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Inps. Cassa integrazione, come si chiede e a chi

Come si chiede la cassa?

Il modello “ IG Str Aut” (cod. “SR41”) viene usato per il pagamento delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) ai lavoratori all‘INPS
La procedura telematica di invio del modello prevede la comunicazione di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa, e nell’invio di un documento stampabile che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al lavoratore beneficiario.

La procedura è precisa, non bastano assicurazioni verbali del datore di lavoro, come segnalato da alcuni, il lavoratore deve avere il modello sr41 e deve sottoscriverlo.

In realtà la norma ai tempi del coronavirus è stata modificata: Roma, 06-04-2020 col Messaggio n. 1508:

“La sottoscrizione del modello da parte del lavoratore non è realizzabile nell’attuale fase emergenziale a causa delle note restrizioni di mobilità dei cittadini.”

Il lavoratore deve essere informato come?

 Eventuali informazioni utili al lavoratore, potranno essere richieste dallo stesso al proprio datore di lavoro che avrà comunque la possibilità di stampare – come di consueto – il predetto modello.

Di conseguenza, le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell’“SR41”, non saranno più autocertificate, ma verranno controllate d’ufficio in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto.

La novità qua è ?

“Tra le novità introdotte e già operative vi è l’obbligo, in fase di invio del file “SR41”, dell’indicazione del numero di autorizzazione comunicato dall’Istituto, che consente l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione. Tale adempimento è propedeutico al rilascio a breve dell’aggiornamento del programma che automatizza le successive fasi di lavorazione in carico alle Strutture territoriali che non dovranno più intervenire manualmente per effettuare l’associazione del file “SR41” con l’autorizzazione.”

L’informazione al lavoratore come avviene?

“Il lavoratore dovrà chiedere al datore di lavoro che non è obbligato a consegnare il documento con la richiesta della cassa integrazione, come in passato e questo però potrebbe ingenerare dubbi; sarebbe stato meglio meglio prevedere l’obbligo che una copia della richiesta inviata fosse messa a disposizione del lavoratore interessato.” ( Giuseppe Criseo-Segretario Generale del Sindacato Europeo dei Lavoratori).

Nel frattempo il lavoratore aspetta e i dubbi sono tanti, mentre i sodi non arrivano: colpa del governo, delle banche, delle aziende? Solito andazzo all’italiana con lo scarico di responsabilità ad altri.

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Sindacato Europeo:Fallimento Centralpol Sevitalia Sicurezza, raggiunto accordo coi lavoratori

Oggetto: Fallimento Centralpol Sevitalia Sicurezza – ISSV Prot. 00102/EP/2020

Lo scrivente segretario, congiuntamente alle RSA anche di altre O.S., nel pomeriggio del 26 cm si è incontrato con la Curatela nelle persone degli avv.ti Perna e Pendenza, nonché in via telefonica con il presidente del gruppo Puma (Cav. Gino Puma), al fine di sciogliere il nodo della dicitura “ex novo” con le “dimissioni” in realtà “risoluzione” visto la dissoluzione del ramo aziendale retrocesso al fallimento, nel qual contesto si riteneva necessaria congiuntamente la deroga al Dlgs 23/2015 e DL 81/2015 (tutele crescenti o jobs act), quindi la non applicabilità ai lavoratori già tutelati dall’art.18 Lg 300/70, visto la continuità dell’esercizio del ramo d’azienda in capo ad ISSV spa, con giusta manleva per i titoli da responsabilità in solido per i crediti/debiti da precedente rapporto lavorativo.

Quindi la nostra soddisfazione è quella di aver tutelato realmente la forza lavoro insieme alle RSA anche di altre O.S., grazie alla disponibilità all’ampliamento delle trattative da parte della Curatela ed ISSV, che hanno manifestato lungimiranza nel concordare tali specifiche rettifiche e/o precisazioni, in punta di diritto, seppur a verbali di accordi già chiusi, come da missiva in rettifica giunta nella serata del 26 cm a firma congiunta delL’ISSV e della Curatela.

