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Cronaca

Crodo e Crodino. La Campari trasferisce la sede legale in Olanda.

La Campari che è la proprietaria del marchio Crodino, la bevanda che viene prodotta nello stabilimento di Crodo, ha trasferito la Sede Legale in Olanda.

Lo stabilimento, come è noto, è di proprietà della Royal Unibrew, azienda danese.

Il treasferimento della sede, che sarà compiuto entro luglio, a detta dell’Amministratore Unico non comporterà alcun cambiamento circa l’organizzazione, la gestione e l’attività dello stabilimento di Crodo.

Certo le aspettative sul futuro del Crodino sono quelle di poter continuare a produrlo in loco ma ancora non ci sono risposte al riguardo.

Possiamo solo aspettare e sperare.

Franco Simonetti

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Crodo

Crodo dice addio a don Luciano Piumarta.

Alla veneranda età di 83 anni Don Luciano Piumarta (nella foto) ci ha lasciati.

Ha chiuso gli occhi nella Rsa di Crino. Era nato a San Rocco di Premia nel 1936.

E’ stato prevosto a Bognanco e missionario in Brasile e, una volta rientrati in Italia, è stato nominato parroco di Crodo e Cravegna e, successivamente, anche di Mozzio e Viceno.

Nel 2014 ha lasciato i suoi incarichi per motivi di salute. 

Domani 29 giugno sarà celebrato il funerale nella chiesa di Crodo alle ore 16.

Chi lo ha conosciuto serberà di lui un caro ricordo.

Franco Simonetti

 

 

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Crodo

Crodo- Verampio. Marmitte dei Giganti. Si salva per miracolo.

Un uomo di mezza età, sabato scorso, si è recato a Verampio per visitare le Marmitte dei Giganti che, col loro fascino, attirano molti turisti.

Forse per una disattenzione, forse ha messo un piede in fallo, sta di fatto che il visitatore ha rischiato di cadere nelle acque delle Marmitte e solo la sua prontezza di riflessi e un provvidenziale ramo al quale si è aggrappato lo hanno salvato da una caduta che avrebbe potuto essere molto pericolosa.

 E’ stato poi salvato dal Soccorso Alpino di Baceno sempre pronto ad intervenire quando la situazione lo richiede.

Deve ringraziare la sua buona stella e gli uomini del Soccorso Alpino di Baceno se ha potuto cavarsela solo con uno spavento.

Franco Simonetti

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Cronaca

Gli Orridi di Uriezzo. Le origini.

In Valle Antigorio nei Comuni di Crodo e Premia c’è una importante rarità geologica. Gli Orridi di Uriezzo e le Mrmitte dei Giganti.

Questa meraviglia ha avuto origine dalla continua azione di modellamento operata dai ghiacciai e dai torrenti nel corso di millenni.

L’erosione è stata così imponente da oltrepassare le rocce che costituiscono il gradino di Premia e ha inciso, mettendola in luce, la roccia sottostante che è l’elemento tettonico più profondo conosciuto nella Valle Antigorio e presenta forma a cupola tanto da essere definito “Cupola di Verampio”.

Nell’ultimo milione di anni le nostre Alpi hanno subito molte glaciazioni con torrenti ricchi di detriti che erano alimentati dalla fusione del ghiaccio e della neve e dalle piogge e che avevano enorme capacità erosiva.

Questo fenomeno ha dato origine agli Orridi di Uriezzo ma ora il torrente che li ha generati non scorre più ed è quindi possibile passeggiare all’interno.

Sono grandi cavità subcircolari separate da tortuosi e stretti cunicoli con pareti scolpite da nicchie e scanalature.

Nella zona si trovano numerosi esempi di Marmitte dei Giganti, forme circolari di erosione dovute all’azione di torrenti impetuosi. Una grande Marmitta semisepolta di circa 10 metri di diametro  è situata lungo la mulattiera che da Verampio porta a Baceno.

