acquisti potrà usare il portale Consip (MEPA) con gli strumenti RdO (richiesta di offerta), trattativa diretta, ordine diretto di acquisto, se sottosoglia, nonché con le procedure previste dal codice dei contratti, sempre tramite il portale, se sopra soglia. La norma in esame, assolutamente indispensabile in ragione delle attività che le istituzioni di formazione superiore stanno svolgendo in questo momento di emergenza, colma, in ogni caso, anche la lacuna normativa dell’articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, che non aveva previsto tale agevolazione anche per gli acquisti funzionalmente destinati alla didattica che attualmente rivestono un’importanza notevole per il prosieguo delle attività.

Il comma 3 reca un incremento di 170 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per il solo anno 2020, al fine di consentire di individuare ulteriori casi di esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale a carico degli studenti. Con tale intervento, si intende liberare risorse all’interno dei bilanci degli atenei – attualmente gravate, peraltro in modo insufficiente, dalla copertura di quota parte della misura della c.d. no tax area all’attuale platea – al fine di favorire l’estensione delle provvidenze in parola al maggior numero di studenti, in ragione delle difficoltà connesse alla eccezionale congiuntura sfavorevole in atto.

Al comma 4 si prevede un incremento pari a 40 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012), al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli. Detto incremento è finalizzato, innanzitutto, a colmare il gap attualmente esistente tra il numero di studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e gli effettivi percettori delle borse di studio: il che determina un’ingiustizia che nell’attuale stato di crisi risulterebbe particolarmente inopportuna. Si prevede inoltre che fino alla concorrenza dei fondi disponibili, si sostengano ulteriori interventi promossi dalle regioni per tutti quegli studenti che, a causa della situazione emergenziale in corso, risultino esclusi dalle graduatorie per non aver potuto conseguire in tempo utile i requisiti legati al merito.

Al comma 5 si introduce una proroga di due mesi, a richiesta, a beneficio dei dottorandi titolari di borse di studio iscritti all’ultimo anno, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. A tal fine il Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), della legge 537/1993 è incrementato di 20 milioni di euro.

Il comma 6 proroga di 1 anno la durata complessiva massima dei rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della Legge 240/2010, relativi al conferimento degli assegni per l’attività di ricerca. La norma è volta a garantire la possibilità che, in ragione della sospensione di talune attività connesse alla ricerca, le Università e gli Enti di ricerca reputino necessario prorogare la durata degli attuali contratti, al fine di consentire il recupero di quelle attività di ricerca inevitabilmente rallentate a causa del periodo di chiusura disposto per far fronte all’emergenza sanitaria.

Al comma 7 si prevede il rinvio all’esercizio 2023 (fabbisogno realizzato nel 2022) dell’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto, a livello di comparto, del fabbisogno finanziario assegnato al Sistema universitario (articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145): ciò non solo alla luce della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione dell’epidemia da Covid-19 e delle conseguenti spese impreviste e indispensabili sostenute da parte degli Atenei ma, anche, in considerazione dell’acquisizione delle informazioni riferite alle spese per ricerca attraverso il sistema SIOPE+ che rendono necessario un biennio di sperimentazione per la costante e completa acquisizione delle informazioni; informazioni indispensabile ai fini del monitoraggio in corso d’esercizio da parte degli atenei e del Ministero dell’Università e della Ricerca.  In questo modo si eviterebbe che, in un momento particolarmente delicato per le università statali, si aggiungano ulteriori criticità che potrebbero comprometterne il già precario equilibrio.

 

 

 

Art.227
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici (in attesa verifica RGS)

  • In relazione agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l’eliminazione di una prova, il decreto di cui al periodo precedente individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
  • Nelle more della ricostituzione dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l’accreditamento definitivo o provvisorio concesso, ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute, 13 giugno 2017, n. 402, per l’anno accademico 2018/2019 alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l’anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l’accreditamento ministeriale per l’anno accademico 2018/2019, nonché quelle che hanno ottenuto l’accreditamento provvisorio, possono ripresentare istanza di accreditamento per l’anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell’Università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, formata da sette componenti, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. I componenti della commissione sono nominati dal Ministro dell’università e della ricerca nell’ambito dei membri dell’Osservatorio nazionale di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 24 marzo 2015, n.195 sulla base delle designazioni previste dall’articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, in modo tale che vi sia un componente per ciascuna categoria di cui alle lettere a), b), c) e d), del citato comma 3 e due componenti per la categoria di cui alla lettera e). Il coordinatore del comitato è nominato d’intesa fra il Ministro della salute ed il Ministro dell’università e della ricerca. Per la partecipazione al comitato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
  • All’articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • Al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: “per la durata di sei mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell’accordo di cui al settimo periodo dell’articolo 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l’accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all’interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.”
  • L’ultimo periodo è soppresso.

           

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al comma 1 si intende introdurre misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si prevede che il Ministero dell’Università e della Ricerca possa disporre, sulla base della richiesta proveniente dagli organismi nazionale dei relativi ordini o collegi professionali, modalità alternative e/o semplificate per le prove ancora da svolgersi. Nel caso in cui – in ragione del protrarsi dello stato di emergenza e lo stato do avanzamento dello specifico esame di stato – sia richiesta la riduzione del numero delle prove previste dalle disposizioni vigenti (la maggior parte delle quali sono indicate in un atto di natura regolamentare, il DPR 328 del 2001), il decreto del Ministro dovrà in ogni caso assicurare l’omogeneità dello svolgimento delle prove ed il rispetto dei principi comunitari in materia.

Il comma 2 reca una disposizione particolarmente urgente, finalizzata a consentire in questo periodo di obiettiva complessità dell’azione amministrativa, modalità semplificate per l’accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, in ragione della mancata costituzione dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In ragione dell’urgenza determinata dalla necessità di non far mancare l’offerta formativa per il prossimo anno accademico, si prevede innanzitutto una proroga degli accreditamenti già disposti per il decorso anno accademico. Per consentire comunque una valutazione delle Scuole di specializzazione che in occasione della scorsa valutazione avevano avuto esito negativo – o il solo accreditamento provvisorio – si dispone che venga costituito un comitato più “snello” rispetto all’Osservatorio, i cui componenti sono comunque individuati nel suo seno, col compito di rivalutare le predette Scuole. La necessità di tale rivalutazione è determinata dal fatto che tali Scuole, sulla base dello scorso giudizio, hanno, nella maggior parte dei casi, proseguito nella loro attività di adeguamento organizzativo, investendo nel raggiungimento degli standard richiesti. Peraltro, il possibile accreditamento di nuove Scuole avrebbe l’effetto positivo di allargare la rete formativa a beneficio della ricettività di un maggior numero di contratti di specializzazione. 

Il comma 3 interviene sul meccanismo di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ed a tempo pieno, inserito in conversione al DL 18/2020, introducendo un ulteriore elemento a tutela della continuità del percorso formativo degli specializzandi coinvolti in tale misura. Tenuto conto che, come detto, gli incarichi in parola hanno durata massima pari ad un anno e consistono in un impegno a tempo pieno, risulta necessario far sì che tali contratti siano portati alla durata di 6 mesi e che gli stessi possano essere prorogati solo in esito alla stipula degli accordi tra le Regioni e le Università in merito alle modalita’ di svolgimento della formazione specialistica e delle attivita’ formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Si tratta, dunque, di misura posta a presidio della continuità del percorso formativo degli specializzandi i quali, grazie al rispetto del menzionato accordo, sono messi in condizione di svolgere attività utili alla funzionalità del Servizio Sanitario nazionale in questa fase di emergenza e, allo stesso tempo, coerenti con il rimanente percorso didattico relativo alla propria branchia di specializzazione.

