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Lombardia, Licenziamento legittimo per chi molesta i colleghi di lavoro

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Avv. Gianni Dell’Aiuto

Attenzione sui luoghi di lavoro a comportamenti non ortodossi.

La corte di cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa inflitto al dipendente; ergo cessazione immediata del rapporto di lavoro e, immaginiamo, una brutta macchia sul curriculum di chi dovrà poi cercare un nuovo lavoro. Nulla conta, in queste ipotesi, se con il o la collega molestata, vi fosse stata una relazione.

La giusta causa è stata ravvisata nella circostanza che il lavoratore in questione aveva reiteratamente, addirittura per alcuni anni, molestato anche con minacce, una collega con cui aveva avuto una relazione sentimentale, procurandole preoccupazione per l’incolumità propria e del marito nonché malessere psico-fisico tali da indurla a modificare le proprie abitudini di vita e da interferire sull’organizzazione dell’attività lavorativa, con riflesso sull’intollerabilità della prosecuzione del rapporto di lavoro. Esattamente, non dimentichiamolo, i comportamenti previsti e puniti anche dalla norma penale che punisce gli stalker.

Già la Corte d’appello aveva ritenuto provata la condotta contestata sulla base del procedimento penale di primo grado cui era stato sottoposto il lavoratore e delle attività istruttorie direttamente acquisite nel giudizio civile, anche in riferimento ai successivi comportamenti, ravvisando la proporzione tra gli addebiti contestati e la sanzione estrema del licenziamento comminata dalla società datrice, per la gravità del comportamento extralavorativo lesivo del vincolo fiduciario tra le parti.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza sancendo che la legittimità del licenziamento.