Roma lì, 26 Maggio 2020 F.to Ennio Pietrangeli Segretario Nazionale –Federazione Nazionale Operatori di Polizia &Guardie Giurate

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Sindacato Europeo L.: no dimissioni da Sevitalia Sicurezza (Fallimento Centralpol)

La scrivente O.S. insieme alla propria RSA (Andrea Ciammella), visto le istanze di numerosi lavoratori con i quali oggi si è svolto un attivo, visto l’acquisizione del carteggio del processo fallimentare de Centralpol, sentito il parere dei nostri uffici legali, ai quali già sono stati affidati mandati di azione, visto il ramo d’affitto d’azienda che già “era” in capo a Sevitalia Sicurezza, aggiudicato per fittanza semestrale all’IVP ISSV spa, secondo asta
presso il Tribunale Fallimentare di Roma, visto la comunicazione di quest’ultimo avente oggetto l’apertura del processo di trasferimento per aggiudicazione della gara, visto le condizioni di miglior favore offerte pubblicamente da ISSV spa e CURATORE FALLIMENTARE (P.U.) in atto pubblico, ove era chiaro il passaggio senza soluzione di continuità, voce poi scomparsa e sostituita dal RICATTO DELLE DIMISSIONI INDISPENSABILI PER CONTINUARE A LAVORARE, contrariamente a quanto nei diritti dei lavoratori, possiamo affermare con certezza che il mutamento delle condizioni sono pericolose per il diritto individuale dei lavoratori interrompendo ogni garanzia giuridica e normativa, gettando fumo agli occhi dei lavoratori con le prebende economiche maturate nonché con il TFR ed ogni altro emolumento, comunque e a prescindere già
garantiti.
Chiunque sostiene che l’obbligo di firmare le dimissioni da Sevitalia Sicurezza (Fallimento Centralpol) sono la salvezza dei lavoratori, mente sapendo di mentire, per questi motivi, visto la posizione iniziale de ISSV spa, iper garantista, GRIDIAMO NO DIMISSIONI, SI AL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI INDIVIDUALI A GARANZIA DEL DIRITTO AL LAVORO ED AL SOSTENTAMENTO DELLE FAMIGLIE DEI LAVORATORI CHE SPOGLIATI DEI PROPRI DIRITTI FRA SEI MESI RISCHIERANNO DI TROVARSI PRIVATI DEL PANE, PANE CHE IN FASE DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO IN DATA 24 APRILE 2020 DA PARTE DELLA ISSV spa, VENIVA GARANTITO SOTTO OGNI PROFILO, POI PERO’ PER VOLERE DI ALCUNI, LE GARANZIE SI SON DISSOLTE, INSIEME, ALLA DICITURA “SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’”, ALLA CIGS ED ALLA MOBLITA’ IN EXTREMA RATIO, PERCHE’?
La Ns OS resta a disposizione con i propri uffici legali, coinvolgendo anche le committenze pubbliche secondo normative legislative NAZIONALI e REGIONALI, in tutela dei livelli occupazionali, ribadendo NO DIMISSIONI
PS: Chiedete a chi sostiene il contrario quali sono i diritti tutelati con le dimissioni…..non fatevi ingannare, noi nel frattempo ci attiviamo con
le Istituzioni e la Magistratura, per il diritto di cui all’art. 1 della Costituzione Italiana, la verità è sempre figlia del tempo.