 


Art.228
Misure a sostegno dell’attività della ricerca (in attesa verifica RGS)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 591 e 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università ed agli enti pubblici di ricerca, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per i quali resta fermo l’obbligo di versamento di cui all’ articolo 1, comma 594, della legge n. 160 del 2019.

2. Nelle more di una revisione dei decreti di natura non regolamentare di cui all’articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dell’Università e della Ricerca può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti ministeriali 26 luglio 2016, n.593, 26 luglio 2016, n.594 e 18 dicembre 2017, n.999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all’articolo 18 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Il comma 1, reca deroghe, a beneficio delle università e gli enti di ricerca, ai nuovi limiti di spesa per l’acquisto di beni e servizi, per il triennio 2020-2022, introdotti dalla Legge n. 160 del 2019. La disposizione è particolarmente urgente poiché le nuove esigenze determinate dalla emergenza COVID hanno dimostrato l’impellente necessità che gli EPR, proprio per la natura dell’azione da essi svolta, debba prescindere – fermi restando gli obiettivi di risparmio per la finanza pubblica, che con la presente disposizione vengono confermati – da una eccessiva rigidità.

Il comma 2 mira ad allineare alle “migliori pratiche” europee la normativa per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, onde consentire ai partner italiani una più efficace e spedita partecipazione a detti progetti. Nello specifico, si intende anticipare la fase dell’ammissione al finanziamento in un momento antecedente alla nomina dell’Esperto Tecnico Scientifico (ETS) rispetto alla normativa attuale che prevede la preventiva nomina del ETS, la quale, normalmente richiede un minimo di 5 mesi di tempo. Con l’anticipazione del decreto di ammissione al finanziamento sulla base delle graduatorie internazionali – per le quali il MUR concorre nella fissazione dei criteri di valutazione e di eleggibilità – i beneficiari non dovranno più attendere la nomina dell’ETS per avviare l’iter di contrattualizzazione. Tale scelta, consentirebbe ai partner italiani di avviare le proprie attività in sincronia con i partner stranieri, evitando rallentamenti per l’intero consorzio e, soprattutto, garantendo ai partner pubblici (università ed enti pubblici di ricerca) la possibilità di anticipare le spese del progetto. Soltanto successivamente al decreto di ammissione verrà nominato l’ETS che si occuperà della cd fase “in itinere” per la valutazione ed il monitoraggio scientifico sullo stato di avanzamento del progetto.

 

Art.229
Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell’anno scolastico o formativo

1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale ( I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ( I.F.T.S.), tali attività sono svolte con modalità a distanza individuate dai medesimi istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

2., Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l’anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il primo comma della proposta normativa dispone, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica e in analogia a quanto previsto per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, che le attività didattiche erogate dai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale ( I e F.P.) e dai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ( I.F.T.S.), siano svolte con modalità a distanza dai medesimi istituti, tenuto conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità

Il secondo comma della proposta normativa è finalizzato a salvaguardare la validità dell’anno formativo 2019/2020 dei percorsi IeFP, IFTS e ITS, analogamente a quanto disposto per l’anno scolastico 2019/2020. Inoltre, trattandosi di situazione necessitata, si prevede che la sospensione delle attività in presenza non incida negativamente e che, pertanto, non rilevi ai fini dell’applicazione del meccanismo di decurtazione dei finanziamenti. Infatti, l’art 4, comma 7, del d.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, dispone che l’Autorità di gestione può prevedere, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità. Con la presente proposta normativa si intende derogare alla già menzionata disposizione.

Inoltre, si dispone che i medesimi istituti assicurano, individuandone le modalità e ove considerato necessario, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

 

Capo X
Misure per l’innovazione tecnologica

 

Art.230
Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di cinquanta milioni di euro per l’anno 2020, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l’anno 2020, si provvede XXXXXX. 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I numerosi strumenti destinati alla modernizzazione e semplificazione del Paese necessitano di un adeguato supporto finanziario tutt’ora assente. La norma colma questo deficit istituendo il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale), nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche. Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.

La dotazione prevista per il Fondo è di 50 milioni di euro, stanziati già nel 2020 e utilizzabili negli anni a venire, che vengono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e rimangono stabilmente nella disponibilità del ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, a cui sono assegnate. Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla gestione del fondo e agli interventi previsti, utilizzando via via anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio e sempre tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.  

L’individuazione degli interventi previste con le risorse del Fondo avviene sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

 

Capo XI
SUD

Art.231
Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all’emergenza Covid-19

1. All’articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

“3bis. A decorrere dal 30 marzo 2020 e per gli anni 2020 e 2021, il Fondo può essere destinato ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. Ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale può usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l’emergenza Covid-19 nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e del Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020. Al fine di accelerare e semplificare le riprogrammazioni del Fondo per fronteggiare l’emergenza relative alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006 e 2007-2013, la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all’approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020.”

Relazione illustrativa e tecnica

La norma si propone di rendere le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione coerenti con le importanti modifiche recentemente apportate dai regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, consentendo la possibilità di destinare le risorse del Fondo, al pari delle risorse dei Fondi SIE, a misure per a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. L’efficacia della norma decorre dal 30 marzo 2020, in coerenza con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/460 che consente l’ammissibilità degli interventi emergenziali nell’ambito dei Fondi SIE. La norma prevede che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l’emergenza Covid-19 nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art.232
Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19

1. Al fine di contribuire al finanziamento delle spese per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia Covid-19, ed in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l’applicazione  del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato.

2. Le risorse erogate dall’Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi complementari, vigenti o da adottarsi.

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183 del 1987, rese disponibili per effetto dell’integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.

4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono proseguire negli impegni già assunti sui progetti sostituiti dalle spese emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate alle Amministrazioni di riferimento che non soddisfino i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 44 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, s.m.i.. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006 e 2007-2013, la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ne procede all’approvazione secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del FSC non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l’assegnazione delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.

5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del FSC 2014-2020 nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.

6. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei e a proporre al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva ricognizione delle risorse attribuite ai programmi complementari.

7. la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025.

Relazione illustrativa e tecnica

Con le modifiche ai regolamenti relativi ai Fondi Strutturali dell’UE per il periodo 2014-2020 introdotte a marzo ed aprile 2020, è stata, fra l’altro, prevista la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.

Con l’articolo proposto, si intende promuovere la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, finalizzata a favorire l’utilizzo al tasso di cofinanziamento dell’UE al 100 per cento dei fondi stessi per il contrasto all’emergenza, a consentire con le risorse rivenienti dal bilancio comunitario la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione previsti da ciascun programma, con particolare riguardo a quelli relativi alle regioni meridionali, a fornire un contributo concreto agli equilibri di finanza pubblica.

