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Cronaca

Lavoratori deportati in Germania II Guerra Mondiale. Diritto al risarcimento

Lavoratori deportati in Germania II Guerra Mondiale. Diritto al risarcimento

Dopo il crollo del muro di Berlino e la riunificazione tedesca è riemersa la questione di come la Germania Federale, successore legale del Deutsche Reich, avrebbe dovuto risarcire i danni derivanti dai crimini commessi durante la seconda guerra mondiale contro la popolazione e gli ex deportati, civili e militari. L’Italia, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 con gli alleati, ha dissolto l’esercito ed ha pure dichiarato guerra alla Germania nazionalsocialista. Così, molti soldati italiani sono stati deportati dalle truppe tedesche in campi di prigionia e lavoro in Germania (i c.d. Internati Militari Italiani, IMI). Stessa sorte è toccata a molti combattenti partigiani e civili italiani. In altri casi, come è noto, la popolazione è stata vittima di terribili rappresaglie con centinaia di morti. La maggior parte delle vittime (sopravvissuti o parenti) non ha mai ottenuto un risarcimento per le sofferenze patite.

Nel 1998, il Sig. F., che era stato catturato in Toscana e deportato in Germania come lavoratore coatto, rappresentato dall’avv. RA Joachim Lau, ha citato la Repubblica Federale Tedesca davanti al Tribunale di Arezzo per ottenere il riconoscimento della responsabilità della Repubblica federale tedesca per i danni che aveva subito.
La Germania si è difesa adducendo che, in quanto stato sovrano, essa godrebbe dell’immunità giurisdizionale rispetto alla giurisdizione italiana. Dopo due gradi di giudizio, la domanda di F. è stata finalmente accolta con la nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5044/2004.
Per la prima volta, nella storia del diritto internazionale moderno un giudice nazionale italiano ha riconosciuto a un singolo cittadino il diritto al giudice per ottenere il risarcimento del danno provocato da uno stato estero durante la seconda guerra mondiale.
La giurisprudenza italiana ha proseguito il percorso intrapreso con alcune battute di arresto dovute all’intervento della CIG. Per maggiori dettagli si veda qui. (https://www.jolau.com/il-diritto-al-risarcimento-dei-lavoratori-forzati-italiani-deportati-in-germania-durante-la-seconda-guerra-mondiale/).

Infine però, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia e, con la sentenza n. 238/14, ha confermato che il “diritto al giudice”, di cui all’art. 24 della Costituzione, prevale (c.d. contro-limite) sulla prerogativa dell’immunità giurisdizionale degli stati stranieri, a maggior ragione quando chi agisce in giudizio è vittima di gravi violazioni dei diritti umani e di crimini di guerra.

Purtroppo è passato molto tempo dai fatti e le vittime della deportazione spesso sono decedute senza veder riconosciuta la loro sofferenza e la responsabilità della Germania in sede giudiziaria. Il diritto al risarcimento e la possibilità di farlo valere giudizialmente spetta però anche agli eredi delle vittime.

Dopo l’evoluzione giurisprudenziale sopra accennata, svariati processi di merito si sono conclusi con il definitivo accoglimento delle domande di risarcimento delle vittime o dei loro eredi. Fino ad oggi, il danno riconosciuto a ogni vittima varia dai 30 ai 100 mila Euro.

Per avere informazioni dettagliate sui documenti necessari per proporre la domanda giudiziale, sulla possibilità di partecipare ad un’azione congiunta di risarcimento e sui costi del giudizio è possibile rivolgersi allo Studio legale Lau scrivendo una e-mail a questo indirizzo: risarcimento@jolau.com

Aaron Jorgos Lau, legale, consulente Aduc

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ITALIA

MES – L’ Asse Franco Tedesco contro l’Italia

ITALIA – L’ASSE FRANCO TEDESCO e……..

 
Germania e…….. 
 
“L’ammontare del debito di guerra tedesco dopo il 1945 aveva raggiunto i 23 miliardi di dollari (di allora) pari al 100% del Pil tedesco. La Germania non avrebbe mai potuto pagare i debiti accumulati in due guerre. Guerre da essa stessa provocate. I sovietici pretesero e ottennero il pagamento dei danni di guerra fino all’ultimo centesimo. Mentre gli altri Paesi, europei e non, decisero di rinunciare a più di metà della somma dovuta da Berlino.
Il 24 agosto 1953 ventuno Paesi (Belgio, Canada, Ceylon, Danimarca, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Pakistan, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica francese, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Unione Sudafricana e Jugoslavia), con un trattato firmato a Londra, le consentirono di dimezzare il debito del 50%, da 23 a 11,5 miliardi di dollari, dilazionato in 30 anni. In questo modo, la Germania poté evitare il default, che c’era di fatto.
 
