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Coronavirus e noleggio auto a lungo termine: non è possibile la sospensione dei canoni

Si deve continuare a pagare il canone di noleggio di un autovettura anche se non è possibile utilizzarla a causa delle restrizioni alla circolazione imposte per contenere la diffusione del Coronavirus?
Innanzitutto, va precisato che il contratto di noleggio è quel particolare tipo di negozio giuridico per effetto del quale un soggetto, a fronte dell’utilizzo di un determinato bene mobile, di proprietà dell’altra parte contrattuale, si impegna al pagamento di una somma di denaro, detto canone.

Trattasi di una fattispecie molto diffusa nella prassi commerciale, ma per la cui disciplina ci si deve riferire necessariamente alle norme sulla locazione contenute agli artt. 1571 e ss. c.c., in quanto il termine “noleggio” è un termine atecnico, che non si ritrova tra le diverse figure contrattuali previste dal codice.

Applicando la disciplina sulla locazione, può intanto dirsi che il contratto di noleggio è quel contratto in forza del quale una parte (definita noleggiatore) si obbliga a far godere ad un’altra parte (definita noleggiante) una cosa mobile per un determinato periodo di tempo verso un determinato corrispettivo. Il contratto di noleggio, dunque, non può che assimilarsi ad una locazione di beni mobili e di tale fattispecie ne assorbe tutti i tratti essenziali.

In particolare, è dall’esame di tale disciplina che vanno individuate le obbligazioni che sorgono in capo alle parti di questo contratto e così, ex art. art. 1575 del c.c., il noleggiatore  ha l’obbligo per legge di: 1) consegnare al noleggiante il bene (l’autovettura), che ne costituisce l’oggetto, in buono stato di manutenzione; 2) mantenere anche successivamente il bene noleggiato in buono stato, affinché possa servire all’uso convenuto; 3) garantire il pacifico godimento all’uso del bene.
Nella situazione attuale, caratterizzata da un “fermo forzoso” del mezzo preso a noleggio, dovuto alle restrizioni alla libertà di circolazione e movimento, la parte locatrice (il noleggiante), di fatto, non è venuta meno ad alcuno degli obblighi suddetti, in quanto continua a garantirti il pacifico godimento del bene, così come il suo mantenimento in stato tale da servire all’uso convenuto.

E’ evidente quindi che la parte conduttrice, non avendo perso il possesso del bene e continuando a poterne godere in qualunque momento non può, purtroppo, ritenersi legittimata a sospendere il pagamento del canone pattuito (neppure temporaneamente), rischiando in tal modo di porsi nella posizione di parte inadempiente, con tutte le conseguenze che da tale inadempimento ne possono derivare, per legge e per contratto.
Alcune società di noleggio per far fronte a situazioni di questo tipo,  consentono il c.d. riadeguamento, ossia l’aggiornamento in più o in meno del pacchetto chilometrico a propria disposizione, ovviamente con relativo conguaglio.