Nello specifico, si riprogrammano contestualmente le risorse per attribuire le spese per l’emergenza Covid-19 e per finalità proprie della politica di coesione a due gruppi di programmi:

i)          per quanto riguarda le spese per il contrasto dell’emergenza Covid-19, le stesse rientrano nei programmi operativi nell’ambito dei Fondi Strutturali e, fino al giugno 2021, sono rendicontate al tasso di cofinanziamento UE al 100%;

ii)         per quanto riguarda gli importi ancora non rendicontati per gli interventi con finalità proprie della politica di coesione originariamente previsti e da prevedere nei programmi operativi nell’ambito dei Fondi Strutturali, se ne dispone la salvaguardia con l’incremento o la costituzione di Programmi Operativi Complementari (POC), la cui copertura è assicurata con: a) le risorse del cofinanziamento nazionale già stanziate con la Delibera CIPE 10/2015 e non ancora utilizzate, liberate con l’incremento del tasso di cofinanziamento UE al 100%, e b) le ulteriori risorse rivenienti dal bilancio comunitario che reintegrano progressivamente le risorse del cofinanziamento UE  dei programmi operativi nell’ambito dei Fondi Strutturali dell’UE fino a ricostituirne l’intero valore residuo.

Nelle more dell’integrale ricostituzione dei POC le amministrazioni possono comunque proseguire negli impegni già assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali europei attraverso riprogrammazioni del FSC 2014-2020 (da reintegrare con il meccanismo dei commi 3 e 4), o nuove assegnazioni nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale.

In tal modo, i programmi dei Fondi strutturali possono contribuire alle spese per l’emergenza, originariamente non previste, mentre i Programmi Complementari consentono di salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse.

 

Art.233
Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall’articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il comma 65-quater è aggiunto il seguente comma:

“65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di Euro 60 milioni per l’anno 2020, di Euro 30 milioni per l’anno 2021 e di Euro 30 milioni per l’anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”.

Relazione illustrativa

La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall’articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, è incrementata di Euro 60 milioni per l’anno 2020, di Euro 30 milioni per l’anno 2021 e di Euro 30 milioni per l’anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall’emergenza Covid-19.

 

Art.
Incremento del credito d’imposta per sanificazione Covid-19 nelle aree del Mezzogiorno (deve confluire nella norma sanificazioni Misure fiscali)

1. La misura del credito d’imposta di cui all’articolo 64 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e all’articolo 30 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementata dal 50% al 80% per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per le imprese ubicate nei medesimi territori il limite massimo di spesa è incrementato fino a un massimo di Euro 32.000 per ciascun beneficiario. 

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Relazione illustrativa e tecnica

La misura prevede la maggiorazione, nelle Regioni del Mezzogiorno e per le spese afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, della misura generale di cui all’articolo 64 del Decreto Legge 17 marzo 2020, che introduce un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. L’entità della maggiorazione è disposta nelle misure di cui al comma 1.

Il limite massimo di spesa previsto è pari a 9 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica originaria, che prevedeva un limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Tale importo è stato ridotto in considerazione della platea più contenuta di imprese beneficiarie e dell’entità della maggiorazione. In particolare, si considera che nel complesso del Mezzogiorno risultano localizzate circa il 30% del totale delle imprese italiane e che per tali imprese è necessario coprire il 30% delle spese sostenute (3/5 di quanto previsto dalla misura generale).

L’importo massimo per ciascun beneficiario, pari a 32.000, è stato elevato in modo da consentire il pieno beneficio della maggiorazione alle imprese che

 ai sensi della misura generale percepiscono il beneficio massimo, pari a 20.000 euro. 

 

Art.234
Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

1. Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 25 del medesimo regolamento in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,5 milioni di euro per ciascun degli anni 2021, 2020, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Relazione illustrativa

La misura prevede la maggiorazione, nelle Regioni del Mezzogiorno e per gli investimenti afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, della misura generale di credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche al fine di agevolare l’attività di ricerca in ambito Covid-19 . La maggiorazione è disposta nelle misure di cui al comma 1 e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 25 del Reg. UE 651/2014 relativo ad “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”. La maggiorazione è disposta a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La misura potrà essere rivolta a progetti che comprendano una o più delle seguenti categorie:

– ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

– ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

– sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:

– spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);

– strumentazioni e attrezzature;

– costi relativi a immobili e terreni;

– costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;

– spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

 

Art.235
Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa “Resto al Sud” di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione e nei limiti dallo stesso previsti all’art.3, comma 2, in misura pari a

a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;

b) 10.000 euro per ciascun socio dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, fino ad un importo massimo di 40.000 euro.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, beneficiari delle agevolazioni “Resto al Sud” devono:

a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa, essendo pertanto nella condizione di poter fruire delle relative erogazioni;

b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, del 9 novembre 2017, n. 174;

c) essere in regola con la restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all’art. 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato, in un’unica soluzione, dal soggetto gestore di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all’erogazione della quota a saldo di cui all’art. 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, del 9 novembre 2017, n. 174, ovvero, qualora sia già stato completato il suddetto iter erogativo, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all’incentivo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Relazione illustrativa e tecnica

L’attuale emergenza sanitaria, determinata dall’epidemia di COVID-19, è destinata ad impattare pesantemente sulla situazione socio-economica del Paese, che rischia di dover affrontare una crisi produttiva ed occupazionale senza precedenti.

La rapida diffusione del virus ha reso necessaria, infatti, l’adozione di misure sempre più restrittive alla libera circolazione delle persone ed all’esercizio delle attività economiche, incidendo così, con effetti di lungo periodo, sul sistema produttivo nazionale, caratterizzato dalla marcata prevalenza (99,4% del totale) delle piccole e piccolissime imprese. Anche qualora fosse disposta nel breve termine, sul piano normativo, la riapertura delle attività imprenditoriali, alla crisi sul lato dell’offerta verrà ad aggiungersene un’altra sul versante della domanda, in considerazione della riduzione della capacità di spesa delle famiglie correlata agli effetti del lock-down.

In relazione all’impatto economico del Covid-19, sono già disponibili delle stime (ad es. il rapporto Svimez del 9 aprile u.s.) sulle sue ricadute nelle diverse aree del Paese. In particolare, se è vero che la contrazione del PIL interesserà soprattutto il Nord Italia, che è allo stesso tempo l’area più produttiva e la più colpita dall’epidemia, è il Sud che rischia di vedere pesantemente compromesso il suo assetto economico e sociale, a causa della lunga fase di stagnazione degli ultimi anni (con la sola, e parziale, eccezione del biennio 2016/17). Infatti, come già registrato per la crisi del 2009, in un’economia, come quella meridionale, nella quale la dinamica del PIL è «trainata» dalla spesa delle famiglie piuttosto che dagli investimenti del comparto industriale (come invece accade al Centro Nord), i tempi per un’inversione di tendenza e per la ripresa economica saranno inevitabilmente molto più lunghi. La decrescita strutturale della domanda interna, inoltre, non impatterà in maniera omogenea sulle varie classi dimensionali d’impresa, ma interesserà in misura maggiore le micro-iniziative, che rappresentano la fattispecie di gran lunga più diffusa nelle regioni meridionali e che sono quelle più interessate dal fenomeno del lavoro irregolare e/o sommerso, con la conseguenza che una drastica e ulteriore contrazione del comparto potrebbe produrre effetti devastanti sulla tenuta del tessuto sociale prima ancora che di quello economico.

Guardando alla distribuzione settoriale dell’impatto economico del Covid-19, sulla base dei dati ISTAT è possibile rilevare che l’incidenza delle imprese e degli occupati “sospesi” per effetto del lock-down da Coronavirus è particolarmente elevata per i servizi collettivi e personali (solo il 19% di operatori attualmente attivi) e per quello degli alberghi e ristoranti (14%).