L’altro 50% avrebbe dovuto essere rimborsato dopo l’eventuale riunificazione delle due Germanie. Ma nel 1990 l’allora cancelliere Kohl si oppose alla rinegoziazione dell’accordo che avrebbe procurato un terzo default alla Germania. Anche questa volta Italia e Grecia acconsentirono di non esigere il dovuto. Nell’ottobre 2010 la Germania ha finito di rimborsare i debiti imposti dal trattato del 1953 con il pagamento dell’ultimo debito per un importo di 69,9 milioni di euro. Senza l’accordo di Londra, la Germania avrebbe dovuto rimborsare debiti per altri 50 anni”.
A noi invece vogliono strangolarci, basta vedere cos’è il MES.
 
Il MES è pericoloso per il futuro dell’Italia, nazione che già allo stesso fondo è stata costretta a versare 58 mld di euro, dei quali ora ne ha chiesti indietro 35 mld, per affrontare l’emergenza COVID-19, soldi nostri, ma l’Europa dice No perché dobbiamo chiedere il prestito ponte come previsto e restituirlo poi come previsto. 
 
UNA FOLLIA FINANZIARIA 
 
“Secondo l’art. 3 del trattato istitutivo del MES, tale organizzazione si pone come obiettivo quello di raccogliere fondi e sostenere gli stati membri della stessa – perciò, coloro che hanno adottato la moneta unica – in caso di gravi problemi finanziari.” 
 
CHIARO, RACCOGLIERE FONDI, CIOÈ ACCANTONARE RISPARMI, NOSTRI, UN PO’ COME SI RIUSCIVA A FARE CON LA LIRA ITALIANA, METTERE DA PARTE DEI RISPARMI. 
 
Vediamo cos’è il MES, più da vicino. 
 
Il Meccanismo europeo di stabilità (MES), detto anche Fondo salva-Stati (in inglese European Stability Mechanism; ESM), è un’organizzazione internazionale a carattere regionale nata come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria della zona euro (art. 3), istituita dalle modifiche al Trattato di Lisbona (art. 136) approvate il 23 marzo 2011 dal Parlamento EUROPEO e ratificate dal Consiglio europeo a Bruxelles il 25 marzo 2011. 
 
Il MES ha assunto però la veste di organizzazione intergovernativa (sul modello del FMI), a motivo della struttura fondata su un consiglio di governatori (formato da rappresentanti degli stati membri) e su un consiglio di amministrazione e del potere, attribuito dal trattato istitutivo, di imporre scelte di politica macroeconomica ai paesi aderenti al fondo-organizzazione.
 
La sua evoluzione è chiara, scendiamo ancora nel dettaglio. 
 
Il Consiglio Europeo di Bruxelles del 9 dicembre 2011, con l’aggravarsi della crisi dei debiti pubblici, decise l’anticipazione dell’entrata in vigore del fondo, inizialmente prevista per la metà del 2013, a partire da luglio 2012.
 
Successivamente, però, l’attuazione del fondo è stata temporaneamente sospesa in attesa della pronuncia da parte della corte costituzionale della Germania sulla legittimità del fondo con l’ordinamento tedesco.
 
La Corte Costituzionale Federale tedesca ha sciolto il nodo giuridico il 12 settembre 2012, quando si è pronunciata, purché vengano applicate alcune limitazioni, in favore della sua compatibilità con il sistema costituzionale tedesco.
 
Capito, il sistema costituzionale tedesco, perché per costituzione il marco tedesco è, non era, moneta di stato senza scadenza, fatto sta che è valida ancora, come è in uso negli assest finanziari commerciali internazionali con la Germania, la validazione con la doppia moneta in tutela del PIL interno, mentre per gli altri Stati? 
 
Il MES sostituisce il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), nati per salvare dall’insolvenza gli stati di Portogallo e Irlanda, investiti dalla crisi economico-finanziaria.
 
Il MES è attivo da luglio 2012 con una capacità di oltre 650 miliardi di euro, compresi i fondi residui dal fondo temporaneo europeo, pari a 250-300 miliardi.
 
RICORDIAMO SOLO NEL MES 58 MLD DEGLI ITALIANI 
 
Il MES è regolato dalla legislazione internazionale e ha sede in Lussemburgo. 
 
