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Conte non approfitti dell’emergenza coronavirus per tagliare la democrazia

Stati di Emergenza.

Poi c’è il COVID-19

In Italia gli eventi calamitosi sono classificati in base ad estensione, intensità e capacità di risposta del sistema di protezione civile.

Per le emergenze di rilievo nazionale che devono essere, con immediatezza d’intervento, fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su *proposta* del Presidente del Consiglio, acquisita l’intesa della regione interessata.

Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia.

Può essere dichiarato anche in caso di gravi eventi all’estero nei quali la protezione civile italiana partecipa direttamente. 

 *Il Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi.* 

La delibera dello stato di emergenza stanzia l’importo per realizzare i primi interventi.

Ulteriori risorse possono essere assegnate, con successiva delibera, a seguito della ricognizione dei fabbisogni realizzata dai Commissari delegati.

Nella delibera viene indicata anche l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria che subentra nelle attività per superare definitivamente le criticità causate dall’emergenza.

Agli interventi per affrontare l’emergenza si provvede con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, se non è diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza.

L’attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo del Dipartimento.

Allo scadere dello stato di emergenza viene emanata un’ordinanza “di chiusura” che disciplina e regola il subentro dell’amministrazione competente in via ordinaria.

Emergenze

L’organizzazione dei soccorsi sanitari è uno degli aspetti più complessi nella gestione di una calamità perché le strutture devono poter garantire una risposta rapida, fin dalle prime ore, per dare soccorso al maggior numero possibile di persone.

In emergenza, il Dipartimento ha il ruolo di coordinare le operazioni, di dare supporto ai soccorsi, di inviare strutture da campo – Posti Medici Avanzati  – team specializzati di medici e infermieri, materiali sanitari e di prima necessità.

I primi soccorsi vengono integrati, se necessario, con strutture da campo e personale per l’assistenza sanitaria del medio-lungo periodo.

Emergenze in Italia

Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus.

Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è stato affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale.

Quindi alla luce di quanto anzidetto, i DPCM di Conte e Casalino, son passati per il consiglio dei ministri?

Non sembra che il parlamento ne abbia discusso pertanto ci chiediamo se ciò è in linea con le garanzie costituzionali?

Cosa recita la Costituzione Italiana :

La Costituzione, all’articolo 95, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri promuove e coordina l’attività dei ministri.

Questo potere di coordinamento dei ministri è stato di intensità molto variabile nella storia dello Stato italiano, in quanto fortemente condizionato dal peso dei singoli ministri e quindi dei partiti dei quali essi erano l’espressione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri:

«dirige la politica generale del governo e ne è responsabile.

Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri»

Così recita (art. 95 Cost.)

Mentre,

La legge 23 agosto 1988, n. 400 esplicita le attribuzioni del Presidente del Consiglio. Il Presidente fissa l’ordine del giorno del Consiglio, e in particolare può avocare nel Consiglio decisioni di competenza di singoli dicasteri, certamente non nelle modalità dei DPCM, i quali non hanno avuto disquisioni istituzionali di garanzia. 

Inoltre ricordiamo che 

oltre a quelle attribuitegli in quanto membro del governo italiano, il Presidente del Consiglio indica al Presidente della Repubblica la lista dei ministri per la nomina, e controfirma tutti gli atti aventi valore di legge dopo che sono stati firmati dal Presidente della Repubblica.

Dirige e promuove l’attività dei ministri, dirige la politica generale del governo e ne è responsabile (art. 95 Cost.).

Funzione particolarmente delicata che la legge affida direttamente al Presidente del Consiglio è la vigilanza e il controllo sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ossia i Servizi segreti dello Stato, pertanto vogliamo credere che non sapesse nulla delle informative prodotte dalla nostra Intelligence e fatte arrivare sulle sue scrivanie?

Siamo sicuri che non ci sono rischi per la Democrazia della Repubblica Italiana e per la tenuta sociale del sistema Italia?

Questi pieni poteri sono in linea con la Costituzione Italiana?

Il governo si è reso conto che ha fatto sedere gli italiani su di una polveriera accendendo la miccia?

Le alte menti alla guida del paese, dopo l’enorme mole di art. 650 CP contestati, fino ad oggi, grazie ad un intransigenza mai vista prima, ricorda come nacquero i bracci armati dell’antistato?

Siete coscienti del danno economico cagionato e dell’enorme rischio per la sicurezza nazionale? 

EP

Redazione VaresePress@ Roma

   
   

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