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Lombardia, Reati condominiali
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Avv. Gianni Dell’Aiuto
Quali sono i limiti ai comportamenti da tenere in un condominio?
Dove può scattare addirittura il penale e, anche, conseguentemente, il risarcimento del danno?
In una vicenda di cui si è dovuta occupare addirittura la Corte di Cassazione ha visto confermare la condanna di un uomo che, in maniera reiterata, creava disturbo ai propri vicini con comportamenti che andavano oltre il lecito.
Tra gli altri comportamenti l’imputato ascoltava lo stereo di casa ad alto volume, colpiva con pugni le pareti confinanti, suonava ripetutamente e ingiustificatamente il clacson della propria auto nell’attraversare il vialetto condominiale, anche nelle prime ore del mattino e teneva acceso il motore dell’auto sotto le abitazioni dei condomini e provocando, in tal modo, immissioni di gas di scarico all’interno delle stesse, oltre a proferire frasi a contenuto ingiurioso e oltraggioso rivolte ai vicini. Violava inoltre la privacy dei vicini scattando fotografie per riprendere l’esterno delle abitazioni.
A nulla sono valse le giustificazioni addotte dall’imputato, vale a dire che vi fosse una situazione di reciprocità. Il comportamento dell’imputato è stato definito biasimevole. In punto di diritto è stato posto in evidenza come, anche in un procedimento penale, quando ci troviamo di fronte a posizioni apparentemente conflittuali, debba essere rigorosamente rispettato il principio dell’onere della prova. Inutile quindi cercare di convincere il giudice semplicemente con la propria parola, in quanto ogni affermazione deve essere debitamente suffragata da altri elementi di fatto. Da qui la condanna del condomino molesto, che a sua volta sosteneva di essere vittima. Curioso come i giudici abbiano rilevato l’inutilità dell’uso del clacson nel vialetto condominiale, dove le regole e la diligenza nella guida li rendono praticamente inutili, salvo comprovate esigenze particolari.
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Avv. Gianni Dell’Aiuto
Il Tribunale di Roma è stato chiamato a decidere sulla richiesta di una signora che lamentava come la propria vicina, costruendo un balcone e aprendovi una porta finestra, oltre a violare le norme in materia di distanze condominiali, violasse la propria privacy, potendo “spiarla” tramite la nuova veduta all’interno della propria abitazione e, in particolare, nel bagno. La parte accusata si difendeva sostenendo come, viceversa, il balcone si trovasse in quella posizione da ben oltre vent’anni, al punto di chiedere la declaratoria di una servitù di veduta per usucapione.
Il tribunale, preliminarmente ha rilevato come nel caso, non si potesse parlare di veduta, bensì di finestra. La fondamentale differenza è che mentre la finestra permette la visione solo frontale, una veduta si configura soltanto nel caso in cui l’apertura realizzata, oltre che di vedere e guardare frontalmente, permette ad una persona di media altezza anche di affacciarsi e quindi di guardare in maniera laterale ed obliqua sul fondo altrui. Oltretutto, nel caso in esame, il nuovo manufatto serviva solo a dare maggiore aria e luce all’appartamento, ma non a mettere la testa fuori.
Da questa osservazione è stata operato un’attenta analisi ai fini del bilanciamento tra la privacy e il diritto a poter ampliare l’apertura della porta-finestra per avere più aria e luce. Il Tribunale ha concluso che debba prevalere il diritto ad utilizzare il bene comune per dare maggior luce, specialmente in considerazione dell’apposizione di una grata che impediva un eccessivo affaccio verso le finestre altrui.
Si tratta di una pronuncia che dovrà verosimilmente passare da altri gradi di giudizio ma, in casi analoghi, si dovrà tenere presente come la privacy debba in ogni caso essere tutelata e rispettata.