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Cronaca

Lombardia, Reati condominiali

EDITORIALE

Avv. Gianni Dell’Aiuto

Quali sono i limiti ai comportamenti da tenere in un condominio?

Dove può scattare addirittura il penale e, anche, conseguentemente, il risarcimento del danno?

In una vicenda di cui si è dovuta occupare addirittura la Corte di Cassazione ha visto confermare la condanna di un uomo che, in maniera reiterata, creava disturbo ai propri vicini con comportamenti che andavano oltre il lecito.

Tra gli altri comportamenti l’imputato ascoltava lo stereo di casa ad alto volume, colpiva con pugni le pareti confinanti, suonava ripetutamente e ingiustificatamente il clacson della propria auto nell’attraversare il vialetto condominiale, anche nelle prime ore del mattino e teneva acceso il motore dell’auto sotto le abitazioni dei condomini e provocando, in tal modo, immissioni di gas di scarico all’interno delle stesse, oltre a proferire frasi a contenuto ingiurioso e oltraggioso rivolte ai vicini. Violava inoltre la privacy dei vicini scattando fotografie per riprendere l’esterno delle abitazioni.

A nulla sono valse le giustificazioni addotte dall’imputato, vale a dire che vi fosse una situazione di reciprocità. Il comportamento dell’imputato è stato definito biasimevole. In punto di diritto è stato posto in evidenza come, anche in un procedimento penale, quando ci troviamo di fronte a posizioni apparentemente conflittuali, debba essere rigorosamente rispettato il principio dell’onere della prova. Inutile quindi cercare di convincere il giudice semplicemente con la propria parola, in quanto ogni affermazione deve essere debitamente suffragata da altri elementi di fatto. Da qui la condanna del condomino molesto, che a sua volta sosteneva di essere vittima. Curioso come i giudici abbiano rilevato l’inutilità dell’uso del clacson nel vialetto condominiale, dove le regole e la diligenza nella guida li rendono praticamente inutili, salvo comprovate esigenze particolari.