Uno spettacolo così raro e inconsueto non è facile trovare.

Il nostro suggerimento è di non perdere l’occasione di visitare gli Orridi di Uriezzo e le Marmitte dei Giganti che sono davvero un grande spettacolo della natura.

Franco Simonetti

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In evidenza

Si chiamava Ivan GUIZZARDI. Una persona speciale

Oggi è il compleanno di una persona che per me è stata speciale. Si chiamava Ivan GUIZZARDI.
 
La sua giovane vita è stata spenta nella notte tra il 10 e l’11 gennaio 2020 schiacciato da tonnellate di travi di ferro. Era il suo ultimo giorno in quella ditta perché stava per iniziare il suo nuovo lavoro in Svizzera.
 
Ivan è stato mio alunno per tanti anni. Lo chiamavamo ‘Guizzo’. Rideva così di gusto che gli si gonfiavano le vene sulla fronte. Abbiamo iniziato insieme, nel 2008, la nostra avventura all’Istituto Agrario di Crodo: lui alunno in prima e io docente. Anni straordinari.
 
Due pesci fuor d’acqua entrambi in un ambiente per noi nuovo, ma stimolante. Molti di voi non l’hanno conosciuto, ma ho sentito il bisogno di ricordarlo. Un pensiero affettuoso va ai genitori, a mamma Monica Pirone che mi ha autorizzato a pubblicare questa foto di una fantastica gita in Umbria nel 2014.
 
Nessuno muore se rimane nei ricordi di chi gli ha voluto bene. A te, Ivan, va il mio pensiero più umile e affettuoso… Grazie per tutto quello che mi hai dato. E che la terra ti sia lieve…

 

 

 

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Crodo

Crodo: arrivano le mascherine nelle Valli Antigorio e Formazza

Cari concittadini, vi ringrazio per l’impegno con il quale state seguendo le raccomandazioni che vi sono state fatte, e vi invito a continuare così nel vostro interesse e nell’interesse dell’intera comunità. Come sapete l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Protezione Civile/AIB delle Valli Antigorio e Formazza ha concluso, nei giorni scorsi, la distribuzione porta a porta delle mascherine.

Pertanto, vi invito caldamente ad utilizzarle, in modo particolare per entrare negli esercizi commerciali al fine di evitare il più possibile ogni tipo di contagio e poter fare la spesa in sicurezza sia per voi che per l’esercente.

A tal proposito ricordo che, come previsto da decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 36 del 03.04.2020, l’accesso alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità è limitato ad un solo componente del nucleo familiare.

Colgo l’occasione per ringraziare il personale del Comune e i colleghi Amministratori per la flessibilità operativa e per l’impegno profuso in questa situazione di emergenza; La squadra AIB e Protezione Civile delle Valli Antigorio e Formazza per la fattiva collaborazione che in questo momento ci permette di arrivare in modo capillare a tutta la popolazione, e di evitare potenziali situazioni di isolamento; Ringraziamo tutti coloro che ci hanno permesso di dotare la cittadinanza di Crodo di mascherine di protezione individuale, in particolar modo le volontarie che con impegno, professionalità e tanto cuore le hanno realizzate; la Manifattura di Domodossola-Polli che ha gentilmente donato il materiale elastico ed infine la ditta Bacchetta di Baveno che, tramite l’intermediazione del Presidente dell’Unione Montana Alta Ossola, ha fornito gratuitamente un cospicuo quantitativo di mascherine.

In ultimo, ricordo che sono attivi anche in questo Comune il progetto “Solidarietà Alimentare” ed il servizio di consegna gratuito di generi alimentari e farmaci urgenti a domicilio, rivolto principalmente ai soggetti over 65 e vulnerabili. Un caro saluto a tutti Voi.

