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Regione Lombardia ordinanza di oggi 30.04.20 n.537

ordinanza di Regione Lombardia, 30 aprile n. 537 da scaricare

ULTERIORI   MISURE   PER   LA   PREVENZIONE   E   GESTIONE   DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA  LEGGE  23  DICEMBRE  1978,  N.  833  IN  MATERIA  DI  IGIENE  E  SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)ATTILIO FONTANA

Allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus  COVID-19  nella Regione Lombardia,

si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure
precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal
contagio,  utilizzando  la  mascherina  o,  in  subordine,  qualunque  altro
indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale
disinfezione  delle  mani.  In  ogni  attività  sociale  esterna  deve  comunque
essere  mantenuta  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro.  Non  sono  soggetti  all’obbligo  i  bambini  al  di  sotto  dei  sei  anni,
nonché  i  soggetti  con  forme  di  disabilità  non  compatibili  con  l’uso
continuativo  della  mascherina  ovvero  i  soggetti  che  interagiscono  con  i
predetti.

1.2 Commercio al dettaglio

A) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo
      la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per
      nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori,
      disabili o anziani;

B) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei
      gestori  degli  ipermercati,  supermercati  e  discount  di  alimentari  della
      temperatura  corporea  dei  clienti,  oltre  che  del  personale,  prima  del  loro

accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare  alla  propria  abitazione  e  limitare  al  massimo  i  contatti  sociali  e contattare il proprio medico curante;

C) I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti       alimentari,  purché  siano  osservate  e  fatte  osservare  le  seguenti  misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti  per territorio:

1.  definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni
      mercato  aperto,  dell’area  interessata,  dell’assegnazione  temporanea

dei  posteggi e  della  capienza  massima di     persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;

2.  individuazione  da  parte  del  Comune  di  un      “Covid  Manager”  per

coordinare sul  posto  il personale addetto, con l’eventuale supporto di
volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori
del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza
nonché  delle  ulteriori  misure  di  prevenzione  e  sicurezza  emanate  dai
Comuni;

3.  limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne,
      nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco
      di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;

4.  accesso  all’area  di  mercato,  al  fine  di  limitare  al  massimo  la
      concentrazione  di  persone,  consentito  ad  un  solo  componente  per
      nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori
      di anni 14, disabili o anziani;

5.  si  raccomanda  la  rilevazione  da  parte  di  personale  addetto  con
      l’eventuale supporto  di  volontari  di  protezione civile, mediante  idonee
      strumentazioni,  della  temperatura  corporea  dei  clienti,  prima  del  loro
      accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato;
      inibizione  all’accesso  all’area,  a  seguito  di  rilevazione  di  temperatura
      corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria
      abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio
      medico curante;

6.  rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di
      accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro
      e del divieto di assembramenti;

7.  obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di
      mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

8.  distanziamento  di  almeno  due  metri  e  mezzo  tra  le  attrezzature  di

6

 

vendita dei singoli operatori di mercato;

9.  presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;

Le  amministrazioni  comunali  possono  prevedere,  in  relazione  alle  predette
aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza
ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa
le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle
misure  di  prevenzione  igienico-sanitaria  e  di  sicurezza  relative  alle  singole
aree;

Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere.

Restano sospesi:

  • le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti; ● le sagre.

D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle
      merceologie  consentite,  a  condizione  che  il  Sindaco  del  comune  di
      riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato
      che  preveda  quanto  segue:  a)  presenza  di  un  unico  varco  di  accesso
      separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi
      il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il
      rispetto del divieto di assembramento c) l’applicazione delle previsioni di cui
      ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C).