Pur non risultando, ad oggi, puntualmente quantificabili gli effetti del blocco delle attività imprenditoriali nei diversi settori economici, dipendendo anche dalla durata delle attuali restrizioni, si rileva che la sospensione delle attività è al momento di oltre 10 giorni maggiore, rispetto all’industria manifatturiera, per il comparto dei servizi, che rappresenta una quota significativa dell’occupazione nelle aree più deboli del Paese (e in particolare nel Mezzogiorno).

Fin da ora è comunque possibile prevedere che, tra i settori maggiormente colpiti dagli effetti dell’emergenza sanitaria, figureranno quelli relativi al turismo (ricettività, attività accessorie e agenzie di viaggi), alla ristorazione e ai servizi di prossimità/alla persona.

Nel contesto sopra delineato emerge chiaramente, oltre all’esigenza di mettere a punto misure di contrasto alla crisi nelle aree più colpite dal Covid-19, anche la necessità di intervenire sull’intero territorio nazionale a salvaguardia della coesione sociale e dell’occupazione, con particolare attenzione alle aree più deboli del Paese e, al loro interno, alle imprese che, per dimensione e settore di attività, sono maggiormente a rischio di default; al riguardo si sottolinea che, sulla base delle stime già disponibili, si prevede che i fallimenti d’impresa nel Mezzogiorno saranno 4 volte superiori a quelli che si determineranno nelle regioni del Centro-Nord.

Resto al Sud, nato come strumento agevolativo a supporto della nascita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno, e recentemente esteso alle aree del cratere sismico del Centro Italia, ha ad oggi finanziato più di 5.200 iniziative imprenditoriali (con investimenti attivati per 352 milioni di euro, a fronte di agevolazioni pari a 166 milioni di euro), in larga parte operanti proprio nei settori economici più interessati, come sopra evidenziato, dagli effetti della crisi (52% attività turistico/culturali; 19% servizi alla persona). 

Al fine di evitare che le iniziative finanziate, peraltro tuttora in fase di start-up, vedano compromessa la loro permanenza sul mercato per effetto di una crisi di liquidità dovuta alla sospensione dell’attività e alla successiva contrazione della domanda dei loro prodotti/servizi, si propone l’istituzione, ad integrazione degli incentivi già previsti dalla misura Resto al Sud, di un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante, nella misura massima di 40.000 euro, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto.

Il contributo in oggetto è, peraltro, in linea con le indicazioni e gli orientamenti adottati di recente dall’Unione Europea per il superamento degli effetti della crisi Covid-19; in particolare si segnala quanto disposto, a valere sui fondi strutturali, con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020.

Si sottolinea che Resto al Sud prevede che le spese relative al capitale circolante possano essere riconosciute soltanto in misura pari al 20% del programma di spesa ammesso alle agevolazioni ed esclusivamente con riferimento ad alcune tipologie di costo di gestione (materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata); nei 24 mesi di realizzazione delle iniziative resta pertanto non coperta, anche a prescindere dagli effetti dell’attuale emergenza epidemiologica, una componente rilevante del fabbisogno di circolante dei soggetti beneficiari.

L’incentivo a fondo perduto proposto consentirebbe di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle imprese agevolate da Resto al Sud, evitando che sia vanificato, in una misura che potrebbe essere significativa, l’investimento pubblico già effettuato per contrastare il fenomeno dei flussi migratori verso altre aree del Paese e sostenere lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno.

Potrebbe inoltre rendere più attrattivo lo strumento agevolativo per i lavoratori irregolari, promuovendo così percorsi di emersione dall’economia informale in maniera più efficace di quanto finora registrato, a tutto vantaggio anche di un effetto di pay-back per le casse dello Stato, alimentato dalle entrate erariali e dai contributi previdenziali.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, si sottolinea che la presente proposta non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, dal momento che sarebbe unicamente a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo dalle delibere CIPE n.74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017. Considerato che le imprese che risulteranno complessivamente ammesse alle agevolazioni di Resto al Sud entro la fine dell’anno 2020 sono stimabili in un numero pari a circa 7.500, e tenuto conto dell’attuale trend di ripartizione tra attività individuali e società con due o più soci (fino a un massimo di quattro), il tiraggio finanziario in oggetto è stimabile in circa 140/150 milioni di euro (come detto, la misura Resto al Sud ha ad oggi attivato investimenti per 352 milioni di euro, a fronte di agevolazioni pari a 166 milioni di euro).

 

Art.236
Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del Terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 120 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.

2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

3. Il contributo è destinato agli Enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r),s), t), u), v), w) e z).

4. Il soggetto attuatore è l’Agenzia per la coesione territoriale, che provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

5. Le Regioni, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamenti COM(2020)138 final 2020/0054 e 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1.

Relazione illustrativa e tecnica

La norma prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell’emergenza Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 120 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.

La norma individua quale soggetto attuatore della misura l’Agenzia per la Coesione territoriale. A tal fine, l’Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all’assegnazione di un contributo a fondo perduto agli Enti del Terzo settore operanti nelle aree di attività di interesse generale richiamate nel comma 3, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. L’Agenzia per la Coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

 

Capo XII
MIN. P.A. – Accelerazione concorsi

Sezione I
Decentramento e digitalizzazione delle procedure

Art.237
Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM

  • In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, ferme restando le misure previste dall’articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale, di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono svolte, di regola, presso sedi decentrate e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale.
  • Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L’individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture.
  • Presso le sedi di cui al comma 2 può essere svolta anche la prova orale, in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
  • La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.
  • Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
  • Per l’applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell’anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario.
  • La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica.
  • Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base all’ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle pubbliche amministrazioni.
  • Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui al comma 10, dell’articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.
  • All’articolo 13, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse.
  • Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica l’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
  • Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall’articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.

 

Art.238
Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni

  • Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:
  • l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche per la prova orale, che può essere svolta in videoconferenza, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
  • lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell’articolo 1;
  • Alle commissioni esaminatrici e alle sottocomissioni si applica il comma 7 dell’articolo 1.
  • In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA, può risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle spese sostenute dall’operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.
  • Nei casi di cui al comma 3 è esclusa, anche in capo al responsabile del procedimento, qualsiasi forma di responsabilità, anche per danno erariale.

 

Art.239
Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni

  • A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 2, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 1, sono applicabili ai concorsi per il reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  • Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 e 9.

 

Sezione II
Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese

Art.240
Scuola Nazionale dell’amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca

  • Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell’Amministrazione bandisce l’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale articolato nei distinti profili giuridico ed economico. Il bando indica i posti messi a concorso per i singoli profili, secondo le indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo:
  • la presentazione della domanda per uno solo dei profili e lo svolgimento di distinte prove concorsuali per ciascun profilo e l’eventuale prova selettiva;
  • lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all’articolo 1, comma 2;
  • un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche;
  • una commissione di concorso articolata in sottocommissioni per i due profili.
  • Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione, anche attraverso l’utilizzo della didattica a distanza, e in otto mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al profilo di accesso.
  • Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili. Si applica comunque il comma 7, dell’articolo 1.
  • Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l’effettuazione di prove orali con le modalità di cui all’articolo 1, comma 3.