Il fondo emette prestiti (concessi a tassi fissi o variabili) per assicurare assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà e acquista titoli sul mercato primario (contemporaneamente all’attivazione del programma Outright Monetary Transaction), ma a condizioni molto severe. 
 
OHI LA FINANZA DINAMICA, PAGO INTERESSI SUI MIEI SOLDI PERCHÉ NON LI POSSO CONSERVARE DA SOLO, COME STATO. 
 
Queste condizioni rigorose “possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite” (art. 12). 
 
AUSTERITÀ, CHIAROOO. 
 
Potranno essere attuati, inoltre, interventi sanzionatori per gli stati che non dovessero rispettare le scadenze di restituzione i cui proventi andranno ad aggiungersi allo stesso MES.
 
È previsto, tra le altre cose, che “in caso di mancato pagamento, da parte di un membro dell’Esm, di una qualsiasi parte dell’importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da VERSARE, detto membro dell’Esm non potrà esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata di tale INADEMPIENZA (?) (art. 4, c. 8).
 
Il MES emette strumenti finanziari e titoli, simili a quelli che il FESF emise per erogare gli aiuti a Irlanda, Portogallo e Grecia (con la garanzia dei paesi dell’area euro, in proporzione alle rispettive quote di capitale nella BCE), e potrà acquistare titoli di stati dell’euro zona sul mercato primario e secondario. 
 
In caso di insolvenza di uno Stato finanziato dal MES, quest’ultimo avrà diritto a essere rimborsato prima dei creditori privati.
 
UN COLPO DI GRAZIA AL NOSTRO PIL, AL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI. 
 
L’operato del MES, i suoi beni e patrimoni ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità da ogni forma di processo giudiziario (art. 32).
 
Nell’interesse del MES, tutti i membri del personale sono immuni a procedimenti legali in relazione ad atti da essi compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni e godono dell’inviolabilità nei confronti dei loro atti e documenti ufficiali (art. 35).
 
CHIARO, POTRAI ESSERE TAGLIEGGIATO PER LEGGE. 
 
La Corte Costituzionale tedesca ha posto un limite al contributo tedesco al salvataggio dei Paesi in difficoltà, evitando comunque di vincolare ogni singola azione dell’Esm al giudizio del Parlamento.
 
CHIARO, LA GERMANIA È QUELLA NAZIONE CHE HA RISANATO LE SUE FINANZE NON PAGANDO I DEBITI DI GUERRA, MENTRE OGGI DETTA LE LINEE GUIDA DI UN EUROPA CHE NON È LA NOSTRA EUROPA.
 
EP
Redazione VaresePress@ Roma
Rubrica Sicurezza Nazionale@
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Consumatori

Fiat 500X richiamate per un difetto: frenata a rischio – Ecco quali sono

Fiat 500X richiamate per un difetto: frenata a rischio – Ecco quali sono. Il SUV prodotto dalla casa automobilistica italiana FIAT è stato segnalato per un serio “warning” dal Rapex – Rapid Alert System for non-food dangerous products

 

La Fiat 500X, è stata segnalata per un serio “warning” dal Rapex – Rapid Alert System for non-food dangerous products. L’avviso con “Livello di rischio serio” è inserito dalla Germania nel bollettino n° 12 del 20 marzo 2020. Il richiamo che sta per essere attuato dalla casa italiana, riguarda l’esemplari delle Fiat 500X prodotte tra il 14 novembre 2019 e il 17 dicembre 2019: numero di omologazione: e3 * 2007/46 * 0318 * 23, Tipo: 334 con codice di richiamo Fiat: 6277. La segnalazione ”A12 / 00416/20 ″, nel bollettino Rapex si riferisce alle “Pinze dei freni che potrebbero essere incrinate. Di conseguenza ciò può comportare una perdita delle prestazioni di frenata, aumentando il rischio di incidenti. Questo potrebbe aumentare il rischio di un incidente”.E il bollettino Rapex conclude sinteticamente ”non si possono escludere condizioni di guida non sicure”. Pur non essendoci stati incidenti – segnala Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” – è consigliabile che i proprietari di queste auto prestino la massima attenzione e che si rivolgano subito alle autofficine autorizzate o ai Concessionari FIAT nel caso in cui la propria autovettura corrisponda al modello in questione. FIAT non ha indicato quanti modelli sono stati identificati in Italia. Segnalazione presentata dal Ministero dei trasporti di  Germania.