F.to Ennio Pietrangeli
Segretario Nazionale –Federazione Nazionale Operatori di Polizia &Guardie Giurate

www.sindacatoeuropeolavoratori.it

 

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Sindacato Europeo dei Lavoratori: Roma, referente Emanuela M. Maritato

 

Emanuela Maria Maritato, nata a Roma 05/ 07/1985 attualmente Vicepresidente Assotutela, di professione operatore caf e agente assicurativo, è da oggi convenzionata col Sindacato Europeo dei Lavoratori per assicurare agli iscritti e simpatizzanti una serie di servizi:

Nel loro studio possono offrire assistenza di caf e Patronato, assistenza legale commerciale e assistenza assicurativa

La sede dello studio è in  viale castrense 31

Il telefono dove i clienti possono raggiungerci è 06.45421734

La mail è em.studiomaritato@gmail.com

I servizi offerti dall’ ufficio sono:

Redazione modello 730 ,unico,isee, iclav,red,pratiche per disoccupazione,richiesta assegni nucleo famigliare

Richiesta invalidita aggravemamento e legge 104

Conteggi competenze

Consulenze legali,fiscali,econometriche

profilo della persona

Emanuela Maria Maritato nata a Roma il 05.07.1985 Mediatrice linguistica,culturale,familiare,penale e sanitaria,attualmente Vicepreseidente di ASSOTUTELA,é la nuova referente su Roma per il Sindacato Europeo dei Lavoratori.
Tutti i simpatizzanti e gli iscritti al sindacato possono rivolgersi presso la sede di Assotutela di Roma sita in Viale Castrense 31/32 al fine di poter essere assistiti nell’invio e/o nella redazione di pratiche di patronato e/o caf
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O per mail: emanuelamariamaritato@gmail.com
Assotutela e sindacato europeo dei lavoratori uniti per tutelarvi

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La disciplina del licenziamento al tempo del coronavirus.

La disciplina del licenziamento al tempo del coronavirus.

Esaminiamo qui di seguito come cambua la disciplina dei licenziamenti durante il periodo di emergenza. Altro caso di estremo interesse riguarda la disciplina e la regolamentazione delle  assenze durante il periodo di emergenza, alla quale dedicheremo apposito spazio con un altro alrticolo.

Il decreto legge 18/2020 – c.d. “Cura Italia” ha introdotto una serie di ipotesi in cui al datore di lavoro è impedito di esercitare liberamente il proprio potere di recedere dal rapporto di lavoro. Va notato che la limitazione di tale facoltà viene esercitata proprio nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero nelel fattispecie in cui il Legislatore e la Giurisprudenza attribuiscono al datore di lavoro maggior spazio e discrezionalità (pur con dei limiti) nella determinazione di recedere da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il primo caso è quello previsto dall’art. 46 del Decreto Legge, che stabilisce un inderogabile divieto di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia esso collettivo o individuale, addirittura indipendentemente dal numero dei dipendenti (deroga quindi anche alla tutela obbligatoria), per tutto il periodo che va dal 17 marzo al 16 maggio 2020 compreso.

Si deve duinque dedurre che, nel caso di licenziamento, quest’ultimo sarebbe da dichiararsi nullo senza alcuna specifica indagine istruttoria, con obbligo quindi di ricostituzione del rapporto lavorativo, a prescindere dalle motivazioni addotte dalla parte datoriale.

Ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1966 – si definisce licenziamento per giustificato motivo oggettivo il recesso dettato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, in altre parole il c.d. licenziamento per motivi economici.

Con riguardo ai licenziamenti collettivi, il Decreto Legge ha previsto il blocco totale e senza eccezioni di tutti i procedimenti previsti dall’articolo 4, 5 e 24 della legge 233/1991 (e quelle avviate dopo il 23 febbraio debbono intendersi sospese). Il riferimento è a quelle ipotesi in cui l’imprenditore intenda procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti nell’arco temporale di 120 giorni all’interno della medesima provincia, perché ad esempio al termine di un periodo di integrazione salariare non è in grado di garantire la ripresa dell’attività lavorativa. né di ricorrere a misure alternative; in questi casi è indispensabile darne preventiva informativa alle rappresentanze sindacali aziendali e successivamente avviare una specifica procedura da espletarsi innanzi all’Ufficio Provinciale del lavoro.

Tali procedure, fino al 16 maggio 2020 compreso, non potranno essere avviate per nessun motivo.