 

 

Sezione III
Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni

Art.241
Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

  • Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, dando corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.
  • Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

5. La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

 

 

Capo XIII
Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19

Art.242
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19

 

  • Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022:
  • nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore; conseguentemente, da parte delle pubbliche amministrazioni, sono incrementati, a cura del responsabile del procedimento, i controlli a campione di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il responsabile del procedimento si avvale delle banche dati dell’amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di acquisire i documenti necessari, ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ferma restando l’applicazione degli articoli 73, 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le dichiarazioni sostitutive, rese in deroga agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accertate come mendaci a seguito di controllo successivo, la sanzione penale che è prevista ordinariamente ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia è aumentata da un terzo alla metà. L’accertamento del carattere mendace della dichiarazione, con sentenza passata in giudicato, comporta altresì la perdita del beneficio e l’obbligo di restituzione delle somme già ricevute in accoglimento dell’istanza, maggiorate del cinquanta per cento;
  • il termine massimo per l’adozione dell’annullamento d’ufficio di cui all’articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ridotto a tre mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso o dalla scadenza del termine per l’inizio dell’attività;
  • Per i procedimenti di cui alla lettera a) l’applicazione dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute nel periodo di cui all’alinea del comma 1;
  • nell’ipotesi di cui all’articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è obbligato ad adottare senza indugio il provvedimento conclusivo. Il ritardo nella adozione del provvedimento finale comporta l’obbligo di indennizzo del richiedente. L’art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 trova applicazione anche nei casi in cui l’istanza dell’interessato sia proposta a uno sportello unico, comunque denominato;
  • sono ridotti alla metà i termini di cui agli articoli 88, comma 4, e 92, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Decorsi i termini dimezzati, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono comunque tenuti a procedere anche in assenza della comunicazione e dell’informazione antimafia, ferma restando l’apposizione della condizione risolutiva ivi prevista;
  • gli interventi che si rendano necessari per adeguare i locali ove si svolgono attività industriali, commerciali, artigianali ed altre attività economiche private e pubbliche e gli uffici privati e pubblici, ovvero conformarne le modalità di esercizio alle esigenze sanitarie conseguenti a provvedimenti statali, regionali o comunali, per fare fronte all’emergenza sanitaria e alla necessità di contenere la diffusione del COVID-19 dopo la riapertura, sono liberalizzati. Esclusivamente nel caso in cui l’interessato intenda avvalersi del credito di imposta di cui all’art. … , è richiesta l’autocertificazione del professionista ivi prevista …
  • La presente norma attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevale, nel periodo dello stato di emergenza sanitaria, su ogni diversa disciplina regionale.

 

 

Relazione illustrativa

La disposizione mira a garantire la massima semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022.

La lettera a) amplia la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione. Introduce una deroga alla legislazione vigente in materia, affermando che tutti gli stati oggettivi e soggettivi da allegare come corredo dell’istanza del cittadino o dell’impresa sono liberi da forme. Conseguentemente, è stabilito un incremento dei controlli ex post e un innalzamento della sanzione penale in caso di dichiarazioni mendaci. È prevista inoltre la restituzione di quanto ricevuto, fornendo false dichiarazioni. Si può riflettere su eventuali sanzioni interdittive.

La lettera b) riduce i tempi dell’autotutela dell’Amministrazione sub specie di annullamento d’ufficio da un termine massimo ragionevole di 18 mesi a 3 mesi.

La lettera c) sospende, nel periodo preso in considerazione dalle norme emergenziali, e salvo che per eccezionali ragioni, la possibilità per l’amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti previsti dalla lettera a): da notare che attualmente non vi sono termini per l’esercizio di questo potere.

La lettera d) dice esplicitamente cosa deve succedere dopo la formazione del silenzio endoprocedimentale, tra amministrazioni, per sottolineare la doverosità di andare avanti ed adottare il provvedimento conclusivo. Nella prassi accade di frequente che la formazione del silenzio non “sblocchi” il procedimento ma si attenda ugualmente l’assunzione di un atto da parte dell’amministrazione coinvolta.

Inoltre consente di applicare la norma sulla concertazione interistituzionale tra pubbliche amministrazioni anche alle ipotesi in cui la necessità di una pluralità di titoli abbia comportato l’avvalimento del SUAP o del SUE. In tal modo si riesce a dare la più ampia latitudine applicativa possibile alla misura di semplificazione, come peraltro suggerito anche dall’ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in sede di diramazione di indirizzi interpretativi e applicativi antecdenti il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1640 del 13 luglio 2016 (circolare 27158 del 10 novembre 2015).

La lettera e), sempre nell’ottica di velocizzare i tempi procedimentali, laddove si proceda a erogazioni finanziarie, dimezza i termini per informazione e comunicazione antimafia e chiarisce quanto già è prescritto dal codice antimafia, e cioè la possibilità di procedere, con autocertificazione e una volta formatosi il silenzio assenso, con la cautela, pure prevista, della condizione risolutiva. Questa misura non fa che sottolineare precetti già vigenti, ma si rende necessaria perché, di fatto, nessuna amministrazione fa applicazione della possibilità di procedere data dalle norme, al pari di quanto accade per il silenzio endoprocedimentale.

La lettera f) liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell’amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus. Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l’avvio o la ripresa dell’attività.


 

Titolo IX
Ulteriori disposizioni (DA VERIFICARE)

Art.
Modifica agli articoli 19 e 55 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

 

1.All’articolo 19 del decreto legge decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6.bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell’assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all’articolo 23, comma 1, del presente decreto.

2. All’articolo 55 capoverso articolo 44-bis, del decreto legge decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

  • al comma 1:
  • primo periodo, le parole: “fruito tramite” sono sostituite con “trasformato in”;
  • dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente periodo: “In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.”;
  • le parole: “data di efficacia”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “data di efficacia giuridica”;
  • nelle lettere a) e b) la parola: “trasformabili” è sostituita con la seguente: “trasformate”;
  • dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell’articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi del presente articolo.

1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell’articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi del presente articolo”;

  • al comma 2, le parole: “Essi possono essere utilizzati” sono sostituite con le seguenti: “A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati”;
  • al comma 3:
    • secondo periodo, dopo le parole: “deve essere esercitata” sono aggiunte le seguenti “tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016”.
    • l’ultimo periodo è sostituito con il seguente periodo: “Ai fini dell’applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell’ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d’imposta ai sensi del presente articolo.”;
  • al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti.”;

 

 


 

Art.243
Modifica all’articolo 22-bis del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

1.All’articolo 22-bis del decreto legge decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: di medici, personale infermieristico con le seguenti: , degli esercenti le professioni sanitarie;

b) sostituire la rubrica con la seguente: “Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.”;

 

Art.
Modifica all’articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

1.All’articolo 26 del decreto legge decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, il comma 2 è sostituito  con il seguente:

2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, ovvero di certificazione clinica rilasciata dai medici specialisti dipendenti o convenzionati interni del SSN che hanno in carico l’assistito, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali o di quelle cliniche di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il caso di dolo, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi»;

 

Art.244
Modifica all’articolo del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

1.All’articolo 35 del decreto legge decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis- In conseguenza dell’emergenza COVID-19, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.


 

Art.245
Modifica all’articolo all’Art. 47 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

1.All’articolo all’Art. 47 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e socio – sanitario aggiungere le seguenti: e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale.

 

Art.246
Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei Rischi e ai Sistemi di informazioni creditizie

1. Fino al 30 settembre 2020 sono sospese da parte degli intermediari partecipanti alla centrale dei rischi tutte le segnalazioni a sofferenza al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi tenuto presso la Banca d’Italia, denominato «Centrale dei rischi», di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 luglio 2012, n. 663 – Centrale dei rischi, dei soggetti beneficiari della previsione di cui all’articolo 56, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a decorrere dalla data dalla quale il beneficio è stato accordato.