1.3 Altre attività economiche

A) è  consentita  la  prosecuzione  dell’attività  per  gli  alloggi  per  studenti  e
      lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);

B) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di
      compagnia,  purché  il  servizio  venga  svolto  per  appuntamento,  senza  il
      contatto  diretto  tra  le  persone,  e  comunque  in  totale  sicurezza  nella
      modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i
      mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

C) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco
      delle  medesime  ed  agli  esercenti  di  provvedere  alla  disattivazione  di
      monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla
      visione  dell’evento  anche  in  forma  virtuale,  al  fine  di  impedire  la
      permanenza  degli  avventori  per  motivi  di  gioco  all’interno  dei  locali,  a
      prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

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ART. 2 (Disposizioni finali)

1.  Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data
      del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

2.  Resta salvo, per gli aspetti  non diversamente disciplinati dalla presente
      Ordinanza,  quanto  previsto  dalle  misure  adottate  con  il  Decreto  del
      Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

3.  Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n.
      19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle
      ordinanze  del  Presidente  della  Regione  previgenti  e  contenenti  misure
      urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.

4.  Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela
      della  salute  pubblica  e  dell’ambiente,  ai  sensi  dell’articolo  191  del  d.lgs.
      152/2006.

5.  Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato,
      secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

6.  La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
      al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
      Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine
      dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

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Ordinanza Regione Lombardia, cartoleria,libri e fiori nei supermercati

ordinanza Regione Lombardia,dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

 

Emerge lo sforzo di contenere l’emergenza con piccoli passi verso la riapertura, cercando di dare possibilità di utilizzo delle attrezzature urgenti e indifferibili, però se le misure entrano in funzione dal 14 aprile  e domani è Pasqua, diventa difficile procurarsi tante mascherine per le pubbliche amministrazioni mentre il privato deve per forza averle e nei supermercati devono assicurare la sicurezza provando la febbre ma dove comprano i termometri in questi giorni?

Per pizzerie e rosticcerie che non hanno personale per fare le consegne a domicilio, cosa fanno? Magari sarebbe opportuno regolamentare rispettando le distanze..

 

 

 

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

Cosa cambia?

Restano gli obblighi della mascherina e la distanza di sicurezza, si può uscire di casa per attività motoria oppure col cane fino a 200 metri da casa, sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1.2 Commercio al dettaglio A) Il commercio al dettaglio di: ● articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, ● libri, ● fiori e piante è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I);

altro divieto:

La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: ● computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, ● apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, ● articoli per l’illuminazione, ● ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, ● apparecchiature fotografiche e relativi accessori è vietata nei giorni festivi e prefestivi, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I);

In quanti si può andare a fare la spesa?

l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

Gli esercizi commerciali devono mettere a disposizione mettere  dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;

Altri acorgimenti:

i gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

Prescrizioni per i sindaci:

sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;

Vendita a domicilio

E’ consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche (consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio.

Attività professionali, previste solo in lavoro agile

Se si rompe un telefono o un computer, o cellulare?

Si può far fare la riparazione previo appuntamento al proprio domicilio

Banche e assicurazioni?

i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti

Pubblica amministrazione

 prevista la rotazione dei dipendenti e arriva una persona con la febbre?

se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili, fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;

 

 

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) A) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche: 1.1 Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura 6 corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. 1.2 Commercio al dettaglio A) Il commercio al dettaglio di: ● articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, ● libri, ● fiori e piante è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I); B) è vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di: ● acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), ● latte sfuso, ● generi di monopolio, 7 ● prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ● nonché i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione. Coloro che accedono ai distributori automatici devono comunque rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: ● computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, ● apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, ● articoli per l’illuminazione, ● ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, ● apparecchiature fotografiche e relativi accessori è vietata nei giorni festivi e prefestivi, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I); D) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani; E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio; F) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei 8 gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante; G) sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento; H) E’ consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro; I) E’ consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. 9 1.3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande A) sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. 1.4 Altre attività economiche A) si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue: a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento; a.2) le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni 10 fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli: ● interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, ● interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite, ● interventi urgenti per le abitazioni; a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie: ● personale in servizio presso le stesse strutture; ● ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività; ● personale viaggiante di mezzi di trasporto; ● ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento; ● soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020; ● soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; ● soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; 11 ● soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa; a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20); a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti; a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti. 1.5 Pubbliche amministrazioni A) Per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. B) si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o uffici presenti sul territorio regionale, di adottare ed osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza: b.1) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, adottare forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili o servizi essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici 12 singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento; b.2) sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali nelle sedi delle Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto nonché eventuali fornitori, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione (la rilevazione della temperatura non dovrà essere registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy); b.3) se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili, fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro; b.4) le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani; b.5) messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici); b.6) qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine; b.7) limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile; b.8) contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. 13 ART. 2 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. 2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020. 3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020. 4. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 152/2006. 5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 6. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19. IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA

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Covid, nuove restrizioni da Regione Lombardia

ORDINANZA N. 521 Del 04/04/2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZAULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3,DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀPUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e

sportive

A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti

al pubblico.

1.2 Commercio al dettaglio

A) In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite

le seguenti:

  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto

allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;

  • Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la

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modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.

B) È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

  • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,

elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non

specializzati,

  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in

esercizi specializzati,

  • articoli per l’illuminazione,
  • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
  • ottica e fotografia

è vietata nei giorni festivi e prefestivi;

D) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per

nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;

F) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie,

della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti

sociali e contattare il proprio medico curante;

G) la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali

(ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di

legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;

H) sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.

1.3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande

A) sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari,

strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.

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1.4 Altre attività economiche

A) si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del

Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:

a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69

(Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed

analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.

a.2) le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di

computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:

  • interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità,

nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

  • interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività

consentite

  • interventi urgenti per le abitazioni

a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti),

ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita

nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui

non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;

  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore

che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;

  • soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture,

secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della salute di

concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo

2020;

  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture

sanitarie;

  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);

a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono

essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;

a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al

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blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnati dalla

visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

1.5 Pubbliche amministrazioni

A) Per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001

resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020

n. 18.

B) si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o uffici presenti sul territorio regionale, di adottare ed osservare le seguenti

misure per il personale che presti servizio in presenza:

b.1) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, adottare forme di

rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di

personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica

dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

b.2) sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali nelle sedi delle Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il

personale esterno che svolge funzioni di supporto nonché eventuali fornitori, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea

con le modalità individuate da ciascuna amministrazione (la rilevazione della temperatura non dovrà essere registrata, in ottemperanza alla

normativa sulla privacy);

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b.3) se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale

condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili, fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il

medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;

b.4) le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni

igieniche, in particolare per l’igiene delle mani;

b.5) messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel

disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici);

b.6) qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale

minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle

mascherine;

b.7) limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo

indispensabile;

b.8) contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici,

con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e

con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che

li occupano.

ART. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data

del 5 aprile 2020 e sono efficaci fino al 13 aprile 2020.

2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente

Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri dell’ 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020,

dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, così come prorogate fino al 13 aprile

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020, nonché

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quella prevista dall’art. 1, comma 1 del medesimo decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020.

3. Resta altresì salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e con l’ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020.

4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n.

19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020, applicate sino al 4 aprile 2020.

5. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 152/2006.

6. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

7. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute.

8. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine

dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

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Regione Lombardia: il Presidente Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza restrittiva

Regione Lombardia 21 Marzo 2020

Comunicato ufficiale emanato poco fa dalla Regione Lombardia: Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza restrittiva.

 

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

– il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;

– la sospensione dell’attivita’ degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita’;

– la sospensione delle attivita’ artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;

– la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;

– la sospensione delle attivita’ inerenti ai servizi alla persona;

– la chiusura delle attivita’ degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

– la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti gia’

presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;

– il fermo delle attivita’ nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attivita’ di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;

– la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24′ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

– il divieto di praticare sport e attivita’ motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.

– Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali gia’ in vigore.

Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.

 

Alessio Luisetto