L’altra ipotesi specifica è contenuta nel secondo comma dell’art. 47, che recita “[..] fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1”.

Ed ancora al comma 6 dell’art. 23 è fatto divieto di licenziamento per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni che si astengano dal lavoro nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Restano invece escluse espressamente, quindi si potrà procedere con il recesso, le seguenti ipotesi:

a) i licenziamenti disciplinari: per giusta causa (con l’eccezione dei cui al comma 6 dell’art. 23 e all’art. 47 comma 2) o per giustificato motivo soggettivo;

b) i licenziamenti dovuti al superamento del periodo di comporto (eccetto il caso in cui la malattia sia dovuta ad infezione da virus Covid-19 che, ai sensi dell’art. 26 del d.l. in esame non può essere computata ai fini del superamento del periodo di comporto);

d) i licenziamenti per inidoneità alla mansione (seppur rientri per definizione nei casi di licenziamento per g.m.o a parere della scrivente non dovrebbe rientrare nella tutela di cui all’art. 46 de d.l. 18/2020 in quanto non dipendente da ragioni economiche).

Si rimane a Vostra disposizione per qualsiasi titpo di ulteriore informazione e assistenza.

Avv. ALESSANDRO ANDREUCCI
conulente Sindacato Europeo dei Lavoratori,
    VIA SERVILIANO LATTUADA 16 – 20135 MILANO

      Tel.  02/83535628 – Cell. 347 5876740

 
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Sindacato Europeo Lavoratori, lacune nella tutela degli operatori del comparto sicurezza pubblica e privata

Emergenza Nazionale Comparto Sicurezza Pubblica e Privata

 

A Sua Eccellenza Sig. Ministro dell’Interno,

con la presente visto la pandemia Codiv 19 che ha colpito la nostra Nazione, in qualità di consulente tecnico del Sindacato Europeo Lavoratori, per la Federazione Operatori di Polizia e Guardie Giurate, senza voler approfondire l’argomento Codiv19, visto il protocollo internazionale Homeland Security, vogliamo sensibilizzare i suoi uffici sulla necessità di attenzionare forse come non mai, le lacune nella tutela degli operatori del comparto sicurezza pubblica e privata, riguardo i DPI, intesi come maschere ffp3, guanti, occhiali e sovratute, per tutti; altresì per le guardie giurate, visto le difficoltà in occasioni dei rinnovi dei titoli di polizia, date dalla chiusura dei TSN e dalla sospensione delle visite medico legali, riteniamo indispensabile il congelamento a mezzo DM urgente delle intrinseche procedure, considerando i già numerosi casi di contagio tra gli operatori anzidetti e ritenendo che il sistema di sicurezza pubblica coadiuvato dalla sicurezza sussidiaria e complementare, non possa collassare, essendo indispensabile per il supporto tecnico operativo di garanzia nel funzionamento del sistema sanitario nazionale, concorrendo indi alla sicurezza nazionale.

Un’altra particolare attenzione vogliamo focalizzarla sui servizi di scorta eseguiti dagli operatori, i quali non potendosi proteggere con la distanza interpersonale, come anche per gli operatori delle pattuglie, chiediamo la valutazione di obbligare gli stessi dei DPI durante tutto il turno, oppure con ogni altra misura ritenuta utile, in ossequio proprio dei principi di tenuta anzidetti.

Nell’auspicio di aver fatto cosa gradita con questa nostra riflessione, intenta a contribuire con spirito di nazione, alla sicurezza della Repubblica, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità, cogliendo l’occasione per porgere distinti saluti

SEL
Sindacato Europeo Lavoratori
Federazione Operatori di Polizia e Guardie Giurate
—————————————-
Per
Redazione VaresePress@ Roma
Rubrica Sicurezza Nazionale@

EP
Security Specialist S.M.
Security Consultant H.S.
International Risk & S.E.
Terrorism Expert
Intelligence Analyst
CTU & CTP
Member of the Security Committee M.I
Expert Labor Law Expert – Scholar and Legal Researcher