2. Il comma 1 si applica ai Sistemi di informazioni creditizie (SIC) del quale fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

 

 

Art.247
Modifiche all’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

 

  • All’articolo all’Art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

apportare le seguenti modificazioni:

  • dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis.“Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali di cui al decreto ministeriale 22 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione  delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18”;

b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. La sospensione degli adempimenti di cui al presente articolo si estende anche agli enti esonerati dalla trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente.

6-ter. Ai sensi del comma 6-bis, sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti:

a) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;

b) associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale IVA ed imposte dirette ai sensi della legge n. 398 del 1991;

c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995;

d) patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;

e) Onlus, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;

f) enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.

6-quater. Sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti, già autorizzati dalla normativa vigente a trasmettere i propri dati all’Agenzia delle entrate con modalità semplificate:

   a) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;

   b) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;

   c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;

   d) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 361 del 2000;

   e) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali io Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

   f) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

   g) associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

   h) l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;

   i) associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

   l) associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;

   m) le federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.

 

Art.248
Modifiche all’art.71-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  • All’articolo all’Art. 71-bis del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:

“d-bis) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;”.

 

Art.249
Modifiche all’art. 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  • All’articolo all’Art.78 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 , convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

apportare le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al comma 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole « 50 per cento » sono sostituite con le parole « 70 per cento ». In relazione all’aggravamento della situazione di crisi determinata dall’emergenza da COVID-19, all’articolo 10-ter del decreto- legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

            “4-bis. Per l’anno 2020, in alternativa, l’anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell’anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell’anticipazione”.» 

1-bis. Gli aiuti connessi all’anticipazione di cui all’articolo 10-ter del decreto- legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, comma 4-bis,  sono concessi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23, della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono eseguiti al momento della quantificazione dell’aiuto.”

2. Al comma 3-ter, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.”.

3. Dopo il comma 3-novies sono aggiunti i seguenti:

3-decies. All’articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, al comma 10 è aggiunto infine il seguente periodo: A decorrere dal 1 gennaio 2021, e comunque non prima dell’entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate;

b)dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

 10 bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga.

3-undecies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell’attribuzione del codice ATECO.

3–duodecies. Al sesto comma dell’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, le parole “entro il termine di tre mesi”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di sei mesi”. Tali disposizioni si applicano a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3–terdecies. Al fine di favorire l’emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un’imposta sostituiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

3– quaterdecies.  Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 3–terdecies. 

3–quinquiesdecies. Al decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l’articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:

    “3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.”

3–seiesdecies. Al fine di preservare l’immagine, la reputazione e il valore dei prodotti di cui al Regolamento UE 1151/2012, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari. È in particolare vietato:

a) il posizionamento di vendita di prodotti DOP e IGP nella gamma “primo prezzo”, ovvero nelle linee commerciali “low cost”;

b) porre in vendita prodotti DOP e IGP a un prezzo normalmente praticato (quindi non ridotto per effetto di promozioni o campagne temporalmente limitate) inferiore a quelli medi di mercato dei prodotti generici (non DOP e IGP) paragonabili per merceologia, formato di vendita e caratteristiche, facendo anche riferimento ai prezzi rilevati dalle principali Camere di Commercio italiane (prezzo di cessione all’ingrosso) per questi prodotti;

c) prevedere per le DOP e IGP “da ricorrenza” o comunque che hanno campagne di vendita molto limitate nell’arco dell’anno, una regolamentazione delle promozioni basate sul prezzo, limitandone sia la durata in termini relativi e assoluti sia l’entità a livello di percentuale di riduzione del prezzo. Con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definitive le modalità attuative del presente comma.

4. Al comma 4-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

– sopprimere le parole: , a valere sulle risorse di cui all’articolo 56, comma 12;

– dopo le parole: altri finanziamenti inserire le seguenti: concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito;

– sostituire le parole: sono rinegoziabili. La rinegoziazione con le seguenti: possono essere rinegoziati;

– sostituire la parola: , assicura con le seguenti: ed assicurando.

 

Art.250
Modifiche all’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. All’articolo all’Art.83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 apportare le seguenti modifiche:

a)     al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Per la stessa durata indicata nel primo periodo è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione, decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o la sanzione di inefficacia.”;

b)     dopo il comma 21, inserire i seguenti:

“21-bis. Quando il mandato dell’amministratore è scaduto o in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per altri sei mesi in deroga all’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.

21-ter. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile”.

 

Art.251
Modifiche all’art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1.All’articolo all’Art.88 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le modalità ivi previste, anche ai titoli di accesso relativi ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive, agli altri enti riconosciuti e ai gestori degli impianti sportivi.

 

Art.252
Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

1. Possono accedere alla richiesta di ristoro di cui al comma 2 i soggetti, pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di

trasporto pubblico locale, per cui ricorrono le seguenti condizioni:

a) possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri attuativi dei decreti-legge 23  febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;

b) possono dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui alla lettera  a) a causa delle misure governative ivi citate.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di procedere alla richiesta di ristoro, comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando la documentazione comprovante

il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, lettera a) e l’autocertificazione di cui al comma 1, lettera b).

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al ristoro, optando per una delle seguenti modalità:

a) emissione di un voucher di importo pari all’ammontare di cui alla lettera a) del presente comma, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

b) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo”

 

Art.253
Modifiche all’art. 90 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1.All’articolo all’Art.90 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

dopo il comma 2, inserire i seguenti:

 “2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l’anno 2020 e per l’anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l’anno 2022, sono adeguati in ragione dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l’anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l’erogazione della restante quota, tenendo conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell’intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall’articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l’anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all’anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall’articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall’attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’articolo 89, comma 1, secondo periodo, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

2-quater. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l’anno 2020 è riferito anche all’anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all’anno 2022.

2-quinquies. Il credito di imposta di cui all’articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

2-sexies. La quota relativa all’annualità 2018 del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all’articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i Commissari liquidatori dell’IMAIE in liquidazione, di cui all’articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell’ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l’entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell’ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell’area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell’area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. Ai crediti di cui al presente comma si applica il termine stabilito dall’articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell’impatto economico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell’ultimo piano di riparto, l’eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2-octies. In conseguenza dell’emergenza COVID-19, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

 

Art.254
Modifiche all’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1.All’articolo all’Art.103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. Le disposizioni dì cui ai commi precedenti non si applicano ai termini dei procedimenti di affidamento di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se svolti da centrali di committenza o da soggetti aggregatori ovvero se individuati da amministrazioni aggiudicataci ed enti aggiudicatori, quali procedimenti aventi il fine prioritario di garantire la continuità e l’efficienza di attività essenziali ed indispensabili per l’esercizio di proprie funzioni istituzionali. Il precedente periodo si applica anche ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-ter. Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto – legge, le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, nonché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedono ad individuare i procedimenti di cui al comma 3-bis, nonché i termini per l’effettuazione degli adempimenti e delle attività scaduti tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.”.

 

Art.255
Modifiche all’art. 105 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

 

1.All’articolo all’Art.105 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

al comma 1-quinquies, capoverso 3-bis, dopo le parole: diffusione del virus COVID-19, inserire le seguenti: e comunque non oltre il 31 luglio 2020,.

 

Art.256
Modifiche all’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

 

1.All’articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per le Regioni, il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020.

 

 

Art.257
Misure urgenti in materia di servizi postali

1. Al fine di assicurare la tutela della salute dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali e la piena operatività della misura, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

3. E’ abrogato l’articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Relazione Illustrativa

La proposta normativa al primo comma è volta innanzitutto ad estendere la misura per la durata dell’emergenza evitando così la necessità di proroga legislativa della stessa.