Crodo, 10.04.2020 IL SINDACO Ermanno SAVOIA

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Crodo

Crodo.Decreto n. 36 del 3/4/2020 CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

 Si fa seguito all’emanazione del Decreto 36 del 3/4/2020 al fine di offrire una interpretazione il più possibile omogenea di quanto in esso disposto. ———————————————————————————————————————– Punto 1, “il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza” Per “situazioni di necessità” o “motivi di salute” si intendono anche gli spostamenti delle persone diversamente abili o in condizioni di autismo. I volontari che operano a supporto degli Enti Istituzionali per attività di Protezione Civile e /o di tipo Socio Assistenziale, sono autorizzati, esclusivamente nell’ambito dell’Emergenza Covid-19, a spostarsi su tutto il territorio regionale attestando, mediante autocertificazione, la motivazione e l’attualità dello spostamento, in ottemperanza alle disposizioni nazionali, nonché alle indicazioni dell’Unità di Crisi Regionale.

Punto 6, “La sospensione, d’intesa con ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI e ALI, dell’attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d’intesa con il Prefetto” Si precisa che la sospensione dell’attività degli uffici è da intendersi come sospensione dell’attività in presenza.

Le funzioni pubbliche vengono garantite attraverso il ricorso al lavoro agile, ad eccezione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6) del D.P.C.M. 11 marzo 2020, dello svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza da svolgersi in presenza per quanto relativo ai servizi indifferibili. Punto 9, “che i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l’utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale che deve limitarne l’accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l’accompagnamento” Resta fermo, quindi, quanto disposto dal DPCM 11/03/2020: i mercati consentiti sono esclusivamente quelli di generi alimentari. L’accesso ai mercati è consentito ad un singolo componente del nucleo familiare, salvo comporvati motivi che ne richiedano l’accompagnamento.

Resta in capo ai Comuni l’applicazione delle disposizioni dell’articolo stesso. Punto 13, “Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C è previsto il divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus” Non esiste obbligo di rilevazione della temperatura corporea.

La raccomandazione ad eseguire tale operazione è di natura precauzionale. Avvenuto il rilievo, qualora la persona ad esso sottoposta abbia una temperatura uguale o superiore a 37,5° C, il titolare dell’esercizio è tenuto alla segnalazione alle competenti Autorità Sanitarie al fine di consentire loro la verifica delle eventuali misure di quarantena già impartite al soggetto.

Punto 18, “La sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziali, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, garantendo il rispetto delle misure previste dall’accordo Governo-Parti Sociali del 14/03/2020.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.” Restano consentite, come previsto dal DPCM 11/3/2020, le consegne a domicilio per tutti gli esercizi di somministrazione e ristorazione, ivi compresi gli agriturismi. Punto 20, “la chiusura degli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate. Sono esclusi dalla presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia”.

Viene incentivato il lavoro agile in tutti i casi possibili, fatti salvi quelli ove sia necessario il rispetto dei termini perentori di scadenza e tale necessità non possa essere ovviata attraverso il lavoro agile stesso. A mero titolo esemplificativo, sono da considerarsi quali “termini perentori” tutte quelle scadenze che i vari DPCM non hanno prorogato o hanno prorogato entro il termine di scadenza del Decreto in oggetto (13 aprile).

Nel rispetto dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno del 22/3/2020: – i titolari, i collaboratori e i dipendenti in smart-working potranno recarsi negli studi professionali e trattenersi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti; – i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza; – le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque,  degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID-19 previsti dalla normativa attualmente vigente; – il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell’invio e/o ritiro della corrispondenza.

Le agenzie che si occupano di pratiche automobilistiche garantiscono l’apertura al fine di espletare le pratiche di immatricolazione dei mezzi per il trasporto di prodotti medici, o comunque legati al settore della sanità. Agli Amministratori di Condominio, oltre a quanto sopra, è consentito svolgere le attività indifferibili ed urgenti ai fini della gestione e del controllo del patrimonio immobiliare amministrato.