Inoltre la norma riscrive la norma in materia di svolgimento del servizio postale in quanto con l’approvazione dell’emendamento 108.1 (testo 2), l’articolo 108 del decreto-legge, in materia di misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale, è stato modificato nel senso di prevedere un regime autonomo di modalità di svolgimento del servizio postale per le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Con tale modifica al regime introdotto dalla norma del decreto-legge – finalizzato a prevenire la diffusione del contagio nell’espletamento delle attività di consegna dei plichi a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii –  si è ritenuto di dover prevedere che, per le notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative da violazione del codice della strada, gli operatori postali procedano alla consegna dei plichi o con procedura ordinaria di firma ai sensi dell’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna.

L’introduzione di un doppio regime, alternativo e non vincolato, non pare compatibile con l’intento cautelativo e di tutela voluto dalla norma, cosicché il testo dell’articolo 108 va ricondotto alla formulazione anteriore alla modifica apportata, con l’emendamento richiamato, nel passaggio al Senato.

Posto che le esigenze primarie costituzionalmente garantite di tutela della salute pubblica non consentono l’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 890 del 1982, previsto in sede di applicazione discrezionale dell’operatore postale, si evidenzia, altresì, che le modifiche apportate, in sede di conversione del decreto, all’articolo 108 dettano un processo non chiaro e con inesattezze tecniche gravi tali da rendere sostanzialmente non applicabile la norma. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali prima della data di entrata in vigore della presente legge per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza in considerazione anche delle previsioni di cui al decreto legge n. 18/2020.

Il secondo comma prevede ai medesimi fini del primo comma, in via del tutto eccezionale e transitoria per il medesimo periodo di cui al comma 1 una riduzione del 30 per cento delle somme dovute per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 202, del nuovo codice della strada se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Il terzo comma, infine, abroga l’articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per i motivi esposti nell’ambito della illustrazione del comma 1.

 

Art.258
Disposizioni finanziarie

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160, i commi 624 e 625 sono soppressi.

2. All’articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160, comma 609:

– al secondo periodo le parole: “per gli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti “per l’anno 2022”;

– il quarto periodo è soppresso;

– al quinto periodo le parole: “il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021” sono abrogate.

3. L’elenco 1 allegato alla legge 27 dicembre2019, n. 160 è sostituito dal seguente ……….

4. Le disposizioni indicate dall’articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non si applicano per l’anno 2020.

 

 

 

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Denuncia contro Conte, Criseo intervista il Prof. Avv. Augusto Sinagra

Il Prof. Avv. Augusto Sinagra, da noi intervistato, motiva quanto e dettaglia la sua denuncia contro Conte per come ha gestito l’emergenza coronavirus, nonostante si sapesse quanto fosse grave la situazione gà a fine gennaio.

 

La dilatazione dei tempi con le conseguenti morti e dannni economici notevoli, si trascineranno nel  tempo.

Gestione confusionaria senza misure chiare e precise senza il corretto contenimento del contagio, e’ l’inizio del suo intervento che la dice lunga sulla drammaticità e gravità di quanto sia accaduto, con la violazione della Costituzione oltre che del Codice Penale.

Lo stato d’emergenza non era prerogativa del PREMIER ma del Parlamento.

Dichiarato lo stato d’emergenza doveva agire tempestivamente, non fare solo dichiarazioni, Conte diceva che non bisogna provocare allarmismo, mentre Zingaretti parlava di poco più d’una emergenza, mentre il presidente della Toscana parlava di fascio-leghisti.

Tre settimane dopo gennaio con il carnevale, partite,ecc, tutti episodi che possono avere avuto un’influenza negativa sui contagi.

Sinagra richiama l’attenzione della Repubblica di Roma sui reati omicidio colposo, e altri.

Gli interventi andavano fatti nelle 24 ore successive al 31 gennaio.

Si sarebbe contenuto il contagio, su quale coscienza peseranno tanti morti?

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ITALIA

MES – L’ Asse Franco Tedesco contro l’Italia

ITALIA – L’ASSE FRANCO TEDESCO e……..

 
Germania e…….. 
 
“L’ammontare del debito di guerra tedesco dopo il 1945 aveva raggiunto i 23 miliardi di dollari (di allora) pari al 100% del Pil tedesco. La Germania non avrebbe mai potuto pagare i debiti accumulati in due guerre. Guerre da essa stessa provocate. I sovietici pretesero e ottennero il pagamento dei danni di guerra fino all’ultimo centesimo. Mentre gli altri Paesi, europei e non, decisero di rinunciare a più di metà della somma dovuta da Berlino.
Il 24 agosto 1953 ventuno Paesi (Belgio, Canada, Ceylon, Danimarca, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Pakistan, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica francese, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Unione Sudafricana e Jugoslavia), con un trattato firmato a Londra, le consentirono di dimezzare il debito del 50%, da 23 a 11,5 miliardi di dollari, dilazionato in 30 anni. In questo modo, la Germania poté evitare il default, che c’era di fatto.
 
L’altro 50% avrebbe dovuto essere rimborsato dopo l’eventuale riunificazione delle due Germanie. Ma nel 1990 l’allora cancelliere Kohl si oppose alla rinegoziazione dell’accordo che avrebbe procurato un terzo default alla Germania. Anche questa volta Italia e Grecia acconsentirono di non esigere il dovuto. Nell’ottobre 2010 la Germania ha finito di rimborsare i debiti imposti dal trattato del 1953 con il pagamento dell’ultimo debito per un importo di 69,9 milioni di euro. Senza l’accordo di Londra, la Germania avrebbe dovuto rimborsare debiti per altri 50 anni”.
A noi invece vogliono strangolarci, basta vedere cos’è il MES.
 
Il MES è pericoloso per il futuro dell’Italia, nazione che già allo stesso fondo è stata costretta a versare 58 mld di euro, dei quali ora ne ha chiesti indietro 35 mld, per affrontare l’emergenza COVID-19, soldi nostri, ma l’Europa dice No perché dobbiamo chiedere il prestito ponte come previsto e restituirlo poi come previsto. 
 
UNA FOLLIA FINANZIARIA 
 
“Secondo l’art. 3 del trattato istitutivo del MES, tale organizzazione si pone come obiettivo quello di raccogliere fondi e sostenere gli stati membri della stessa – perciò, coloro che hanno adottato la moneta unica – in caso di gravi problemi finanziari.” 
 
CHIARO, RACCOGLIERE FONDI, CIOÈ ACCANTONARE RISPARMI, NOSTRI, UN PO’ COME SI RIUSCIVA A FARE CON LA LIRA ITALIANA, METTERE DA PARTE DEI RISPARMI. 
 
Vediamo cos’è il MES, più da vicino. 
 
Il Meccanismo europeo di stabilità (MES), detto anche Fondo salva-Stati (in inglese European Stability Mechanism; ESM), è un’organizzazione internazionale a carattere regionale nata come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria della zona euro (art. 3), istituita dalle modifiche al Trattato di Lisbona (art. 136) approvate il 23 marzo 2011 dal Parlamento EUROPEO e ratificate dal Consiglio europeo a Bruxelles il 25 marzo 2011. 
 
Il MES ha assunto però la veste di organizzazione intergovernativa (sul modello del FMI), a motivo della struttura fondata su un consiglio di governatori (formato da rappresentanti degli stati membri) e su un consiglio di amministrazione e del potere, attribuito dal trattato istitutivo, di imporre scelte di politica macroeconomica ai paesi aderenti al fondo-organizzazione.
 
La sua evoluzione è chiara, scendiamo ancora nel dettaglio. 
 
Il Consiglio Europeo di Bruxelles del 9 dicembre 2011, con l’aggravarsi della crisi dei debiti pubblici, decise l’anticipazione dell’entrata in vigore del fondo, inizialmente prevista per la metà del 2013, a partire da luglio 2012.
 
Successivamente, però, l’attuazione del fondo è stata temporaneamente sospesa in attesa della pronuncia da parte della corte costituzionale della Germania sulla legittimità del fondo con l’ordinamento tedesco.
 
La Corte Costituzionale Federale tedesca ha sciolto il nodo giuridico il 12 settembre 2012, quando si è pronunciata, purché vengano applicate alcune limitazioni, in favore della sua compatibilità con il sistema costituzionale tedesco.
 
Capito, il sistema costituzionale tedesco, perché per costituzione il marco tedesco è, non era, moneta di stato senza scadenza, fatto sta che è valida ancora, come è in uso negli assest finanziari commerciali internazionali con la Germania, la validazione con la doppia moneta in tutela del PIL interno, mentre per gli altri Stati? 
 
Il MES sostituisce il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), nati per salvare dall’insolvenza gli stati di Portogallo e Irlanda, investiti dalla crisi economico-finanziaria.
 
Il MES è attivo da luglio 2012 con una capacità di oltre 650 miliardi di euro, compresi i fondi residui dal fondo temporaneo europeo, pari a 250-300 miliardi.
 
RICORDIAMO SOLO NEL MES 58 MLD DEGLI ITALIANI 
 
Il MES è regolato dalla legislazione internazionale e ha sede in Lussemburgo. 
 
Il fondo emette prestiti (concessi a tassi fissi o variabili) per assicurare assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà e acquista titoli sul mercato primario (contemporaneamente all’attivazione del programma Outright Monetary Transaction), ma a condizioni molto severe. 
 
OHI LA FINANZA DINAMICA, PAGO INTERESSI SUI MIEI SOLDI PERCHÉ NON LI POSSO CONSERVARE DA SOLO, COME STATO. 
 
Queste condizioni rigorose “possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite” (art. 12). 
 
AUSTERITÀ, CHIAROOO. 
 
Potranno essere attuati, inoltre, interventi sanzionatori per gli stati che non dovessero rispettare le scadenze di restituzione i cui proventi andranno ad aggiungersi allo stesso MES.
 
È previsto, tra le altre cose, che “in caso di mancato pagamento, da parte di un membro dell’Esm, di una qualsiasi parte dell’importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da VERSARE, detto membro dell’Esm non potrà esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata di tale INADEMPIENZA (?) (art. 4, c. 8).
 
Il MES emette strumenti finanziari e titoli, simili a quelli che il FESF emise per erogare gli aiuti a Irlanda, Portogallo e Grecia (con la garanzia dei paesi dell’area euro, in proporzione alle rispettive quote di capitale nella BCE), e potrà acquistare titoli di stati dell’euro zona sul mercato primario e secondario. 
 
In caso di insolvenza di uno Stato finanziato dal MES, quest’ultimo avrà diritto a essere rimborsato prima dei creditori privati.
 
UN COLPO DI GRAZIA AL NOSTRO PIL, AL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI. 
 
L’operato del MES, i suoi beni e patrimoni ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità da ogni forma di processo giudiziario (art. 32).
 
Nell’interesse del MES, tutti i membri del personale sono immuni a procedimenti legali in relazione ad atti da essi compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni e godono dell’inviolabilità nei confronti dei loro atti e documenti ufficiali (art. 35).
 
CHIARO, POTRAI ESSERE TAGLIEGGIATO PER LEGGE. 
 
La Corte Costituzionale tedesca ha posto un limite al contributo tedesco al salvataggio dei Paesi in difficoltà, evitando comunque di vincolare ogni singola azione dell’Esm al giudizio del Parlamento.
 
CHIARO, LA GERMANIA È QUELLA NAZIONE CHE HA RISANATO LE SUE FINANZE NON PAGANDO I DEBITI DI GUERRA, MENTRE OGGI DETTA LE LINEE GUIDA DI UN EUROPA CHE NON È LA NOSTRA EUROPA.
 
EP
Redazione VaresePress@ Roma
Rubrica Sicurezza Nazionale@
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Coronavirus, CASADEGLITALIANI,Criseo: Conte sapeva

L’emergenza del coronovarirus sta mettendo in ginocchio l’Italia con effetti catastrofici su economia e salute degli italiani, possibile che non ci siano responsabilità.

Siamo andati alla ricerca e su segnalazione del nostro referente romano Ennio Pietrangeli, qualcosa di importante lo abbiamo trovato:

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI,  Nella riunione del 31 gennaio 2020, 

                   GAZZETTA UFFICIALE

Vista  la dichiarazione  di emergenza internazionale  di salute

pubblica per  il coronavirus  (PHEIC) dell’Organizzazione  mondiale

della sanita’ del 30 gennaio 2020; 

  Viste  le raccomandazioni  alla comunita’ internazionale   della

Organizzazione  mondiale della sanita’  circa la necessita’ di

applicare misure adeguate; 

  Considerata l’attuale situazione di  diffusa crisi internazionale

determinata dalla insorgenza di rischi  per la pubblica e privata

incolumita’ connessi  ad agenti virali trasmissibili,  che stanno

interessando anche l’Italia; 

  Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con  riferimento

alla necessita’ di realizzare una compiuta  azione di previsione e

prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere

straordinario ed urgente, per  fronteggiare adeguatamente possibili

situazioni  di pregiudizio  per la collettivita’   presente sul

territorio nazionale; 

  Considerata la necessita’ di supportare  l’attivita’ in corso da

parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario  nazionale,

anche attraverso il potenziamento  delle strutture sanitarie e di

controllo alle frontiere aeree e terrestri; 

  Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute

ha rappresentato la necessita’ di procedere alla dichiarazione  dello

stato di emergenza nazionale  di cui all’articolo 24 del  decreto

legislativo n. 1 del 2018

 

Se a fine gennaio si sapeva senza ombra di dubbio, quanto stava avvenendo e si tratta di ” rischi  per la pubblica e privata incolumita’ connessi  ad agenti virali trasmissibili,  che stanno interessando anche l’Italia” perchè non sono state prese immediamente tutte le misure adeguate alle circostanze gravi?

Si è bloccato a metà la diffusione del virus, col blocco diretto dei voli dalla Cina mentre i passeggeri arrivavano tramite altri scali nella noncuranza generale.

I dubbi poi ci sono anche su altri paesi europei, Germania, Spagna, ecc. che solo ora si accorgono di quanto accade, a dimostrazione che l’Europa esiste sulla carta ma politicamente ed economicamente c’è di saldo solo l’asse franco-tedesco, con danni incalcolabili sul Made in Italy.

Gli italiani stanno subendo di tutto dall’azione di questo Governo, che ha sottovalutato gli esiti nefasti del coronoavirus stanziando fondi a debito che non si sa da dove saranno prelevati e senza farci dare nulla o quasi dall’Europa.

Così non si va da nessuna parte, gli italiani sono avvisati

GIUSEPPE CRISEO

PRESIDENTE

CASADEGLITALIANI