Punto 22, “la chiusura di tutte le strutture ricettive comunque denominate e con conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti. È fatta salva l’individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, quarantena, pernottamento di parenti etc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali” Le strutture ricettive, di qualunque natura, comprese le locazioni turistiche di abitazioni private, possono continuare ad essere operative se erogano – oltre a quanto riportato nell’articolo – servizi essenziali, da considerarsi – l’ospitalità agli operatori sanitari diversi dai medici, comunque impegnati nella gestione dell’emergenza in corso; – ospitalità alle persone che assistono malati ricoverati in cliniche e ospedali anche per motivi diversi da Covid-19;ospitalità al personale delle FF.AA., delle FF.OO e della Polizia Locale, al personale ed ai volontari della Protezione Civile; – ospitalità alle persone alle quali non è stato consentito il rientro al proprio domicilio, a causa di cancellazione di voli o chiusura delle frontiere; – ospitalità al personale, diverso da quello elencato nei punti precedenti, comunque impegnato nella gestione dell’emergenza; – ospitalità ai dipendenti dei cantieri ritenuti strategici ed essenziali, non sottoposti quindi al fermo dei lavori (a mero titolo esemplificativo: cantieri di rilevanza nazionale ed internazionale, realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, realizzazione e manutenzione di tutte le strutture espressamente dedicate alla gestione dell’emergenza); – ospitalità ai dipendenti dei cantieri sottoposti al fermo dei lavori, esclusivamente per il tempo necessario a mettere in sicurezza i cantieri stessi; – ospitalità agli autotrasportatori, personale viaggiante e tutti i dipendenti delle aziende ancora in servizio, di cui all’elenco del DPCM 22/3/2020 e Decreto in oggetto; – ospitalità ai cittadini che, per motivi oggettivi (a mero titolo esemplificativo: ristrutturazione della propria abitazione, persone domiciliate presso le strutture), non possono permanere altrove; – ospitalità ai cittadini aventi residenza anagrafica nella struttura ove alloggiano; – ospitalità ai dipendenti delle strutture ricettive che effettuano il servizio di guardiania, di manutenzione ordinaria e straordinaria; – ospitalità agli atleti professionisti fuori sede in allenamento per Olimpiadi in combinato con il punto 24 del Decreto in oggetto;  – ospitalità alle persone le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili in seguito agli eventi calamitosi dei mesi scorsi; – ospitalità ai soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa; – ospitalità agli studenti “fuori sede” che soggiornano in strutture diverse dalle residenze universitarie; – ospitalità ai titolari ed i collaboratori delle strutture ricettive. Resta autorizzato il regolare esercizio di somministrazione, esclusivamente a favore dei propri clienti (da intendersi descritti nei punti precedenti) e nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

Resta, altresì, concesso agli alloggianti di ricevere consegne a domicilio nel rispetto del punto 18 del Decreto in oggetto e nel rispetto delle normative igienico-sanitarie. Le residenze universitarie, siano esse assegnate attraverso bandi di concorso (come doveroso in caso di prestazioni sociali agevolate), o di carattere privatistico, non sono ricomprese tra le strutture ricettive, né dalla normativa nazionale né da quella regionale.

Sono escluse, pertanto, dall’applicazione di questo articolo le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici. Punto 23, “Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all’aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolte, anche singolarmente se non entro 200 metri della propria abitazione. Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con l’obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio” È fatto divieto di accedere alle aree verdi per animali domestici, come – ad esempio – le aree di sgambamento cani. Punto 26, “la chiusura di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”. Resta concessa, per i gestori, la possibilità di effettuare le attività di manutenzione ordinaria indifferibili ed indispensabili per garantire la funzionalità minima dell’impianto (a mero titolo esemplificativo: manutenzione del manto erboso, etc.)

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REFERENDUM DEL 29.03.2020 – SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del VCO ha comunicato con nota Prot. n. 8701 in data 09.03.2020 la sospensione con effetto immediato delle operazione referendarie del 29.03.2020